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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4521 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIALE BOCCETTA, C.F._1
49 98100 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. PALADINA ANGELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O AVVOCATURA
INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI
OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Indennita di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. il sig. , già titolare di Parte_1 indennità di accompagnamento, esponeva di essere stato sottoposto a visita di revisione presso la Commissione INPS in data 04.12.2019; con verbale del
28.12.2019 egli veniva riconosciuto invalido civile al 100% e portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992, art. 1, comma 3, ma senza conferma dell'indennità di accompagnamento, precedentemente goduta.
Ritenendo ingiustificata la revoca della prestazione, il ricorrente proponeva preventivamente istanza di accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c., iscritta al n. 1002/2020 RGL, all'esito della quale il CT dott. Per_1 accertava:
– esiti di carcinoma mammario destro operato e trattato con terapia medica e radioterapia;
– gozzo tiroideo multinodulare;
– cardiopatia ipertensiva in trattamento;
– malattia artrosica polidistrettuale con limitazioni funzionali, ritenendo tuttavia sussistente invalidità civile del 100% senza i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, ma con riconoscimento dei benefici ex art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992.
Avverso tali conclusioni il sig. proponeva atto di dissenso, Pt_1 lamentando, in particolare, la carenza o l'erroneità della motivazione sulla esclusione dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, alla luce del quadro clinico complessivo.
Seguiva l'odierno ricorso ordinario di merito ex art. 445-bis c.p.c., con il quale il sig. chiedeva: Pt_1
a) l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento;
b) il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992;
c) la condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
d) il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva l'INPS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna alla prestazione economica nel giudizio di cui all'art. 445- bis c.p.c., fase di merito, e insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso alla luce della CT espletata nella fase di ATP, ritenuta esaustiva e immune da censure.
Nel presente giudizio veniva, quindi, disposta nuova consulenza medico- legale, affidata al dott. , il quale – sulla base dell'ampia Persona_2 documentazione sanitaria in atti e della visita eseguita in data 30.06.2025 – diagnosticava:
«Artrosi polidistrettuale con ipercifosi a significativa incidenza funzionale in soggetto con esiti di K mammario operato (2018), cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale», e concludeva nel senso di:
– invalidità civile nella misura del 100%,
– assenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento,
– sussistenza dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con riduzione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana ma non perdita totale della stessa.
Il CT evidenziava, fra l'altro, che il sig. deambula, sia pure con Pt_1 notevole difficoltà, a piccoli passi, con busto flesso in avanti e con ausilio di bastone, e che i passaggi posturali risultano difficoltosi ma possibili;
la valutazione multidimensionale geriatrica del 16.09.2024 attestava una dipendenza lieve nelle ADL e moderata nelle IADL, ma non una condizione di totale non autosufficienza.
La relazione del CT veniva ritualmente comunicata alle parti, Per_2 senza che fossero formulate osservazioni o richieste di chiarimenti;
la consulenza veniva, quindi, confermata in toto dal medesimo ausiliare.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
In diritto
L'odierno giudizio è introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quale fase di merito conseguente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile.
Secondo l'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, il procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c., in entrambe le sue fasi, è strutturato come procedimento di accertamento del solo requisito sanitario, restando la verifica degli ulteriori presupposti amministrativi ed economici e la concreta liquidazione della prestazione riservate all'ente previdenziale in sede amministrativa.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 28.10.2014, ha chiarito che la disciplina dell'art. 445-bis c.p.c. è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. proprio perché la pronuncia del giudice, tanto in sede di omologa quanto in sede di eventuale opposizione o giudizio di merito, è limitata all'accertamento del requisito sanitario, lasciando alla successiva fase amministrativa la verifica degli altri requisiti e l'erogazione della prestazione. La Suprema Corte ha ribadito che: la pronuncia resa ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. «riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio».
Ne discende che la domanda con cui il sig. ha chiesto la condanna Pt_1 dell'INPS al pagamento dell'indennità di accompagnamento, pur essendo proponibile nell'ambito del presente giudizio, deve essere qualificata, alla luce dell'indicato orientamento nomofilattico, come inammissibile nella parte in cui pretende una pronuncia costitutiva-condannatoria sulla prestazione economica, essendo il potere decisorio del giudice circoscritto all'accertamento (o al diniego) dei soli requisiti sanitari.
L'eccezione sollevata dall'INPS sul punto deve, pertanto, essere accolta nei termini che precedono, fermo restando il potere-dovere di questo giudice di pronunciarsi sul se, in capo al ricorrente, ricorrano o meno le condizioni sanitarie richieste dalla legge per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
L'indennità di accompagnamento è disciplinata dall'art. 1 L. 11.02.1980,
n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 2, L. 21.11.1988, n. 508. Essa spetta ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili che si trovino:
• «nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure
• «non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua».
Si tratta, dunque, di due requisiti alternativi, entrambi presupponenti l'invalidità totale (100%), che segnano un livello di gravità maggiore rispetto alla mera difficoltà di deambulazione o alle semplici limitazioni funzionali, richiedendo una condizione di sostanziale perdita di autonomia, non già di semplice riduzione.
La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che: – le condizioni previste dall'art. 1 L. n. 18/1980 consistono alternativamente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, richiedendosi una verifica riferita all'intero arco della vita quotidiana e non a singoli, episodici contesti;
– nel concetto di «incapacità permanente di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano» devono ricomprendersi anche le ipotesi in cui l'aiuto di terzi si manifesti ogni volta che il soggetto debba porre in essere atti elementari della vita di relazione, ma sempre in presenza di una condizione di dipendenza che eccede la mera difficoltà o lentezza nell'esecuzione;
– il giudizio sulla capacità di compiere gli atti quotidiani deve essere effettuato in termini qualitativi e non meramente quantitativi, tenendo conto non solo della possibilità materiale di compiere i gesti elementari (nutrirsi, vestirsi, curare l'igiene personale, assumere la terapia), ma anche della capacità di comprendere il significato degli stessi e di organizzarli in modo adeguato alla salvaguardia della propria integrità psico-fisica.
Alla luce di tali principi, la sola invalidità civile al 100% non è sufficiente a fondare il diritto all'indennità di accompagnamento, occorrendo la prova – rigorosa – della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua.
Nel giudizio di invalidità civile il ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio assume carattere pressoché indispensabile, atteso il contenuto eminentemente tecnico della verifica richiesta. Il giudice può fare proprie le conclusioni del CT quando esse risultino logicamente argomentate, coerenti con la documentazione prodotta e non specificamente infirmate da critiche tecniche puntuali.
Nel caso di specie, si evidenzia anzitutto che le conclusioni cui perviene il
CT , nella fase di merito, risultano convergenti con quelle formulate dal Per_2 precedente ausiliare dott. nella fase di ATP, sia quanto alla misura Per_1 dell'invalidità (100%), sia quanto al mancato riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, sia, infine, quanto al riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il CT descrive un quadro di grave compromissione osteo- Per_2 articolare e polidistrettuale, con ipercifosi e scoliosi lombare, limitazione dei movimenti del rachide, delle anche e delle ginocchia, deformazioni artrosiche delle mani e deficit di forza, con deambulazione a base allargata, a piccoli passi, con busto piegato in avanti e utilizzo di bastone;
tuttavia, egli afferma espressamente che il ricorrente «anche se con difficoltà mantiene la capacità di camminare», precisando che i passaggi posturali, pur difficoltosi, risultano possibili.
Tale dato oggettivo – non specificamente contestato dalle parti – esclude, di per sé, la sussistenza del requisito della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, delineato dalla legge.
Quanto al secondo requisito alternativo (incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua), il CT evidenzia che:
– il sig. è vigile, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante;
Pt_1
– la valutazione multidimensionale geriatrica parla di dipendenza lieve nelle ADL
e moderata nelle IADL, non di totale non autosufficienza;
– la riduzione dell'autonomia è significativa, ma non si traduce in una perdita tale da rendere il soggetto permanentemente bisognoso di assistenza continua per gli atti elementari del vivere quotidiano.
Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo e nell'atto di dissenso al precedente elaborato peritale, si limita essenzialmente a richiamare in via generale la giurisprudenza in materia di indennità di accompagnamento – in particolare le pronunce che valorizzano il profilo qualitativo della non autosufficienza e la necessità di considerare la concreta capacità dell'invalido di organizzare e gestire gli atti quotidiani della vita – senza tuttavia fornire elementi clinici o funzionali ulteriori, idonei a dimostrare che, nel caso di specie, si versi in una situazione di dipendenza continua da terzi.
Le doglianze dell'odierno ricorrente, dunque, non scalfiscono il nucleo essenziale della ricostruzione tecnica operata dal CT, ma si risolvono in una diversa lettura giuridica dei medesimi dati clinici, in contrasto con l'orientamento rigoroso sopra richiamato della Suprema Corte sui presupposti dell'indennità di accompagnamento.
In definitiva, pur a fronte di un quadro complessivo di grave invalidità – che giustifica il riconoscimento della percentuale del 100% e di rilevanti limitazioni funzionali – non emergono elementi tali da indurre il giudice a discostarsi dall'univoco giudizio tecnico, concordemente espresso da entrambi i consulenti d'ufficio, circa la mancanza dei requisiti specifici posti dalla L. n.
18/1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Diversa è la valutazione in ordine alla domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Come chiarito dalla dottrina e dalla prassi amministrativa, nonché dalle linee interpretative riportate in giurisprudenza e dalla stessa prassi INPS, la condizione di handicap con connotazione di gravità ricorre quando la minorazione, singola o plurima, riduca l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, senza che ciò debba necessariamente coincidere con la totale non autosufficienza richiesta per l'indennità di accompagnamento.
Nel caso in esame, sia il CT , nella fase di ATP, sia il CT Per_1
, nella presente fase di merito, hanno ritenuto che il sig. versi in Per_2 Pt_1 condizione di invalidità civile totale con grave compromissione dell'autonomia personale, tale da determinare un consistente svantaggio sociale e da richiedere interventi assistenziali rilevanti, pur non integrando i requisiti più restrittivi della non autosufficienza assoluta.
L'INPS non ha mosso specifiche contestazioni tecniche sul punto, limitandosi a difendere l'esito negativo in ordine all'indennità di accompagnamento.
Alla luce di tali risultanze, e avuto riguardo al complessivo quadro patologico (età avanzata, esiti di neoplasia mammaria, grave artrosi polidistrettuale, cardiopatia, ipoacusia, disturbo ansioso-depressivo e deficit della memoria recente), deve ritenersi integrata la condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa, come indicato dal CT.
In conclusione, il ricorso del sig. risulta: Parte_1
• in parte fondato, limitatamente alla richiesta di accertamento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
• infondato quanto alla sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
• inammissibile, nei limiti sopra precisati, quanto alla domanda di condanna dell'INPS al pagamento della prestazione economica, che resta rimessa alla successiva fase amministrativa una volta accertati i presupposti sanitari.
Tenuto conto:
– della parziale soccombenza reciproca;
– della peculiarità della materia, connotata da rilevanti profili di tutela sociale;
– del fatto che il ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., attestando il possesso di reddito entro i limiti ivi previsti;
appaiono sussistenti giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'INPS, anche in considerazione della natura previdenziale della controversia e della situazione reddituale del ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
ogni diversa domanda, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la domanda del sig.
diretta ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. accerta che il sig. è affetto da invalidità civile nella Parte_1 misura del 100% (cento per cento), senza che ricorrano, allo stato, i requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, come modificato dalla L. n.
508/1988, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3. accerta e dichiara che il sig. è persona con handicap in Parte_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992, n. 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
4. compensa integralmente tra il sig. e l'INPS le spese di Parte_1 lite del presente giudizio;
5. pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel presente procedimento, come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso in Patti 28/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo