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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4322/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Pace;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesco Ciaccio;
- parte resistente –
e
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 23 maggio 2025.
1 Motivazione
Con ricorso depositato il 4 aprile 2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022949266, notificatagli da il 28 febbraio 2023, nonché avverso l'avviso di Controparte_4
addebito n. 59620160000669308000, l'avviso di addebito n. 59620160005335476000 e la cartella di pagamento n. 29620140027060630000. A sostegno della domanda il ricorrente ha contestato la sussistenza dei crediti portati dai due avvisi di addebito, così come già riconosciuto stragiudizialmente dall' con la nota di marzo 2023, ed eccepito la CP_1
prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento in quanto mai notificata o comunque per il decorso di un termine superiore a cinque anni tra la data di asserita notifica (29 gennaio 2015) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 febbraio 2024 l' ha confermato CP_1
l'insussistenza dei crediti originariamente portati dai due avvisi di addebito opposti e, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...] riguardo alle questioni attinenti al merito delle pretese creditorie;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in merito alla cartella di pagamento, che dopo la sua notifica in data 29 gennaio 2015 sarebbe stato notificato un atto interruttivo in data 21 dicembre 2018 (cfr. memoria).
L' , pur ritualmente evocato in Controparte_3 giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Per quanto concerne i due avvisi di addebito, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere visto che l' ha riconosciuto l'insussistenza dei debiti di CP_1
cui si discute.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento, invece, l'eccezione di prescrizione va rigettata perché il concessionario ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'atto impositivo (il
2 29 gennaio 2015) e la successiva interruzione del decorso del temine prescrizionale con missiva del 21 dicembre 2018 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione e neppure contestata dal ricorrente).
Passando alla regolamentazione delle spese giudiziali, secondo questo giudice sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale alla luce del complessivo esito della causa.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_3 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito n.
59620160000669308000 e n. 59620160005335476000; rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620140027060630000; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4322/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Pace;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesco Ciaccio;
- parte resistente –
e
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 23 maggio 2025.
1 Motivazione
Con ricorso depositato il 4 aprile 2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022949266, notificatagli da il 28 febbraio 2023, nonché avverso l'avviso di Controparte_4
addebito n. 59620160000669308000, l'avviso di addebito n. 59620160005335476000 e la cartella di pagamento n. 29620140027060630000. A sostegno della domanda il ricorrente ha contestato la sussistenza dei crediti portati dai due avvisi di addebito, così come già riconosciuto stragiudizialmente dall' con la nota di marzo 2023, ed eccepito la CP_1
prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento in quanto mai notificata o comunque per il decorso di un termine superiore a cinque anni tra la data di asserita notifica (29 gennaio 2015) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 febbraio 2024 l' ha confermato CP_1
l'insussistenza dei crediti originariamente portati dai due avvisi di addebito opposti e, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 Controparte_4
, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con
[...] riguardo alle questioni attinenti al merito delle pretese creditorie;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in merito alla cartella di pagamento, che dopo la sua notifica in data 29 gennaio 2015 sarebbe stato notificato un atto interruttivo in data 21 dicembre 2018 (cfr. memoria).
L' , pur ritualmente evocato in Controparte_3 giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Per quanto concerne i due avvisi di addebito, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere visto che l' ha riconosciuto l'insussistenza dei debiti di CP_1
cui si discute.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento, invece, l'eccezione di prescrizione va rigettata perché il concessionario ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'atto impositivo (il
2 29 gennaio 2015) e la successiva interruzione del decorso del temine prescrizionale con missiva del 21 dicembre 2018 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione e neppure contestata dal ricorrente).
Passando alla regolamentazione delle spese giudiziali, secondo questo giudice sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale alla luce del complessivo esito della causa.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_3 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito n.
59620160000669308000 e n. 59620160005335476000; rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620140027060630000; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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