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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa RA Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2018, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio tra rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FERRARI Parte_1
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE contro rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
ANGOTTI GEROLAMO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 28/02/2018 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Catanzaro il 10/06/2001, dalla cui unione sono nate Controparte_1 Per_1
e RA (3 aprile 2006), riferiva che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1136/2017 del
20/7/2017.
Deduceva che, con la suindicata sentenza, il Tribunale aveva: rigettato la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, disposto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente
1 presso il domicilio materno, l'obbligo in capo ad di versare in favore delle figlie Controparte_1
la somma complessiva di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e regolamentazione del diritto di visita. Tutto ciò premesso, la stessa domandava pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con obbligo del resistente di versare a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno di euro 800,00 (400,00 per ciascuna figlia) oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio , il quale pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava quanto ricostruito dalla ricorrente e per l'effetto chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e posto a suo carico, stante lo stato di disoccupazione in cui lo stesso versava a partire dalla fine del 2018 ed in via riconvenzionale chiedeva riconoscersi un assegno divorzile in suo favore ed a carico della ricorrente.
Il giudizio veniva istruito esclusivamente mediante produzione documentale, stante l'inammissibilità dell'attività istruttoria richiesta dalle parti con le memorie ex art. 183 co. 6 cpc.
A seguito di una serie di rinvii, all'udienza del 6.02.2024, svoltasi in forma cartolare, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e con successiva ordinanza del
28.03.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
*******************
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1136/2017 del 31.07.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sul mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenute maggiorenni le figlie della coppia , ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido e alla collocazione delle stesse deve ritenersi tacitamente caducato.
Tanto premesso, occorre analizzare l'obbligo del genitore non collocatario di provvedere al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore delle figlie maggiorenni. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis
Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Ne consegue che, essendo state le figlie affidate alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli
3 studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass.23673/2006; 4765/2002).
Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass.
22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze processuali, le due gemelle, pacificamente non economicamente autosufficienti hanno diritto ad ottenere un assegno di mantenimento con obbligo in capo al padre di corrisponderlo.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età delle figlie, e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo le figlie con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza delle stesse presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento delle stesse.
4 Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, l' dichiara di essere disoccupato sin CP_1
dal 2018 e di non disporre pertanto di alcun reddito per poter provvedere al sostentamento delle figlie. Tale circostanza non può di certo giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
Sul punto infatti occorre precisare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli. La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del
24.08.17).
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di n on avere altri redditi”.
Dalle risultanze istruttorie non emerge che l' si sia attivato fattivamente per la ricerca di un CP_1
lavoro, circostanza di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore delle figlie, maggiorenni e pacificamente non autosufficienti da un punto di vista economico.
Ne deriva pertanto che tenuto conto delle dichiarazioni reddituali depositate dalle parti, considerando come parametro di riferimento la somma prevista in favore dei figli in sede di separazione, il tempo trascorso e l'accresciuto bisogno dei figli , i tempi di permanenza ed il mancato peggioramento delle condizioni economiche del soggetto obbligato rispetto all'epoca della separazione, avendo lo stesso già a quell'epoca dichiarato di essere privo di occupazione, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento delle figlie l'importo mensile complessivo di €
600,00 (seicento/00), (300,00 per ciascun figlia). Detta somma andrà corrisposta a Parte_1
entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024.
Va posto a carico di , altresì, l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Controparte_1
le spese straordinarie, individuate come da protocollo dell'intestato Tribunale, Parte_1
purché previamente concordate e documentate.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970 formulata in via riconvenzionale dall'Aquila.
5 In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della
I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei
6 documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni:da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
7 Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U.
n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
8 Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro .
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti
9 vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, la domanda non può trovare Parte_2
accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, deve considerarsi che il resistente non risulta aver effettivamente operato alcuna rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica del coniuge, o ad offrire in via esclusiva o prevalente le proprie energie nell'ambito del progetto di condivisione familiare. Ciò posto, tale elemento in fatto, ed incontestato perché dallo stesso dichiarato, non giustifica la applicazione di alcun criterio compensativo , dovendosi ritenere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa dell' non è stata funzionale o CP_1
finalizzata alla scelta condivisa con il coniuge di dedicarsi unicamente ad una funzione domestica,
o a contribuire in qualche modo, anche indiretto, all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia, bensì è stata causata da elementi sicuramente estranei alle dinamiche familiari. Tale considerazione rende altresì impossibile ritenere che l'attuale squilibrio esistente allo stato tra il suo reddito e il reddito della resistente sia da ricondursi ad una “causa familiare” connessa a scelte condivise che ne hanno sacrificato la posizione sociale e reddituale, e dunque anche il criterio perequativo risulta in concreto non applicabile.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova del sacrificio di aspettative professionali ed economiche, del ricorrente.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si ritiene che, allo stato tenuto conto degli elementi probatori forniti, non vi è prova che la eventuale disparità tra le due posizioni reddituali
10 sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali del resistente.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
• Sulle spese processuali
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa il 10.06.2001 ( atto n. 15, parte II, serie
A.,ufficio 03, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro e non Controparte_1 Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €600,00 (seicento /00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e RA;
detta somma andrà automaticamente ed Per_1
annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
3. Pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Catanzaro.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale dell' per le ragioni di cui in parte motiva. CP_1
5. Compensa le spese di lite tra le parti.
6. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 8.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa RA Garofalo
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