TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 839/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 839/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Ninfa Parte_1
c.f.. nel cui studio in Catania via Nazario Sauro n.72 elegge domicilio, C.F._1
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.65.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento dell'
Inps n. 0I-000087612 notificato il il 21.05.2022 con cui l'Inps Sede Provinciale di Enna ordina e ingiunge alla sig.ra il pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione Parte_1
amministrativa oltre 6,60 a titolo di spese di notifica ( All.1) per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2014.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di deposito di note autorizzate l'INPS rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata per stralcio ex L. n. 197/2022
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, fondata appare l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto cono che trattasi di contribuzione afferente all'anno 2014 e che l'INPS non ha offerto prova di atti interruttivi prima della notifica della ordinanza opposta ( non vi è traccia della notifica dell'atto di accertamento e della diffida).
L'INPS è pertanto soccombente virtuale.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 09.07.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 839/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Ninfa Parte_1
c.f.. nel cui studio in Catania via Nazario Sauro n.72 elegge domicilio, C.F._1
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.65.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento dell'
Inps n. 0I-000087612 notificato il il 21.05.2022 con cui l'Inps Sede Provinciale di Enna ordina e ingiunge alla sig.ra il pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione Parte_1
amministrativa oltre 6,60 a titolo di spese di notifica ( All.1) per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2014.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di deposito di note autorizzate l'INPS rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata per stralcio ex L. n. 197/2022
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, fondata appare l'eccezione di prescrizione quinquennale tenuto cono che trattasi di contribuzione afferente all'anno 2014 e che l'INPS non ha offerto prova di atti interruttivi prima della notifica della ordinanza opposta ( non vi è traccia della notifica dell'atto di accertamento e della diffida).
L'INPS è pertanto soccombente virtuale.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 09.07.2025.