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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 407/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 14, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Sergio Lucisano e Ester Altomare che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: - Accertare e dichiarare
insussistente il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte alla ricorrente, a titolo di CP_1
disoccupazione agricola, per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2012, per
intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, condannare l' a restituire alla CP_1
ricorrente le somme eventualmente già recuperate a tale titolo. Con vittoria di spese, da
distrarre …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, disponendo sulle
spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio contestando i provvedimenti dell' del
24.10.2023 e del 25.10.2023 con cui l' aveva comunicato che vi era stata indebita CP_1
erogazione della somma complessiva di €. 10.288,07 a titolo di disoccupazione agricola
CP_ per gli anni 2010, 2011 e 2012. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo non era stato contestato dalla ricorrente - sicché la cancellazione delle giornate agricole era divenuta irretrattabile - e che non sussisteva la prescrizione, atteso che il termine doveva considerarsi decorrente dagli accertamenti ispettivi eseguiti nel 2023. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
L'unico motivo posto a base della contestazione di parte ricorrente attiene all'intervenuta
CP_ prescrizione del credito e non è fondato, atteso che, in disparte la considerazione per cui non è indicata la data di ricezione del pagamento ai fini dell'affermata decorrenza del termine prescrizionale, occorre considerare che, al momento del pagamento, sussisteva il
2 presupposto per l'erogazione delle prestazioni, rappresentato dall'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Il pagamento delle prestazioni oggetto di giudizio non può considerarsi, dunque, indebito ab origine, ricorrendo invece l'ipotesi in cui il difetto di causa solvendi è sopravvenuto all'erogazione della prestazione a seguito di accertamento dell'illegittimità
dell'erogazione, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento di tale accertamento di illegittimità (avvenuto nel 2023), che determina il venir meno della causa solvendi e la concretizzazione dell'indebito.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 5.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 407/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 14, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Sergio Lucisano e Ester Altomare che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: - Accertare e dichiarare
insussistente il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte alla ricorrente, a titolo di CP_1
disoccupazione agricola, per il periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2012, per
intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, condannare l' a restituire alla CP_1
ricorrente le somme eventualmente già recuperate a tale titolo. Con vittoria di spese, da
distrarre …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, disponendo sulle
spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio contestando i provvedimenti dell' del
24.10.2023 e del 25.10.2023 con cui l' aveva comunicato che vi era stata indebita CP_1
erogazione della somma complessiva di €. 10.288,07 a titolo di disoccupazione agricola
CP_ per gli anni 2010, 2011 e 2012. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo non era stato contestato dalla ricorrente - sicché la cancellazione delle giornate agricole era divenuta irretrattabile - e che non sussisteva la prescrizione, atteso che il termine doveva considerarsi decorrente dagli accertamenti ispettivi eseguiti nel 2023. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
L'unico motivo posto a base della contestazione di parte ricorrente attiene all'intervenuta
CP_ prescrizione del credito e non è fondato, atteso che, in disparte la considerazione per cui non è indicata la data di ricezione del pagamento ai fini dell'affermata decorrenza del termine prescrizionale, occorre considerare che, al momento del pagamento, sussisteva il
2 presupposto per l'erogazione delle prestazioni, rappresentato dall'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Il pagamento delle prestazioni oggetto di giudizio non può considerarsi, dunque, indebito ab origine, ricorrendo invece l'ipotesi in cui il difetto di causa solvendi è sopravvenuto all'erogazione della prestazione a seguito di accertamento dell'illegittimità
dell'erogazione, in modo tale che la decorrenza del termine di prescrizione deve fissarsi al momento di tale accertamento di illegittimità (avvenuto nel 2023), che determina il venir meno della causa solvendi e la concretizzazione dell'indebito.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 5.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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