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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14187/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Miglietta Parte_1
Simone
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizia Florio CP_1
e Renato Vestini come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (FIBROMIALGIA PRIMITIVA, ENTESOPATIA
PSORIASICA e SINDROME DA CONFLITTO SPALLA BILATERALE;
ESITI DI
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE per Parte_2
, effettuata nel 2015 (all'età di 53 anni); TIROIDITE CRONICA AUTOIMMUNE→
[...]
IPOTIROIDISMO in trattamento ormonale sostitutivo;
da spondilodiscoartrosi, Controparte_2 con irritazione radicolare (lombosciatalgia destra, occorsa dal 2022 e dimostratasi persistente) ne determinano una invalidità pari al 75% e dunque in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 16.03.2025 dal dott. qui da intendersi integralmente riportata Persona_1
e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14187/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Miglietta Parte_1
Simone
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizia Florio CP_1
e Renato Vestini come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di accertare che le patologie da cui la parte ricorrente risulta affetta (FIBROMIALGIA PRIMITIVA, ENTESOPATIA
PSORIASICA e SINDROME DA CONFLITTO SPALLA BILATERALE;
ESITI DI
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE per Parte_2
, effettuata nel 2015 (all'età di 53 anni); TIROIDITE CRONICA AUTOIMMUNE→
[...]
IPOTIROIDISMO in trattamento ormonale sostitutivo;
da spondilodiscoartrosi, Controparte_2 con irritazione radicolare (lombosciatalgia destra, occorsa dal 2022 e dimostratasi persistente) ne determinano una invalidità pari al 75% e dunque in misura inferiore all'80% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 16.03.2025 dal dott. qui da intendersi integralmente riportata Persona_1
e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa