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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 720/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 720/2024 RG Lav. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
E con gli avv.ti Valettini e Bertolini Parte_4 Parte_5
ricorrenti contro
, con gli avv.ti Albè e Castelli Controparte_1
resistente
pagina 1 di 9 Premesso che:
- le ricorrenti, dipendenti dell' hanno instaurato il Controparte_1
presente giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'applicazione al rapporto di lavoro del CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), come rinnovato in data 08.10.2020 e i suoi ulteriori ed eventuali rinnovi, con riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali, normativi ed economico-retributivi ivi previsti, e per l'effetto la condanna dell' al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dal CP_1
mese di gennaio 2023. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiarati antistatari;
- l'Associazione domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- le odierne ricorrenti hanno ottenuto da questo Tribunale una sentenza favorevole sulle questioni oggetto di causa la sentenza del 23 aprile 2024 sub doc. 14bis allegato al ricorso;
- previo accertamento dell'applicabilità al rapporto del CCNL Sanità Privata rinnovato nell'ottobre 2020, infatti, il Tribunale ha condannato l'odierna resistente al pagamento in favore delle lavoratrici dell'una tantum ivi prevista e delle differenze retributive maturate fino al gennaio 2023;
- le ricorrenti agiscono in questa sede per ottenere la condanna della resistente al riconoscimento di tutte le differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo predetto che non siano state oggetto della condanna già ottenuta;
- la domanda, seppur di condanna generica, è chiara in questo senso, e va pertanto respinta l'eccezione di genericità sollevata dalla resitente;
- ciò chiarito, la controversia nasce dal seguente antefatto: il CCNL c.d. Sanità Privata, sottoscritto da e FDG con , , il 19.01.2005 e Pt_6 Pt_7 CP_2 CP_3 CP_4
applicato dalla resistente fin dall'inizio del rapporto con ciascuna delle ricorrenti, è scaduto in data 31.12.2005;
pagina 2 di 9 - nel gennaio 2020, tuttavia, la resistente ha comunicato sia alle OO.SS. dei Lavoratori che ai lavoratori medesimi (docc.
8-10 res.) che a decorrere dal 01.02.2020 avrebbe applicato al personale dipendente non medico addetto a tutte le sedi un diverso contratto collettivo, il c.d. CCNL CDR, sottoscritto il 05.12.2012 (sottoscritto da con CISL FP, Pt_7 CP_4
e UGL Sanità);
[...]
- a seguito della dichiarata disponibilità dell' in tal senso sono state a quel CP_1
punto avviate trattative negoziali con le OO.SS. nazionali al fine di verificare la praticabilità di un'inversione della rotta unilateralmente segnata dalla resistente o quantomeno di un accordo di armonizzazione;
- in questo contesto, in data 18 febbraio 2020 l' ha comunicato la CP_1
“temporanea sospensione” dell'applicazione del CCNL CDR per poter effettuare degli approfondimenti sul finanziamento del costo del lavoro da parte delle Regioni ipotizzato dalle OO.SS, “senza con ciò innovare sulla decisione assunta” di modifica del CCNL, riservandosi il diritto di revocare tale sospensione con conseguente ripristino dell'applicazione del CCNL CDR ai dipendenti interessati dalla sua originaria decorrenza del 01.02.2020 (doc. 12);
- nel frattempo, in data 10.06.2020 è stata sottoscritta una pre-intesa per il rinnovo del
CCNL Sanità (doc. 5 ric.), con impegno a ratifica da parte delle associazioni stipulanti entro il 30.07.2020;
- in data 29.07.2020, l'Associazione ha comunicato ad il proprio recesso con effetto Pt_7
immediato (doc. 14);
- in data 08.10.2020 è stato sottoscritto da (e con , CISL FP, Pt_7 Pt_6 CP_2 CP_4
e UGL il CCNL per il personale non medico dipendente delle Strutture che operano
[...]
negli IRCCS (doc. 6 ric., doc.16 res.);
- in data 10.12.2020 ALNF, fallite le trattative, ha comunicato alle OO.SS. ed ai dipendenti interessati – comprese le ricorrenti – la revoca della sospensione dell'applicazione del
CCNL CDR nei confronti del personale dipendente operante nei CDR nonché nelle
Direzioni Centrali e Regionali con effetto dal 01.02.2020;
- nella medesima comunicazione l' ha chiarito che le due ore settimanali CP_1
prestate in meno dai lavoratori, per effetto del passaggio retroattivo da 36 a 38 ore pagina 3 di 9 settimanali dal 01.11.2020, sarebbero state conteggiate a parte e considerate a debito (doc.
20 res.);
- le rivendicazioni delle ricorrenti si fondano sulla ritenuta applicazione necessaria al rapporto del CCNL Sanità Privata rinnovato nell'ottobre 2020 con previsione di aumenti retributivi tabellari con effetto retroattivo a partire dal 01.07.2020, di un meccanismo sperimentale di progressione orizzontale professionale, nonché della predetta corresponsione per i dipendenti già in forza al 01.01.2020 di un una tantum dell'importo di € 1.000,00, a ristoro/risarcimento dei molti anni passati senza alcun rinnovo contrattuale;
- l' resistente, tuttavia, sostiene: CP_1
a) che il CCNL Sanità Privata per i Centri di Riabilitazione sia in realtà ancora in fase di negoziazione;
b) che l'ambito di applicazione del CCNL IRCCS, quello sottoscritto nell'ottobre 2020 di cui si chiede l'applicazione, diverga in senso restrittivo da quello proprio del CCNL
Sanità Privata. In particolare, l'unica ipotesi residuale di operatività del CCNL IRCCS per i CDR, i centri come quello in cui operano le ricorrenti, sarebbe quella in cui alla data di sottoscrizione della pre-intesa del 10.6.2020 i Centri di Riabilitazione avessero adottato “il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private” (art. 1, comma 2);
c) di aver sempre confermato, nelle proprie comunicazioni nel corso delle trattative con le Organizzazioni sindacali, la propria determinazione ad applicare il CCNL CDR, e di non aver mai applicato né dichiarato la disponibilità ad applicare il CCNL IRCCS;
d) di non aver applicato il CCNL Sanità Privata, e tantomeno il CCNL sottoscritto
8.10.2020, nel corso delle trattative, essendosi al contrario limitata, a decorrere dal
08.10.2020, a mantenere invariato il livello retributivo precedentemente corrisposto ai lavoratori, senza riconoscere gli scorrimenti orizzontali previsti dal CCNL in questione (gli scorrimenti sono stati invece applicati da gennaio 2021 o dalla diversa data di maturazione secondo il CCNL CDR);
e) il fatto che, in fase di pendenza delle trattative, nel cedolino delle ricorrenti siano stati temporaneamente mantenuti i riferimenti al CCNL Sanità Privata (nonché all'orario di lavoro ivi previsto), sia irrilevante, essendo chiara la volontà negoziale manifestata.
pagina 4 di 9 Nella comunicazione del 10.12.2020, evidenzia l' “ALNF aveva chiarito CP_1
che, per una questione tecnica meramente temporanea, i dipendenti avrebbero trovato nelle buste paga ancora i riferimenti al vecchio contratto al solo fine di consentirne
l'elaborazione, senza alcun effetto legale e/o contrattuale. Ciò è tanto vero che nelle buste paga da ottobre 2020 a dicembre 2020 il codice 031 è stato eliminato e dalla busta paga di gennaio 2021 sono state riportate le voci retributive e i rispettivi importi previsti dal CCNL CDR, nonché il superminimo non assorbibile stabilito dall'art. 56 di tale contratto collettivo, così come è accaduto per tutti i dipendenti addetti ai CDR di tutta Italia”;
- ebbene, è pacifico che l' resistente sia stata associata ad fino al luglio CP_1 Pt_7
2020;
- è altresì pacifico, come già si è detto, che l' abbia applicato al rapporto con CP_1
le ricorrenti il CCNL Sanità privata 2002-2005, e che lo abbia fatto anche dopo la sua scadenza, e quantomeno fino al gennaio 2020 (v. punti 15 e 16 memoria ALNF);
- ciò che va invece verificato è se vi sia e quale sia il termine finale dell'operatività vincolata del CCNL Sanità Privata;
- in questa analisi, la disdetta dal CCNL che la resistente ha voluto manifestare in data
27.1.2020 risulta ininfluente, in quanto inefficace. Il singolo datore di lavoro, che per rinvio contrattuale o adesione ad un'Associazione stipulante si sia vincolato ad un determinato CCNL, non può infatti recedere dal medesimo, se questo debba ritenersi in corso di applicazione secondo le regole in esso stabilite, non essendone parte;
- ciò chiarito, l'art. 4 del CCNL Sanità privata ne disponeva l'ultrattività “fino alla
Contr sottoscrizione del nuovo CCNL”, pertanto non sarebbe stata libera di svincolarsi dalla sua applicazione, essendo legata agli effetti tutti del contratto a cui aveva liberamente scelto di vincolarsi;
- la vigenza ultrattiva del CCNL Sanità privata è dunque effettivamente proseguita fino all'evento estintivo previsto dalla clausola stessa, e cioè fino al rinnovo dell'8.10.2020;
