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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 cf ), Parte_2 C.F._1 cf ), Parte_3 C.F._2 cf ), Parte_4 C.F._3
(cf , Parte_5 C.F._4 con l'avv. SANSONETTI GIANLUCA, cf C.F._5
ATTORI OPPONENTI
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 quale procuratrice speciale di Controparte_2 con l'avv. PANINI ALBERIGO (cf ) C.F._6
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 06/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori opponenti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 21.3.2025 da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuto: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
4.4.2025 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione svolta da Parte_1 Parte_2 avverso
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 il d.i. n. 984/2023 emesso in data 13.11.2023 in favore di
[...] per l'importo di euro 160.687,36 oltre interessi e Controparte_3 spese di procedura a titolo di saldo debitore del contratto di c/c n.
5508/3523.53 stipulato con Controparte_4 Gli attori denunciano:
(i) carenza di legittimazione ad agire di procuratrice speciale Controparte_1 di ai sensi dell'art. 106 T.U.B.; CP_2
(ii) difetto di valida procura rilasciata da a CP_2 CP_5 conseguente difetto di legittimazione ad agire della mandataria;
eccezione di nullità delle procure prodotte sub docc. 1, 2 fasc. monitorio;
(iii) carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva di CP_2
(iv) nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e, in particolare, dell'art. 6 delle predette contenente deroga all'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza dell'avversa pretesa;
e concludono per sentir
“In via preliminare;
dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva di e/o di interesse ad agire della e/o Controparte_1 CP_2
per i motivi indicati in narrativa;
Controparte_1 sempre in via preliminare e in via subordinata: dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la nullità e/o inesistenza delle procure ex adverso prodotte e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva ovvero di interesse ad agire di e/o di Controparte_1 CP_2 il tutto per le causali di cui in atti;
sempre in via preliminare ed in ipotesi ulteriormente subordinata: dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva ovvero di interesse ad agire di non risultando titolare CP_2 del credito ex adverso azionato il tutto per le causali di cui in narrativa;
nel merito ed in ogni caso: accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
nel merito ed in ogni caso per i fideiussori: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni del 6.11.2018 e 29.07.2019 ex adverso prodotte nel fascicolo monitorio quali doc. 12 e 13 ovvero la nullità dell'art. 6 delle predette e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori accertando che nulla è dovuto dagli stessi a controparte per i motivi tutti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando funditus i motivi di doglianza avversari dei quali chiede l'integrale rigetto, nonché argomentando in ordine alla prova del proprio credito e così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa;
• rigettare l'opposizione avversaria siccome inammissibile e/o comunque assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare parte opponente al pagamento di quella diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., a seguito della prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta e, esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione - obbligatorio vista la materia del contendere -, sulla ritenuta inammissibilità dell'unica istanza istruttoria (c.t.u. contabile) formulata dalla sola parte attrice viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini a ritroso ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento, dovendosi confermare la valutazione di inammissibilità della c.t.u. contabile chiesta da parte attrice siccome esplorativa come si viene di seguito a spiegare seguendo l'ordine degli argomenti esposti dalle parti.
II.1. Da disattendere, in primis, è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di - quale procuratrice speciale di - ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 106 T.U.B., condividendo questo Tribunale l'interpretazione fornita di recente in materia dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7243/2024 per cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Il citato arresto ha definito come “artificiosa e destituita di fondamento” la tesi secondo cui è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto non iscritto al predetto Albo degli intermediari finanziari e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuota sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività: secondo la Corte, la disciplina di cui agli artt. 2 co. 6
l. n. 130/1999 e 106 T.U.B. non è connotata in termini imperativi e, in particolare, trattasi di norme che non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie).
Sulla stessa linea si è pronunciata, in seguito, Cass. n. 12007/2024, par. 1.5.,
e la Prima Presidente della Cassazione con il decreto 17.5.2024 nell'ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. ove, valorizzando gli argomenti utilizzati dalla citata ordinanza n. 7243/2024, ha ulteriormente precisato che le norme del T.U.B., fra le quali l'art. 106 qui di interesse, “prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata””.
Alla luce di tali pronunciamenti, con intervento anche della Presidente della
Suprema Corte e quindi con funzione nomofilattica, desta perplessità l'assunto attoreo per cui la tesi giurisprudenziale contraria, di cui parte attrice cita peraltro un solo precedente, sarebbe quella prevalente in argomento.
Ogni altra considerazione sul punto appare superflua.
II.2. Neppure merita avallo l'eccezione attorea di invalidità delle procure rilasciate da a atteso che la nozione di “Crediti rilevanti” ha CP_2 CP_1 la sua definizione nell'ambito della procura stessa (cfr. doc. 2 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. convenuta) quale “crediti dei quali è titolare” e nulla vieta CP_2 che la procura speciale sia conferita con riferimento a tutti i crediti in titolarità del mandante, come risulta avvenire nel caso di specie. I poteri della procuratrice speciale, sono poi indicati in estremo CP_1 dettaglio nelle lettere seguenti dell'atto di conferimento di procura, da (a) a
(bbb), pertanto non v'è spazio ad alcuna doglianza di indeterminatezza.
II.3. Del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (e conseguente carenza di interesse ad agire) di avendo parte attrice CP_2 censurato la genericità dell'avviso di cessione di crediti in G.U. prodotto da controparte.
Invero, al di là di tale rilievo, concorrono quali elementi documentali rilevanti a fornire la prova della legittimazione attiva di (i) la dichiarazione CP_2 esplicita della cedente, originaria titolare del credito, MPS s.p.a. prodotta sub doc. 7 fasc. convenuta, rammentandosi al riguardo come la Suprema Corte con ordinanza n. 10200/20211 abbia definito “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto tramite la stessa produzione in giudizio, al pari del (ii) possesso, a opera della parte che agisce in giudizio, del titolo esecutivo ovvero della documentazione contrattuale afferente il credito controverso, quale infatti nella presente vicenda ha dimostrato di avere nella CP_2 propria disponibilità producendola in copia sin dalla fase monitoria (cfr. doc.
3, 4, 5, 6 fasc. monitorio, prodotto a sua volta sub doc. 8 fasc. convenuta e contenente tutta la documentazione contrattuale;
cfr. doc. 7 fasc. monitorio, 1 Cass. ord. n. 10200/2021: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi x. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
[…] nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”. estratti conto del rapporto negoziale de quo), infine (iii) l'atto di scissione parziale tra MPS s.p.a. e (cfr. doc. 6 fasc. convenuta), il progetto di CP_2 scissione (cfr. doc. 10 fasc. convenuta) e l'allegato A di tale progetto (cfr. doc.
11 fasc. convenuta) nel quale è compreso anche il credito per cui è contesa, individuato dal NDG n. 258459012 corrispondente alla posizione in oggetto come risultante dall'e.c. ex art. 50 T.U.B. di cui al doc. 10 fasc. monitorio.
Alla luce di tale complesso documentale indiziario, emerge l'inconsistenza della doglianza attorea in commento.
II.4. Anche l'ultimo motivo di opposizione, inerente la pretesa nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti persone fisiche, si appalesa privo di fondamento, dovendosi sul punto assentire con la controeccezione sollevata al riguardo dalla convenuta inerente la mancanza di interesse ad agire di parte attrice sulla questione de qua: difatti, i fideiussori sono anche soci della società agricola debitrice principale e quindi, in quanto tali, illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali e per tale via attinti comunque dal provvedimento monitorio qui opposto anche indipendentemente e a prescindere dalla relativa qualifica di fideiussori.
Peraltro, anche a voler considerare l'eccezione attorea di nullità delle garanzie personali, appare dirimente la considerazione per cui, trattandosi di nullità parziale per indirizzo esegetico consolidato e avallato da pronuncia della S.C. a
SS.UU. a composizione di contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U. n.
41994/2021), l'eventuale invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - riproducente altrettanta clausola dello schema ABI - non determina invalidità dell'intero atto fideiussorio: e d'altronde è da evidenziare come parte attrice non abbia svolto deduzioni specifiche circa l'avvenuta effettiva applicazione, nella vicenda per cui è causa, della clausola in questione talché anche sotto questo profilo l'eccezione in commento si profila del tutto irrilevante.
II.5. Nella prospettiva di parte convenuta, e ferma l'infondatezza dell'opposizione come sin qui argomentato, ha fornito adeguata CP_2 prova documentale del proprio credito, producendo il titolo negoziale (cfr. docc.
3, 4, 5 fasc. monitorio) e la serie integrale degli estratti conto (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) e allegando l'altrui inadempimento, laddove parte attrice non ha fornito prova del proprio esatto adempimento – ovvero del pagamento del saldo debitore ex adverso dedotto – così non ottemperando ai principi in tema di oneri probatori sanciti dalle insuperate Cass. S.U. n. 13533/2001 nelle controversie inerenti l'inadempimento contrattuali e domande conseguenti. Del resto, parte attrice non ha contestato tempestivamente - ossia, nell'atto di citazione in opposizione - né l'integrità e continuità degli estratti conto depositati da controparte in sede monitoria (cfr. doc. 7 fasc. monitorio), né le risultanze contabili di tali estratti, né il saldo debitore finale e solo nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. ha del tutto genericamente affermato, con riferimento agli estratti conto/saldaconto ex adverso depositati in allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c., che “detti documenti ed il loro contenuto, sono espressamente contestati ed impugnati”, asserzione non solo tardiva ma anche inaccoglibile ai limiti della inammissibilità in quanto in alcun modo circostanziata.
Da ciò, anche, la valutazione di inammissibilità della c.t.u. chiesta da parte attrice in quanto insuperabilmente esplorativa, non avendo gli opponenti esposto alcuna specifica doglianza avverso l'altrui creditoria entro i termini delle preclusioni assertive (mem. 171ter n. 1 c.p.c.) e risolvendosi, quindi, la richiesta di c.t.u. in un tentativo di delegare, inammissibilmente, all'indagine tecnica la prova di circostanze che è onere della parte eccipiente quantomeno allegare in giudizio con criteri di specificità tali da consentire la difesa della controparte sul punto e quindi la tutela del pieno contraddittorio.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi per la fase istruttoria siccome limitata al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 984/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.11.2023;
2) condanna gli attori opponenti in solido alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 06/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini