Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 7698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7698 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04418/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumo Nevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ annullamento -previa sospensiva
del provvedimento prot.n.8599 del 08.07.2024 ad oggetto “Annullamento in autotutela del permesso di costruire n.18/2020 del 14.08.2020 per un Intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato per civile abitazione, sito alla via -OMISSIS- e via -OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art.5 L.R. 19/2009 e smi”;
di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente ed in particolare: i verbali di sopralluogo effettuati dall’UTC, unitamente al Comando di Polizia Municipale, del 09.01.2024, del 19.01.2024, del 22.02.2024, la relazione prot.n.4741 del 12.04.2024 e le successive integrazioni prot.n.5304 del 26.04.2024, prot.n.5934 del 10.05.2024 e prot.n.6286 del 17.05.2024, la comunicazione di avvio del procedimento n.7713 del 19.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grumo Nevano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente espone di avere ottenuto il rilascio del PdC n. 18/2020 per un intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato in epigrafe, ai sensi della L.R. Campania n. 1/11 (modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04).
Tuttavia, dopo diversi anni dal suo rilascio, interveniva il provvedimento prot.n.8599 del
08.07.2024 ad oggetto “Annullamento in autotutela del permesso di costruire n.18/2020 del 14.08.2020 per un Intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato per civile abitazione, sito alla via -OMISSIS- e via -OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art.5 L.R. 19/2009 e smi”; tanto sulla base del presupposto di false rappresentazioni poste in essere dall’istante determinanti al rilascio di un titolo edilizio che non avrebbe potuto essere consentito.
Espone che il provvedimento è basato su tre profili, ovvero sulla mancata esecuzione di lavori di ristrutturazione nell’ultimo cinquantennio, fattispecie che solo ove sussistente avrebbe consentito la deroga al divieto di applicazione della normativa sulla demo ricostruzione in zona A,
sulla circostanza che l’intervento inizialmente abilitato sarebbe da considerarsi non conforme al dettato dell’ art. 5 della L.R. 19/09 che consente “di intervenire anche nel caso di “edifici a destinazione abitativa …la cui restante parte abbia un utilizzo compatibile con quello abitativo”,
ed infine sulla falsa rappresentazione tanto per ciò che concerne i profili di variazione planovolumetrica quanto per ciò che riguarda le rilevate illegittimità circa le distanze.
A seguito di sopralluoghi dell’ufficio tecnico avvenuti nell’anno 2024, è stato contestato che:
- mancava del tutto la dimostrazione della intervenuta ristrutturazione, nell’ultimo cinquantennio,
degli immobili de quibus (ricadenti in zona Omogenea A - sottozona A3-R3) con conseguente
falsità del presupposto materiale in ordine alla richiesta di titolo edilizio per palese inapplicabilità al caso di specie della deroga dell’art. 3 della L.R. n. 19/09 e s.m.i.; ed, infatti, mancando agli atti della pratica la prova di tali interventi - ivi compreso quello abilitato con PdC n. 5/20, per il quale, in ogni caso, difettavano i requisiti di legge trattandosi, a tutto concedere, di interventi parziali e
su più particelle distinte - ovverosia del presupposto essenziale per l’applicazione della norma di
favore, il tecnico aveva proceduto ad un confronto delle immagini da Google Earth nel periodo
di interesse per tal via rilevando “che il sottotetto ha copertura in cemento amianto in cattivo stato di conservazione e mostra delle parti mancanti sulle falde e una parte di colore più chiaro in corrispondenza del vano scala. Dal confronto delle immagini è palese che la copertura, e quindi quella del sottotetto ad aprile 2021 è uguale a quella preesistente salvo la riparazione dei 2 fori presenti in falda”;
- riguardo alla erronea applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 19/09, durante gli accessi era stato rilevato che l’intervento in corso di esecuzione - abilitato su una richiesta che coinvolgeva la sola
particella n. -OMISSIS- (su cui insistevano proprietà immobiliari da sub 1 a 101) descritta in
relazione come ricadente nella sola zona A3-R3 - coinvolgeva, in realtà, immobili ricadenti su
più aree aventi autonome particelle catastali e a diversa destinazione; inoltre, ancora tramite
Google Earth, veniva rilevato che “i volumi degli immobili non residenziali dell’area adiacente che dai rilievi Google earth risultano allo stato di ruderi”;
sotto ulteriore profilo, dal raffronto tra l’elaborato planovolumetrico di progetto con quanto
rilevato in sede di accesso (in contraddittorio), era emerso che: 1. “L’intero complesso edilizio realizzato allo stato risulta differente per sagoma, diverso posizionamento sul lotto rispetto al progetto e variazione delle distanze dai confini non regolamentari determinando difatti una falsa rappresentazione”; 2. “È stata accertata una discrasia tra volumetria rappresentata in progetto con quanto rilevato dalla documentazione in atti (Comune - Genio Civile) che può essere qualificata come falsa rappresentazione della realtà che ha come effetto l’aumento della volumetria autorizzabile prevista dal piano casa. La richiesta di permesso di costruire di cui al PD n. 18/2020 prevedeva la realizzazione di un fabbricato di 8.091,27 mc mentre gli elaborati trasmessi al
Genio Civile a struttura ultimata, fanno riferimento ad una volumetria complessiva effettiva, al netto della cubatura dei locali interrati, di 11.401,00 mc.”; 3. “L’intero complesso edilizio realizzato risulta differente sia con il progetto architettonico che con il progetto strutturale configurandosi una violazione delle norme sismiche vigenti. A riguardo, in data 15/11/2023 è stato emesso collaudo statico delle opere effettuate. Dalla verifica al Genio Civile non risultano depositate varianti che, di fatto sono state realizzate e che prevedono la modifica sostanziale della struttura del complesso edilizio, a partire dal piano seminterrato, comportante un ampliamento sostanziale di sagoma rispetto al progetto depositato in sede attestazione di presentazione di progetto (APP n.