- infatti, “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento
pagina 5 di 9 futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022)” (v. Cass. n. 26663/2024, che richiama precedenti intervenuti proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata);
- considerato che alla data del rinnovo in questione (8.10.2020) la resistente aveva già legittimamente receduto dall'affiliazione ad non può ritenersi che il rinnovo sia per Pt_7
essa vincolante in forza del meccanismo della rappresentanza sindacale;
- non può poi ritenersi che con la propria condotta successiva alla “disdetta” del gennaio
2020 la resistente abbia manifestato implicitamente la volontà di vincolarsi al rinnovo contrattuale in fase di trattativa, avendo al più affiancato alle espresse prese di distanza dal CCNL predetto condotte di incerto tenore, nell'ottica – indiscutibile – di verificare le ipotesi di accordo con le O.O.S.S. al fine di conciliare le rispettive esigenze. Rileva in questo senso, in particolare, la dichiarazione di “sospensione” della disdetta con applicazione, in pendenza delle trattative, del regime contrattual-collettivo anteriore alla medesima, che tuttavia non basta, proprio perché accompagnata da una costante manifestazione di volontà in senso contrario, per ritenere implicitamente assunto un vincolo all'applicazione della linea contrattuale. Si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla compiuta e condivisibile analisi svolta sul punto dal Tribunale di
Padova con la sentenza n. 590/2023 allegata dalla resistente;
- va a questo punto verificato se un vincolo all'applicazione del rinnovo in esame derivi dalla pattuizione individuale tra ANF e le ricorrenti, e cioè se il rinvio operato nei contratti individuali al CCNL Sanità privata vada inteso come riferito non già al singolo
CCNL (rinvio statico), ma anche ai suoi successivi rinnovi (rinvio mobile), così che nemmeno al momento di cessazione degli effetti dell'ultrattività, e quindi a partire
Contr dall'8.10.2020, potesse ritenersi slegata da ogni vincolo e libera di applicare ai rapporti con le ricorrenti un diverso CCNL in assenza di accordo con le lavoratrici stesse;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine […]” (Cass., ord. n. 26663/2024). Tuttavia, il rinnovo operato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro pagina 6 di 9 o nell'ambito della successione tra contratti della stessa linea vincola il datore di lavoro, in virtù del principio di rappresentanza sindacale o del vincolo negoziale assunto in tal senso con il lavoratore interessato dal rinvio mobile alla linea;
- ebbene, il contratto di assunzione della sig.ra stabilisce che “la retribuzione mensile Pt_8
[…] è suscettibile di miglioramenti nella misura e con le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di riabilitazione associati all' ; Pt_7
- analogo contenuto presentano i contratti individuali delle sigg.re e Parte_2 Parte_4
Parte_5
- il contratto di assunzione della sig.ra contiene invece un richiamo solo Parte_3
parzialmente diverso e ancora più chiaro, prevedendo che “la retribuzione mensile di cui sopra, è suscettibile a miglioramenti, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di riabilitazione associati all'ARIS, vigente all'epoca della presente assunzione”;
- ebbene, il tenore letterale di entrambe le clausole induce a ritenere che il rinvio operato fosse di tipo statico, cioè che il contratto individuale richiamasse ad integrazione della disciplina in esso specificamente prevista quella contenuta nel contratto collettivo nazionale vigente al momento la stipulazione di ciascun contratto individuale. Ciò soprattutto in ragione del fatto che nessun contratto contiene un riferimento, in vario modo formulato, alle “successive modificazioni” del contratto vigente;
Contr
- nemmeno in base a questa terza ipotesi può dirsi che fosse vincolata ad applicare ai rapporti oggetto di causa il regime previsto dal rinnovo contrattuale dell'ottobre 2020;
- passando a considerare la tesi della vincolatività del rinnovo in forza dell'efficacia vincolante dell'ipotesi di accordo del giugno 2020, va chiarito quanto segue;
