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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9556/2022 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Cristina
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Chiara Nellina Spinoccia resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 29.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 27.01.2017 in Parte_1 Controparte_1
Misterbianco (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2017, parte I, numero 2.
Dalla coppia sono nati tre figli: il 28.04.2017; , il 28.04.2017 e Persona_1 Persona_2 Per_3
in data 11.07.2019.
[...]
Con ricorso depositato il 14.07.2022, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito esponendo che la gravità della crisi del matrimonio è stata tale da concretizzarsi in una situazione di assoluta intollerabilità della convivenza e che di fatto i coniugi vivono separati dal giugno 2022; ha inoltre richiesto di disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , in data 23.11.2022, il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione e si è opposto a tutte le altre richieste della ricorrente chiedendo di rigettare la domanda di affidamento esclusivo e, conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e il relativo diritto di visita;
ha altresì chiesto di porre a proprio carico l'onere di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, a titolo di concorso nel mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4 maggio 2023, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. In particolare, con l'ordinanza dell'11.05.2023 il Presidente ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, vista la concorde richiesta delle parti all'udienza del 4.5.2023, e nulla ha disposto sulla casa familiare, atteso che le parti hanno dichiarato di abitare altrove;
in merito alla regolamentazione degli incontri tra padre e figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ricorrente sulla condotta violenta dell' , il Presidente ha ritenuto necessario verificare le condizioni di benessere psico- CP_1
fisico dei figli minori, dando mandato ai Servizi sociali competenti per territorio di svolgere opportuni accertamenti.
È stata acquisita relazione del Servizio sociale del Comune di Misterbianco, e, nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto accordo, prodotto in atti il 07.07.2023, e con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e facoltà per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza. Il signor e la signora si Controparte_1 Parte_1
obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione della loro residenza e/o domicilio, almeno fino a quando i figli oggi minori avranno raggiunto la maggiore età;
2) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi giorni di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio.
3) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
con collocamento stabile presso l'abitazione materna.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori ogni giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 20.00, ora in cui li accompagnerà a casa della madre e, oltre al giovedì, potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori a fine settimana alternati il giorno del sabato e l'indomani della domenica dalle ore
10.30 sino alle ore 20.00, ora in cui li accompagnerà a casa della madre. A partire dal mese di settembre del corrente anno, il padre potrà almeno una volta al mese nei fine settimana di sua pertinenza tenere con sé i tre figli minori anche con pernottamento;
5) Il padre potrà tenere con sé i tre figli ad anni alterni con la madre: la vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, il 25 aprile o l'Uno maggio, il giorno di Ferragosto, il giorno o la sera del compleanno di Per_1
e Per_2 Per_3 6) In ordine al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con i bambini quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare previamente e compatibilmente con i desideri e le occupazioni estive dei figli stessi.
7) Il Sig. autorizza la Sig.ra ad incamerare e trattenere per intero l'assegno Controparte_1 Pt_1
unico -attualmente pari ad €. 660,00- impegnandosi a corrispondere la somma di €. 400,00 mensili
(euro 133,33 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
e versamento che sarà effettuato entro il giorno venti di ogni mese a mezzo bonifico Per_2 Per_3
bancario sul c/c intestato alla con Iban [...], Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie -che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi relative ai figli minori, salvi i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario
Nazionale, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori . Parte_2
9) In ordine ai mesi pregressi -dal mese di luglio 2022 al mese di giugno 2023- il Sig. Controparte_1
dichiara di essere debitore alla data odierna a titolo di arretrati per il mantenimento dei tre figli minori della residua somma di € 2.500,00 che, oggi stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. provvede a pagare mediante vaglia postale circolare n. Controparte_1
0372982263-04 intestato alla sig.ra dell'importo di euro 2.500,00 Parte_1
(duemilacinquecento/00). La sig.ra accetta il superiore pagamento e Parte_1
dichiara di non avere più nulla a pretendere per i mesi pregressi dal sig. a titolo di Controparte_1
arretrati per il mantenimento dei tre figli e a titolo di arretrati per spese straordinarie pregresse sostenute per gli stessi, avendo l' interamente saldato quanto dovuto;
CP_1
10) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, nonché a garantire rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza che alcuno dei consorti possa denigrare ed offendere i nonni ed i parenti dell'altro coniuge;
11) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano rispettivamente di null'altro avere da pretendere per qualsivoglia ragione
e/o titolo l'uno dall'altro.
12) Spese compensate.” La causa è stata rimessa al Collegio in decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, previa trasmissione al PM.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Con riferimento alle condizioni di cui all'accordo, ritiene il Collegio che, alla luce delle relazioni depositate dal Servizio sociale di Misterbianco, non sia possono procedere alla definizione della causa senza svolgere ulteriore istruttoria, volta a verificare la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole minore.
Va, quindi, pronunciata sentenza parziale e rimesse le parti di fronte al G.I. per l'ulteriore istruttoria, in relazione alla capacità genitoriale delle parti ed alla condizione di benessere dei minori.
Ogni determinazione sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT) in data
[...] Controparte_1
27/01/2017, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco (CT) nell'anno 2017, numero 2, parte I;
- dispone come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9556/2022 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Cristina
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Chiara Nellina Spinoccia resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 29.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 27.01.2017 in Parte_1 Controparte_1
Misterbianco (CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2017, parte I, numero 2.
Dalla coppia sono nati tre figli: il 28.04.2017; , il 28.04.2017 e Persona_1 Persona_2 Per_3
in data 11.07.2019.
[...]
Con ricorso depositato il 14.07.2022, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito esponendo che la gravità della crisi del matrimonio è stata tale da concretizzarsi in una situazione di assoluta intollerabilità della convivenza e che di fatto i coniugi vivono separati dal giugno 2022; ha inoltre richiesto di disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , in data 23.11.2022, il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione e si è opposto a tutte le altre richieste della ricorrente chiedendo di rigettare la domanda di affidamento esclusivo e, conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e il relativo diritto di visita;
ha altresì chiesto di porre a proprio carico l'onere di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, a titolo di concorso nel mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4 maggio 2023, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. In particolare, con l'ordinanza dell'11.05.2023 il Presidente ha disposto l'affido condiviso dei figli minori, vista la concorde richiesta delle parti all'udienza del 4.5.2023, e nulla ha disposto sulla casa familiare, atteso che le parti hanno dichiarato di abitare altrove;
in merito alla regolamentazione degli incontri tra padre e figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ricorrente sulla condotta violenta dell' , il Presidente ha ritenuto necessario verificare le condizioni di benessere psico- CP_1
fisico dei figli minori, dando mandato ai Servizi sociali competenti per territorio di svolgere opportuni accertamenti.
È stata acquisita relazione del Servizio sociale del Comune di Misterbianco, e, nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto accordo, prodotto in atti il 07.07.2023, e con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e facoltà per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza. Il signor e la signora si Controparte_1 Parte_1
obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione della loro residenza e/o domicilio, almeno fino a quando i figli oggi minori avranno raggiunto la maggiore età;
2) Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi giorni di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio.
3) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
con collocamento stabile presso l'abitazione materna.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori ogni giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 20.00, ora in cui li accompagnerà a casa della madre e, oltre al giovedì, potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori a fine settimana alternati il giorno del sabato e l'indomani della domenica dalle ore
10.30 sino alle ore 20.00, ora in cui li accompagnerà a casa della madre. A partire dal mese di settembre del corrente anno, il padre potrà almeno una volta al mese nei fine settimana di sua pertinenza tenere con sé i tre figli minori anche con pernottamento;
5) Il padre potrà tenere con sé i tre figli ad anni alterni con la madre: la vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, il 25 aprile o l'Uno maggio, il giorno di Ferragosto, il giorno o la sera del compleanno di Per_1
e Per_2 Per_3 6) In ordine al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con i bambini quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare previamente e compatibilmente con i desideri e le occupazioni estive dei figli stessi.
7) Il Sig. autorizza la Sig.ra ad incamerare e trattenere per intero l'assegno Controparte_1 Pt_1
unico -attualmente pari ad €. 660,00- impegnandosi a corrispondere la somma di €. 400,00 mensili
(euro 133,33 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
e versamento che sarà effettuato entro il giorno venti di ogni mese a mezzo bonifico Per_2 Per_3
bancario sul c/c intestato alla con Iban [...], Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie -che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi relative ai figli minori, salvi i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario
Nazionale, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori . Parte_2
9) In ordine ai mesi pregressi -dal mese di luglio 2022 al mese di giugno 2023- il Sig. Controparte_1
dichiara di essere debitore alla data odierna a titolo di arretrati per il mantenimento dei tre figli minori della residua somma di € 2.500,00 che, oggi stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. provvede a pagare mediante vaglia postale circolare n. Controparte_1
0372982263-04 intestato alla sig.ra dell'importo di euro 2.500,00 Parte_1
(duemilacinquecento/00). La sig.ra accetta il superiore pagamento e Parte_1
dichiara di non avere più nulla a pretendere per i mesi pregressi dal sig. a titolo di Controparte_1
arretrati per il mantenimento dei tre figli e a titolo di arretrati per spese straordinarie pregresse sostenute per gli stessi, avendo l' interamente saldato quanto dovuto;
CP_1
10) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, nonché a garantire rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza che alcuno dei consorti possa denigrare ed offendere i nonni ed i parenti dell'altro coniuge;
11) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano rispettivamente di null'altro avere da pretendere per qualsivoglia ragione
e/o titolo l'uno dall'altro.
12) Spese compensate.” La causa è stata rimessa al Collegio in decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, previa trasmissione al PM.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Con riferimento alle condizioni di cui all'accordo, ritiene il Collegio che, alla luce delle relazioni depositate dal Servizio sociale di Misterbianco, non sia possono procedere alla definizione della causa senza svolgere ulteriore istruttoria, volta a verificare la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole minore.
Va, quindi, pronunciata sentenza parziale e rimesse le parti di fronte al G.I. per l'ulteriore istruttoria, in relazione alla capacità genitoriale delle parti ed alla condizione di benessere dei minori.
Ogni determinazione sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT) in data
[...] Controparte_1
27/01/2017, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco (CT) nell'anno 2017, numero 2, parte I;
- dispone come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu