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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3874/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3874/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Giovanni Alberto Peluso
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Cinzia Nunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola nr. 2339/2022, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse Controparte_1
all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e,
per l'effetto, condannava la al pagamento della somma di € Parte_1
1.589,52, oltre spese ed onorari di causa.
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio , il Controparte_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2 Così instauratosi il contraddittorio, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 18/03/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , introdotto dal d.lgs. 141/2010 e CP_2
rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
3 Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la
4 disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
5 n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”. Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce, correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari,
maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione. In merito occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad
6 causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è
una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
7 controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022). Pertanto, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi,
sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass.
civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dal convenuto e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Quanto, invece, alla titolarità passiva del suddetto rapporto controverso, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza il costo totale del CP_3
credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente,
come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei
contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o
altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non
può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo
8 totale del credito nel caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino,
20/03/2023).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023). Quindi, le clausole in questione sono vessatorie ed affette dalla nullità di cui all'art. 33 del d.lgs. 206/2005 in quanto determinano, a carico del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò
indipendentemente dalla doppia sottoscrizione;
di conseguenza, il Giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
9 Si dà atto infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante,
della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3874/2022 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Giovanni Alberto Peluso
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Cinzia Nunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola nr. 2339/2022, con la quale veniva accolta la domanda, proposta da , di rimborso delle spese connesse Controparte_1
all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con l'odierna appellante e,
per l'effetto, condannava la al pagamento della somma di € Parte_1
1.589,52, oltre spese ed onorari di causa.
Provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio , il Controparte_1
quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2 Così instauratosi il contraddittorio, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 18/03/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , introdotto dal d.lgs. 141/2010 e CP_2
rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma
1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il
consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari
all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del
contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16, paragrafo 1 della
Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in
qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto”.
3 Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la
4 disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
5 n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellante avrebbe dovuto corrispondere all'appellato, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up
front” e quelli “recurring”. Dunque, in applicazione dei principi espressi dalle citate pronunce, correttamente il Giudice di prime cure riconosceva il diritto dell'odierno appellato alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari,
maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto.
Ulteriormente, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione. In merito occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad
6 causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è
una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
7 controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022). Pertanto, se le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio dall'attore e, quindi,
sull'accertamento della sussistenza di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la questione attiene al merito della controversia e non alla "legittimatio ad causam" con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass.
civ. 26/09/2006, n.20819). Nel caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dal convenuto e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenga al merito della controversia.
Quanto, invece, alla titolarità passiva del suddetto rapporto controverso, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza il costo totale del CP_3
credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente,
come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei
contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o
altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non
può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo
8 totale del credito nel caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino,
20/03/2023).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023). Quindi, le clausole in questione sono vessatorie ed affette dalla nullità di cui all'art. 33 del d.lgs. 206/2005 in quanto determinano, a carico del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò
indipendentemente dalla doppia sottoscrizione;
di conseguenza, il Giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
9 Si dà atto infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante,
della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 17/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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