- innanzitutto, deve escludersi che il CCNL rinnovato nell'ottobre 2020 configuri una ratifica dell'Ipotesi di accordo sottoscritta nel mese di giugno dello stesso anno, per l'assorbente ragione che il testo dell'accordo di rinnovo non dispone in questo senso né espressamente, né implicitamente;
pagina 7 di 9 - gli effetti delle previsioni contenute nell'accordo dell'ottobre 2020, infatti, “decorrono dal
giorno successivo alla data della stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse” (art. 4 CCNL). Le “decorrenze diverse”, peraltro, mai considerano come riferimento temporale quello della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
- il fatto poi che nel definire la sfera di applicazione del contratto l'art. 1 del CCNL precisi l'estensione ai CDR limitatamente a quelli che “alla data di sottoscrizione della pre- intesa ancora adottavano il precedente CCNL, per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”, poi, non vale a smentire, anticipandola, la previsione di cui all'art. 4 che regola l'efficacia nel tempo del contratto per tutti i soggetti che ne siano vincolati. La previsione deve ritenersi invece volta (soltanto) a definire, come rileva ANF in senso restrittivo, la sfera soggettiva di applicazione con specifico riferimento ai CDR;
- ne deriva che la vincolatività dell'Ipotesi di accordo in questione (siglata da a cui Pt_7
Contr all'epoca era ancora associata) non ha assoggettato la resistente all'efficacia vincolante del successivo accordo di rinnovo, da ritenersi atto autonomo che ha generato diritti ed obblighi per le sole parti adesso vincolate in forza di uno dei meccanismi già analizzati, e cioè in forza della rappresentanza sindacale delle parti che lo hanno sottoscritto o dell'adesione espressa o tacita;
- il ricorso va pertanto respinto;
- considerata l'esistenza di un precedente di senso opposto tra le stesse parti e sulla medesima questione, sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Vicenza, 29/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 720/2024 RG Lav. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
E con gli avv.ti Valettini e Bertolini Parte_4 Parte_5
ricorrenti contro
, con gli avv.ti Albè e Castelli Controparte_1
resistente
pagina 1 di 9 Premesso che:
- le ricorrenti, dipendenti dell' hanno instaurato il Controparte_1
presente giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'applicazione al rapporto di lavoro del CCNL “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (CCNL Sanità Privata), come rinnovato in data 08.10.2020 e i suoi ulteriori ed eventuali rinnovi, con riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali, normativi ed economico-retributivi ivi previsti, e per l'effetto la condanna dell' al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dal CP_1
mese di gennaio 2023. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiarati antistatari;
- l'Associazione domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- le odierne ricorrenti hanno ottenuto da questo Tribunale una sentenza favorevole sulle questioni oggetto di causa la sentenza del 23 aprile 2024 sub doc. 14bis allegato al ricorso;
- previo accertamento dell'applicabilità al rapporto del CCNL Sanità Privata rinnovato nell'ottobre 2020, infatti, il Tribunale ha condannato l'odierna resistente al pagamento in favore delle lavoratrici dell'una tantum ivi prevista e delle differenze retributive maturate fino al gennaio 2023;
- le ricorrenti agiscono in questa sede per ottenere la condanna della resistente al riconoscimento di tutte le differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo predetto che non siano state oggetto della condanna già ottenuta;
- la domanda, seppur di condanna generica, è chiara in questo senso, e va pertanto respinta l'eccezione di genericità sollevata dalla resitente;
- ciò chiarito, la controversia nasce dal seguente antefatto: il CCNL c.d. Sanità Privata, sottoscritto da e FDG con , , il 19.01.2005 e Pt_6 Pt_7 CP_2 CP_3 CP_4
applicato dalla resistente fin dall'inizio del rapporto con ciascuna delle ricorrenti, è scaduto in data 31.12.2005;
pagina 2 di 9 - nel gennaio 2020, tuttavia, la resistente ha comunicato sia alle OO.SS. dei Lavoratori che ai lavoratori medesimi (docc.
8-10 res.) che a decorrere dal 01.02.2020 avrebbe applicato al personale dipendente non medico addetto a tutte le sedi un diverso contratto collettivo, il c.d. CCNL CDR, sottoscritto il 05.12.2012 (sottoscritto da con CISL FP, Pt_7 CP_4
e UGL Sanità);
[...]
- a seguito della dichiarata disponibilità dell' in tal senso sono state a quel CP_1
punto avviate trattative negoziali con le OO.SS. nazionali al fine di verificare la praticabilità di un'inversione della rotta unilateralmente segnata dalla resistente o quantomeno di un accordo di armonizzazione;
- in questo contesto, in data 18 febbraio 2020 l' ha comunicato la CP_1
“temporanea sospensione” dell'applicazione del CCNL CDR per poter effettuare degli approfondimenti sul finanziamento del costo del lavoro da parte delle Regioni ipotizzato dalle OO.SS, “senza con ciò innovare sulla decisione assunta” di modifica del CCNL, riservandosi il diritto di revocare tale sospensione con conseguente ripristino dell'applicazione del CCNL CDR ai dipendenti interessati dalla sua originaria decorrenza del 01.02.2020 (doc. 12);
- nel frattempo, in data 10.06.2020 è stata sottoscritta una pre-intesa per il rinnovo del
CCNL Sanità (doc. 5 ric.), con impegno a ratifica da parte delle associazioni stipulanti entro il 30.07.2020;
- in data 29.07.2020, l'Associazione ha comunicato ad il proprio recesso con effetto Pt_7
immediato (doc. 14);
- in data 08.10.2020 è stato sottoscritto da (e con , CISL FP, Pt_7 Pt_6 CP_2 CP_4
e UGL il CCNL per il personale non medico dipendente delle Strutture che operano
[...]
negli IRCCS (doc. 6 ric., doc.16 res.);
- in data 10.12.2020 ALNF, fallite le trattative, ha comunicato alle OO.SS. ed ai dipendenti interessati – comprese le ricorrenti – la revoca della sospensione dell'applicazione del
CCNL CDR nei confronti del personale dipendente operante nei CDR nonché nelle
Direzioni Centrali e Regionali con effetto dal 01.02.2020;
- nella medesima comunicazione l' ha chiarito che le due ore settimanali CP_1
prestate in meno dai lavoratori, per effetto del passaggio retroattivo da 36 a 38 ore pagina 3 di 9 settimanali dal 01.11.2020, sarebbero state conteggiate a parte e considerate a debito (doc.
20 res.);
- le rivendicazioni delle ricorrenti si fondano sulla ritenuta applicazione necessaria al rapporto del CCNL Sanità Privata rinnovato nell'ottobre 2020 con previsione di aumenti retributivi tabellari con effetto retroattivo a partire dal 01.07.2020, di un meccanismo sperimentale di progressione orizzontale professionale, nonché della predetta corresponsione per i dipendenti già in forza al 01.01.2020 di un una tantum dell'importo di € 1.000,00, a ristoro/risarcimento dei molti anni passati senza alcun rinnovo contrattuale;
- l' resistente, tuttavia, sostiene: CP_1
a) che il CCNL Sanità Privata per i Centri di Riabilitazione sia in realtà ancora in fase di negoziazione;
b) che l'ambito di applicazione del CCNL IRCCS, quello sottoscritto nell'ottobre 2020 di cui si chiede l'applicazione, diverga in senso restrittivo da quello proprio del CCNL
Sanità Privata. In particolare, l'unica ipotesi residuale di operatività del CCNL IRCCS per i CDR, i centri come quello in cui operano le ricorrenti, sarebbe quella in cui alla data di sottoscrizione della pre-intesa del 10.6.2020 i Centri di Riabilitazione avessero adottato “il previgente CCNL per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private” (art. 1, comma 2);
c) di aver sempre confermato, nelle proprie comunicazioni nel corso delle trattative con le Organizzazioni sindacali, la propria determinazione ad applicare il CCNL CDR, e di non aver mai applicato né dichiarato la disponibilità ad applicare il CCNL IRCCS;
d) di non aver applicato il CCNL Sanità Privata, e tantomeno il CCNL sottoscritto
8.10.2020, nel corso delle trattative, essendosi al contrario limitata, a decorrere dal
08.10.2020, a mantenere invariato il livello retributivo precedentemente corrisposto ai lavoratori, senza riconoscere gli scorrimenti orizzontali previsti dal CCNL in questione (gli scorrimenti sono stati invece applicati da gennaio 2021 o dalla diversa data di maturazione secondo il CCNL CDR);
e) il fatto che, in fase di pendenza delle trattative, nel cedolino delle ricorrenti siano stati temporaneamente mantenuti i riferimenti al CCNL Sanità Privata (nonché all'orario di lavoro ivi previsto), sia irrilevante, essendo chiara la volontà negoziale manifestata.
pagina 4 di 9 Nella comunicazione del 10.12.2020, evidenzia l' “ALNF aveva chiarito CP_1
che, per una questione tecnica meramente temporanea, i dipendenti avrebbero trovato nelle buste paga ancora i riferimenti al vecchio contratto al solo fine di consentirne
l'elaborazione, senza alcun effetto legale e/o contrattuale. Ciò è tanto vero che nelle buste paga da ottobre 2020 a dicembre 2020 il codice 031 è stato eliminato e dalla busta paga di gennaio 2021 sono state riportate le voci retributive e i rispettivi importi previsti dal CCNL CDR, nonché il superminimo non assorbibile stabilito dall'art. 56 di tale contratto collettivo, così come è accaduto per tutti i dipendenti addetti ai CDR di tutta Italia”;
- ebbene, è pacifico che l' resistente sia stata associata ad fino al luglio CP_1 Pt_7
2020;
- è altresì pacifico, come già si è detto, che l' abbia applicato al rapporto con CP_1
le ricorrenti il CCNL Sanità privata 2002-2005, e che lo abbia fatto anche dopo la sua scadenza, e quantomeno fino al gennaio 2020 (v. punti 15 e 16 memoria ALNF);
- ciò che va invece verificato è se vi sia e quale sia il termine finale dell'operatività vincolata del CCNL Sanità Privata;
- in questa analisi, la disdetta dal CCNL che la resistente ha voluto manifestare in data
27.1.2020 risulta ininfluente, in quanto inefficace. Il singolo datore di lavoro, che per rinvio contrattuale o adesione ad un'Associazione stipulante si sia vincolato ad un determinato CCNL, non può infatti recedere dal medesimo, se questo debba ritenersi in corso di applicazione secondo le regole in esso stabilite, non essendone parte;
- ciò chiarito, l'art. 4 del CCNL Sanità privata ne disponeva l'ultrattività “fino alla
Contr sottoscrizione del nuovo CCNL”, pertanto non sarebbe stata libera di svincolarsi dalla sua applicazione, essendo legata agli effetti tutti del contratto a cui aveva liberamente scelto di vincolarsi;
- la vigenza ultrattiva del CCNL Sanità privata è dunque effettivamente proseguita fino all'evento estintivo previsto dalla clausola stessa, e cioè fino al rinnovo dell'8.10.2020;
- infatti, “alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento
pagina 5 di 9 futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022)” (v. Cass. n. 26663/2024, che richiama precedenti intervenuti proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata);
- considerato che alla data del rinnovo in questione (8.10.2020) la resistente aveva già legittimamente receduto dall'affiliazione ad non può ritenersi che il rinnovo sia per Pt_7
essa vincolante in forza del meccanismo della rappresentanza sindacale;
- non può poi ritenersi che con la propria condotta successiva alla “disdetta” del gennaio
2020 la resistente abbia manifestato implicitamente la volontà di vincolarsi al rinnovo contrattuale in fase di trattativa, avendo al più affiancato alle espresse prese di distanza dal CCNL predetto condotte di incerto tenore, nell'ottica – indiscutibile – di verificare le ipotesi di accordo con le O.O.S.S. al fine di conciliare le rispettive esigenze. Rileva in questo senso, in particolare, la dichiarazione di “sospensione” della disdetta con applicazione, in pendenza delle trattative, del regime contrattual-collettivo anteriore alla medesima, che tuttavia non basta, proprio perché accompagnata da una costante manifestazione di volontà in senso contrario, per ritenere implicitamente assunto un vincolo all'applicazione della linea contrattuale. Si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla compiuta e condivisibile analisi svolta sul punto dal Tribunale di
Padova con la sentenza n. 590/2023 allegata dalla resistente;
- va a questo punto verificato se un vincolo all'applicazione del rinnovo in esame derivi dalla pattuizione individuale tra ANF e le ricorrenti, e cioè se il rinvio operato nei contratti individuali al CCNL Sanità privata vada inteso come riferito non già al singolo
CCNL (rinvio statico), ma anche ai suoi successivi rinnovi (rinvio mobile), così che nemmeno al momento di cessazione degli effetti dell'ultrattività, e quindi a partire
Contr dall'8.10.2020, potesse ritenersi slegata da ogni vincolo e libera di applicare ai rapporti con le ricorrenti un diverso CCNL in assenza di accordo con le lavoratrici stesse;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine […]” (Cass., ord. n. 26663/2024). Tuttavia, il rinnovo operato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro pagina 6 di 9 o nell'ambito della successione tra contratti della stessa linea vincola il datore di lavoro, in virtù del principio di rappresentanza sindacale o del vincolo negoziale assunto in tal senso con il lavoratore interessato dal rinvio mobile alla linea;
- ebbene, il contratto di assunzione della sig.ra stabilisce che “la retribuzione mensile Pt_8
[…] è suscettibile di miglioramenti nella misura e con le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di riabilitazione associati all' ; Pt_7
- analogo contenuto presentano i contratti individuali delle sigg.re e Parte_2 Parte_4
Parte_5
- il contratto di assunzione della sig.ra contiene invece un richiamo solo Parte_3
parzialmente diverso e ancora più chiaro, prevedendo che “la retribuzione mensile di cui sopra, è suscettibile a miglioramenti, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri di riabilitazione associati all'ARIS, vigente all'epoca della presente assunzione”;
- ebbene, il tenore letterale di entrambe le clausole induce a ritenere che il rinvio operato fosse di tipo statico, cioè che il contratto individuale richiamasse ad integrazione della disciplina in esso specificamente prevista quella contenuta nel contratto collettivo nazionale vigente al momento la stipulazione di ciascun contratto individuale. Ciò soprattutto in ragione del fatto che nessun contratto contiene un riferimento, in vario modo formulato, alle “successive modificazioni” del contratto vigente;
Contr
- nemmeno in base a questa terza ipotesi può dirsi che fosse vincolata ad applicare ai rapporti oggetto di causa il regime previsto dal rinnovo contrattuale dell'ottobre 2020;
- passando a considerare la tesi della vincolatività del rinnovo in forza dell'efficacia vincolante dell'ipotesi di accordo del giugno 2020, va chiarito quanto segue;
- innanzitutto, deve escludersi che il CCNL rinnovato nell'ottobre 2020 configuri una ratifica dell'Ipotesi di accordo sottoscritta nel mese di giugno dello stesso anno, per l'assorbente ragione che il testo dell'accordo di rinnovo non dispone in questo senso né espressamente, né implicitamente;
pagina 7 di 9 - gli effetti delle previsioni contenute nell'accordo dell'ottobre 2020, infatti, “decorrono dal
giorno successivo alla data della stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse” (art. 4 CCNL). Le “decorrenze diverse”, peraltro, mai considerano come riferimento temporale quello della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
- il fatto poi che nel definire la sfera di applicazione del contratto l'art. 1 del CCNL precisi l'estensione ai CDR limitatamente a quelli che “alla data di sottoscrizione della pre- intesa ancora adottavano il precedente CCNL, per il personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie private”, poi, non vale a smentire, anticipandola, la previsione di cui all'art. 4 che regola l'efficacia nel tempo del contratto per tutti i soggetti che ne siano vincolati. La previsione deve ritenersi invece volta (soltanto) a definire, come rileva ANF in senso restrittivo, la sfera soggettiva di applicazione con specifico riferimento ai CDR;
- ne deriva che la vincolatività dell'Ipotesi di accordo in questione (siglata da a cui Pt_7
Contr all'epoca era ancora associata) non ha assoggettato la resistente all'efficacia vincolante del successivo accordo di rinnovo, da ritenersi atto autonomo che ha generato diritti ed obblighi per le sole parti adesso vincolate in forza di uno dei meccanismi già analizzati, e cioè in forza della rappresentanza sindacale delle parti che lo hanno sottoscritto o dell'adesione espressa o tacita;
- il ricorso va pertanto respinto;
- considerata l'esistenza di un precedente di senso opposto tra le stesse parti e sulla medesima questione, sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Vicenza, 29/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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