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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile –composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2029/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], lì 8.10.1974, C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Carrà;
appellanti
CONTRO [...
[...]
con sede a Palermo, P. Iva n. Controparte_1
; P.IVA_1
appellata, contumace in questo grado
Conclusioni degli appellanti: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Reiectis Adversis, In totale riforma della sentenza di primo grado N.
1917/2022 emessa dalla Sez. II^ Civile del Tribunale di Palermo in persona del
Giudice Dott.ssa Gabriella Di Marco, all'esito del giudizio N. 4540/2021 R.G.,
pubblicata in data 05.05.2022 e non notificata ed in accoglimento dei motivi di
diritto eccepiti e dedotti nel presente appello: - dire e dichiarare, per quanto
meglio esposto in narrativa, che i Sigg.ri (nato a [...] il Parte_1
10/01/1968, c.f.: , e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08/10/1974, c.f.: hanno acquistato per usucapione la C.F._2
proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermo, alla Via G. Antonio Scavo
n.98, censito al NCEU del Comune di Palermo al foglio 29, part.2789, zona cens.
4, categoria A/7, classe 5, consistenza vanni 11,5, rendita catastale €.1.187,85
per avere quest'ultimi a tutt'oggi mantenuto il possesso di detto fabbricato in
modo continuato, pacifico, manifesto e non interrotto da oltre venti anni;
-
ordinare al Sig. Conservatore dei RR. II. Di Palermo e/o al competente Direttore
dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla
annotazione, a margine della trascrizione del presente atto di citazione della
emananda sentenza e di procedere anche ad autonoma trascrizione della stessa;
- condannare la in liquidazione volontaria, in persona del Controparte_1
suo liquidatore pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi 3
professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 1917 del 4-5 maggio 2022 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dai coniugi e nei confronti Parte_1 Parte_2
della società volta a far accertare in favore degli attori Controparte_2
l'acquisto per usucapione della proprietà di un villino unifamiliare sito a Palermo,
al civico n-98 della Via G. Antonio Scavo n.98, censito al NCEU di tale Comune
al foglio 29, part.2789, zona cens. 4, categoria A/7, classe 5, consistenza vani
11,5.
Avverso la decisione hanno proposto appello i soccombenti, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte e domandando l'espletamento delle prove testimoniali non ammesse in primo grado, finalizzate a dimostrare il loro pacifico godimento del bene a far data dal settembre-ottobre dell'anno 2000.
La società appellata, costituitasi in primo grado, in questo è rimasta contumace.
Alla data del 14-18 luglio 2025 la causa, trattata con le modalità “scritte” previste dall'art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
***
La sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che - secondo quanto attestato dalla scrittura privata datata 15.1.2003 prodotta dagli stessi attori e non disconosciuta, intitolata “IMPEGNO IRREVOCABILE DI VENDITA”, sottoscritta dal legale rappresentante della “ , Controparte_1 Pt_1 4
, e da - a quest'ultimo la disponibilità dell'immobile CP_3 Parte_1
era pervenuta in forza di consegna effettuata dalla medesima società
proprietaria, è giunta innanzitutto a ritenere che, proprio alla luce del tenore del suddetto documento, non potesse qualificarsi tale disponibilità in termini di possesso “uti dominus”, dovendosi piuttosto la stessa ricondursi ad una detenzione qualificata, non accompagnata dall'animus rem sibi habendi, correlata al programmato perfezionamento di una futura vendita del bene, nei termini indicati da Cass. S.U. sent. n.ro 7930/2008 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità; valutava, poi, che, in assenza di prova di un atto di interversio possessionis, elementi quali la destinazione dell'unità immobiliare a residenza da parte degli attori e l'attivazione delle relative utenze fossero privi di valenza dimostrativa, essendo condotte compatibili con la mera detenzione.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti, deducendo di avere prodotto la superiore scrittura al solo fine di fornire riscontro alla risalenza del loro possesso a far data dal 12.9.2000, come ivi indicato, hanno rimarcato di avere da tale epoca curato in via esclusiva la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile fissando in esso la loro residenza, come verrebbe confermato dalle prove testimoniali riproposte. Hanno sostenuto che, in ogni caso, la interversio possessionis avrebbe dovuto essere ravvisata nella avvenuta recinzione dell'immobile, quale inoppugnabile manifestazione dello “ius excludendi alios”.
Negli scritti finali la difesa degli appellanti ha chiesto di riconoscere valore di
“confessione giudiziale” ad una scrittura, priva di data, già prodotta dalla società
convenuta in primo grado, con cui l'anzidetto dichiarava di Controparte_4 5
“aderire” alla domanda;
ha poi lamentato che non si fosse riconosciuto il possesso utile, e quindi l'avvenuto acquisto a titolo originario, quantomeno in favore della , rimasta estranea ai rapporti intercorsi tra il coniuge e la Pt_2
società costruttrice intestataria del bene.
Ciò posto, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento, presentandosi immune da censure il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.
La scrittura intitolata “IMPEGNO IRREVOCABILE DI VENDITA”, pur riportando una data di alcuni anni successiva rispetto a quella indicata come momento di avvenuta consegna dell'immobile a , assume particolare valenza Parte_1
probatoria in quanto esclude in quest'ultimo l'animus di possedere per conto e in nome proprio così come la circostanza che la datio fosse stata collegata ad una convenzione destinata, nelle intenzioni delle parti e a prescindere della sua invalidità per difetto dei requisiti di forma o altri requisiti essenziali, a produrre effetti reali.
Nel documento de quo, infatti, si dava innanzitutto atto che, alla data in cui
[...]
era stato “immesso nel possesso e nell'utilizzo dell'immobile”, Parte_1
quest'ultimo era costituito solo dalla struttura in cemento armato, dalla tompagnatura esterna allo stato grezzo e dal piano di copertura;
indi all'immobile era attribuito il “valore” di euro 40.000,00 “tenuto conto dello stato in cui si
trovava e degli obblighi assunti” dalla controparte;
quest'ultima, infatti, si assumeva “l'obbligo” di eseguire tutte le opere di completamento, con la precisazione che le spese sarebbero state “computate quale corrispettivo dovuto
alla Società per il trasferimento della struttura con il terreno circostante” e allo 6
stesso modo sarebbero stati calcolati i costi per la sanatoria amministrativa,
trattandosi di immobile realizzato in assenza di concessione edilizia, e quelli per la regolarizzazione catastale;
veniva, da ultimo, stabilito che il trasferimento avrebbe avuto luogo non appena l'immobile sarebbe stato ultimato e regolarizzato e precisato che “tutti gli oneri comunque connessi all'utilizzo
dell'immobile” sarebbero rimasti a carico di . Parte_1
Dal tenore della scrittura appare dunque inconfutabile che i sottoscrittori non solo davano per presupposto che non si era in precedenza concluso tra loro alcun accordo avente, in astratto e sotto il profilo della volontà delle parti, effetti traslativi immediati ma rinviavano il prodursi di tali effetti ad un atto successivo,
medio tempore assumendosi obbligazioni reciproche che, diversamente, non avrebbero avuto ragion d'essere (la società assumendosi la promessa
“irrevocabile” di futura vendita e, implicitamente, quella di inoltrare le pratiche di sanatoria amministrativa, quale intestataria del cespite;
il di Parte_1
curare a sue spese i lavori di definizione del fabbricato e sopportare il costo delle suddette pratiche, costi che, nel loro complesso, sarebbero stati computati a deconto sul prezzo di vendita). E' dunque chiaramente ravvisabile il riconoscimento da parte del dell'altrui signoria sul bene e l'atto, Parte_1
malgrado l'impostazione in forma di dichiarazione unilaterale del legale rappresentante della società e la vaghezza nella indicazione di taluni elementi,
appare sostanzialmente ricalcare lo schema del contratto preliminare di vendita o, in ogni caso, di una convenzione produttiva di effetti meramente obbligatori, 7
effetti, a ben guardare, ad oggi non ancora venuti meno, non avendo gli appellanti documentato l'avvenuta regolarizzazione edilizia del cespite.
Alla luce delle superiori considerazioni, si appalesa la irrilevanza della assunzione delle prove testimoniali, in quanto volte a dimostrare un dato di fatto incontestato e comunque adeguatamente provato documentalmente dai Parte_3
(mediante la produzione di bollette di pagamento di varie utenze, di
[...]
imposte, certificati di residenza etc.) ma non decisivo, id est il materiale godimento dell'immobile da parte della coppia e la sua destinazione a residenza familiare, con decorrenza, evidentemente, da quando lo stesso venne ultimato e reso abitabile.
Per quanto attiene alla dichiarazione unilaterale priva di data con cui il
[...]
, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società di CP_4
capitali ma senza documentare lo specifico potere rappresentativo, dichiarava “di
aderire alla domanda indicata in atto di citazione, con il conseguente
riconoscimento, a favore dei sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
dell'acquisto, per usucapione, del bene immobile” oggetto di causa, ad essa non può attribuirsi valenza confessoria ai sensi dell'art.2730 c.c.. La stessa, infatti,
non ha ad oggetto fatti, vieppiù temporalmente individuati, ma si sostanzia nel mero riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto reale, riconoscimento che non può produrre alcun effetto giuridico (v. Cass. 9687/2003, 13625/2007) né
esonerare dall'accertamento dell'effettivo acquisto del diritto, nei tassativi modi stabiliti dalla legge, accertamento che nel caso dell'usucapione richiede la contestuale sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi. 8
Peraltro, nella comparsa di costituzione in primo grado, la Controparte_1
si è limitata a riferire di un proprio “disinteresse” verso l'immobile dal 12.9.2000,
che, tuttavia, risulta smentito dal tenore della scrittura privata del 15.1.2003.
La veste di mero detentore da riconoscersi, alla luce di quanto fin qui detto, a
, per come ricavabile da tenore della scrittura del 15.1.2003 (che Parte_1
contemplava esclusivamente il predetto come soggetto che alla data del
12.9.2000 era stato “immesso nel possesso e nell'utilizzo dell'immobile”) – tanto più che il predetto risulta l'intestatario delle varie utenze attivate nel villino – deve ritenersi comune alla moglie convivente, non potendosi a costei attribuire una condizione dissimile né un diverso animus (arg. ex Cass. 24456/11).
Va, infine, disattesa l'argomentazione, sviluppata nell'atto di appello sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale in materia di prova dell'usucapione di fondi agricoli, sulla natura di atto di interversio possessionis che andrebbe attribuito alla avvenuta recinzione del fabbricato.
Infatti, a prescindere dalla diversità ontologica del bene rispetto a quelli oggetto degli arresti giurisprudenziali citati – essendo del tutto fisiologico, nel caso di una unità immobiliare ad uso abitativo, che anche il detentore qualificato renda l'appartamento non accessibile a terzi, ivi compreso lo stesso concedente - l'atto di interversione deve assumere le forme, per come previsto dall'art.1141 c.c., di una “opposizione” fatta nei confronti del proprietario laddove nel caso in esame era stata la stessa ad acconsentire a che Controparte_1 [...]
portasse a definizione i lavori del villino e lo utilizzasse in modo Parte_1
esclusivo. 9
In conclusione, difetta nel caso in esame la prova in capo agli appellanti dell'animus possidendi, ossia della volontà di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario, tale da rivelare sul bene, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare, requisito indispensabile ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem (Cass.
civ. Sent. n. 8662/2010).
La contumacia della società appellata dispensa dal provvedere in ordine alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n.ro 1917/2022 emessa in data 4-5 maggio 2022 dal Tribunale di
Palermo.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 28.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile –composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2029/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], lì 8.10.1974, C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Carrà;
appellanti
CONTRO [...
[...]
con sede a Palermo, P. Iva n. Controparte_1
; P.IVA_1
appellata, contumace in questo grado
Conclusioni degli appellanti: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Reiectis Adversis, In totale riforma della sentenza di primo grado N.
1917/2022 emessa dalla Sez. II^ Civile del Tribunale di Palermo in persona del
Giudice Dott.ssa Gabriella Di Marco, all'esito del giudizio N. 4540/2021 R.G.,
pubblicata in data 05.05.2022 e non notificata ed in accoglimento dei motivi di
diritto eccepiti e dedotti nel presente appello: - dire e dichiarare, per quanto
meglio esposto in narrativa, che i Sigg.ri (nato a [...] il Parte_1
10/01/1968, c.f.: , e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08/10/1974, c.f.: hanno acquistato per usucapione la C.F._2
proprietà dell'immobile sito nel Comune di Palermo, alla Via G. Antonio Scavo
n.98, censito al NCEU del Comune di Palermo al foglio 29, part.2789, zona cens.
4, categoria A/7, classe 5, consistenza vanni 11,5, rendita catastale €.1.187,85
per avere quest'ultimi a tutt'oggi mantenuto il possesso di detto fabbricato in
modo continuato, pacifico, manifesto e non interrotto da oltre venti anni;
-
ordinare al Sig. Conservatore dei RR. II. Di Palermo e/o al competente Direttore
dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla
annotazione, a margine della trascrizione del presente atto di citazione della
emananda sentenza e di procedere anche ad autonoma trascrizione della stessa;
- condannare la in liquidazione volontaria, in persona del Controparte_1
suo liquidatore pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi 3
professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 1917 del 4-5 maggio 2022 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dai coniugi e nei confronti Parte_1 Parte_2
della società volta a far accertare in favore degli attori Controparte_2
l'acquisto per usucapione della proprietà di un villino unifamiliare sito a Palermo,
al civico n-98 della Via G. Antonio Scavo n.98, censito al NCEU di tale Comune
al foglio 29, part.2789, zona cens. 4, categoria A/7, classe 5, consistenza vani
11,5.
Avverso la decisione hanno proposto appello i soccombenti, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte e domandando l'espletamento delle prove testimoniali non ammesse in primo grado, finalizzate a dimostrare il loro pacifico godimento del bene a far data dal settembre-ottobre dell'anno 2000.
La società appellata, costituitasi in primo grado, in questo è rimasta contumace.
Alla data del 14-18 luglio 2025 la causa, trattata con le modalità “scritte” previste dall'art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
***
La sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che - secondo quanto attestato dalla scrittura privata datata 15.1.2003 prodotta dagli stessi attori e non disconosciuta, intitolata “IMPEGNO IRREVOCABILE DI VENDITA”, sottoscritta dal legale rappresentante della “ , Controparte_1 Pt_1 4
, e da - a quest'ultimo la disponibilità dell'immobile CP_3 Parte_1
era pervenuta in forza di consegna effettuata dalla medesima società
proprietaria, è giunta innanzitutto a ritenere che, proprio alla luce del tenore del suddetto documento, non potesse qualificarsi tale disponibilità in termini di possesso “uti dominus”, dovendosi piuttosto la stessa ricondursi ad una detenzione qualificata, non accompagnata dall'animus rem sibi habendi, correlata al programmato perfezionamento di una futura vendita del bene, nei termini indicati da Cass. S.U. sent. n.ro 7930/2008 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità; valutava, poi, che, in assenza di prova di un atto di interversio possessionis, elementi quali la destinazione dell'unità immobiliare a residenza da parte degli attori e l'attivazione delle relative utenze fossero privi di valenza dimostrativa, essendo condotte compatibili con la mera detenzione.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti, deducendo di avere prodotto la superiore scrittura al solo fine di fornire riscontro alla risalenza del loro possesso a far data dal 12.9.2000, come ivi indicato, hanno rimarcato di avere da tale epoca curato in via esclusiva la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile fissando in esso la loro residenza, come verrebbe confermato dalle prove testimoniali riproposte. Hanno sostenuto che, in ogni caso, la interversio possessionis avrebbe dovuto essere ravvisata nella avvenuta recinzione dell'immobile, quale inoppugnabile manifestazione dello “ius excludendi alios”.
Negli scritti finali la difesa degli appellanti ha chiesto di riconoscere valore di
“confessione giudiziale” ad una scrittura, priva di data, già prodotta dalla società
convenuta in primo grado, con cui l'anzidetto dichiarava di Controparte_4 5
“aderire” alla domanda;
ha poi lamentato che non si fosse riconosciuto il possesso utile, e quindi l'avvenuto acquisto a titolo originario, quantomeno in favore della , rimasta estranea ai rapporti intercorsi tra il coniuge e la Pt_2
società costruttrice intestataria del bene.
Ciò posto, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento, presentandosi immune da censure il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.
La scrittura intitolata “IMPEGNO IRREVOCABILE DI VENDITA”, pur riportando una data di alcuni anni successiva rispetto a quella indicata come momento di avvenuta consegna dell'immobile a , assume particolare valenza Parte_1
probatoria in quanto esclude in quest'ultimo l'animus di possedere per conto e in nome proprio così come la circostanza che la datio fosse stata collegata ad una convenzione destinata, nelle intenzioni delle parti e a prescindere della sua invalidità per difetto dei requisiti di forma o altri requisiti essenziali, a produrre effetti reali.
Nel documento de quo, infatti, si dava innanzitutto atto che, alla data in cui
[...]
era stato “immesso nel possesso e nell'utilizzo dell'immobile”, Parte_1
quest'ultimo era costituito solo dalla struttura in cemento armato, dalla tompagnatura esterna allo stato grezzo e dal piano di copertura;
indi all'immobile era attribuito il “valore” di euro 40.000,00 “tenuto conto dello stato in cui si
trovava e degli obblighi assunti” dalla controparte;
quest'ultima, infatti, si assumeva “l'obbligo” di eseguire tutte le opere di completamento, con la precisazione che le spese sarebbero state “computate quale corrispettivo dovuto
alla Società per il trasferimento della struttura con il terreno circostante” e allo 6
stesso modo sarebbero stati calcolati i costi per la sanatoria amministrativa,
trattandosi di immobile realizzato in assenza di concessione edilizia, e quelli per la regolarizzazione catastale;
veniva, da ultimo, stabilito che il trasferimento avrebbe avuto luogo non appena l'immobile sarebbe stato ultimato e regolarizzato e precisato che “tutti gli oneri comunque connessi all'utilizzo
dell'immobile” sarebbero rimasti a carico di . Parte_1
Dal tenore della scrittura appare dunque inconfutabile che i sottoscrittori non solo davano per presupposto che non si era in precedenza concluso tra loro alcun accordo avente, in astratto e sotto il profilo della volontà delle parti, effetti traslativi immediati ma rinviavano il prodursi di tali effetti ad un atto successivo,
medio tempore assumendosi obbligazioni reciproche che, diversamente, non avrebbero avuto ragion d'essere (la società assumendosi la promessa
“irrevocabile” di futura vendita e, implicitamente, quella di inoltrare le pratiche di sanatoria amministrativa, quale intestataria del cespite;
il di Parte_1
curare a sue spese i lavori di definizione del fabbricato e sopportare il costo delle suddette pratiche, costi che, nel loro complesso, sarebbero stati computati a deconto sul prezzo di vendita). E' dunque chiaramente ravvisabile il riconoscimento da parte del dell'altrui signoria sul bene e l'atto, Parte_1
malgrado l'impostazione in forma di dichiarazione unilaterale del legale rappresentante della società e la vaghezza nella indicazione di taluni elementi,
appare sostanzialmente ricalcare lo schema del contratto preliminare di vendita o, in ogni caso, di una convenzione produttiva di effetti meramente obbligatori, 7
effetti, a ben guardare, ad oggi non ancora venuti meno, non avendo gli appellanti documentato l'avvenuta regolarizzazione edilizia del cespite.
Alla luce delle superiori considerazioni, si appalesa la irrilevanza della assunzione delle prove testimoniali, in quanto volte a dimostrare un dato di fatto incontestato e comunque adeguatamente provato documentalmente dai Parte_3
(mediante la produzione di bollette di pagamento di varie utenze, di
[...]
imposte, certificati di residenza etc.) ma non decisivo, id est il materiale godimento dell'immobile da parte della coppia e la sua destinazione a residenza familiare, con decorrenza, evidentemente, da quando lo stesso venne ultimato e reso abitabile.
Per quanto attiene alla dichiarazione unilaterale priva di data con cui il
[...]
, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società di CP_4
capitali ma senza documentare lo specifico potere rappresentativo, dichiarava “di
aderire alla domanda indicata in atto di citazione, con il conseguente
riconoscimento, a favore dei sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
dell'acquisto, per usucapione, del bene immobile” oggetto di causa, ad essa non può attribuirsi valenza confessoria ai sensi dell'art.2730 c.c.. La stessa, infatti,
non ha ad oggetto fatti, vieppiù temporalmente individuati, ma si sostanzia nel mero riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto reale, riconoscimento che non può produrre alcun effetto giuridico (v. Cass. 9687/2003, 13625/2007) né
esonerare dall'accertamento dell'effettivo acquisto del diritto, nei tassativi modi stabiliti dalla legge, accertamento che nel caso dell'usucapione richiede la contestuale sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi. 8
Peraltro, nella comparsa di costituzione in primo grado, la Controparte_1
si è limitata a riferire di un proprio “disinteresse” verso l'immobile dal 12.9.2000,
che, tuttavia, risulta smentito dal tenore della scrittura privata del 15.1.2003.
La veste di mero detentore da riconoscersi, alla luce di quanto fin qui detto, a
, per come ricavabile da tenore della scrittura del 15.1.2003 (che Parte_1
contemplava esclusivamente il predetto come soggetto che alla data del
12.9.2000 era stato “immesso nel possesso e nell'utilizzo dell'immobile”) – tanto più che il predetto risulta l'intestatario delle varie utenze attivate nel villino – deve ritenersi comune alla moglie convivente, non potendosi a costei attribuire una condizione dissimile né un diverso animus (arg. ex Cass. 24456/11).
Va, infine, disattesa l'argomentazione, sviluppata nell'atto di appello sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale in materia di prova dell'usucapione di fondi agricoli, sulla natura di atto di interversio possessionis che andrebbe attribuito alla avvenuta recinzione del fabbricato.
Infatti, a prescindere dalla diversità ontologica del bene rispetto a quelli oggetto degli arresti giurisprudenziali citati – essendo del tutto fisiologico, nel caso di una unità immobiliare ad uso abitativo, che anche il detentore qualificato renda l'appartamento non accessibile a terzi, ivi compreso lo stesso concedente - l'atto di interversione deve assumere le forme, per come previsto dall'art.1141 c.c., di una “opposizione” fatta nei confronti del proprietario laddove nel caso in esame era stata la stessa ad acconsentire a che Controparte_1 [...]
portasse a definizione i lavori del villino e lo utilizzasse in modo Parte_1
esclusivo. 9
In conclusione, difetta nel caso in esame la prova in capo agli appellanti dell'animus possidendi, ossia della volontà di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario, tale da rivelare sul bene, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare, requisito indispensabile ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem (Cass.
civ. Sent. n. 8662/2010).
La contumacia della società appellata dispensa dal provvedere in ordine alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n.ro 1917/2022 emessa in data 4-5 maggio 2022 dal Tribunale di
Palermo.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 28.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo