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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 226/2020
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 226/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Concetto Pirrottina (C.F.: )- pec: C.F._2 Email_1
appellante-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.Tiziana Guglielmo (C.F: - pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Lesioni personali ex art. 2051 c.c. - appello alla Sentenza n. 34/2020 del
Tribunale di Palmi, pubblicata il 15/01/2020, nel proc. n. 766/2016 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 18 maggio 2016, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi, esponendo che in data 28.08.2015, alle ore 23:00 circa, mentre percorreva la via
1 Gramsci del Comune di rovinava a terra a causa della presenza di un tombino mal collocato, CP_1 non visibile né segnalato e difforme per dimensioni e caratteristiche dagli altri.
A seguito del sinistro la si recava presso la U.O. Pronto Soccorso P.O. - 'Giovanni XXIII' - Pt_1 di Gioia Tauro, ove veniva refertata la “frattura capitello radiale sx e del V metatarso sx”.
Attribuiva,pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato, per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c.
Chiedeva, dunque, di condannare parte convenuta, per violazione del disposto di cui agli artt. 2051 e
2043 c.c., al pagamento del danno biologico e morale subiti a causa del sinistro.
Con comparsa di risposta in primo grado depositata in data 7 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza Controparte_1 della causa petendi e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il sinistro era dipeso da cause imprevedibili e inevitabili, dal caso fortuito e/o dal comportamento colposo dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e poi di CTU medico-legale, disposta al fine di valutare i postumi riportati da parte attrice a seguito dell'evento lesivo.
All'udienza del 15.01.2018, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in pari data emetteva la sentenza n. 34/2020, oggi appellata.
Con la sentenza, il Tribunale di Palmi dichiarava la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, ritenendo che l'attrice avesse formulato una domanda generica, priva dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. In particolare, il Tribunale rilevava che l'attrice non aveva allegato né provato i fatti costitutivi del suo diritto, ossia le modalità ezio-dinamiche del sinistro, l'esistenza ontologica dell'evento dannoso e il nesso di causalità tra detto evento e il danno lamentato, impedendo al convenuto di approntare una puntuale difesa e al giudicante di accertare l'esistenza dell'insidia, la sua ubicazione, pericolosità, visibilità e prevedibilità, nonché la condotta tenuta dall'attrice e la relazione causale tra questa e la
"cosa".
Il Tribunale osservava, inoltre, che l'attrice, a fronte della specifica eccezione di genericità e indeterminatezza della domanda sollevata dal convenuto, non aveva depositato una memoria integrativa ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., incorrendo nelle preclusioni assertive ormai irrimediabilmente maturate;
ed escludeva che all'espletata prova testimoniale potesse riconoscersi efficacia sanante della maturata nullità, in quanto l'attività probatoria presupponeva l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti ed era condizionata dal thema decidendum già definito, non essendo possibile provare fatti non ritualmente e tempestivamente allegati.
2 Per dette ragioni, dichiarava la nullità della citazione e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del ponendo definitivamente a carico della medesima anche le Controparte_1 spese di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 maggio 2020 ed iscritto a ruolo in data 5 maggio 2020, proponeva appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Parte_1
Palmi, chiedendone la integrale riforma. A motivi di appello, adduceva:
1. la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c. e 164, comma 4 e 5, c.p.c., per avere il
Tribunale di prime cure dichiarato la nullità della citazione nonostante l'atto introduttivo contenesse tutti gli elementi essenziali per l'individuazione della causa petendi.
2. Lamentava, inoltre, una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia evidenziando che “le motivazioni della sentenza risultano del tutto fuorvianti, avulse dalla realtà logico – giuridica, oltre che in stridente contrasto con gli elementi offerti da parte attrice a sostegno della domanda risarcitoria ed i provvedimenti ordinatori assunti nel corso del giudizio dal Tribunale.”
Precisava l'appellante che il Giudice aveva operato una erronea valutazione delle circostanze di fatto e ribadiva, pertanto, la completezza dell'atto di citazione in punto di modalità del sinistro, di esistenza del fatto dannoso e di nesso causale tra evento e danno, rilevando, altresì, che l'ammissione ed effettiva escussione delle prove così come richieste nel giudizio di primo grado non “lasciava presagire a tale infausta decisione”.
Deduceva, pertanto, di aver compiutamente provato sia l'anche il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che il contrariamente a quanto disposto in sentenza, era stato posto CP_1
“immediatamente in condizione di approntare ogni più opportuna difesa, conosceva esattamente il luogo del sinistro (strada lunga non più di 150 mt.), il tombino mal collocato e non segnalato in alcun modo (unico per di più presente lungo la via Gramsci del comune di , nonché il punto preciso CP_1 della caduta al suolo (di fronte la accanto all'unico negozio di barche ivi esistente Controparte_2
e soprattutto di fronte l'unica scala in cemento costruita abusivamente e interamente sul marciapiede di via Gramsci)”.
Sulla scorta di tali motivi insisteva per la riforma integrale della sentenza gravata chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda introduttiva, così per come formulata, con l'atto di citazione introduttivo di primo grado da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e provata nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvisjuribus.”
Con comparsa di risposta in appello depositata il 27/10/2020 si costituiva il Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.,risultando l'appello palesemente infondato.
3 Deduceva poi l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, poiché dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non emergeva alcun elemento idoneo a consentire una compiuta difesa del non risultando utili a tale scopo neppure i termini ex art. 183 cpc, comma VI, concessi, né CP_1 le fotografie prodotte.
Rilevava, inoltre, una esclusiva responsabilità dell'attrice per caso fortuito da imprudenza o mancanza di diligenza e contestava anche il quantum della domanda di parte appellante. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso ex art. 1227 c.c
A seguito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art.27 ter c.p.c. - , on ordinanza del 15.01.2025, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal menzionato articolo è stato tacitamente superato , avendo la Corte fissato la causa per la decisione di merito, e trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria.
Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e la domanda non può trovare accoglimento, seppur per ragioni che si discostano da quelle spiegate dal Tribunale di primo grado.
La sentenza appellata ha dichiarato la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per non aver fornito, parte attrice, la “puntuale, necessaria identificazione storico-giuridica della materia controversa”, determinando, così, la genericità della domanda per assenza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa.
Dall'esame degli atti processuali emerge la circostanza che già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado l'Ente convenuto, odierno appellato, ha proposto eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; tuttavia si è anche difeso nel merito, contestando la fondatezza della domanda .
Il Tribunale, se avesse rilevato la nullità, avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 164, comma
5, c.p.c., ad ordinare a parte attrice l'integrazione della domanda assegnando all'uopo un termine perentorio.
Invece la causa è stata trattata nel merito, le prove sono state ammesse , sono stati sentiti testimoni, nonché espletata consulenza medico-legale; pertanto il giudice di primo grado ha implicitamente ma altrettanto chiaramente disatteso l'eccezione di nullità.
La decisione non avrebbe quindi potuto contraddire e disattendere tale decisione, per quanto implicita, e solo alla fine del processo. In ogni caso, se avesse ritenuto che neppure dopo l'istruzione fosse stata sanata la nullità, avrebbe dovuto assegnare il termine per meglio definire le domande, e non già limitarsi ad una decisione di nullità , che dopo lo svolgimento di tutta la fase di trattazione e la completa istruzione, risulta francamente incoerente.
4 Prendendo atto quindi di tale pregressa vicenda processuale, deve esaminarsi il merito (non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al giudice di prime cure).
La domanda però risulta infondata, non può trovare accoglimento, e l'appello deve essere respinto .
, infatti, ha dichiarato nell'atto introduttivo di essere caduta a causa di “un tombino Parte_1 mal collocato e posizionato dieci centimetri sotto il livello stradale” non segnalato, e collocato in un non meglio precisato punto della via Gramsci del Comune di , adducendo che il fatto sarebbe CP_1 accaduto in orario serale (alle ore 23,00 circa del 28.8.2015) in zona scarsamente illuminata.
La documentazione fotografica allegata all'atto di citazione , quasi del tutto indecifrabile, priva di ogni minima contestualizzazione spazio-temporale e di data certa, riproduce in bianco e nero ed in modo per nulla chiaro (le fotografie sono assai sfocate e di scarsa risoluzione ) un appena visibile tombino collocato sul manto stradale;
nella foto si vedono gli autoveicoli, probabilmente parcheggiati, fra i quali si intravede appena il tombino.
Non si vede, anche per la cattiva qualità della fotografia, alcuna percepibile anomalia dello stesso. Il coperchio metallico appare chiuso, non si notano dislivelli nè altre caratteristiche che possano giustificare la caduta del pedone
La carenza di una prova fotografica idonea e sufficientemente leggibile, tale da documentare la condizione dei luoghi che avrebbero causato la caduta, non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda
Solo dalle dichiarazioni dei testimoni emergono le ragioni per le quali la non sarebbe rimasta Pt_1 sul marciapiede ma sarebbe scesa sulla sede stradale , circostanze non dedotta nell'atto di citazione di primo grado.
Alcuni testimoni ( , hanno affermato che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la stava camminando sul marciapiede, ma che vicino alla , e ad un negozio Pt_1 Controparte_2 di barche, una scala di cemento che conduceva ad una abitazione avrebbe occupato il marciapiede ,
e per questo l'attrice sarebbe scesa, poggiando il piede sul tombino e causandosi le lesioni per le quali si sarebbe recata al pronto soccorso (vi è in atti il referto).
Ma i testimoni non sono perfettamente concordi, anzi si contraddicono su qualche aspetto importante ai fini di causa: uno di questi ( , fa riferimento alla via Cesare Battisti e non alla Tes_3 via Gramsci.
Un altro ( , figlia della infortunata) sostiene che la scala occupava tutto lo spazio Testimone_2 sul marciapiede , e non avrebbe permesso il transito pedonale, costringendo l'utente a scendere sulla strada, fra le macchine in sosta, per proseguire.
Un altro testimone ( ), invece al termine della deposizione ha chiarito che Testimone_4 la scala di cemento non ostacolava totalmente il transito pedonale, e “comunque permetteva il passaggio di un solo pedone” , quindo avrebbe comunque lasciato lo spazio per il passaggio di una
5 persona alla volta , e che la sarebbe scesa dal marciapiede solo per proseguire più Pt_1 comodamente “a causa del suo peso” .
La contraddizione fra queste circostanze sarebbe stata risolvibile se fosse stata prodotta una documentazione fotografica che riproducesse il marciapiede e la scala di cui si parla .Si sarebbe chiarito anche su quale strada ed in quale punto esattamente si trovassero i negozi e sia accaduto il fatto
Della presenza di tale ostacolo sul marciapiede, della dinamica degi accadimenti riferiti dai testimoni non vi era il minimo cenno nella narrazione degli atti introduttivi del giudizio, e di tale tratto di strada e della scala non vi è alcuna riproduzione fotografica che possa far comprendere lo stato dei luoghi e consenta di vagliare l'attendibilità dei testi .
La carenza probatoria è rilevante anche ai fini della attendibilità dei testi, e della valutazione della responsabilità oggettiva dell'ente: è ben diverso che la utente della strada sia stata costretta a scendere dal marciapiede (luogo deputato al transito pedonale) perché questo era totalmente occupato;
ovvero se lo abbia fatto per propria scelta, esponendosi volontariamente e senza necessità al pericolo di poggiare il piede sulla strada sottostante, fra veicoli in sosta ed in condizioni di scarsa visibilità e quindi di insicurezza.
Anche per questo aspetto la carenza di una prova fotografica idonea e sufficientemente leggibile, tale da documentare la condizione dei luoghi che avrebbero causato la caduta, non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda
In definitiva, non vi è alcuna univoca prova delle ragioni per cui la abbia lasciato il Pt_1 marciapiede per scendere fra veicoli in sosta sulla sede stradale , asseritamente in condizioni di non visibilità, e non ha trovato alcun riscontro probatorio che la caduta sia stata causata da un tombino fosse “mal collocato, posizionato dieci centimetri sotto il livello stradale, difforme per dimensione e caratteristiche dagli altri tombini, non segnalato né visibile”, poiché dalle sfocate fotografie non è percepibile nulla di ciò.
L'attrice non ha quindi assolto all'onere della prova che le incombeva di dimostrare le circostanze della caduta, le ragioni per le quali sarebbe scesa dal marciapiede e neppure le condizioni del tombino di dislivello e di irregolarità., meramente asserite ma non adeguatamente documentate, non visibili dalle fotografie prodotte.
Pertanto non può ritenersi provato che la caduta sia stata determinata dal tombino (e a monte che la causa di abbandono del marciapiede necessitata dalla condizione dello stesso.).
Ne deriva che, sotto il profilo probatorio, l'appellante non ha assolto adeguatamente all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, e l'incertezza del nesso causale, che è onere dell'attore dimostrare, ricade in suo danno: cfr.Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode...omissis”.
6 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere soddisfatto tale onere probatorio, in quanto la dinamica del sinistro rimane sfornita di adeguati riscontri, sia in ordine alle concrete condizioni dello stato dei luoghi (anche in considerazione della mancata prova delle condizioni del marciapiede ), sia in ordine alle cause della caduta. (ex plurimis Cass. Civ., n.
26478/2024)
In conclusione, pur essendo erronea la dichiarazione di nullità della citazione, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante non può essere accolta, non avendo l'attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente in relazione ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'appello deve quindi respingersi nel merito, per tutte le argomentazioni qui illustrate, non configurando vittoria neppure parziale l'accoglimento di singoli motivi di appello (nella specie, l'esclusione della nullità della sentenza), laddove comunque la domanda originaria sia stata integralmente rigettata
Ne consegue, stante la soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado in favore del in persona del legale rappresentante pro- tempore. Controparte_1
Le spese si liquidano secondo i parametri minimi del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€. 23.717,36) e dell'assenza di complessità della stessa, per euro 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00)
La somma va maggiorata di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro il vverso la sentenza n. 34/2020 Parte_1 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il 15.01.2020 nel proc. n. R.G. 766/2016, così provvede:
1. Rigetta l'appello, e rigetta l'originaria domanda;
2. Condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado in favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per euro 2.906,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Attesta ai fine dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 6 giugno 2025 La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
7
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 226/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Concetto Pirrottina (C.F.: )- pec: C.F._2 Email_1
appellante-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.Tiziana Guglielmo (C.F: - pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Lesioni personali ex art. 2051 c.c. - appello alla Sentenza n. 34/2020 del
Tribunale di Palmi, pubblicata il 15/01/2020, nel proc. n. 766/2016 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 18 maggio 2016, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi, esponendo che in data 28.08.2015, alle ore 23:00 circa, mentre percorreva la via
1 Gramsci del Comune di rovinava a terra a causa della presenza di un tombino mal collocato, CP_1 non visibile né segnalato e difforme per dimensioni e caratteristiche dagli altri.
A seguito del sinistro la si recava presso la U.O. Pronto Soccorso P.O. - 'Giovanni XXIII' - Pt_1 di Gioia Tauro, ove veniva refertata la “frattura capitello radiale sx e del V metatarso sx”.
Attribuiva,pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato, per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c.
Chiedeva, dunque, di condannare parte convenuta, per violazione del disposto di cui agli artt. 2051 e
2043 c.c., al pagamento del danno biologico e morale subiti a causa del sinistro.
Con comparsa di risposta in primo grado depositata in data 7 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza Controparte_1 della causa petendi e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il sinistro era dipeso da cause imprevedibili e inevitabili, dal caso fortuito e/o dal comportamento colposo dell'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e poi di CTU medico-legale, disposta al fine di valutare i postumi riportati da parte attrice a seguito dell'evento lesivo.
All'udienza del 15.01.2018, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in pari data emetteva la sentenza n. 34/2020, oggi appellata.
Con la sentenza, il Tribunale di Palmi dichiarava la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, ritenendo che l'attrice avesse formulato una domanda generica, priva dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. In particolare, il Tribunale rilevava che l'attrice non aveva allegato né provato i fatti costitutivi del suo diritto, ossia le modalità ezio-dinamiche del sinistro, l'esistenza ontologica dell'evento dannoso e il nesso di causalità tra detto evento e il danno lamentato, impedendo al convenuto di approntare una puntuale difesa e al giudicante di accertare l'esistenza dell'insidia, la sua ubicazione, pericolosità, visibilità e prevedibilità, nonché la condotta tenuta dall'attrice e la relazione causale tra questa e la
"cosa".
Il Tribunale osservava, inoltre, che l'attrice, a fronte della specifica eccezione di genericità e indeterminatezza della domanda sollevata dal convenuto, non aveva depositato una memoria integrativa ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., incorrendo nelle preclusioni assertive ormai irrimediabilmente maturate;
ed escludeva che all'espletata prova testimoniale potesse riconoscersi efficacia sanante della maturata nullità, in quanto l'attività probatoria presupponeva l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti ed era condizionata dal thema decidendum già definito, non essendo possibile provare fatti non ritualmente e tempestivamente allegati.
2 Per dette ragioni, dichiarava la nullità della citazione e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del ponendo definitivamente a carico della medesima anche le Controparte_1 spese di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 maggio 2020 ed iscritto a ruolo in data 5 maggio 2020, proponeva appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Parte_1
Palmi, chiedendone la integrale riforma. A motivi di appello, adduceva:
1. la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c. e 164, comma 4 e 5, c.p.c., per avere il
Tribunale di prime cure dichiarato la nullità della citazione nonostante l'atto introduttivo contenesse tutti gli elementi essenziali per l'individuazione della causa petendi.
2. Lamentava, inoltre, una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia evidenziando che “le motivazioni della sentenza risultano del tutto fuorvianti, avulse dalla realtà logico – giuridica, oltre che in stridente contrasto con gli elementi offerti da parte attrice a sostegno della domanda risarcitoria ed i provvedimenti ordinatori assunti nel corso del giudizio dal Tribunale.”
Precisava l'appellante che il Giudice aveva operato una erronea valutazione delle circostanze di fatto e ribadiva, pertanto, la completezza dell'atto di citazione in punto di modalità del sinistro, di esistenza del fatto dannoso e di nesso causale tra evento e danno, rilevando, altresì, che l'ammissione ed effettiva escussione delle prove così come richieste nel giudizio di primo grado non “lasciava presagire a tale infausta decisione”.
Deduceva, pertanto, di aver compiutamente provato sia l'anche il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che il contrariamente a quanto disposto in sentenza, era stato posto CP_1
“immediatamente in condizione di approntare ogni più opportuna difesa, conosceva esattamente il luogo del sinistro (strada lunga non più di 150 mt.), il tombino mal collocato e non segnalato in alcun modo (unico per di più presente lungo la via Gramsci del comune di , nonché il punto preciso CP_1 della caduta al suolo (di fronte la accanto all'unico negozio di barche ivi esistente Controparte_2
e soprattutto di fronte l'unica scala in cemento costruita abusivamente e interamente sul marciapiede di via Gramsci)”.
Sulla scorta di tali motivi insisteva per la riforma integrale della sentenza gravata chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda introduttiva, così per come formulata, con l'atto di citazione introduttivo di primo grado da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e provata nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvisjuribus.”
Con comparsa di risposta in appello depositata il 27/10/2020 si costituiva il Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.,risultando l'appello palesemente infondato.
3 Deduceva poi l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, poiché dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non emergeva alcun elemento idoneo a consentire una compiuta difesa del non risultando utili a tale scopo neppure i termini ex art. 183 cpc, comma VI, concessi, né CP_1 le fotografie prodotte.
Rilevava, inoltre, una esclusiva responsabilità dell'attrice per caso fortuito da imprudenza o mancanza di diligenza e contestava anche il quantum della domanda di parte appellante. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso ex art. 1227 c.c
A seguito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art.27 ter c.p.c. - , on ordinanza del 15.01.2025, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui le parti profittavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal menzionato articolo è stato tacitamente superato , avendo la Corte fissato la causa per la decisione di merito, e trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria.
Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e la domanda non può trovare accoglimento, seppur per ragioni che si discostano da quelle spiegate dal Tribunale di primo grado.
La sentenza appellata ha dichiarato la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per non aver fornito, parte attrice, la “puntuale, necessaria identificazione storico-giuridica della materia controversa”, determinando, così, la genericità della domanda per assenza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa.
Dall'esame degli atti processuali emerge la circostanza che già in sede di costituzione nel giudizio di primo grado l'Ente convenuto, odierno appellato, ha proposto eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; tuttavia si è anche difeso nel merito, contestando la fondatezza della domanda .
Il Tribunale, se avesse rilevato la nullità, avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 164, comma
5, c.p.c., ad ordinare a parte attrice l'integrazione della domanda assegnando all'uopo un termine perentorio.
Invece la causa è stata trattata nel merito, le prove sono state ammesse , sono stati sentiti testimoni, nonché espletata consulenza medico-legale; pertanto il giudice di primo grado ha implicitamente ma altrettanto chiaramente disatteso l'eccezione di nullità.
La decisione non avrebbe quindi potuto contraddire e disattendere tale decisione, per quanto implicita, e solo alla fine del processo. In ogni caso, se avesse ritenuto che neppure dopo l'istruzione fosse stata sanata la nullità, avrebbe dovuto assegnare il termine per meglio definire le domande, e non già limitarsi ad una decisione di nullità , che dopo lo svolgimento di tutta la fase di trattazione e la completa istruzione, risulta francamente incoerente.
4 Prendendo atto quindi di tale pregressa vicenda processuale, deve esaminarsi il merito (non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al giudice di prime cure).
La domanda però risulta infondata, non può trovare accoglimento, e l'appello deve essere respinto .
, infatti, ha dichiarato nell'atto introduttivo di essere caduta a causa di “un tombino Parte_1 mal collocato e posizionato dieci centimetri sotto il livello stradale” non segnalato, e collocato in un non meglio precisato punto della via Gramsci del Comune di , adducendo che il fatto sarebbe CP_1 accaduto in orario serale (alle ore 23,00 circa del 28.8.2015) in zona scarsamente illuminata.
La documentazione fotografica allegata all'atto di citazione , quasi del tutto indecifrabile, priva di ogni minima contestualizzazione spazio-temporale e di data certa, riproduce in bianco e nero ed in modo per nulla chiaro (le fotografie sono assai sfocate e di scarsa risoluzione ) un appena visibile tombino collocato sul manto stradale;
nella foto si vedono gli autoveicoli, probabilmente parcheggiati, fra i quali si intravede appena il tombino.
Non si vede, anche per la cattiva qualità della fotografia, alcuna percepibile anomalia dello stesso. Il coperchio metallico appare chiuso, non si notano dislivelli nè altre caratteristiche che possano giustificare la caduta del pedone
La carenza di una prova fotografica idonea e sufficientemente leggibile, tale da documentare la condizione dei luoghi che avrebbero causato la caduta, non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda
Solo dalle dichiarazioni dei testimoni emergono le ragioni per le quali la non sarebbe rimasta Pt_1 sul marciapiede ma sarebbe scesa sulla sede stradale , circostanze non dedotta nell'atto di citazione di primo grado.
Alcuni testimoni ( , hanno affermato che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 la stava camminando sul marciapiede, ma che vicino alla , e ad un negozio Pt_1 Controparte_2 di barche, una scala di cemento che conduceva ad una abitazione avrebbe occupato il marciapiede ,
e per questo l'attrice sarebbe scesa, poggiando il piede sul tombino e causandosi le lesioni per le quali si sarebbe recata al pronto soccorso (vi è in atti il referto).
Ma i testimoni non sono perfettamente concordi, anzi si contraddicono su qualche aspetto importante ai fini di causa: uno di questi ( , fa riferimento alla via Cesare Battisti e non alla Tes_3 via Gramsci.
Un altro ( , figlia della infortunata) sostiene che la scala occupava tutto lo spazio Testimone_2 sul marciapiede , e non avrebbe permesso il transito pedonale, costringendo l'utente a scendere sulla strada, fra le macchine in sosta, per proseguire.
Un altro testimone ( ), invece al termine della deposizione ha chiarito che Testimone_4 la scala di cemento non ostacolava totalmente il transito pedonale, e “comunque permetteva il passaggio di un solo pedone” , quindo avrebbe comunque lasciato lo spazio per il passaggio di una
5 persona alla volta , e che la sarebbe scesa dal marciapiede solo per proseguire più Pt_1 comodamente “a causa del suo peso” .
La contraddizione fra queste circostanze sarebbe stata risolvibile se fosse stata prodotta una documentazione fotografica che riproducesse il marciapiede e la scala di cui si parla .Si sarebbe chiarito anche su quale strada ed in quale punto esattamente si trovassero i negozi e sia accaduto il fatto
Della presenza di tale ostacolo sul marciapiede, della dinamica degi accadimenti riferiti dai testimoni non vi era il minimo cenno nella narrazione degli atti introduttivi del giudizio, e di tale tratto di strada e della scala non vi è alcuna riproduzione fotografica che possa far comprendere lo stato dei luoghi e consenta di vagliare l'attendibilità dei testi .
La carenza probatoria è rilevante anche ai fini della attendibilità dei testi, e della valutazione della responsabilità oggettiva dell'ente: è ben diverso che la utente della strada sia stata costretta a scendere dal marciapiede (luogo deputato al transito pedonale) perché questo era totalmente occupato;
ovvero se lo abbia fatto per propria scelta, esponendosi volontariamente e senza necessità al pericolo di poggiare il piede sulla strada sottostante, fra veicoli in sosta ed in condizioni di scarsa visibilità e quindi di insicurezza.
Anche per questo aspetto la carenza di una prova fotografica idonea e sufficientemente leggibile, tale da documentare la condizione dei luoghi che avrebbero causato la caduta, non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda
In definitiva, non vi è alcuna univoca prova delle ragioni per cui la abbia lasciato il Pt_1 marciapiede per scendere fra veicoli in sosta sulla sede stradale , asseritamente in condizioni di non visibilità, e non ha trovato alcun riscontro probatorio che la caduta sia stata causata da un tombino fosse “mal collocato, posizionato dieci centimetri sotto il livello stradale, difforme per dimensione e caratteristiche dagli altri tombini, non segnalato né visibile”, poiché dalle sfocate fotografie non è percepibile nulla di ciò.
L'attrice non ha quindi assolto all'onere della prova che le incombeva di dimostrare le circostanze della caduta, le ragioni per le quali sarebbe scesa dal marciapiede e neppure le condizioni del tombino di dislivello e di irregolarità., meramente asserite ma non adeguatamente documentate, non visibili dalle fotografie prodotte.
Pertanto non può ritenersi provato che la caduta sia stata determinata dal tombino (e a monte che la causa di abbandono del marciapiede necessitata dalla condizione dello stesso.).
Ne deriva che, sotto il profilo probatorio, l'appellante non ha assolto adeguatamente all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, e l'incertezza del nesso causale, che è onere dell'attore dimostrare, ricade in suo danno: cfr.Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode...omissis”.
6 Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere soddisfatto tale onere probatorio, in quanto la dinamica del sinistro rimane sfornita di adeguati riscontri, sia in ordine alle concrete condizioni dello stato dei luoghi (anche in considerazione della mancata prova delle condizioni del marciapiede ), sia in ordine alle cause della caduta. (ex plurimis Cass. Civ., n.
26478/2024)
In conclusione, pur essendo erronea la dichiarazione di nullità della citazione, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante non può essere accolta, non avendo l'attrice adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente in relazione ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'appello deve quindi respingersi nel merito, per tutte le argomentazioni qui illustrate, non configurando vittoria neppure parziale l'accoglimento di singoli motivi di appello (nella specie, l'esclusione della nullità della sentenza), laddove comunque la domanda originaria sia stata integralmente rigettata
Ne consegue, stante la soccombenza, la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado in favore del in persona del legale rappresentante pro- tempore. Controparte_1
Le spese si liquidano secondo i parametri minimi del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€. 23.717,36) e dell'assenza di complessità della stessa, per euro 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00)
La somma va maggiorata di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge .
Attesta ai fini e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro il vverso la sentenza n. 34/2020 Parte_1 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il 15.01.2020 nel proc. n. R.G. 766/2016, così provvede:
1. Rigetta l'appello, e rigetta l'originaria domanda;
2. Condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado in favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per euro 2.906,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Attesta ai fine dell'art 13 comma 1 quater D. Legisl 115 del 2002 di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso il 6 giugno 2025 La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
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