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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 18.09.25, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3018/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesca Cannavacciuolo
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Federico De Angelis
APPELLATA
OGGETTO: Differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, resa in funzione di Giudice del Lavoro,
n.7006/2024, pubblicata il 22.10.2024, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di “tuttofare”, nonostante l'inquadramento come impiegato amministrativo di V livello del CCNL Turismo, e per il quale assumeva di aver ricevuto una retribuzione incongrua, in considerazione del lavoro effettivamente svolto, il pagamento dalla Società datrice della somma di €. 10.526,13 a titolo di differenze per lavoro ordinario e straordinario, per
13^ e 14^ non corrisposte e per saldo Tfr.
L'Appellante censura la sentenza impugnata lamentando la genericità della motivazione ritenuta non aderente alla documentazione prodotta;
il mancato riconoscimento delle differenze retributive per lavoro ordinario, ratei 13ª e
14ª, TFR e ferie;
l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova in tema di ferie;
l'erronea valutazione del testimoniale raccolto;
l'erronea valutazione del rifiuto della proposta conciliativa ai fini della decisione e della condanna alle spese.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa con la seguente motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Il thema decidendum, così come riproposto in appello sulla base dei motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente, per la stretta
2 connessione delle questioni che vengono in rilievo, involge il preteso pagamento di una retribuzione incongrua rispetto al lavoro effettivamente svolto per la Società resistente.
1.1 Va preliminarmente evidenziato che l'originario ricorrente che aveva dedotto in primo grado lo svolgimento di mansioni da “tuttofare” non compatibili con l'inquadramento al V livello del CCNL Turismo, senza, tuttavia, allegare prima ancora che offrire di provare il contenuto delle declaratorie contrattuali, né il raffronto con le mansioni effettivamente svolte, non contesta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dello svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle di formale inquadramento, né del CCNL ritenuto applicato come emergente dagli atti.
1.2 Deve ritenersi, pertanto, circostanza pacifica, oltre che documentata (cfr. contratto e buste paga in atti) quella dello svolgimento tra le parti in causa di un contratto di lavoro subordinato dal 30.04.2016 al 04.11.2017 con lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di impiegato di V livello del
CCNL Turismo.
2. Venendo, quindi, alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, emerge chiaramente come già ben evidenziato dal primo giudice e non efficacemente contestato dalla Difesa dell'appellante, che dalla prova raccolta e dai documenti versati in atti non emerge un quadro istruttorio coerente, che consenta di sostenere lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario, non essendo emerso, dal testimoniale raccolto, la prova rigorosa dello svolgimento del lavoro oltre l'orario ordinario;
né il mancato godimento delle ferie, laddove all'opposto le testimonianze acquisite indicano assenze prolungate nel periodo estivo, compatibili con ferie.
4. A fronte della documentazione presente in atti e già valutata dal giudice circa il pagamento delle mensilità aggiuntive e del TFR i motivi di doglianza si appalesano generici ed inidonei a incrinare la motivazione offerta dal
Tribunale.
3 5. Va infine rilevato che il rifiuto di una proposta conciliativa non può in alcun modo influire sulla decisione di merito della controversia;
invero, come correttamente evidenziato dalla Difesa della Società resistente la proposta conciliativa rappresenta un mero tentativo di definizione bonaria della controversia e non costituisce in alcun modo un'anticipazione della decisione di merito, né può essere interpretata come riconoscimento, anche parziale, delle pretese del ricorrente.
6. In definitiva la piattaforma probatoria offerta da chi era gravato del relativo onere è assolutamente insufficiente per fondare un giudizio di accertamento delle spiegate domande ed i motivi di appello in esame vanno disattesi con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
8. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla refusione alla parte appellata delle spese del grado che liquida in euro 2906,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge.
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
4 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 18.09.25, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3018/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesca Cannavacciuolo
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Federico De Angelis
APPELLATA
OGGETTO: Differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, resa in funzione di Giudice del Lavoro,
n.7006/2024, pubblicata il 22.10.2024, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di “tuttofare”, nonostante l'inquadramento come impiegato amministrativo di V livello del CCNL Turismo, e per il quale assumeva di aver ricevuto una retribuzione incongrua, in considerazione del lavoro effettivamente svolto, il pagamento dalla Società datrice della somma di €. 10.526,13 a titolo di differenze per lavoro ordinario e straordinario, per
13^ e 14^ non corrisposte e per saldo Tfr.
L'Appellante censura la sentenza impugnata lamentando la genericità della motivazione ritenuta non aderente alla documentazione prodotta;
il mancato riconoscimento delle differenze retributive per lavoro ordinario, ratei 13ª e
14ª, TFR e ferie;
l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova in tema di ferie;
l'erronea valutazione del testimoniale raccolto;
l'erronea valutazione del rifiuto della proposta conciliativa ai fini della decisione e della condanna alle spese.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa con la seguente motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Il thema decidendum, così come riproposto in appello sulla base dei motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente, per la stretta
2 connessione delle questioni che vengono in rilievo, involge il preteso pagamento di una retribuzione incongrua rispetto al lavoro effettivamente svolto per la Società resistente.
1.1 Va preliminarmente evidenziato che l'originario ricorrente che aveva dedotto in primo grado lo svolgimento di mansioni da “tuttofare” non compatibili con l'inquadramento al V livello del CCNL Turismo, senza, tuttavia, allegare prima ancora che offrire di provare il contenuto delle declaratorie contrattuali, né il raffronto con le mansioni effettivamente svolte, non contesta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dello svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle di formale inquadramento, né del CCNL ritenuto applicato come emergente dagli atti.
1.2 Deve ritenersi, pertanto, circostanza pacifica, oltre che documentata (cfr. contratto e buste paga in atti) quella dello svolgimento tra le parti in causa di un contratto di lavoro subordinato dal 30.04.2016 al 04.11.2017 con lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di impiegato di V livello del
CCNL Turismo.
2. Venendo, quindi, alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, emerge chiaramente come già ben evidenziato dal primo giudice e non efficacemente contestato dalla Difesa dell'appellante, che dalla prova raccolta e dai documenti versati in atti non emerge un quadro istruttorio coerente, che consenta di sostenere lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario, non essendo emerso, dal testimoniale raccolto, la prova rigorosa dello svolgimento del lavoro oltre l'orario ordinario;
né il mancato godimento delle ferie, laddove all'opposto le testimonianze acquisite indicano assenze prolungate nel periodo estivo, compatibili con ferie.
4. A fronte della documentazione presente in atti e già valutata dal giudice circa il pagamento delle mensilità aggiuntive e del TFR i motivi di doglianza si appalesano generici ed inidonei a incrinare la motivazione offerta dal
Tribunale.
3 5. Va infine rilevato che il rifiuto di una proposta conciliativa non può in alcun modo influire sulla decisione di merito della controversia;
invero, come correttamente evidenziato dalla Difesa della Società resistente la proposta conciliativa rappresenta un mero tentativo di definizione bonaria della controversia e non costituisce in alcun modo un'anticipazione della decisione di merito, né può essere interpretata come riconoscimento, anche parziale, delle pretese del ricorrente.
6. In definitiva la piattaforma probatoria offerta da chi era gravato del relativo onere è assolutamente insufficiente per fondare un giudizio di accertamento delle spiegate domande ed i motivi di appello in esame vanno disattesi con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
8. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla refusione alla parte appellata delle spese del grado che liquida in euro 2906,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge.
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
4 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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