Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri LI MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 23 ottobre 2023 notificato in data 25 ottobre 2023, avente ad oggetto il non accoglimento della domanda di trasferimento presentata dall’odierno ricorrente in data 11 marzo 2023;
-di qualunque atto ad esso connesso e conseguente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri LI MA e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che non può trovare accoglimento la richiesta di riunione del ricorso in esame con quelli sub RG 577/2021, 290/2022 e 512/2022, dal momento che, pur essendo stati introdotti dallo stesso ricorrente e riguardando lo stesso rapporto di impiego del medesimo militare, attengono ad atti che non sono tra di loro in rapporto di stretta presupposizione, in quanto ingenerati da vicende tra di loro almeno parzialmente autonome: in particolare non si può ravvisare alcuna connessione tra il diniego di trasferimento a domanda per favorire l’assistenza alla moglie e alla suocera oggetto del ricorso in esame e i precedenti atti tutti attinenti al profilo in senso lato disciplinare del rapporto;
Considerato che il ricorso in esame, così come esplicitato nel testo e nelle conclusioni dello stesso, è finalizzato esclusivamente ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda presentata dal luogotenente odierno ricorrente per ottenere il trasferimento presso la Stazione di -OMISSIS-;
Dato atto che l’istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata rigettata, con motivata ordinanza -OMISSIS-, nella quale è stata evidenziata la carenza sia del fumus boni iuris , che del pericolo grave ed irreparabile;
Considerato che, alla pubblica udienza fissata per la trattazione del merito della controversia, la procuratrice di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che il ricorrente ha ottenuto il richiesto trasferimento sin da maggio 2024;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non rimanga che dare atto della cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto, il ricorrente, il bene della vita preteso attraverso la proposizione del ricorso;
Ravvisata, altresì, l’opportunità di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in quanto la mancata produzione in giudizio degli atti che hanno determinato la definizione della controversia non consente di valutare le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione a rideterminarsi assumendo una decisione diversa da quella di cui all’atto impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.