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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 227/2025 promossa da:
MA MA (C.F.: ) nata a [...] il [...], C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Enzo Cacio, con studio in L'Aquila, Frazione di Paganica, via dello Sport n. 6 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
SA NC (C.F.: ), nato a [...] il C.F._2
25.07.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cacio, con studio in L'Aquila, Frazione di Paganica, via dello Sport n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 18.02.2025, MA MA e SA
NC, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
1 03.08.2002 e che dall'unione matrimoniale è nata, in data 04.08.2003, la figlia ON
(dunque maggiorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi MA MA e SA
NC, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
03.08.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 38 - Parte II
- Serie A - Vol.
3 - Uff.
3 - anno 2002) dalla cui unione matrimoniale è nata, in data
04.08.2003, la figlia ON (dunque maggiorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) stabilisce che la sig.ra MA NO resterà nella casa coniugale sita in L'Aquila, frazione di Paganica, via Fioretta n. 82, prende atto che il sig. SA
GN si è trasferito in altra abitazione, sita in L'Aquila, frazione di Paganica, via del Sacrestano n. 8;
3) dispone che la figlia ON, maggiorenne, potrà frequentare o convivere con il genitore che vorrà, secondo le sue determinazioni;
prende atto che ad oggi, comunque, risiede e convive con la madre nella predetta casa coniugale;
4) stabilisce che per quanto attiene al mantenimento della figlia ON, il Sig.
SA GN, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, contribuirà al suo mantenimento attraverso il versamento di € 500,00,
2 entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale in base agli indici
ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie della figlia, sia quelle obbligatorie, che quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori, comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative ed ogni altra spese straordinaria, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
6) prende atto che il sig. SA GN, con atto funzionale a questa pronuncia di separazione, anche agli effetti di cui alla Legge n. 74/1987, si obbliga a trasferire senza corrispettivo la proprietà della suddetta unità immobiliare sita in
L'Aquila, frazione di Paganica, vicolo dei Fabbri n. 1, distinta al NCEU di L'Aquila,
Sez 4, al foglio 20, part 863 sub 4, costituendo e mantenendo comunque in suo favore il diritto di usufrutto sulla stessa, alla figlia ON GN, nata a [...] il [...]; prende atto che le spese dell'atto saranno a carico dei genitori;
7) prende atto che la sig.ra MA NO, con atto funzionale alla pronuncia di separazione, anche agli effetti di cui alla Legge n. 74/1987, si obbliga a trasferire senza corrispettivo la proprietà della suddetta casa coniugale sita in L'Aquila, frazione di
Paganica, via Fioretta n 82, distinto al NCEU di L'Aquila, Sez 4, foglio 19, part. 1212, sub 16 e sub 17, costituendo e mantenendo comunque in suo favore il diritto di usufrutto sulla stessa, alla figlia ON GN, nata a [...] il [...]; prende atto che le spese dell'atto saranno a carico dei genitori;
8) prende atto che i suddetti trasferimenti della casa coniugale di proprietà della sig.ra
MA NO e dell'immobile del sig. SA GN in favore della loro figlia costituiscono un elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione e definizione del rapporto coniugale e dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
9) prende atto che i coniugi provvederanno subito dopo l'omologa ad intestare solo al marito l'attuale conto corrente cointestato ad entrambi;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di provvedere in autonomia al proprio mantenimento, sicché rinunciano per sé a qualsivoglia assegno o contributo di mantenimento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
3 11) prende atto che i coniugi provvederanno a intestarsi le autovetture di rispettiva proprietà
e uso;
12) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 227/2025 promossa da:
MA MA (C.F.: ) nata a [...] il [...], C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Enzo Cacio, con studio in L'Aquila, Frazione di Paganica, via dello Sport n. 6 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
SA NC (C.F.: ), nato a [...] il C.F._2
25.07.1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cacio, con studio in L'Aquila, Frazione di Paganica, via dello Sport n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 18.02.2025, MA MA e SA
NC, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
1 03.08.2002 e che dall'unione matrimoniale è nata, in data 04.08.2003, la figlia ON
(dunque maggiorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.03.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi MA MA e SA
NC, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data
03.08.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (al n. 38 - Parte II
- Serie A - Vol.
3 - Uff.
3 - anno 2002) dalla cui unione matrimoniale è nata, in data
04.08.2003, la figlia ON (dunque maggiorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) stabilisce che la sig.ra MA NO resterà nella casa coniugale sita in L'Aquila, frazione di Paganica, via Fioretta n. 82, prende atto che il sig. SA
GN si è trasferito in altra abitazione, sita in L'Aquila, frazione di Paganica, via del Sacrestano n. 8;
3) dispone che la figlia ON, maggiorenne, potrà frequentare o convivere con il genitore che vorrà, secondo le sue determinazioni;
prende atto che ad oggi, comunque, risiede e convive con la madre nella predetta casa coniugale;
4) stabilisce che per quanto attiene al mantenimento della figlia ON, il Sig.
SA GN, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, contribuirà al suo mantenimento attraverso il versamento di € 500,00,
2 entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione automatica e annuale in base agli indici
ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie della figlia, sia quelle obbligatorie, che quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori, comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative ed ogni altra spese straordinaria, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
6) prende atto che il sig. SA GN, con atto funzionale a questa pronuncia di separazione, anche agli effetti di cui alla Legge n. 74/1987, si obbliga a trasferire senza corrispettivo la proprietà della suddetta unità immobiliare sita in
L'Aquila, frazione di Paganica, vicolo dei Fabbri n. 1, distinta al NCEU di L'Aquila,
Sez 4, al foglio 20, part 863 sub 4, costituendo e mantenendo comunque in suo favore il diritto di usufrutto sulla stessa, alla figlia ON GN, nata a [...] il [...]; prende atto che le spese dell'atto saranno a carico dei genitori;
7) prende atto che la sig.ra MA NO, con atto funzionale alla pronuncia di separazione, anche agli effetti di cui alla Legge n. 74/1987, si obbliga a trasferire senza corrispettivo la proprietà della suddetta casa coniugale sita in L'Aquila, frazione di
Paganica, via Fioretta n 82, distinto al NCEU di L'Aquila, Sez 4, foglio 19, part. 1212, sub 16 e sub 17, costituendo e mantenendo comunque in suo favore il diritto di usufrutto sulla stessa, alla figlia ON GN, nata a [...] il [...]; prende atto che le spese dell'atto saranno a carico dei genitori;
8) prende atto che i suddetti trasferimenti della casa coniugale di proprietà della sig.ra
MA NO e dell'immobile del sig. SA GN in favore della loro figlia costituiscono un elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione e definizione del rapporto coniugale e dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
9) prende atto che i coniugi provvederanno subito dopo l'omologa ad intestare solo al marito l'attuale conto corrente cointestato ad entrambi;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di provvedere in autonomia al proprio mantenimento, sicché rinunciano per sé a qualsivoglia assegno o contributo di mantenimento, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
3 11) prende atto che i coniugi provvederanno a intestarsi le autovetture di rispettiva proprietà
e uso;
12) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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