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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 533/2021 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI RZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescina, via Serafino Rinaldi n. 144, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Battista in Avezzano, via XX Settembre
n. 225, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 15.4.2021, ha Parte_1 agito nei confronti dell' insistendo per la condanna della Controparte_2
convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in euro 7.896,65 di cui euro 475,80 per il risarcimento danni materiali ed euro 7.420,85 per il risarcimento danni fisici, ovvero nella maggiore o minore somma emersa in corso di causa, a seguito del sinistro occorso in data 8.3.2018, da ascrivere all'omessa custodia dell'amministrazione convenuta.
1 A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva con la propria autovettura Citroen tg EH693YR la da San Benedetto dei Marsi in direzione Controparte_3
Avezzano, perse il controllo dei veicolo a causa della presenza di buche e di ghiaccio sul manto stradale, terminando la propria corsa su un terreno agricolo presente sulla sinistra del senso di marcia;
ha lamentato che, a causa dell'impatto, riportò diversi traumi fisici, tanto da rendere necessarie le cure presso il Nosocomio di Pescina, oltre che danni alla propria autovettura, e che, nonostante le pessime condizioni del manto stradale, accertato anche dagli agenti intervenuti sul luogo, l'ente convenuto non ottemperò alle richieste di risarcimento del danno avanzate in via stragiudiziale, rendendo necessaria la proposizione del presente giudizio.
Ha, quindi, insistito, previo accertamento della responsabilità dell'Amministrazione convenuta ex art. 2051 c.c., per la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.
2. Si è costituita in giudizio l' insistendo per il rigetto della Controparte_2
domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto, eccependo l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro dell'8.3.2018 e chiedendo, in ogni caso, ridursi il quantum risarcitorio.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello dell'attrice e mediante CTU medica.
All'esito, all'udienza del 19.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è fondata e deve, quindi, essere accolta.
4.1. La domanda va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., essendo invocata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta quale custode della S.P. n. 20 Marruviana, ove si verificò il sinistro occorso in danno dell'attrice.
Come noto, la norma citata individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, alla cui stregua spetta alla parte danneggiata la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (v. Cass. civ. n. 25214 del 27/11/2014).
Occorre precisare, inoltre, che, per caso fortuito, deve intendersi, nel senso più ampio, come comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato afferendo non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
2 È stato, infatti, affermato come, al fine di ritenere sussistente il caso fortuito, viene in considerazione non la semplice condotta colposa del danneggiato ma solo quella che si traduca in un'ipotesi di utilizzazione impropria ed anomala della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile (v. Cass. Sez. 3,
8.10.2008, n. 24804); la condotta colposa del danneggiato assume, quindi, efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 29.7.2016, n. 15761).
Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è il custode, per tale dovendo qualificarsi chi di fatto controlli le modalità d'uso e di conservazione della cosa, non dovendo necessariamente coincidere con il proprietario purché, tuttavia, il custode abbia la disponibilità giuridica della res e sia, quindi, titolare del governo effettivo della cosa stessa quale potere concreto, dinamico ed esclusivo sulla medesima, inteso come potere di esclusione di ogni altro soggetto (v. Cass. SS.UU. 11.11.1991, n.
12019).
A nulla, peraltro, rileva che il bene sia particolarmente esteso nella sua materialità, non escludendo, infatti, tale circostanza, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.; in tema di responsabilità per la custodia di un bene demaniale, infatti, la giurisprudenza elaborò in passato la nozione di cd. insidia o trabocchetto, ravvisando la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni derivati da difetto di manutenzione solo ove la P.A. non avesse osservato le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio del neminen laedere, in applicazione del quale l'ente gestore era tenuto a far sì che l'opera pubblica non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto, ovvero la cosiddetta insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo (v. Cass. civ. 22592/2004).
Tale orientamento è stato tuttavia superato dalla giurisprudenza più recente che ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. per il sol fatto della collocazione del bene demaniale all'interno del perimetro comunale, sicché l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito deve presumersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, non essendo la detta insidia o trabocchetto elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 14.3.2006, n. 5445) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 17.5.2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 9.11.2005, n. 21684).
3 In altri termini, l'insidia o trabocchetto può essere rilevante ai fini della prova, da parte della pubblica amministrazione, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ma non può rappresentare un elemento costitutivo ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., non prevedendo, la disposizione menzionata, nulla in tal senso.
Da ultimo, va ulteriormente premesso in diritto che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, chi agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, inteso non solo come danno evento, e dunque come lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, ma anche come danno conseguenza, inteso come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008), a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito, di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
5. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice risulta aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra lo stesso ed il tratto della strada in CP_ custodia dell' convenuto.
Appare anzitutto pacifico che l' di L'Aquila sia custode della strada Controparte_2 pubblica ove avvenne il sinistro: oltre a non essere contestato, l'ente convenuto ha pacificamente ammesso di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada provinciale S.P. Marruviana n. 20 km 14+400, producendo anche la relazione d'intervento della ditta incaricata per lo spargimento del sale, esercitando quindi un potere di controllo sulla cosa e interessandosi dell'ordinaria manutenzione della stessa.
Appare altresì fatto pacifico che, in data 8.3.2018, sia occorso il sinistro de quo in danno dell'attrice; tale circostanza, non contestata, trova conferma anche da quanto indicato nella relazione sull'incidente stradale (all. atto di citazione) redatta a firma del , in Tes_1 Testimone_2
servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Gioia dei Marsi, il quale, intervenuto circa 30 minuti dopo il sinistro, accertò la presenza di una serie di veicoli incidentati e la presenza di numerose buche sul manto stradale e di ghiaccio.
Quanto alle cause del sinistro (o meglio dei vari sinistri intervenuti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro sul medesimo tratto stradale), sia le persone interessate presenti in loco, sia l'agente intervenuto, , hanno ipotizzato come sia il veicolo condotto dalla sig.ra Testimone_3
sia gli altri veicoli rinvenuti lungo la strada fossero usciti dalla sede Pt_1 Controparte_3
4 stradale “per cause da attribuire interamente alla presenza di numerose buche nonché di ghiaccio che rendeva viscido il manto stradale”, dovendosi evincere che “tutti i conducenti dei mezzi coinvolti, al fine di evitare delle buche presenti nelle loro corsie, perdevano il controllo dei rispettivi veicoli, terminando la loro corsa all'interno di un terreno agricolo opposto al loro senso di marcia” (cit. relazione d'intervento).
A tal proposito si rammenti che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, benché il rapporto dell'autorità intervenuta faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, per le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10376) la quale, nel caso in esame, non è stata fornita da parte convenuta, dovendosi quindi ritenere attendibile la dinamica del sinistro come rappresentata dall'agente accertatore intervenuto.
La prova della presenza del ghiaccio al momento del sinistro, infatti, oltre ad essere confermata dalle persone ascoltate dal maresciallo Battista e dallo stesso pubblico ufficiale, neppure può ritenersi sconfessata dal rapporto di spargimento del sale prodotto da parte convenuta (all. 5 comparsa di costituzione e di risposta), avendo la ditta incaricata rappresentato l'effettuazione delle operazioni di spargimento dalle ore 6:00 sino alle ore 9:00, senza che si abbia tuttavia contezza dell'effettivo passaggio lungo la e al km interessato prima della verificazione del sinistro, anche Controparte_3
tenuto conto della molteplicità delle strade indicate in detto rapporto e del fatto che l'incidente in danno della sig.ra avvenne intorno alle ore 6:45 e, quindi, presumibilmente, prima del Pt_1
passaggio lungo tale strada.
Pertanto, se da un lato parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dall'altro,
l'Amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza del caso fortuito: oltre a non essere dimostrata l'effettiva velocità a cui viaggiava il veicolo condotto dall'attrice (a suo dire, pari a circa 50 km/h) o l'eventuale utilizzazione impropria ed anomala della cosa, va chiarito che a nulla rileva l'esistenza del segnale di strada dissestata dovendosi, infatti, osservare che la presenza dello stesso non solleva l'Ente gestore dal proprio onere di rimuovere la situazione di pericolo o, comunque, di ridurne l'incidenza.
Deve, dunque, ravvisarsi la responsabilità dell'ente convenuto per omessa manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro, non avendo lo stesso posto in essere le necessarie misure atte ad impedire la formazione di buche e di ghiaccio lungo la S.P. . Controparte_3
5 Si rammenti, infatti, che l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito risponde ex art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze delle stesse “salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (cfr. Cass.
Civ. sez. VI, sent. n. 22419 del 26 settembre 2017).
Ebbene, tale prova non è stata fornita dall'Amministrazione provinciale di non avendo CP_2
questa dimostrato “che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 7805 del 27 marzo
2017).
6. Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, giova anzitutto osservare che la sig.ra lamenta di aver subito sia danni patrimoniali - consistiti nella Pt_1
necessaria riparazione del veicolo per un totale di euro 475,80 - sia danni non patrimoniali consistiti, essenzialmente, nei postumi invalidanti permanenti e nell'ITA e ITP patiti nell'immediatezza dei fatti.
6.1. Quanto ai danni patrimoniali, è stata versata in atti la fattura, dell'importo di euro 475,80, emessa da MarsicAuto s.n.c. (all. atto di citazione) per la riparazione della parte anteriore del mezzo. La collocazione dei pregiudizi subiti dal veicolo risulta dunque pienamente compatibile con la dinamica del sinistro e con gli accertamenti svolti dall'ufficiale intervenuto.
6.2. Quanto al danno biologico, dalla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, redatta a firma della dr. è emerso che dalle lesioni riportate residuano postumi permanenti Persona_1
invalidanti nella misura del 2% a titolo di danno biologico permanente.
Quanto alla inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha concluso nel senso che “si ritiene ragionevole valutare un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di GIORNI DIECI, un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di altrettanti GIORNI VENTI.”.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese documentate di euro 412,15 per le visite ortopediche a cui è stata sottoposta.
Deve, dunque, liquidarsi in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 1.918,13 a titolo di danno biologico permanente, di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea totale e di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%, così per un totale di danno biologico temporaneo di euro 1.123,60.
6 All'attrice va, quindi, risarcita la complessiva somma di euro 3.929,68, di cui euro 475,80 a titolo di danno patrimoniale, ed euro 3.453,88 a titolo di danni non patrimoniali patiti.
Trattandosi di debito di valore, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (8.3.2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (v. Cass. Sez. 3,
17.4.2024, Ord. 10376).
Dal deposito della sentenza, stante la trasformazione in obbligazione di valuta sono, invece, dovuti gli interessi legali sino al pagamento (v. Cass. 21.4.1998, n. 4030) stante la domanda articolata dalla parte.
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo il valore del decisum, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività spiegata.
A carico della convenuta, risultata soccombente, devono essere altresì definitivamente poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c., con conseguente condanna della Controparte_1
stessa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in Parte_1
complessivi euro 3.929,68, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla pubblicazione della sentenza;
CONDANNA l' al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_2
delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 264,00 per Parte_1
spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_2
liquidate con separato decreto.
Avezzano, 16.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO
7
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI RZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescina, via Serafino Rinaldi n. 144, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Di Battista in Avezzano, via XX Settembre
n. 225, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 15.4.2021, ha Parte_1 agito nei confronti dell' insistendo per la condanna della Controparte_2
convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in euro 7.896,65 di cui euro 475,80 per il risarcimento danni materiali ed euro 7.420,85 per il risarcimento danni fisici, ovvero nella maggiore o minore somma emersa in corso di causa, a seguito del sinistro occorso in data 8.3.2018, da ascrivere all'omessa custodia dell'amministrazione convenuta.
1 A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva con la propria autovettura Citroen tg EH693YR la da San Benedetto dei Marsi in direzione Controparte_3
Avezzano, perse il controllo dei veicolo a causa della presenza di buche e di ghiaccio sul manto stradale, terminando la propria corsa su un terreno agricolo presente sulla sinistra del senso di marcia;
ha lamentato che, a causa dell'impatto, riportò diversi traumi fisici, tanto da rendere necessarie le cure presso il Nosocomio di Pescina, oltre che danni alla propria autovettura, e che, nonostante le pessime condizioni del manto stradale, accertato anche dagli agenti intervenuti sul luogo, l'ente convenuto non ottemperò alle richieste di risarcimento del danno avanzate in via stragiudiziale, rendendo necessaria la proposizione del presente giudizio.
Ha, quindi, insistito, previo accertamento della responsabilità dell'Amministrazione convenuta ex art. 2051 c.c., per la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.
2. Si è costituita in giudizio l' insistendo per il rigetto della Controparte_2
domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto, eccependo l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro dell'8.3.2018 e chiedendo, in ogni caso, ridursi il quantum risarcitorio.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello dell'attrice e mediante CTU medica.
All'esito, all'udienza del 19.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è fondata e deve, quindi, essere accolta.
4.1. La domanda va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., essendo invocata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta quale custode della S.P. n. 20 Marruviana, ove si verificò il sinistro occorso in danno dell'attrice.
Come noto, la norma citata individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, alla cui stregua spetta alla parte danneggiata la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (v. Cass. civ. n. 25214 del 27/11/2014).
Occorre precisare, inoltre, che, per caso fortuito, deve intendersi, nel senso più ampio, come comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato afferendo non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
2 È stato, infatti, affermato come, al fine di ritenere sussistente il caso fortuito, viene in considerazione non la semplice condotta colposa del danneggiato ma solo quella che si traduca in un'ipotesi di utilizzazione impropria ed anomala della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile (v. Cass. Sez. 3,
8.10.2008, n. 24804); la condotta colposa del danneggiato assume, quindi, efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 29.7.2016, n. 15761).
Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è il custode, per tale dovendo qualificarsi chi di fatto controlli le modalità d'uso e di conservazione della cosa, non dovendo necessariamente coincidere con il proprietario purché, tuttavia, il custode abbia la disponibilità giuridica della res e sia, quindi, titolare del governo effettivo della cosa stessa quale potere concreto, dinamico ed esclusivo sulla medesima, inteso come potere di esclusione di ogni altro soggetto (v. Cass. SS.UU. 11.11.1991, n.
12019).
A nulla, peraltro, rileva che il bene sia particolarmente esteso nella sua materialità, non escludendo, infatti, tale circostanza, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.; in tema di responsabilità per la custodia di un bene demaniale, infatti, la giurisprudenza elaborò in passato la nozione di cd. insidia o trabocchetto, ravvisando la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni derivati da difetto di manutenzione solo ove la P.A. non avesse osservato le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio del neminen laedere, in applicazione del quale l'ente gestore era tenuto a far sì che l'opera pubblica non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto, ovvero la cosiddetta insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo (v. Cass. civ. 22592/2004).
Tale orientamento è stato tuttavia superato dalla giurisprudenza più recente che ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. per il sol fatto della collocazione del bene demaniale all'interno del perimetro comunale, sicché l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito deve presumersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, non essendo la detta insidia o trabocchetto elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 14.3.2006, n. 5445) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 17.5.2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 9.11.2005, n. 21684).
3 In altri termini, l'insidia o trabocchetto può essere rilevante ai fini della prova, da parte della pubblica amministrazione, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ma non può rappresentare un elemento costitutivo ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., non prevedendo, la disposizione menzionata, nulla in tal senso.
Da ultimo, va ulteriormente premesso in diritto che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, chi agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, inteso non solo come danno evento, e dunque come lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, ma anche come danno conseguenza, inteso come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008), a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito, di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
5. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice risulta aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra lo stesso ed il tratto della strada in CP_ custodia dell' convenuto.
Appare anzitutto pacifico che l' di L'Aquila sia custode della strada Controparte_2 pubblica ove avvenne il sinistro: oltre a non essere contestato, l'ente convenuto ha pacificamente ammesso di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada provinciale S.P. Marruviana n. 20 km 14+400, producendo anche la relazione d'intervento della ditta incaricata per lo spargimento del sale, esercitando quindi un potere di controllo sulla cosa e interessandosi dell'ordinaria manutenzione della stessa.
Appare altresì fatto pacifico che, in data 8.3.2018, sia occorso il sinistro de quo in danno dell'attrice; tale circostanza, non contestata, trova conferma anche da quanto indicato nella relazione sull'incidente stradale (all. atto di citazione) redatta a firma del , in Tes_1 Testimone_2
servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Gioia dei Marsi, il quale, intervenuto circa 30 minuti dopo il sinistro, accertò la presenza di una serie di veicoli incidentati e la presenza di numerose buche sul manto stradale e di ghiaccio.
Quanto alle cause del sinistro (o meglio dei vari sinistri intervenuti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro sul medesimo tratto stradale), sia le persone interessate presenti in loco, sia l'agente intervenuto, , hanno ipotizzato come sia il veicolo condotto dalla sig.ra Testimone_3
sia gli altri veicoli rinvenuti lungo la strada fossero usciti dalla sede Pt_1 Controparte_3
4 stradale “per cause da attribuire interamente alla presenza di numerose buche nonché di ghiaccio che rendeva viscido il manto stradale”, dovendosi evincere che “tutti i conducenti dei mezzi coinvolti, al fine di evitare delle buche presenti nelle loro corsie, perdevano il controllo dei rispettivi veicoli, terminando la loro corsa all'interno di un terreno agricolo opposto al loro senso di marcia” (cit. relazione d'intervento).
A tal proposito si rammenti che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, benché il rapporto dell'autorità intervenuta faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, per le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10376) la quale, nel caso in esame, non è stata fornita da parte convenuta, dovendosi quindi ritenere attendibile la dinamica del sinistro come rappresentata dall'agente accertatore intervenuto.
