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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31148/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1 TONONI e dell'avv. GRETA SONCINA ( ) VIA CARLO ZIMA 7 25121 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 7 20100 MILANO presso il difensore avv. TONONI;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_2 P.IVA_2 ZANARDELLI e dell'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ( VIA DELLA C.F._2
SCROFA 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore avv. DESIDERI ZANARDELLI;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. allegando di Parte_1 avere intrattenuto con negli anni 2010-2011 un rapporto di somministrazione di Controparte_2 energia elettrica presso il proprio centro aziendale e di aver pagato alla stessa Società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 6.538,02; ha anche allegato che a seguito dell'incorporazione di in Controparte_3
essa aveva intrattenuto, sempre nel periodo 2010-2011, un rapporto di Controparte_2 somministrazione di energia elettrica presso il proprio centro aziendale, di aver pagato, quindi, alla stessa società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 3.648,32; ha evidenziato che, come stabilito dalla Corte di
Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla
CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti Cont del fornitore;
pertanto ha chiesto la ripetizione delle somme corrisposte ad per tale titolo, pari alla somma di € 10.186,34, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze rifuse. Ha argomentato che, essendo stata dichiarata l'incompatibilità della norma interna (priva di finalità specifica) con la direttiva comunitaria, è del tutto legittimo l'esercizio dell'azione civilistica di indebito ex art. 2033 c.c direttamente nei confronti del fornitore, al fine di ottenere il riconoscimento del rimborso di quanto indebitamente versato dalla cliente a titolo di addizionali alle accise provinciali (tramite la disapplicazione della norma stessa che ha previsto l'imposta). A tale fine ha allegato di avere interrotto la decorrenza della prescrizione dell'azione a fronte della comunicazione di messa in mora inviata via pec il 2.12.2020, con atto del tutto valido al fine invocato visto il principio espresso dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 280474/19, secondo cui il dies a quo dal quale decorre il termine prescrizionale va computato alla scadenza dei due anni dall'emissione delle singole fatture.
La società si è ritualmente costituita, eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione del credito asseritamente vantato dalla ricorrente stante l'invio della pec di messa in mora solo in data 02.12.2020 ed inviata esclusivamente alla società e non anche a Controparte_2 [...]
Ha pertanto eccepito l'estinzione dell'eventuale diritto vantato dalla ricorrente in Controparte_3 relazione a tutte le somme relative alle fatture trasmesse da antecedenti al mese di Controparte_2 dicembre 2010, nonché la prescrizione del credito vantato nei confronti a (pari ad Controparte_4
€ 3.648,32). Ha anche contestato l'inidoneità della documentazione prodotta e la mancata allegazione della prova attestante il pagamento delle fatture in relazione alle quali è stato chiesto il rimborso delle addizionali. Ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio anche alla luce dei rinvii pregiudiziali del Tribunale di Como alla CGUE, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, alla luce dell'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria, nonché della pagina 2 di 8 legittimità dell'addebito nel rispetto della normativa italiana. In estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di condanna, ha chiesto l'applicazione degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e la compensazione delle spese, stante la complessità delle questioni trattate e la particolare situazione in cui si trova la resistente, ossia di dover necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14
TUA. Cont Con riferimento all'istanza di devoluzione alla Corte costituzionale formulata da , si rileva innanzi tutto che il caso di specie verte in materia prettamente civilistica, relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguenza che nel presente giudizio l'art. 14 Testo Unico non può trovare applicazione, del resto la stessa Corte di Per_1 Contr Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, spettante al soggetto passivo dell'imposta è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore
(Cass. 27306/2019). Su questa circostanza è poi utile riferire quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Torino (Sent. n. 1009/2022), secondo cui “tali questioni sono irrilevanti nel presente giudizio perché non attengono al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario ed, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore-debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate: esse andrebbero quindi fatte valere avanti le Commissioni Tributarie e nell'ambito del giudizio instaurato dal fornitore nei confronti dell'erario per la ripetizione dell'imposta illegittimamente corrisposta”.
Pertanto, le argomentazioni svolte sul punto dalla resistente sono prive di fondamento e la richiesta di sospensione in correlazione alla pendente e descritta questione di legittimità costituzionale, dev'essere rigettata.
La parte resistente ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto della ricorrente tenuto conto dell'interruzione della prescrizione avvenuta solo in data 2.12.2020 (mediante la diffida invicata via pec, cfr. doc. 8 ricorrente), così come la prescrizione del diritto all'eventuale ripetizione delle somme spettanti in relazione al rapporto di somministrazione con la società Bas Servizi rispetto al quale la prescrizione non sarebbe mai stata interrotta.
La causa è passata in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ex art 281 sexies III co. c.p.c..
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda della parte ricorrente sia parzialmente fondata, con conseguente accertamento della natura indebita ex art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati nei Cont confronti della di a titolo di rivalsa per le addizionali sulle accise per l'energia elettrica nel periodo contrattuale non coperto da prescrizione decennale. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla pagina 3 di 8 Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020,Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata
pagina 4 di 8
del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”. Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art 2033 c.c. Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020). Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo
Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore. Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, Per_2
EU:C:2017:302, punto 53). In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa. Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”. Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve pagina 6 di 8 incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E.,
l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019)
04-06-2019, n. 15199).
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene nel merito e in via del tutto generale Cont accertato il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate a .
Avuto riguardo però all'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse della resistente deve dirsi che la ricorrente ha offerto prova documentale in relazione all'interruzione della prescrizione Cont nell'ambito del rapporto con in data 2.12.2020 (cfr. doc. 8) mentre non ha dato alcuna prova dell'interruzione del decorso della prescrizione con riguardo al credito vantato verso CP_4 Cont società poi incorporata da , con decorrenza dal 15.10.2010 con la quale essa ha pure intrattenuto un rapporto di somministrazione di energia elettrica, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Cont Deve subito precisarsi che la diffida di messa in mora inviata ad il 2.12.2020 è del tutto idonea a interrompere la prescrizione anche in relazione al contratto di somministrazione intercorso con Cont
società fusa per incorporazione in , attesa la disciplina di cui agli art. 2501 ss c.c. CP_4
e in particolare la previsione di cui all'art. 2504 bis c.p.c. in forza del quale la società che risulta dalla fusione […] assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali anteriori alla fusione.
Tuttavia, con riguardo alle somme versate dalla società ricorrente, vista l'eccezione di Cont prescrizione parziale formulata da con il proprio atto di costituzione in giudizio e ritenuta la stessa fondata, in quanto l'intimazione ad adempiere è stata formalizzata solamente in data 2.12.2020 (doc. 8 ricorrente), deve dichiararsi prescritto il diritto alla ripetizione delle somme versate in data anteriore al
2.12.2020 e accertata la debenza per le somme versate a partire dal 3.12.2010, come da dispositivo, oltre interessi ex 1284, 1 c., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Valutati l'esito della lite e le difese svolte dalla convenuta, considerato che la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.) e che le questioni giuridiche sottese alla presente decisione sono state oggetto di significativi contrasti giurisprudenziali, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accerta il diritto della ricorrente alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme pagate a e a in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes, a titolo di CP_4 rivalsa per il versamento dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica a favore di CP_2
[...]
dichiara prescritto (parzialmente) il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme pagate per il titolo dedotto in data anteriore al 2.12.2010;
Cont condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033
c.c. delle somme ricevute da a titolo di rivalsa per il versamento Controparte_1 dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica dalla data successiva al 3.12.2010, oltre interessi ex 1284, 1 c., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31148/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1 TONONI e dell'avv. GRETA SONCINA ( ) VIA CARLO ZIMA 7 25121 C.F._1
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 7 20100 MILANO presso il difensore avv. TONONI;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_2 P.IVA_2 ZANARDELLI e dell'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ( VIA DELLA C.F._2
SCROFA 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore avv. DESIDERI ZANARDELLI;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. allegando di Parte_1 avere intrattenuto con negli anni 2010-2011 un rapporto di somministrazione di Controparte_2 energia elettrica presso il proprio centro aziendale e di aver pagato alla stessa Società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 6.538,02; ha anche allegato che a seguito dell'incorporazione di in Controparte_3
essa aveva intrattenuto, sempre nel periodo 2010-2011, un rapporto di Controparte_2 somministrazione di energia elettrica presso il proprio centro aziendale, di aver pagato, quindi, alla stessa società l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi € 3.648,32; ha evidenziato che, come stabilito dalla Corte di
Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla
CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti Cont del fornitore;
pertanto ha chiesto la ripetizione delle somme corrisposte ad per tale titolo, pari alla somma di € 10.186,34, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze rifuse. Ha argomentato che, essendo stata dichiarata l'incompatibilità della norma interna (priva di finalità specifica) con la direttiva comunitaria, è del tutto legittimo l'esercizio dell'azione civilistica di indebito ex art. 2033 c.c direttamente nei confronti del fornitore, al fine di ottenere il riconoscimento del rimborso di quanto indebitamente versato dalla cliente a titolo di addizionali alle accise provinciali (tramite la disapplicazione della norma stessa che ha previsto l'imposta). A tale fine ha allegato di avere interrotto la decorrenza della prescrizione dell'azione a fronte della comunicazione di messa in mora inviata via pec il 2.12.2020, con atto del tutto valido al fine invocato visto il principio espresso dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 280474/19, secondo cui il dies a quo dal quale decorre il termine prescrizionale va computato alla scadenza dei due anni dall'emissione delle singole fatture.
La società si è ritualmente costituita, eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione del credito asseritamente vantato dalla ricorrente stante l'invio della pec di messa in mora solo in data 02.12.2020 ed inviata esclusivamente alla società e non anche a Controparte_2 [...]
Ha pertanto eccepito l'estinzione dell'eventuale diritto vantato dalla ricorrente in Controparte_3 relazione a tutte le somme relative alle fatture trasmesse da antecedenti al mese di Controparte_2 dicembre 2010, nonché la prescrizione del credito vantato nei confronti a (pari ad Controparte_4
€ 3.648,32). Ha anche contestato l'inidoneità della documentazione prodotta e la mancata allegazione della prova attestante il pagamento delle fatture in relazione alle quali è stato chiesto il rimborso delle addizionali. Ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio anche alla luce dei rinvii pregiudiziali del Tribunale di Como alla CGUE, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, alla luce dell'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria, nonché della pagina 2 di 8 legittimità dell'addebito nel rispetto della normativa italiana. In estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda di condanna, ha chiesto l'applicazione degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e la compensazione delle spese, stante la complessità delle questioni trattate e la particolare situazione in cui si trova la resistente, ossia di dover necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14
TUA. Cont Con riferimento all'istanza di devoluzione alla Corte costituzionale formulata da , si rileva innanzi tutto che il caso di specie verte in materia prettamente civilistica, relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguenza che nel presente giudizio l'art. 14 Testo Unico non può trovare applicazione, del resto la stessa Corte di Per_1 Contr Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, spettante al soggetto passivo dell'imposta è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore
(Cass. 27306/2019). Su questa circostanza è poi utile riferire quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Torino (Sent. n. 1009/2022), secondo cui “tali questioni sono irrilevanti nel presente giudizio perché non attengono al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario ed, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore-debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate: esse andrebbero quindi fatte valere avanti le Commissioni Tributarie e nell'ambito del giudizio instaurato dal fornitore nei confronti dell'erario per la ripetizione dell'imposta illegittimamente corrisposta”.
Pertanto, le argomentazioni svolte sul punto dalla resistente sono prive di fondamento e la richiesta di sospensione in correlazione alla pendente e descritta questione di legittimità costituzionale, dev'essere rigettata.
La parte resistente ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto della ricorrente tenuto conto dell'interruzione della prescrizione avvenuta solo in data 2.12.2020 (mediante la diffida invicata via pec, cfr. doc. 8 ricorrente), così come la prescrizione del diritto all'eventuale ripetizione delle somme spettanti in relazione al rapporto di somministrazione con la società Bas Servizi rispetto al quale la prescrizione non sarebbe mai stata interrotta.
La causa è passata in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ex art 281 sexies III co. c.p.c..
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda della parte ricorrente sia parzialmente fondata, con conseguente accertamento della natura indebita ex art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati nei Cont confronti della di a titolo di rivalsa per le addizionali sulle accise per l'energia elettrica nel periodo contrattuale non coperto da prescrizione decennale. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla pagina 3 di 8 Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n.
16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass.
10691/2020,Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass.
22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE,
e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata
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del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”. Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art 2033 c.c. Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020). Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo
Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore. Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, Per_2
EU:C:2017:302, punto 53). In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa. Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere
l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”. Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve pagina 6 di 8 incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E.,
l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019)
04-06-2019, n. 15199).
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene nel merito e in via del tutto generale Cont accertato il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate a .
Avuto riguardo però all'eccezione di prescrizione formulata nell'interesse della resistente deve dirsi che la ricorrente ha offerto prova documentale in relazione all'interruzione della prescrizione Cont nell'ambito del rapporto con in data 2.12.2020 (cfr. doc. 8) mentre non ha dato alcuna prova dell'interruzione del decorso della prescrizione con riguardo al credito vantato verso CP_4 Cont società poi incorporata da , con decorrenza dal 15.10.2010 con la quale essa ha pure intrattenuto un rapporto di somministrazione di energia elettrica, come si evince dalla documentazione versata in atti.
Cont Deve subito precisarsi che la diffida di messa in mora inviata ad il 2.12.2020 è del tutto idonea a interrompere la prescrizione anche in relazione al contratto di somministrazione intercorso con Cont
società fusa per incorporazione in , attesa la disciplina di cui agli art. 2501 ss c.c. CP_4
e in particolare la previsione di cui all'art. 2504 bis c.p.c. in forza del quale la società che risulta dalla fusione […] assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali anteriori alla fusione.
Tuttavia, con riguardo alle somme versate dalla società ricorrente, vista l'eccezione di Cont prescrizione parziale formulata da con il proprio atto di costituzione in giudizio e ritenuta la stessa fondata, in quanto l'intimazione ad adempiere è stata formalizzata solamente in data 2.12.2020 (doc. 8 ricorrente), deve dichiararsi prescritto il diritto alla ripetizione delle somme versate in data anteriore al
2.12.2020 e accertata la debenza per le somme versate a partire dal 3.12.2010, come da dispositivo, oltre interessi ex 1284, 1 c., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Valutati l'esito della lite e le difese svolte dalla convenuta, considerato che la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.) e che le questioni giuridiche sottese alla presente decisione sono state oggetto di significativi contrasti giurisprudenziali, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accerta il diritto della ricorrente alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme pagate a e a in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica inter partes, a titolo di CP_4 rivalsa per il versamento dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica a favore di CP_2
[...]
dichiara prescritto (parzialmente) il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme pagate per il titolo dedotto in data anteriore al 2.12.2010;
Cont condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033
c.c. delle somme ricevute da a titolo di rivalsa per il versamento Controparte_1 dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica dalla data successiva al 3.12.2010, oltre interessi ex 1284, 1 c., c.c. a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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