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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3871/2025 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LODDO GIANCARLO C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRAU STEFANO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“1) Il Tribunale di Cagliati, con sentenza n. 601/2014 – RG 4711/2011, ha pronunciato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 30/11/1996 tra e . Parte_1 CP_2
2) Al punto g) della citata sentenza è stabilito che la casa familiare, sita in Capoterra, località La
Vigna 1, strada 78, è assegnata a . Parte_1
3) In data 22.07.2020, , trasferitasi in Selargius, ha rilasciato il suddetto immobile Parte_1
nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario , rinunciando alla sopra indicata CP_2
assegnazione.
Pertanto, poiché è interesse degli odierni istanti formalizzare la revoca della assegnazione della casa
familiare
RICORRONO
ALL'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito affinché, ai sensi dell'art. 2643 c.c., Voglia accogliere
le seguenti
CONCLUSIONI
-Accogliere la presente istanza di revoca della assegnazione della casa coniugale, sita in Capoterra,
località La Vigna 1, strada 78
-Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari di provvedere alla cancellazione
della assegnazione del suddetto bene immobile in favore di ”. Parte_1
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 601/2014 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 30.11.1996
nel procedimento RG 4711/2011, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti