Art. 1.
Le disposizioni dell' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 , sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1 maggio 1948.
Le disposizioni dell' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 , sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1 maggio 1948.