0563/2021), con ampliamento sostanziale della sagoma del solaio del piano terra, e modifiche di sagoma sia orizzontale che verticale. Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che il Permesso di costruire non era rilasciabile perché rientrante nei casi di esclusione del piano casa (art. 3, lett. b, L.R. 19/09), il titolo edilizio è stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale. Invero l’intervento in oggetto si configura come ristrutturazione urbanistica, art. 3 comma 1 lett.f) in quanto coinvolge più immobili, diverse particelle catastali e interessando di fatto un’intera area degradata alla quale viene conferita, mediante la realizzazione di un complesso edilizio completamente diverso, una conformazione del
tutto nuova, con la modifica del lotto stesso”.
Si aggiunge che l’odierno ricorrente, in data 10.10.2024 (prot. n. 5917) produceva S.C.I.A.
per variante in corso d’opera al PdC n. 18/20 che veniva denegata dall’Ente locale con comunicazione prot. n. 6212 del 16.5.2024, con conseguente divieto d’esecuzione, ex art. 23,
comma 6 TUE, ed ex art. 19 comma 3 e 6bis della L.n. 241/90, rimasta inoppugnata.
Il ricorrente contesta con documentazione e consulenza tecnica di parte le dedotte falsità (dichiarazione di una ristrutturazione infra-cinquantennale mai realizzata, la sottostima della volumetria effettivamente edificata, l’omessa indicazione delle particelle catastali effettivamente coinvolte, la falsa rappresentazione della conformità alle norme sulle distanze ed in ordine alle prescrizioni strutturali).
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.19/09 SMI- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –– DIFETTO E LACUNOSITA’ DELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO-DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA
In allegato alla richiesta del titolo edilizio , il ricorrente assume di aver depositato il progetto con la relativa relazione a firma del tecnico incaricato, unitamente alle planimetrie raffiguranti lo stato dei luoghi e quello di progetto. Negli atti allegati al modulo di presentazione della domanda, veniva anche rappresentato l’inquadramento urbanistico dell’intervento da realizzare. In sintesi, il ricorrente depositava tutto quanto richiesto dall’amministrazione per il rilascio del Pdc e deduce di non avere rappresentato alcunchè in modo diverso da quello esistente, non nascondendo che l’intervento sarebbe stato eseguito in zona omogenea A ,né tanto meno l’estensione del complesso immobiliare con anche le pertinenze ad esso collegate. A fronte di tale chiara rappresentazione dei fatti, non ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art.21-nonies della L.241/1990 , mancando sia la falsa rappresentazione dei fatti sia la dichiarazione mendace.
II-ILLEGITTIMITA’ del provvedimento per erronea applicazione della LR.19/09 smi
L’amministrazione avrebbe travisato i fatti nel ritenere applicabile l’ipotesi di esclusione di cui all’art.3, comma 1, lett. b) della L.R.19/09 smi, vale a dire “immobile collocato all’interno di zona territoriale omogenea di cui alla lettera A)” in quanto, a suo dire, l’edificio non sarebbe stato ristrutturato negli ultimi cinquanta anni. Sarebbe smentita l’affermazione secondo cui “…la copertura del sottotetto ad aprile 2021 è uguale a quella preesistente salvo la riparazione dei 2
fori presenti”. Invero la richiesta di PD (rilasciato in data 14.07.2020 con n. 05/2020 )aveva ad oggetto non solo il recupero del sottotetto ma anche il ripristino della copertura di uno dei corpi di fabbrica delle pertinenze e la rimozione di alcune lastre in cemento-amianto della pensilina del corpo centrale, così integrando un vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia.
Sarebbe errata anche l’ applicazione dell’art.5 della L.R.19/09 smi “intervento da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà di soggetto richiedente” in quanto l’intervento coinvolge immobili su più aree aventi autonome particelle catastali.
Ciò perché egli avrebbe posto in essere un intervento su un immobile residenziale che ha interessato anche i ruderi di natura pertinenziale. Tanto è conforme alla previsione dell’ art.5 della L.R.19/2009 da momento che tale disposizione consente di intervenire anche nel caso di “edifici a destinazione abitativa …la cui restante parte abbia un utilizzo compatibile con quello abitativo”.
Non risponderebbe al vero l’affermazione secondo la quale “l’intero complesso edilizio realizzato allo stato risulta differente per sagoma, diverso posizionamento sul lotto rispetto al progetto e variazione delle distanze dai confini non regolamentari determinando una falsa rappresentazione”.
Nessuna falsa rappresentazione sarebbe stata fatta dal momento che il ricorrente, negli atti allegati alla domanda di permesso di costruire, ha ben rappresentato senza omissioni e/o inesattezze il progetto dell’intervento da realizzare . Peraltro, la sovrapposizione della sagoma di progetto assentita con la sagoma realizzata, dimostrerebbe che le presunte difformità sono unicamente imputabili al mancato aggiornamento delle cartografie comunali da parte dell’UTC del Comune, rispetto a quanto risultante da un pregresso esproprio.
In particolare: “la distanza tra i due corpi del fabbricato di progetto “C” ed “E” (e non “D” e “B”) risulta essere di m.8,90 a fronte di 8,80 indicati dall’UTC.”.
Analogamente sul lato prospiciente via -OMISSIS- la distanza non sarebbe di m.3,30 ma di m.3,05. Infine, la distanza dal fabbricato in costruzione dal piccolo manufatto a confine con la chiesetta è indicata in m.2,90 ma si omette di segnalare che il manufatto verrà demolito, come previsto nella tavola n. 2 del PD 18/2020
Circa il volume strutturale, come da perizia del prof. Ing. -OMISSIS-, desumibile dal modello A allegato al deposito sismico, lo stesso è pari a mc.16.880,80. Detto volume detratto il volume del piano cantinato non corrisponde al volume indicato dal Comune in 11.041,00 mc.
Analogamente, il volume architettonico preesistente, nella richiesta di permesso di costruire in data 03.08.2020 è quindi correttamente attestato in 8.111,96 mc, mentre quello di progetto risulta leggermente inferiore e pari a 8.091,27 mc.
Non potrebbe quindi, in nessun caso parlarsi di falsa rappresentazione.
Nel sostenere quanto addotto rinviando a due perizie di parte, quelle del prof. Ing. -OMISSIS- e del geom. -OMISSIS-, allegate al ricorso, l’istante chiede in subordine in via istruttoria, la nomina di un verificatore e/o di un CTU .
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, sostenendo l’infondatezza della domanda e facendo riferimento in tal senso anche alle imputazioni mosse nel decreto di Sequestro preventivo
d’urgenza disposto dal P.M. - n. 5561/2024 R.G.N.R. della Procura di Napoli Nord, nonché nel connesso Decreto d’Esecuzione emesso dalla medesima Procura ex artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p.,
Invero, espone che in epoca successiva al rilascio dei titoli, a seguito di denuncia di terzi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord avviava un procedimento ispettivo, delegando l’indagine alla tenenza locale della Polizia municipale, con facoltà di sub delega. Nell’ambito dell’attività delegata, nel periodo compreso tra il 9 ed il 19 gennaio 2024, il Responsabile del Settore Tecnico comunale unitamente al comandante della Polizia locale eseguivo sopralluoghi sull’immobile sito in Grumo Nevano, con ingresso principiale da -OMISSIS- (sub da 1 a 101) NCT, nonché dell’area limitrofa ed adiacente, con ingresso principale da via -OMISSIS-, di cui al f-OMISSIS-, incluse le aree pertinenziali e adiacenti delimitate o rientranti nei lotti indicati oggetto di costruzione.
In esito a tali sopralluoghi, venivano prodotte le relazioni dell’Ufficio Tecnico versate in atti , unitamente a corposo corredo grafico e fotografico, a comprova della correttezza, oltre che dell’estremo rigore, del procedimento intrapreso e culminato nel provvedimento gravato.
Il tutto dimostrerebbe le false rappresentazioni per la evidente inesistenza di una reale ristrutturazione che avrebbe, in astratto, integrato la casistica escludente disciplinata dall’ art. 3 L.R n. 19/09 , così inducendo l’amministrazione al rilascio del titolo illegittimo, e consentendo l’adozione dell’atto di secondo grado a mente dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90 anche oltre il termine annuale ivi previsto.
Dopo il deposito di corposa documentazione da entrambe le parti, alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Secondo quanto esposto in parte narrativa, la presente vicenda ha ad oggetto l’annullamento del titolo edilizio rilasciato al ricorrente a seguito di istanza presentata in data 3.8.2024, ,richiesta di Permesso di Costruire per un intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato sito alla via -OMISSIS- e Via -OMISSIS-, ai sensi della L.R. Campania n. 1/11 (modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04).
In data 14.08.2020, il titolo richiesto veniva rilasciato con n. 18/2020 dall’allora Responsabile facente funzioni del Settore Tecnico comunale, arch. -OMISSIS-, posto in quiescenza pochi mesi dopo, a far data dal 1.11.20 e successivamente individuato dal ricorrente quale collaudatore strutturale in corso d’opera con comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 10293 del 15.11.2021 (cfr. risultanze dell’indagine penale in atti).
In epoca successiva, a seguito di esposto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord avviava un procedimento ispettivo, delegando l’indagine alla tenenza locale della Polizia
municipale, con facoltà di sub delega.
In esito a tali sopralluoghi, venivano prodotte le relazioni dell’Ufficio Tecnico versate in atti dalla difesa comunale , unitamente al corposo corredo grafico e fotografico, procedimento intrapreso e culminato nel provvedimento gravato.
Le plurime violazioni giustificative dell’annullamento in autotutela possono così sintetizzarsi:
a-mancava del tutto la dimostrazione della intervenuta ristrutturazione, nell’ultimo cinquantennio,
degli immobili de quibus (ricadenti in zona Omogenea A - sottozona A3-R3) con conseguente
falsità del presupposto materiale in ordine alla richiesta di titolo edilizio per palese inapplicabilità al caso di specie dell’art. 3 della L.R. n. 1
b-riguardo alla erronea applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 19/09, durante gli accessi era stato rilevato che l’intervento in corso di esecuzione - abilitato su una richiesta che coinvolgeva la sola
particella n. -OMISSIS- (su cui insistevano proprietà immobiliari da sub 1 a 101) descritta in
relazione come ricadente nella sola zona A3-R3 - coinvolgeva, in realtà, immobili ricadenti su
più aree aventi autonome particelle catastali e a diversa destinazione
c-sotto ulteriore profilo, dal raffronto tra l’elaborato planovolumetrico di progetto con quanto
rilevato in sede di accesso (in contraddittorio), era emerso che: 1. “L’intero complesso edilizio realizzato allo stato risulta differente per sagoma, diverso posizionamento sul lotto rispetto al progetto e variazione delle distanze dai confini non regolamentari determinando difatti una falsa rappresentazione”; 2. “È stata accertata una discrasia tra volumetria rappresentata in progetto con quanto rilevato dalla documentazione in atti (Comune - Genio Civile) che può essere qualificata come falsa rappresentazione della realtà che ha come effetto l’aumento della volumetria autorizzabile prevista dal piano casa.
A tanto faceva seguito l’adozione del provvedimento di annullamento di ufficio del titolo edilizio.
Con un primo ordine di censure il ricorrente contesta la sussistenza della falsa rappresentazione addotta dall’amministrazione a fondamento del superamento del termine legale di 12 mesi per far luogo ad autotutela.
La censura è infondata.
E’ ben noto che l’art. 21-nonies, comma 2 bis, della L. n. 241/90, dispone “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche
dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”. In presenza di tali presupposti, è possibile superare il termine di 12 mesi per far luogo ad annullamento di ufficio del titolo.
Osserva il Collegio che nella fattispecie in esame, la falsa rappresentazione rilevante non risiede tanto nelle discrasie volumetriche riscontrate, atteso che le stesse per come contestate integrano, ove confermate, piuttosto una difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato, idonea a fondare eventualmente l’esercizio di poteri sanzionatori.
La falsa rappresentazione cui dar rilievo ai fini del termine per far luogo ad autotutela si radica piuttosto nell’apparenza fuorviante circa l’integrazione dei presupposti giustificativi per la deroga al divieto di applicazione dell’incremento volumetrico cd. Piano casa in zona A del territorio comunale. Ciò ha dato luogo ad errata applicazione dell’art. 3 della L.R. n. 19/09.
Come è noto, la norma innanzi rubricata esclude gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 (nel
caso di specie rileva quello regolato dall’art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e
ricostruzione) per edifici che, al momento della richiesta, risultino tra l’altro : “b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo”.
Ebbene, nel caso de quo, non è in discussione che la zona in cui è stato realizzato l’intervento
di demolizione e ricostruzione ricada nel P.R.G. vigente in zona: “A”: CENTRO STORICO-sottozona: “A/3-R/3”, con le prescrizioni di seguito precisate.
In questa sottozona il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto (Concessione Edilizia o
Autorizzazione) per le opere di cui all’art. 31a) manutenzione ordinaria e 31b) manutenzione
straordinaria della legge 457/78.
Per tutti gli altri casi il Piano si attua mediante l’intervento urbanistico preventivo, di iniziativa
pubblica o privata, esteso all’intera UMI (unità minima di intervento) coincidenti con le sottozone
A/3 - R1, A/3 - R2, A/3 - R3, A/3 - R4. (Piani di recupero) e in parte in zona “A” sottozona
“A1” (p.la 159 - cat, C/6 e p.lla 651 - area cortilizia).
Tuttavia, in linea pregiudiziale ai fini del riconoscimento del beneficio premiale previsto dalla citata norma regionale per intervento di demo-ricostruzione in zona omogenea A, occorre che l’edificio interessato dall’intervento sia stato oggetto di ristrutturazione negli ultimi 50 anni.
L’odierno ricorrente, in sede di istanza per il rilascio del titolo edilizio, indicava i seguenti titoli abilitativi: - PdC n. 05/2020 del 14.07.20 relativo al Recupero Abitativo di un sottotetto esistente (recupero parziale che si contesta sia stato realmente eseguito); - Scia n. 0006010 del 12.03.20 (della quale si contesta l’inesistenza).
Inoltre, per ciò che concerne i preesistenti corpi di fabbrica, nella relazione tecnica (Tav. 5) il progettista dichiarava che gli stessi fossero stati edificati prima del 1942, dando altresì conto del recupero abitativo del sottotetto con il suindicato PdC n. 05/2020.
In disparte la considerazione che dalle verifiche condotte dall’ufficio, è emerso come in atti non risultassero prodotte planimetrie catastali ante 1942 né ante 1967 per gli immobili ( al di fuori di quelle riguardanti il recupero del sottotetto al -OMISSIS-,di una tettoia a stalla al piano terra -OMISSIS-, di una tettoia al piano terra -OMISSIS-) , la circostanza dirimente riguarda il presupposto a monte per il rilascio del titolo di demo -ricostruzione con beneficio volumetrico , ovvero l’intervento di cui al PdC n. 5/2020.
Deve rilevarsi che, riguardo all’ applicabilità dell’eccezione prevista dal citato art. 3, l’odierno ricorrente rappresentava di avere ristrutturato l’immobile come da PdC n. 5 del 14.7.20 rilasciato dall’Ente per il recupero a fini abitativi di un sottotetto esistente.
Ciò in quanto non risultavano in atti per l’immobile in questione pratiche di ristrutturazione
edilizia in senso stretto negli ultimi cinquanta anni, al di fuori, per l’appunto, di quella asserita ristrutturazione (comunque parziale) eseguita giusta PdC n. 05/20 .
Va poi aggiunto che il tecnico di parte, nella relazione allegata alla richiesta di PdC n. 18/2020, dichiarava che il fabbricato oggetto di intervento si presentava in uno stato di fatiscenza dovuto alla mancanza nel tempo di opere di manutenzione e di adeguamento statico, per il quale si rendeva necessario un intervento di riqualificazione strutturale (e ciò rileva per quanto infra si dirà circa la contraddittorietà di tale dichiarazione con la pretesa esecuzione poche settimane prima di lavori per il recupero a fini abitativi di un suppenno – sottotetto preesistente coperto da lamiera).
La dichiarata tempistica di esecuzione di tali opere è eloquente.
Quanto ai lavori del sottotetto:
con nota prot. n. 6567 del 21/07/20 veniva comunicato l’inizio lavori per il 22/07/2020 delle sole opere di cantierizzazione con riserva di comunicare successivamente il concreto inizio dei lavori. Contestualmente veniva comunicata anche l’avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza sismica con prot. n. 5601 del 19/06/2020.
Come si evince dalla relazione dell’Ufficio tecnico comunale ( datata 12.4.2024 prot. 4741 trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord; nonché nota integrativa dle 26.4.2024 prot. 5304; chiarimenti del 10 maggio 2024 prot. 5934; ulteriore integrazione del 17 maggio 2024 prot. 6286 ) , agli atti dell’UTC risulta poi comunicata direttamente la fine lavori in data 03/08/2020 con nota prot, 6939 , priva tra l’altro della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori: quale ad es. giornale lavori, certificati, relazione a strutture ultimate Rsu-collaudo, come prescritta nel titolo edilizio. Non risultano avviate le procedure di aggiornamento catastale né richiesta l’agibilità per occupare i locali recuperati.
Pertanto stante il lasso temporale molto ristretto dalla comunicazione di inizio delle opere di cantierizzazione 22/07/2020 e fine lavori 03/08/2020, e della documentazione trasmessa , l’Ufficio ha ritenuto che il recupero del sottotetto non si fosse concretamente realizzato, ma si sia trattato solo di fittizio aumento di cubatura residenziale ai fini dell’utilizzo della L. R. 19/09 (piano casa) (cfr. Rel. Prot. n. 4741 del 12.4.2024, pag. 7).
Si aggiunge nella relazione citata , nonché nell’ultima relazione integrativa del 17 maggio 2024 ,a corroborare tale conclusione, che , “ dal confronto delle immagini da Google Earth a colori sopra riportate relative ai seguenti periodi: settembre 2019; luglio 2020. Aprile 2021 si evince chiaramente che il sottotetto ha copertura in cemento amianto in cattivo stato di conservazione e mostra delle parti mancanti sulle falde (evidenziate con frecce rosse) e una parte di colore più chiaro in corrispondenza del vano scala (confronta stralcio catastale con stralcio di progetto).
Dal confronto delle immagini è palese che la copertura e quindi quella del sottotetto ad aprile 2021 è uguale a quella preesistente salvo la riparazione dei 2 fori presenti in falda.
Questo dato dimostra che il sottotetto non è stato recuperato attraverso la sostituzione della copertura esistente come indicato nella relazione descrittiva allegata al pdc 05/2020;
Tra l’altro l’intervento appare come illogico sia dal punto di vista edilizio che economico, in quanto alla successiva fine dei lavori del 03/08/2020 veniva fatta in pari data richiesta di permesso di costruire per abbattimento e ricostruzione ai sensi della L. R. 19/09 e smi (piano casa) rilasciata in data 14/08/2020 con n 18/2020.”
Tale relazione integra una prova in parte fattuale, ed in parte induttiva, della circostanza che i lavori di recupero del sottotetto siano stati o non eseguiti del tutto , ovvero eseguiti in maniera strumentale al rilascio di un titolo con volumetria maggiorata, con finalità elusiva del divieto di legge per l’ubicazione dell’edificio in zona A.
Ulteriore conferma della mancata esecuzione dei lavori in oggetto è quella che il recupero del sottotetto comportava lo smaltimento del preesistente amianto di copertura, smaltimento che risulta avvenuto solo nel luglio 2021, come da tracciabilità del relativo materiale. In proposito basti fare riferimento all’allegato n. 17 / 10.6 alla memoria di costituzione comunale del 11 ottobre 2024 che consiste nella nota dell’impresa incaricata della bonifica amianto, datata 7 settembre 2021, diretta alla ASL ed al Comune , ove indica la comunicazione di inizio lavori in oggetto al 10 settembre 2021.
In ogni caso, anche ammettendo per ipotesi che l’intervento si fosse concretamente realizzato, sarebbe comunque parziale, mentre in zona A di centro storico la Legge Regionale 19/09 per far luogo alla deroga circa la sua applicabilità presuppone che l’intervento riguardi l’immobile nella sua totalità, avuto riguardo alla ratio della norma, che intende consentire interventi di demo-ricostruzione ex art. 5 della L.r. n. 19/2009 solo laddove l’immobile abbia perso i tratti identitari in virtù dei quali è inserito nel tessuto del centro storico, proprio attraverso pregressi e relativamente recenti interventi di ristrutturazione.
Va aggiunto che in tale contesto ai fini della possibilità di superamento del limite temporale dei 12 mesi ai sensi del 21 nonies comma 2, secondo la giurisprudenza è stato attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio.
Secondo le pronunce maggioritarie, tale deve ritenersi anche la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato. Infatti, l’area di intervento viene individuata in modo del tutto autonomo dalla parte privata e, dunque, l’onere di dichiarare la sua esatta collocazione e il suo inquadramento urbanistico incombe soprattutto in capo al privato.
Tanto deve affermarsi specie con riguardo a pratiche edilizie di particolare complessità, quali sono quelle che hanno ad oggetto l’applicazione della LR 19/2009 nelle quali gli elementi oggetto di esame ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli interventi e del calcolo dei bonus volumetrici attengono ai più svariati aspetti, tra i quali, un ruolo centrale riveste proprio l’individuazione dell’esatta destinazione urbanistica delle aree di progetto, dalla quale discende il calcolo della volumetria disponibile e di quella concedibile in deroga alla strumentazione urbanistica.
L’insieme di tali elementi rende pertanto superflua la richiesta istruttoria di consulenza tecnica di ufficio sollevata da parte ricorrente, la quale avrebbe dovuto in ipotesi :
1-accertare se “…la copertura del sottotetto ad agosto 2020 è uguale a quella preesistente settembre 2019 salvo la riparazione dei 2 fori presenti
2-accertare se, ai fini dell’applicazione dell’art.5 della L.R.19/09 smi,“l’intervento da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà di soggetto richiedente” gli immobili su più aree aventi autonome particelle catastali e diversa destinazione facciano parte dello stesso complesso edilizio (
3-accertare se “l’intero complesso edilizio realizzato allo stato risulta differente per sagoma, diverso posizionamento sul lotto rispetto al progetto e variazione delle distanze dai confini non regolamentari determinando una falsa rappresentazione”.
4-accertare se dal corretto rilievo planovolumetrico dello stato dei luoghi del fabbricato in corso di costruzione “la distanza tra i due corpi del fabbricato di progetto “C” ed “E” (e non “D” e “B”) risulta essere di m.8,90 a fronte di 8,80 indicati dall’UTC.”
5-accertare se sussiste la paventata discrasia tra la volumetria rappresentata in progetto con quanto rilevato dalla documentazione in atti.
6-accertare se il volume strutturale, come si legge nella perizia del prof. Ing. -OMISSIS-, desumibile dal modello A allegato al deposito sismico, è pari a mc.16.880,80 oppure se il detto volume detratto il volume del piano cantinato corrisponda al volume indicato dal Comune in 11.041,00 mc
7-accertare se le difformità contestate siano state realizzate con la SCIA in variante che, ai sensi dell’art.22 del TUE, le varianti non essenziali possono essere comunicate anche a fine lavori con una attestazione del professionista.
Osserva il Collegio che gli accertamenti richiesti da 3 a 7 sono irrilevanti ai fini del decidere, dal momento che la loro eventuale sussistenza come sopra affermato, non integrerebbe una falsa rappresentazione, ma una difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato, con conseguente attivazione delle sanzioni previste dal TUE.
Quanto agli accertamenti sui punti 1 e 2, gli elementi acquisiti in giudizio sono sufficienti per fondare la decisione della causa, e le circostanze rappresentate dalla parte incidono semmai sulla qualificazione giuridica delle opere eseguite, così escludendosi la necessità di approfondimento di natura tecnica.
Dagli elementi acquisiti e consistenti nelle citate relazioni del UTC comunale, settore Terzo, è emerso che non risultava alcuna effettiva ristrutturazione edilizia infracinquantennale, presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 3 L.R. n. 19/09 s.m.i., ovvero la norma regionale sul “Piano Casa” della Campania, con specifico riguardo alla zona A, ai sensi della quale “ Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano….b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente
articolo”.
Giova rammentare che la ratio di tale normativa consiste nel preservare i centri storici, evitando operazioni edilizie impattanti e speculative.
In proposito parte ricorrente ha dichiarato, contestualmente alla trasmissione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire per un intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato ai sensi della L.R. Campania n. 1/11 (modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04), un unico intervento (recupero abitativo del sottotetto a seguito del rilascio del PdC n.5/20), il quale però non risulta, tra l’altro, neanche eseguito, anzi si appalesa verosimilmente fittizio, così come comprovato dalle immagini satellitari, dalle verifica della Procura, e dalla totale assenza di documentazione tecnica di fine lavori, risultando già all’epoca palese l’intento elusivo del ricorrente della sopra citata norma regionale sì da giustificare l’attività in autotutela dell’Ente Comunale, essendo chiaramente non applicabile la deroga dell’art. 3, comma 1, lett. b) del succitato “Piano Casa”.
Al riguardo lo stesso tecnico comunale nella relazione in atti , nel procedere ad un confronto delle immagini di Google Earth nel periodo di interesse, rilevava che “Dal confronto delle immagini è palese che la copertura, e quindi quella del sottotetto ad aprile 2021 è uguale a quella preesistente salvo la riparazione dei 2 fori presenti in falda”.- cfr. Relazione integrativa del 17 maggio 2024 in atti .
Orbene, sulla sussistenza della falsa rappresentazione come sopra evidenziata, la parte ricorrente deduce che gli elementi indicati dall’amministrazione non sono stati dallo stesso occultati o taciuti, ma erano tutti desumibili già dal corredo alla pratica edilizia che ha condotto al rilascio del contestato titolo.
Richiama in proposito la giurisprudenza a mente della quale: “non può ritenersi ammissibile l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine di dodici mesi stabilito dalla L. 241/1990, qualora gli errori sulla rappresentazione dello stato dei luoghi siano facilmente riconoscibili dall’amministrazione sulla base dei documenti necessari per l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.” (cfr.TAR Marche 22.04.2023 n.265).
La giurisprudenza amministrativa ha anche ribadito sul punto che <<non è sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare>> (tra le tante, vedi Cons. di Stato n. 2207/2021).
Richiamandosi a tale orientamento, la difesa del ricorrente lamenta che il Comune sia pervenuto all’annullamento dell’atto alla luce della stessa documentazione depositata dall’istante all’atto della domanda di permesso di costruire n.18 del 2020, ciò a riprova che nulla sarebbe stato artatamente rappresentato e che tutte le eccezioni sollevate erano sollevabili già all’epoca del rilascio semplicemente mediante una adeguata istruttoria.
Contesta poi il ricorrente che l’amministrazione insiste sulla inesistenza dell’intervento di riqualificazione senza nulla dire né sulla reale ed effettiva esecuzione dei lavori né sulla
fattura comprovante l’avvenuta realizzazione degli stessi , in assenza di qualsiasi dato documentale in tal senso, ma semplicemente sostenendo che dalle immagini di Google earth la copertura sarebbe rimasta la stessa.
La tesi ha trovato smentita negli accurati e dettagliati accertamenti del UTC sopra richiamati ed indirizzati anche alla Procura della Repubblica, dai quali emergono molteplici elementi indicatori della situazione dei luoghi con riferimento al sottotetto, unitamente alla mancanza di comunicazione della parte stessa in ordine all’inizio e fine lavori, ed alla peculiare e strettissima prossimità temporale tra il rilascio del permesso per ristrutturazione del sottotetto e quello successivo per il recupero del fabbricato con incremento volumetrico.
Neppure può trasformare l’affidamento da colpevole a incolpevole il contegno negligente ed erroneo della PA che non abbia tempestivamente rilevato l’oggettiva falsità delle circostanze rappresentate. (CdS IV 12.12.2016 n. 5198; 13.5.2014 n. 2451).
Il Collegio è consapevole di differenti orientamenti di segno opposto, secondo cui la domanda volta ad ottenere il permesso di costruire , ove recasse l’indicazione di tutte le informazioni, dichiarazioni e certificazioni che hanno consentito al Comune di rappresentarsi la reale situazione di fatto, la effettiva condizione soggettiva e oggettiva del richiedente, il titolo da lui posseduto (imprenditore agricolo), rappresenterebbe tutto quanto a conoscenza della parte per cui il Comune non potrebbe contestare una falsa rappresentazione, ma dovrebbe semmai subire le conseguenze della propria azione negligente.
A fronte di tale inerzia (espressione di una volontà implicita di riconoscimento della validità del proprio operato), rileverebbe la buona fede del privato e l’interesse di costui, giuridicamente apprezzabile e protetto, alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi (C.G.R.S.-Adunanza delle sezioni riunite,7/12/2023, n. 472).
Tuttavia il Collegio ritiene di dover motivatamente discostarsi da tale orientamento, aderendo alla diversa e più rigorosa tesi della irrilevanza della mancata scoperta delle falsità in sede di istruttoria della pratica edilizia, anche per le peculiarità del caso concreto in esame.
Invero in astratto, la tesi contrasta con il tenore e la ratio dell’art. 21 nonies co 2 legge 241/90 ( cfr. ex multis TAR Napoli 16 gennaio 2024 n. 433 ) , norma che è stata interpretata dalla giurisprudenza quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale.
Detta conclusione si avvalora a maggior ragione in considerazione delle gravi peculiarità del caso concreto, in cui , a prescindere dalla percepibilità del falso in fatto, non è dato sapere se tale espediente sia stato mosso dall’intento di indurre in errore l’ufficio istruttore quale persona fisica, o quale apparato nel suo insieme.
Va sottolineato quanto riportato nella citata relazione del UTC alla Procura della repubblica, in relazione al procedimento penale in corso, ovvero che il responsabile dell’ufficio che ha rilasciato il titolo, una volta posto in quiescenza, a distanza di poco tempo, è diventato collaudatore dei lavori che egli stesso aveva autorizzato .
Ne deriva che laddove, salvo l’esito del procedimento penale e ferma la presunzione di non colpevolezza, sussistono secondo la logica civilistica del più probabile che non, applicabile nel presente giudizio, elementi idonei ad denotare che certamente l’amministrazione nel suo complesso, ovvero come apparato, è stata oggetto di inganno da parte del richiedente, avendo lo stesso rappresentato i fatti in maniera tale che non un singolo individuo ( fosse o meno in accordo concorsuale con il richiedente ) ma l’apparato nel suo complesso non potesse accorgersene.
Mette conto evidenziare come la cronologia degli eventi evidenzi una serie di circostanze idonee a ritenere che l’apparato comunale nel suo complesso non potesse agevolmente rilevare gli elementi oggetto della falsa rappresentazione.
Invero, il titolo per la demo ricostruzione è stato rilasciato dopo pochi giorni dall’asserita ultimazione del preteso recupero del sottotetto: per quest’ultimo la comunicazione di inizio lavori del 21 luglio 2020 riguarda le sole opere di cantierizzazione, con riserva di comunicare l’effettivo inizio , riserva mai attuata; la comunicazione di fine lavori dichiara il 3 agosto 2020, priva comunque della pertinente documentazione di cantiere ( cfr. Allegato 9- relazione del terzo settore alla Procura del Repubblica) .
Per la demo ricostruzione l’istruttoria della pratica è stata particolarmente rapida, atteso che in data 3.8.2024, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di proprietario dell’immobile per civile abitazione sito alla via -OMISSIS- e Via -OMISSIS- trasmetteva richiesta di Permesso di Costruire per un intervento di riqualificazione strutturale ed energetica mediante demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato ai sensi della L.R. Campania n. 1/11 (modifiche alla L.R. n.19/09 e alla L.R. n. 16/04).
In data 14.08.2020, il titolo richiesto veniva prontamente rilasciato con n. 18/2020 dall’allora Responsabile facente funzioni del Settore Tecnico comunale, arch. -OMISSIS-, posto in quiescenza dal 1.11.20 e successivamente individuato quale collaudatore strutturale in corso d’opera con comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 10293 del 15.11.2021 (cfr. risultanze dell’indagine penale in atti).
Risulta quindi che il titolare dell’ufficio tecnico fosse in ferie in quel periodo, ed è stato sostituito dal -OMISSIS-, che ha sollecitamente provveduto all’esame favorevole della pratica ed al rilascio del titolo ; lo stesso – andato in quiescenza dopo circa 3 mesi- ha poi assunto per il -OMISSIS- l’incarico di collaudatore strutturale delle opere, così denotando una situazione quantomeno di conflitto di interessi potenziale al momento del rilascio del titolo, e comunque una situazione gravemente indiziaria della non riconoscibilità della falsa rappresentazione posta in essere non per il funzionario persona fisica, ma per l’apparato pubblico nel suo complesso.
Invero l’affidamento di apparato è individuabile nei profili di imputabilità riferiti non al funzionario agente ( a titolo di imperizia o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale . In tal senso la riconoscibilità intesa come riferita all’apparato, non può essere ricostruita in termini psicologici, ma consiste nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Il che, nel caso in esame, va escluso, potendo ritenersi spezzato il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario e pubblica amministrazione, rivelandosi il fine egoistico perseguito dal primo proprio nella rapida assunzione di un incarico privato nell’interesse del -OMISSIS-, dopo pochissimi mesi dal rilascio del titolo in suo favore.
Alla stregua di tali elementi, nella fattispecie in esame, per quanto sopra ricostruito, è integrata la possibilità ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis, del superamento del termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, prevalendo il potere di riesame al fine precipuo di ripristinare la legalità urbanistica e nel perseguimento dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, a nulla servendo evocare, nella fattispecie in esame, l’istituto del legittimo affidamento, avendo la giurisprudenza ritenuto “che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte” (CdS, Adunanza Plenaria – 17 ottobre 2017, n. 8).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione comunale, liquidate in complessivi Euro 5000,00 ( cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i soggetti ulteriori ivi citati .
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 18 giugno 2025, 24 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.