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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del Giudice dott.ssa Consolante Floriana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 2.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Capone come da procura all'allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
, in persona del Sindaco p.t. (Partita IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ninfadoro, come da procura in atti;
-convenuto -
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, per danno biologico e danno morale, che ella assumeva di avere subito a causa dell'infortunio occorso in data 12.03.2019, alle ore 9:00, nel Silos Parcheggio in località Calvario del . Controparte_1
L'attrice deduceva che, dopo aver parcheggiato la propria autovettura Fiat Parte_2
Bravo, Tg DS204BN, al piano 4° del parcheggio coperto multipiano, posizionando il veicolo all'interno del primo box presente sulla destra, subito dopo la rampa di salita dal piano inferiore, nel posto auto a confine con il pilastro e con la parte anteriore verso il muro, era uscita dal veicolo e, chiuso l'abitacolo ed avviatasi verso l'uscita attraverso il box attiguo, era inciampata in prossimità del pilastro ed era caduta a causa della presenza di un filo di metallo teso a pochi centimetri da terra, fissato tra i due pilastri del box, il quale non era né segnalato né visibile.
1 L'attrice asseriva che, a seguito della caduta, avere riportato la distorsione del polso destro e lesione trasversale del corno posteriore del menisco mediale, con postumi permanenti, e a sostegno della propria domanda risarcitoria invocava in capo all'ente convenuto, proprietario e custode del predetto parcheggio, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c..
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda sostenendo in Controparte_1 via principale l'infondatezza ed inammissibilità della domanda di risarcimento danni ritenendo insussistente la propria responsabilità; in via subordinata sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di pagamento della somma di € 8.204,30 asserendo che, in seguito alla caduta avvenuta il 12.03.2019 all'interno del parcheggio comunale “Silos Calvario” la Dott.ssa riportava solo ed esclusivamente la distorsione del polso destro. Parte_1
Alla prima udienza del 13.12.2021, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e si rinviava all'udienza del 9.5.2022.
Erano ammessi i mezzi istruttori ed espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni atteso che era stata ritenuta superflua l'espletamento della CTU richiesta dall'attrice.
All'udienza del 2.12.2024 di precisazione delle conclusioni la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. e quella di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c. presuppongono profili di indagine del tutto diversi, infatti se si ritiene applicabile l'art. 2043 c.c. il danneggiato dovrà provare il fatto illecito, ovvero la condotta colposa o dolosa che ha causato il danno, il danno ingiusto subito, il nesso causale tra il fatto illecito ed il danno, nonché, l'elemento soggettivo ovvero la colpa o il dolo del soggetto che ha commesso il fatto. Invece, opinando per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., il danneggiato potrà limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, dovendo, poi, il proprietario del bene dimostrare il caso fortuito.
Va osservato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la presente fattispecie, relativa ad un caso di caduta avvenuta in una struttura di proprietà di un ente pubblico ai danni di un utente, va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Sulla scorta della citata norma, pertanto, il proprietario di una cosa, il suo detentore o in ogni caso chi ne abbia a carico compiti di vigilanza, manutenzione o controllo viene ritenuto, per ciò stesso, responsabile dell'eventuale danno causato a terzi.
2 Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche e degli immobili di sua proprietà. Tale obbligo discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario.
Alla luce dell'art. 2051 c.c. l'unico modo che il custode ha per andare esente da responsabilità è quello di dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, ritenendosi tale anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
In altri termini la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva e non una semplice responsabilità presunta, ed al custode non è sufficiente dimostrare che la causa del danno non sia a lui imputabile, ma deve dimostrare l'assenza del nesso causale tra la cosa in sua custodia e il danno.
Detto principio viene confermato da costante Giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., SS.UU., ord. n.
20943 /2022).
Va, inoltre, osservato che sul punto recentemente la S. C. ha ribadito e specificato che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”. In particolare, la Corte specifica che “questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati
e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della
3 regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/12/2023, n. 35966).
Precisamente, dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/07/2023, n. 21675)
In considerazione di quanto innanzi è possibile affermare, nel caso concreto, che la condotta imprudente tenuta dall'odierna attrice ha reciso il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Difatti dalle immagini contenute nel video delle telecamere di sorveglianza poste all'interno del parcheggio (depositate in giudizio) è possibile constatare che l'attrice, dopo aver parcheggiato la propria vettura nel box di sua pertinenza, è uscita dal veicolo una prima volta per recarsi nella parte posteriore della vettura e, dopo avere aperto e richiuso il portabagagli, è ritornata nell'abitacolo della propria autovettura. Le immagini evidenziano che, in tale circostanza, l'attrice ha attraversato il box di pertinenza, dove aveva parcheggiato l'auto, costeggiando quest'ultima sul lato conducente, sia quando si è recata sul retro del veicolo sia quando, dopo avere chiuso il portabagagli, è ritornata all'interno della macchina. Tale passaggio è avvenuto senza alcuna difficoltà.
Le immagini mostrano che successivamente l'attrice scese nuovamente dal proprio veicolo e, nel dirigersi verso l'uscita del parcheggio, anzicchè camminare all'interno del proprio box, affiancando il lato conducente dell'autovettura, così come aveva fatto pochi attimi prima, ha percorso il box attiguo che, come è possibile vedere dal video in atti e dalle foto allegate da parte attrice, era delimitato, per un tratto, da una rete da cantiere di colore arancione la quale era ben visibile grazie proprio al suo colore.
Si ritiene che la presenza di tale rete, utilizzata generalmente proprio per delimitare aree di cantiere e pericolose, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad una maggiore cautela e nello specifico a muoversi all'interno del box ove aveva parcheggiato l'auto, senza invadere quello attiguo.
Si osserva che è solo in questo secondo percorso che l'attrice è inciampata nel filo metallico che serviva per sorreggere l'anzidetta rete ed è caduta, a dimostrazione che il pericolo era assolutamente evitabile.
Deve pertanto ritenersi che l'evento dannoso sia da ricondursi alla condotta imprudente ed incauta della danneggiata la quale, invece di ripercorrere il tratto del box di sua pertinenza che costeggiava
4 la propria vettura, attraversato pochi minuti prima senza alcuna conseguenza, ha utilizzato un percorso alternativo che si presentava ictu oculi meno sicuro, passando nel box attiguo ove era presente la rete e a terra il filo metallico.
La responsabilità del non può essere affermata in ragione del fatto che il filo metallico CP_1 posto a terra, in cui l'attrice inciampò, non era né visibile né segnalato, come lamentato in citazione.
In merito si osserva che le buone condizioni di visibilità dell'area in cui è avvenuta la caduta desumibili non solo dall'orario in cui si è verificato il fatto (ore 9:00 del mattino), ma anche dalla vicinanza del luogo del sinistro all'entrata del parcheggio, ben illuminata dalla luce naturale proveniente dall'esterno, - come confermato dalle immagini fotografiche allegate agli atti di causa -, nonché la presenza della rete da cantiere di colore arancione, altrettanto visibile, evidenziano che l'attrice ben poteva rendersi conto dello stato dei luoghi e del potenziale pericolo.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00) con riduzione massima dei compensi tabellari medi in considerazione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa promossa da contro il , con atto di citazione notificato il 22 Parte_1 Controparte_1
luglio 2021, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta la domanda avanzata dall'attrice; condanna l'attrice alla refusione delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.204,00 per compenso di avvocato di cui € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, €
504,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Benevento il 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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