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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1987/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Rossana Taverna Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1987 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE Parte_1
Appellante
e con l'avv. Controparte_1
LL IO
Appellata
CP_2
AVV. ADIMARI EL IA PP appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5303/24 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro depositata in data 8.5.2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.12.23, la ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma per richiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720210001550534000 del valore di € 56.079,45 emesso dall' e riguardante il CP_2 periodo contributivo 09.2019 – 07.2021, per vizio di notifica, decadenza, omessa
Corte di Appello di Roma
indicazione delle modalità e dei termini per proporre ricorso. Parte ricorrente assumeva di aver ottenuto DURC negativo nonostante la domanda di definizione agevolata, di aver ottenuto copia dell'estratto di ruolo in seguito alla domanda di accesso agli atti presentata all' e all' , di avere interesse ad CP_2 Controparte_1 impugnare l'estratto di ruolo in quanto il rilascio del DURC negativo le impedisce di accedere ai fondi garantiti dallo Stato. Si costituiva in quel giudizio l' , eccependo: Controparte_1
a) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215; b) la tardività del ricorso stesso per inosservanza dei termini di 40 e 20 giorni;
c) il difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione riferibili all'ente impositore. Si costituiva anche l' eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso in CP_2 opposizione avverso il ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire;
b) l'inopponibilità dell'avviso di addebito, dopo la cui rituale notifica, parte ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione quater e, prima ancora, presentato istanza di dilazione, effettuando pagamenti parziali, poi revocata dal Concessionario;
c) la non contestazione nel merito della pretesa contributiva;
d) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. In data 8.5.2024 il Giudice di primo grado, ritenendo provata la notifica dell'avviso di addebito dalla documentazione prodotta da , rigettava il ricorso CP_2 condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti quantificate in € 6.115,00 ciascuno, oltre accessori di legge. In data 17.07.2024 propone appello la chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza.
e si costituiscono rispettivamente in data Controparte_1 CP_2
17.7.2024 e 13.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello. Quale primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica sulla base delle ricevute sintetiche di consegna e accettazione del messaggio pec e che sia stato prodotto il file nativo e cioè del file in formato .eml o .msg. Sostiene che quest'ultimo è l'unico formato in grado di provare che con quel messaggio di posta elettronica certificata sia stato notificato esattamente quell'atto e non un altro. eccepisce come la notifica sia regolarmente avvenuta e infatti nel primo CP_2 grado ha provato l'intervenuta notificazione dell'avviso di addebito in data 16.10.21, evidenziando che a seguito della stessa la società ricorrente aveva aderito alla c.d. rottamazione quater il 4.4.23 (per come oltre evidenziato), effettuando pagamenti parziali sino al 31.10.2023, poi revocata dal Concessionario. Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza laddove Parte_1 non ha riconosciuto l'interesse ad agire della parte. Sostiene che sulla base della normativa in vigore, nelle fattispecie come quella al vaglio, la sussistenza dell'interesse ad agire dev'essere verificata in concreto, in relazione alla singola vicenda processuale. Richiama l'attenzione sulla circostanza per cui va tenuto conto che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, ma sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione circa l'esistenza di un rapporto giuridico o circa l'esatta
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portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del Giudice. Nel caso di specie il pregiudizio derivato alla appellante è costituito dal DURC negativo che impedisce di accedere ai fondi garantiti dallo Stato. Sia che ribadiscono l'inammissibilità dell'impugnativa del solo
CP_2 CP_3 estratto di ruolo. Con il terzo motivo l'appellante reitera l'eccezione di decadenza. Sostiene che gli avvisi di addebito siano nulli per decadenza ai sensi dell'art. 25 D.lgs 46/99 il quale stabilisce un termine decadenziale per l'azione dell' tesa al recupero dei
CP_2 contributi previdenziali non corrisposti. Precisa che il termine di decadenza originariamente previsto per l'iscrizione a ruolo dei contributi nel sistema che
CP_2 prevedeva la notifica della cartella di pagamento successiva all'iscrizione a ruolo, si applica anche nel vigore della nuova disciplina che prevede un nuovo sistema di recupero dei crediti prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e
CP_2 introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo. rileva come è inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 DL n.
CP_2
46/99, in quanto non prospettata nei venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi di addebito. In ogni caso ne evidenzia la totale infondatezza, considerando la diversità di regime intercorrente fra la cartella esattoriale e l'avviso di addebito, che l'Ente è legittimato ad emettere e notificare in via diretta. L'azione proposta dall'odierno appellante deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire, con conseguente rigetto dell'appello. Va richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del d.l. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del d.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.” Al riguardo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.26283/2022), nell'affermare che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” hanno ribadito che:
- “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
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46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”;
- “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”;
- “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, … c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze” di chi “impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi il debitore può, tra l'altro, “impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20; n.20694/21; n.40763/21, cit.)”. A conferma dell'interpretazione che precede giova rilevare peraltro quanto di recente osservato dalla Corte di Cassazione in materia. I giudici di legittimità hanno chiaramente affermato come la richiesta di accertamento della prescrizione, anche prima della sopravvenienza normativa non sarebbe comunque valsa a sanare la carenza di interesse ad agire, posto che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo era “ ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza 29 settembre 2023, n. 27605 )”. Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art.118, disp. att. c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame - assorbita ogni altra questione proposta - determinano il rigetto dell'appello. Cio' posto, l'unica argomentazione addotta da parte appellante a fondamento della ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire è la circostanza per cui il DURC
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sarebbe stato rifiutato. Sul punto questa Corte rileva che non solo non vi è in atti alcuna prova del suddetto rigetto (essendo al piu' documentato un invito a regolarizzare, peraltro con riferimento a poste non interamente riconducibili all'avviso impugnato) ma in ogni caso la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle casistiche previste dall'art. 3 bis del d.l. n.146/2021. In definitiva, le censure alla sentenza di primo grado sono infondate e la stessa merita conferma. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza considerato che l'appello è stato presentato in epoca successiva rispetto alla pronuncia delle SSUU peraltro correttamente riportata nella decisione di primo grado. In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.997,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Rossana Taverna Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1987 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE Parte_1
Appellante
e con l'avv. Controparte_1
LL IO
Appellata
CP_2
AVV. ADIMARI EL IA PP appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5303/24 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro depositata in data 8.5.2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.12.23, la ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma per richiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720210001550534000 del valore di € 56.079,45 emesso dall' e riguardante il CP_2 periodo contributivo 09.2019 – 07.2021, per vizio di notifica, decadenza, omessa
Corte di Appello di Roma
indicazione delle modalità e dei termini per proporre ricorso. Parte ricorrente assumeva di aver ottenuto DURC negativo nonostante la domanda di definizione agevolata, di aver ottenuto copia dell'estratto di ruolo in seguito alla domanda di accesso agli atti presentata all' e all' , di avere interesse ad CP_2 Controparte_1 impugnare l'estratto di ruolo in quanto il rilascio del DURC negativo le impedisce di accedere ai fondi garantiti dallo Stato. Si costituiva in quel giudizio l' , eccependo: Controparte_1
a) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215; b) la tardività del ricorso stesso per inosservanza dei termini di 40 e 20 giorni;
c) il difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione riferibili all'ente impositore. Si costituiva anche l' eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso in CP_2 opposizione avverso il ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire;
b) l'inopponibilità dell'avviso di addebito, dopo la cui rituale notifica, parte ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione quater e, prima ancora, presentato istanza di dilazione, effettuando pagamenti parziali, poi revocata dal Concessionario;
c) la non contestazione nel merito della pretesa contributiva;
d) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. In data 8.5.2024 il Giudice di primo grado, ritenendo provata la notifica dell'avviso di addebito dalla documentazione prodotta da , rigettava il ricorso CP_2 condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti quantificate in € 6.115,00 ciascuno, oltre accessori di legge. In data 17.07.2024 propone appello la chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza.
e si costituiscono rispettivamente in data Controparte_1 CP_2
17.7.2024 e 13.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello. Quale primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica sulla base delle ricevute sintetiche di consegna e accettazione del messaggio pec e che sia stato prodotto il file nativo e cioè del file in formato .eml o .msg. Sostiene che quest'ultimo è l'unico formato in grado di provare che con quel messaggio di posta elettronica certificata sia stato notificato esattamente quell'atto e non un altro. eccepisce come la notifica sia regolarmente avvenuta e infatti nel primo CP_2 grado ha provato l'intervenuta notificazione dell'avviso di addebito in data 16.10.21, evidenziando che a seguito della stessa la società ricorrente aveva aderito alla c.d. rottamazione quater il 4.4.23 (per come oltre evidenziato), effettuando pagamenti parziali sino al 31.10.2023, poi revocata dal Concessionario. Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza laddove Parte_1 non ha riconosciuto l'interesse ad agire della parte. Sostiene che sulla base della normativa in vigore, nelle fattispecie come quella al vaglio, la sussistenza dell'interesse ad agire dev'essere verificata in concreto, in relazione alla singola vicenda processuale. Richiama l'attenzione sulla circostanza per cui va tenuto conto che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, ma sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione circa l'esistenza di un rapporto giuridico o circa l'esatta
Corte di Appello di Roma
portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del Giudice. Nel caso di specie il pregiudizio derivato alla appellante è costituito dal DURC negativo che impedisce di accedere ai fondi garantiti dallo Stato. Sia che ribadiscono l'inammissibilità dell'impugnativa del solo
CP_2 CP_3 estratto di ruolo. Con il terzo motivo l'appellante reitera l'eccezione di decadenza. Sostiene che gli avvisi di addebito siano nulli per decadenza ai sensi dell'art. 25 D.lgs 46/99 il quale stabilisce un termine decadenziale per l'azione dell' tesa al recupero dei
CP_2 contributi previdenziali non corrisposti. Precisa che il termine di decadenza originariamente previsto per l'iscrizione a ruolo dei contributi nel sistema che
CP_2 prevedeva la notifica della cartella di pagamento successiva all'iscrizione a ruolo, si applica anche nel vigore della nuova disciplina che prevede un nuovo sistema di recupero dei crediti prevedendo l'abbandono della cartella esattoriale e
CP_2 introducendo l'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo. rileva come è inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 DL n.
CP_2
46/99, in quanto non prospettata nei venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi di addebito. In ogni caso ne evidenzia la totale infondatezza, considerando la diversità di regime intercorrente fra la cartella esattoriale e l'avviso di addebito, che l'Ente è legittimato ad emettere e notificare in via diretta. L'azione proposta dall'odierno appellante deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire, con conseguente rigetto dell'appello. Va richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del d.l. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del d.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.” Al riguardo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.26283/2022), nell'affermare che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” hanno ribadito che:
- “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
Corte di Appello di Roma
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”;
- “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n.21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”;
- “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, … c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze” di chi “impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi il debitore può, tra l'altro, “impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20; n.20694/21; n.40763/21, cit.)”. A conferma dell'interpretazione che precede giova rilevare peraltro quanto di recente osservato dalla Corte di Cassazione in materia. I giudici di legittimità hanno chiaramente affermato come la richiesta di accertamento della prescrizione, anche prima della sopravvenienza normativa non sarebbe comunque valsa a sanare la carenza di interesse ad agire, posto che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo era “ ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza 29 settembre 2023, n. 27605 )”. Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art.118, disp. att. c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame - assorbita ogni altra questione proposta - determinano il rigetto dell'appello. Cio' posto, l'unica argomentazione addotta da parte appellante a fondamento della ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire è la circostanza per cui il DURC
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sarebbe stato rifiutato. Sul punto questa Corte rileva che non solo non vi è in atti alcuna prova del suddetto rigetto (essendo al piu' documentato un invito a regolarizzare, peraltro con riferimento a poste non interamente riconducibili all'avviso impugnato) ma in ogni caso la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle casistiche previste dall'art. 3 bis del d.l. n.146/2021. In definitiva, le censure alla sentenza di primo grado sono infondate e la stessa merita conferma. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza considerato che l'appello è stato presentato in epoca successiva rispetto alla pronuncia delle SSUU peraltro correttamente riportata nella decisione di primo grado. In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.997,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi