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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica: GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - Via Del Plebiscito,1 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 TARI 2018
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 02/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, nata il [...] a [...], ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Ricorrente_1, proponeva ricorso contro il Comune di Patrica avverso l'avviso di accertamento n.192 del 28 dicembre 2023, notificato il 4 gennaio 2024 relativo alla TA.RI 2019, dell'importo di € 1340,00, sorta tributo €.565,27 e contro l'avviso di accertamento n.211 del
28 dicembre 2023, notificato il 4 gennaio 2024 relativo alla TA.RI 2018, dell'importo di €.1304,00, sorta tributo
€.549,18.
Gli avvisi erano stati emessi per omessa dichiarazione in relazione agli immobili identificati catastalmente e appresso così classificati: a) Riferimenti catastali 1; b) Riferimenti catastali 2 c) Riferimenti catastali 3 Nominativo_3.
Deduceva che gli avvisi di accertamento oltre che carenti di motivazione erano oltremodo generici, poiché dalla loro lettura non era possibile desumere le precise superfici delle aree sottoposte a tassazione, né verificare l'esattezza delle somme richieste.
Riteneva che le suddette aree non potessero essere sottoposte a tassazione, poiché aree di aree di manovra e pensiline del distributore di benzina da lei gestito. Già nel 2002 i Vigili Urbani di Patrica e il tecnico comunale delegato, avevano redatto verbale di sopralluogo, ai fini della determinazione delle superfici tassabili ai fini
TARSU, del fabbricato e dell'area adibita a distributore dell'impianto di carburanti, all'epoca di proprietà del sig. Nominativo_4, suo coniuge e ad oggi di sua proprietà.
Lo stato di fatto dei luoghi era rimasto immutato dal 2002 ad oggi, con l'unica eccezione di una colonnina di metano, senza nessuna incidenza in materia TARI. Gli immobili non erano sottoposti a tassazione TARI, in quanto la contribuente aveva sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali, a sue spese, tramite ditta specializzata J & S Ecologia srl..
Le categorie catastali E03 di cui alle lettere a) e b) riguardavano le pensiline dell'impianto di carburante e l'area di manovra di circa 120 mq. e sul punto, su ricorso del precedente proprietario Nominativo_4, era già intervenuta nel 2002 una sentenza della Commissione Associazione_1 del Lazio, nr. 61/40/02, la quale aveva chiaramente affermato: "quanto al certificato del comune attestante le superfici utili per la tassazione esso è risolutivo della controversia perché consente di stabilire in maniera inconfutabile che la tassa andava pagata unicamente per l'abitazione composta da mq 176,94 ed il locale artigianale e commerciale posto al piano terra di mq 183,06, con esclusione del sottotetto con linea di gronda a zero. Il contribuente, ha dimostrato in primo luogo che tale superficie è di mq 1800, ben al di sotto di quella attribuita ed in secondo luogo che essa è comunque da escludere dalla tassa, perché ha sempre provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali (non solo olii, ma anche filtri, cartucce, contenitori vari, pastiglie e ceppi freno ecc....) tramite ditta specializzata".
Tale sentenza passata in giudicato aveva, orbene, effetto nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa ed è produttiva di conseguenze giuridiche che la parte soccombente, non può non rispettare.
La contribuente, aveva, comunque assolto, l'obbligo comunicativo delle aree tassabili da parte del precedente proprietario, Nominativo_4 e di conseguenza, per il principio dell'ultrattività della dichiarazione, l'ente comunale era a conoscenza delle aree non assimilabili esenti da tassazione, tanto è vero che, non aveva esercitato alcuna attività di raccolta rifiuti relativamente al distributore di carburanti.
Sull'area in questione, invero, insistono: 1) impianto di carburanti per mq 1800 circa, già gestito dall'Società_1 ed ora dalla ricorrente, 2) impianto GPL, 3) impianto di metano. A quest'ultimi due impianti è stata asservita la restante area perché necessitano di aree di manovra e di transito dei veicoli che sono soprattutto mezzi pesanti ed autoarticolati, per cui hanno bisogno di spazio a disposizione stante anche la pericolosità ed essendo il GPL altamente infiammabile, per cui occorre rispettare rigorosamente, tutte le disposizioni di sicurezza che vietano anche il parcheggio in adiacenza agli impianti e pertanto tali aree devono essere lasciate sempre libere.
In merito all'immobile di cui al punto c) oggetto degli accertamenti, ovvero il locale commerciale FG 14 NUM
437 SUB 2, esso è stato concesso in locazione all'Amministrazione Provinciale da parecchi anni, con contratto n. 5538 del 28.02.1989, rinnovato con successivo contratto del 19.09.2007, contratto già depositato al
Comune e riportato nel verbale di sopralluogo del 2002. In tale contratto rientrava anche una superficie netta esterna, scoperta di mq 300 utilizzata, dalla predetta Amministrazione per il carico e scarico.
Conseguentemente, il Comune di Patrica, a conoscenza di tale situazione, non avrebbe dovuto pretendere il pagamento della Tari al proprietario, giacchè egli non occupa l'immobile, bensì rivolgersi, esclusivamente, al locatario, ovvero l'Amministrazione Prov.le di Frosinone e l'eventuale omissione nel versamento dell'imposta non doveva consentire al Comune di pretenderne il pagamento dal proprietario, che non è obbligato in solido con chi, esclusivamente occupa l'immobile, trattandosi di contratto di locazione non temporaneo e superiore a mesi 6.
In via subordinata, nella denegata ipotesi, qualora si volessero ritenere le superfici degli immobili di cui alle lettere a e b, comunque potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, andrebbe esclusa comunque,
l'applicazione della tariffa TARI in misura variabile, poiché il contribuente, nello specifico, ha provato che su quelle superfici immobiliari, provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e quindi la Tari richiesta, andrebbe sottoposta a nuovo calcolo, con eventuale applicazione solo della parte fissa.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via gradata e subordinata, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) ovvero per le pensiline dell'impianto di carburante e l'area di manovra di circa 120 mq, chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la TARI per la parte impositiva variabile, ma solo per la parte fissa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Patrica deducendo che, in sede di controllo dell'area TARI si era riscontrata l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento ai fini TARI per le annualità 2018 e 2019 e si era, pertanto, provveduto, ad emettere gli Avvisi di accertamento di cui al ricorso. Deduceva, quanto alla errata determinazione delle superfici oggetto di accertamento, che, in relazione alle unità immobiliari, oggetto del giudizio, si era già espressa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con recentissimi precedenti favorevoli intervenuti tra le medesime parti, per la medesima fattispecie accertativa relativa ad altre annualità TARI, con cui era stata pienamente riconosciuta la sussistenza del presupposto impositivo e la totale correttezza dell'operato del Comune di Patrica rispetto agli accertamenti emessi, rigettando integralmente i ricorsi proposti dall'odierna ricorrente.
Quanto alla determinazione delle superfici oggetto di accertamento, gli avvisi di accertamento n. 192 e 211 avevano ad oggetto "omessa dichiarazione" e "omesso versamento" della TARI per le annualità 2018 e
2019 con particolare riferimento alle superfici indicate nell'avviso di accertamento.
In particolare:
a)immobile Cat. C02 piano S1 identificato in catasto al Riferimenti catastali 3, Nominativo_5 per mq 186; b) immobile Cat E03 (distributori di carburanti) identificato in catasto al Riferimenti catastali 1;
c) immobile Cat E03 (distributori di carburanti) identificato in catasto al Riferimenti catastali 2.
Le aree oggetto di accertamento non erano, orbene, mai state dichiarate dalla contribuente, nonostante la loro piena tassabilità ai fini TARI.
Quanto all'invocata esenzione per produzione rifiuti speciali, trattandosi di aree adibite a distributore di carburante, osservava che la legge 147/2013 prescrive che "la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Per fruire dell'esclusione, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione.., nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate".
Tale onere è stato dalla ricorrente totalmente disatteso, per cui non potrebbe essere riconosciuta alcuna richiesta di applicazione della sola tariffa fissa, come invocata da controparte in via subordinata con il presente ricorso.
Relativamente all'asserito difetto di motivazione, osservava che nell'atto impositivo vi era stato puntuale ed esaustivo prospetto di riepilogo delle superfici accertate, con dettaglio di dati catastali, mq accertati, categoria tariffe ed ogni altro elemento utile ed essenziale ai fini della corretta individuazione degli immobili accertati.
La contribuente era stata messa, peratnto, nella possibilità di conoscere i termini del provvedimento e, quindi, di predisporre un'adeguata difesa per cui il requisito della motivazione deve ritenersi insufficiente.
Concludeva chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della piena legittimità degli avvisi di accertamento n. 192 e 211 relativi alla TARI 2018 e 2019, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In corso di giudizio la ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo le argomentazioni del ricorso ed osservando, in particolare, che le sentenze tributarie favorevoli indicate dalla resistente, erano state tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e che in ordine alle superfici tassabili esse erano state già oggetto, come già indicato in ricorso, di accertamento e dichiarazione, da parte del precedente proprietario Nominativo_4, coniuge della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per infondatezza delle argomentazioni a sostegno svolte dalla ricorrente.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi l'assoluta infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione che nell'atto impositivo risultano presentio tutti gli elementi esplicativi della pretesa del Comune di Patrica, analiticamente precisati dal resistente, che hanno consentito alla ricorrente di esporre le sue ragioni senza che si sia verificato alcun vulnus al diritto di difesa.
Nel merito, sostanzialmente il Comune di Patrica ha evidenziato che, ai fini dell'esenzione per la produzione dei rifiuti speciali, la parte ricorrente ha del tutto omesso di ottemperare all'onere dichiarativo delle superfici interessate e di documentare l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, per l'operatività dell'invocata esenzione, dall'art. 9 del Regolamento Comunale.
Tale norma prevede espressamente che nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati, peraltro, devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo diattività e la sua classificazione.., nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti...distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate".
Va, comunque, evidenziato, a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere dichiarativo sulle superfici in questione, che il successivo art. 10, comma 6 del Associazione_2
dispone espressamente che per i distributori di carburante essi sono di regola soggetti a tariffa i locali, così come l'area della proiezione al suolo della pensilina.
In applicazione di tale disposizione, l'Ente impositore ha proceduto ad accertare le superfici occupate dalla pensilina dei distributori di carburante in capo alla Sig.ra Nominativo_1, secondo i criteri fissati dal Regolamento Comunale, sulla base delle rilevazioni perimetrali eseguite.
E' emerso, poi, quanto alle superfici assoggettate all'imposta relativamente all'immobile Cat. C02 piano S1, identificato in catasto al Riferimenti catastali 3, Nominativo_5 per mq 186, che il Comune ha correttamente accertat l'omessa dichiarazione ed il conseguente versamento, mai dichiarato dalla contribuente.
Alla stregua delle argomentazioni suesposte il ricorso deve, quindi, essere respinto anche se ragioni di equità, nonostante la soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate. Dott. Francesco Galli.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica: GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - Via Del Plebiscito,1 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 TARI 2018
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 02/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, nata il [...] a [...], ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale Ricorrente_1, proponeva ricorso contro il Comune di Patrica avverso l'avviso di accertamento n.192 del 28 dicembre 2023, notificato il 4 gennaio 2024 relativo alla TA.RI 2019, dell'importo di € 1340,00, sorta tributo €.565,27 e contro l'avviso di accertamento n.211 del
28 dicembre 2023, notificato il 4 gennaio 2024 relativo alla TA.RI 2018, dell'importo di €.1304,00, sorta tributo
€.549,18.
Gli avvisi erano stati emessi per omessa dichiarazione in relazione agli immobili identificati catastalmente e appresso così classificati: a) Riferimenti catastali 1; b) Riferimenti catastali 2 c) Riferimenti catastali 3 Nominativo_3.
Deduceva che gli avvisi di accertamento oltre che carenti di motivazione erano oltremodo generici, poiché dalla loro lettura non era possibile desumere le precise superfici delle aree sottoposte a tassazione, né verificare l'esattezza delle somme richieste.
Riteneva che le suddette aree non potessero essere sottoposte a tassazione, poiché aree di aree di manovra e pensiline del distributore di benzina da lei gestito. Già nel 2002 i Vigili Urbani di Patrica e il tecnico comunale delegato, avevano redatto verbale di sopralluogo, ai fini della determinazione delle superfici tassabili ai fini
TARSU, del fabbricato e dell'area adibita a distributore dell'impianto di carburanti, all'epoca di proprietà del sig. Nominativo_4, suo coniuge e ad oggi di sua proprietà.
Lo stato di fatto dei luoghi era rimasto immutato dal 2002 ad oggi, con l'unica eccezione di una colonnina di metano, senza nessuna incidenza in materia TARI. Gli immobili non erano sottoposti a tassazione TARI, in quanto la contribuente aveva sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali, a sue spese, tramite ditta specializzata J & S Ecologia srl..
Le categorie catastali E03 di cui alle lettere a) e b) riguardavano le pensiline dell'impianto di carburante e l'area di manovra di circa 120 mq. e sul punto, su ricorso del precedente proprietario Nominativo_4, era già intervenuta nel 2002 una sentenza della Commissione Associazione_1 del Lazio, nr. 61/40/02, la quale aveva chiaramente affermato: "quanto al certificato del comune attestante le superfici utili per la tassazione esso è risolutivo della controversia perché consente di stabilire in maniera inconfutabile che la tassa andava pagata unicamente per l'abitazione composta da mq 176,94 ed il locale artigianale e commerciale posto al piano terra di mq 183,06, con esclusione del sottotetto con linea di gronda a zero. Il contribuente, ha dimostrato in primo luogo che tale superficie è di mq 1800, ben al di sotto di quella attribuita ed in secondo luogo che essa è comunque da escludere dalla tassa, perché ha sempre provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali (non solo olii, ma anche filtri, cartucce, contenitori vari, pastiglie e ceppi freno ecc....) tramite ditta specializzata".
Tale sentenza passata in giudicato aveva, orbene, effetto nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa ed è produttiva di conseguenze giuridiche che la parte soccombente, non può non rispettare.
La contribuente, aveva, comunque assolto, l'obbligo comunicativo delle aree tassabili da parte del precedente proprietario, Nominativo_4 e di conseguenza, per il principio dell'ultrattività della dichiarazione, l'ente comunale era a conoscenza delle aree non assimilabili esenti da tassazione, tanto è vero che, non aveva esercitato alcuna attività di raccolta rifiuti relativamente al distributore di carburanti.
Sull'area in questione, invero, insistono: 1) impianto di carburanti per mq 1800 circa, già gestito dall'Società_1 ed ora dalla ricorrente, 2) impianto GPL, 3) impianto di metano. A quest'ultimi due impianti è stata asservita la restante area perché necessitano di aree di manovra e di transito dei veicoli che sono soprattutto mezzi pesanti ed autoarticolati, per cui hanno bisogno di spazio a disposizione stante anche la pericolosità ed essendo il GPL altamente infiammabile, per cui occorre rispettare rigorosamente, tutte le disposizioni di sicurezza che vietano anche il parcheggio in adiacenza agli impianti e pertanto tali aree devono essere lasciate sempre libere.
In merito all'immobile di cui al punto c) oggetto degli accertamenti, ovvero il locale commerciale FG 14 NUM
437 SUB 2, esso è stato concesso in locazione all'Amministrazione Provinciale da parecchi anni, con contratto n. 5538 del 28.02.1989, rinnovato con successivo contratto del 19.09.2007, contratto già depositato al
Comune e riportato nel verbale di sopralluogo del 2002. In tale contratto rientrava anche una superficie netta esterna, scoperta di mq 300 utilizzata, dalla predetta Amministrazione per il carico e scarico.
Conseguentemente, il Comune di Patrica, a conoscenza di tale situazione, non avrebbe dovuto pretendere il pagamento della Tari al proprietario, giacchè egli non occupa l'immobile, bensì rivolgersi, esclusivamente, al locatario, ovvero l'Amministrazione Prov.le di Frosinone e l'eventuale omissione nel versamento dell'imposta non doveva consentire al Comune di pretenderne il pagamento dal proprietario, che non è obbligato in solido con chi, esclusivamente occupa l'immobile, trattandosi di contratto di locazione non temporaneo e superiore a mesi 6.
In via subordinata, nella denegata ipotesi, qualora si volessero ritenere le superfici degli immobili di cui alle lettere a e b, comunque potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, andrebbe esclusa comunque,
l'applicazione della tariffa TARI in misura variabile, poiché il contribuente, nello specifico, ha provato che su quelle superfici immobiliari, provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e quindi la Tari richiesta, andrebbe sottoposta a nuovo calcolo, con eventuale applicazione solo della parte fissa.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via gradata e subordinata, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) ovvero per le pensiline dell'impianto di carburante e l'area di manovra di circa 120 mq, chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la TARI per la parte impositiva variabile, ma solo per la parte fissa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Patrica deducendo che, in sede di controllo dell'area TARI si era riscontrata l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento ai fini TARI per le annualità 2018 e 2019 e si era, pertanto, provveduto, ad emettere gli Avvisi di accertamento di cui al ricorso. Deduceva, quanto alla errata determinazione delle superfici oggetto di accertamento, che, in relazione alle unità immobiliari, oggetto del giudizio, si era già espressa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con recentissimi precedenti favorevoli intervenuti tra le medesime parti, per la medesima fattispecie accertativa relativa ad altre annualità TARI, con cui era stata pienamente riconosciuta la sussistenza del presupposto impositivo e la totale correttezza dell'operato del Comune di Patrica rispetto agli accertamenti emessi, rigettando integralmente i ricorsi proposti dall'odierna ricorrente.
Quanto alla determinazione delle superfici oggetto di accertamento, gli avvisi di accertamento n. 192 e 211 avevano ad oggetto "omessa dichiarazione" e "omesso versamento" della TARI per le annualità 2018 e
2019 con particolare riferimento alle superfici indicate nell'avviso di accertamento.
In particolare:
a)immobile Cat. C02 piano S1 identificato in catasto al Riferimenti catastali 3, Nominativo_5 per mq 186; b) immobile Cat E03 (distributori di carburanti) identificato in catasto al Riferimenti catastali 1;
c) immobile Cat E03 (distributori di carburanti) identificato in catasto al Riferimenti catastali 2.
Le aree oggetto di accertamento non erano, orbene, mai state dichiarate dalla contribuente, nonostante la loro piena tassabilità ai fini TARI.
Quanto all'invocata esenzione per produzione rifiuti speciali, trattandosi di aree adibite a distributore di carburante, osservava che la legge 147/2013 prescrive che "la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Per fruire dell'esclusione, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione.., nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate".
Tale onere è stato dalla ricorrente totalmente disatteso, per cui non potrebbe essere riconosciuta alcuna richiesta di applicazione della sola tariffa fissa, come invocata da controparte in via subordinata con il presente ricorso.
Relativamente all'asserito difetto di motivazione, osservava che nell'atto impositivo vi era stato puntuale ed esaustivo prospetto di riepilogo delle superfici accertate, con dettaglio di dati catastali, mq accertati, categoria tariffe ed ogni altro elemento utile ed essenziale ai fini della corretta individuazione degli immobili accertati.
La contribuente era stata messa, peratnto, nella possibilità di conoscere i termini del provvedimento e, quindi, di predisporre un'adeguata difesa per cui il requisito della motivazione deve ritenersi insufficiente.
Concludeva chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della piena legittimità degli avvisi di accertamento n. 192 e 211 relativi alla TARI 2018 e 2019, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In corso di giudizio la ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo le argomentazioni del ricorso ed osservando, in particolare, che le sentenze tributarie favorevoli indicate dalla resistente, erano state tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e che in ordine alle superfici tassabili esse erano state già oggetto, come già indicato in ricorso, di accertamento e dichiarazione, da parte del precedente proprietario Nominativo_4, coniuge della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per infondatezza delle argomentazioni a sostegno svolte dalla ricorrente.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi l'assoluta infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione che nell'atto impositivo risultano presentio tutti gli elementi esplicativi della pretesa del Comune di Patrica, analiticamente precisati dal resistente, che hanno consentito alla ricorrente di esporre le sue ragioni senza che si sia verificato alcun vulnus al diritto di difesa.
Nel merito, sostanzialmente il Comune di Patrica ha evidenziato che, ai fini dell'esenzione per la produzione dei rifiuti speciali, la parte ricorrente ha del tutto omesso di ottemperare all'onere dichiarativo delle superfici interessate e di documentare l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, per l'operatività dell'invocata esenzione, dall'art. 9 del Regolamento Comunale.
Tale norma prevede espressamente che nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati, peraltro, devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo diattività e la sua classificazione.., nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti...distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate".
Va, comunque, evidenziato, a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere dichiarativo sulle superfici in questione, che il successivo art. 10, comma 6 del Associazione_2
dispone espressamente che per i distributori di carburante essi sono di regola soggetti a tariffa i locali, così come l'area della proiezione al suolo della pensilina.
In applicazione di tale disposizione, l'Ente impositore ha proceduto ad accertare le superfici occupate dalla pensilina dei distributori di carburante in capo alla Sig.ra Nominativo_1, secondo i criteri fissati dal Regolamento Comunale, sulla base delle rilevazioni perimetrali eseguite.
E' emerso, poi, quanto alle superfici assoggettate all'imposta relativamente all'immobile Cat. C02 piano S1, identificato in catasto al Riferimenti catastali 3, Nominativo_5 per mq 186, che il Comune ha correttamente accertat l'omessa dichiarazione ed il conseguente versamento, mai dichiarato dalla contribuente.
Alla stregua delle argomentazioni suesposte il ricorso deve, quindi, essere respinto anche se ragioni di equità, nonostante la soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate. Dott. Francesco Galli.