La prova della presenza del ghiaccio al momento del sinistro, infatti, oltre ad essere confermata dalle persone ascoltate dal maresciallo Battista e dallo stesso pubblico ufficiale, neppure può ritenersi sconfessata dal rapporto di spargimento del sale prodotto da parte convenuta (all. 5 comparsa di costituzione e di risposta), avendo la ditta incaricata rappresentato l'effettuazione delle operazioni di spargimento dalle ore 6:00 sino alle ore 9:00, senza che si abbia tuttavia contezza dell'effettivo passaggio lungo la e al km interessato prima della verificazione del sinistro, anche Controparte_3
tenuto conto della molteplicità delle strade indicate in detto rapporto e del fatto che l'incidente in danno della sig.ra avvenne intorno alle ore 6:45 e, quindi, presumibilmente, prima del Pt_1
passaggio lungo tale strada.
Pertanto, se da un lato parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dall'altro,
l'Amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza del caso fortuito: oltre a non essere dimostrata l'effettiva velocità a cui viaggiava il veicolo condotto dall'attrice (a suo dire, pari a circa 50 km/h) o l'eventuale utilizzazione impropria ed anomala della cosa, va chiarito che a nulla rileva l'esistenza del segnale di strada dissestata dovendosi, infatti, osservare che la presenza dello stesso non solleva l'Ente gestore dal proprio onere di rimuovere la situazione di pericolo o, comunque, di ridurne l'incidenza.
Deve, dunque, ravvisarsi la responsabilità dell'ente convenuto per omessa manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro, non avendo lo stesso posto in essere le necessarie misure atte ad impedire la formazione di buche e di ghiaccio lungo la S.P. . Controparte_3
5 Si rammenti, infatti, che l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito risponde ex art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze delle stesse “salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (cfr. Cass.
Civ. sez. VI, sent. n. 22419 del 26 settembre 2017).
Ebbene, tale prova non è stata fornita dall'Amministrazione provinciale di non avendo CP_2
questa dimostrato “che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 7805 del 27 marzo
2017).
6. Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, giova anzitutto osservare che la sig.ra lamenta di aver subito sia danni patrimoniali - consistiti nella Pt_1
necessaria riparazione del veicolo per un totale di euro 475,80 - sia danni non patrimoniali consistiti, essenzialmente, nei postumi invalidanti permanenti e nell'ITA e ITP patiti nell'immediatezza dei fatti.
6.1. Quanto ai danni patrimoniali, è stata versata in atti la fattura, dell'importo di euro 475,80, emessa da MarsicAuto s.n.c. (all. atto di citazione) per la riparazione della parte anteriore del mezzo. La collocazione dei pregiudizi subiti dal veicolo risulta dunque pienamente compatibile con la dinamica del sinistro e con gli accertamenti svolti dall'ufficiale intervenuto.
6.2. Quanto al danno biologico, dalla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, redatta a firma della dr. è emerso che dalle lesioni riportate residuano postumi permanenti Persona_1
invalidanti nella misura del 2% a titolo di danno biologico permanente.
Quanto alla inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha concluso nel senso che “si ritiene ragionevole valutare un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di GIORNI DIECI, un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di altrettanti GIORNI VENTI.”.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese documentate di euro 412,15 per le visite ortopediche a cui è stata sottoposta.
Deve, dunque, liquidarsi in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 1.918,13 a titolo di danno biologico permanente, di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea totale e di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%, così per un totale di danno biologico temporaneo di euro 1.123,60.
6 All'attrice va, quindi, risarcita la complessiva somma di euro 3.929,68, di cui euro 475,80 a titolo di danno patrimoniale, ed euro 3.453,88 a titolo di danni non patrimoniali patiti.
Trattandosi di debito di valore, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (8.3.2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (v. Cass. Sez. 3,
17.4.2024, Ord. 10376).
Dal deposito della sentenza, stante la trasformazione in obbligazione di valuta sono, invece, dovuti gli interessi legali sino al pagamento (v. Cass. 21.4.1998, n. 4030) stante la domanda articolata dalla parte.
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo il valore del decisum, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività spiegata.
A carico della convenuta, risultata soccombente, devono essere altresì definitivamente poste le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c., con conseguente condanna della Controparte_1
stessa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in Parte_1
complessivi euro 3.929,68, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla pubblicazione della sentenza;
CONDANNA l' al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_2
delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 264,00 per Parte_1
spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_2
liquidate con separato decreto.
Avezzano, 16.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO
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