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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2024, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8837 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 28/03/2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPEDICATO ANDREINA
RICORRENTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28/03/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto introduttivo, ha esposto di Parte_1 aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sull'immobile sito in Carmiano, meglio identificato in ricorso, avendo unito il proprio possesso a quello dei genitori e Controparte_6 Controparte_7
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che con atto del 1977 Persona_1
ha trasferito a nonno del ricorrente, la sua quota di 1/5
[...] Persona_2 del fabbricato denominato Cicala, poi trasferita a e infine trasmessa Controparte_8 ai genitori del ricorrente con atto del 2005.
Esposto quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata riservata per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
2 Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e
3 indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Orbene, parte ricorrente ha provato di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa da oltre venti anni.
In primo luogo, è stato provato in forma documentale che con atto per Notaio
, Rep. 109882, Racc. 19029 del 09.09.1977, Persona_3 Controparte_9 ha trasferito a , padre di e nonno del ricorrente, Persona_2 Controparte_6 la sua quota di 1/5 del fabbricato rurale, al NCT di Carmiano, al F 12, p.lla 45, denominato “Cicala”; successivamente detta quota è stata trasferita a CP_8
con atto del 1981 Rep. 1997, registrato in Lecce al n° 9769 ed ancora, con
[...] successivo passaggio, la stessa quota dell'immobile è stata nuovamente trasferita ai genitori del ricorrente, e , con atto di Controparte_6 Controparte_7 compravendita del 26.07.2005, per Notaio , Rep. 59735, trascritto ai Persona_4
RR.II. di Lecce ai nn. 32254 Gen. e 22345 part..
, e sono Persona_5 CP_10 Controparte_1 Controparte_11 comparsi dinanzi al mediatore in data 20.12.2019, riconoscendo la fondatezza della pretesa del ricorrente e aderendo alla sua richiesta.
Solo , e , fu sono risultati Controparte_2 CP_3 CP_4 Per_6 irreperibilie si è proceduto alla notifica per pubblici proclami nei loro confronti.
Oltre al riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà da parte di tutti i formali intestatari reperibili, parte ricorrente ha offerto prova testimoniale di conferma dei propri assunti. e CP_12 Controparte_13 CP_14
4 hanno infatti confermato il possesso esclusivo del bene in capo al ricorrente e in precedenza in capo ai genitori dello stesso.
La domanda è dunque accolta.
In ragione della condotta collaborativa dimostrata dai resistenti, con l'omessa opposizione, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n 8837/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che è titolare del pieno Parte_1 diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Carmiano, contrada
“Cicala”, consistente in fabbricato rurale, allo stato descritto come: “unità collabente”, contraddistinto al NCU del Comune di Carmiano al F. 12, p.lla 45, nella categoria di “fabbricato rurale”, della consistenza di are 05 e 89 ca, per intervenuta usucapione;
2. Ordina la trascrizione della presente sentenza e le consequenziali annotazioni al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28.03.2024
Il Giudice
dott.ssa Viviana Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8837 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 28/03/2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPEDICATO ANDREINA
RICORRENTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28/03/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto introduttivo, ha esposto di Parte_1 aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sull'immobile sito in Carmiano, meglio identificato in ricorso, avendo unito il proprio possesso a quello dei genitori e Controparte_6 Controparte_7
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che con atto del 1977 Persona_1
ha trasferito a nonno del ricorrente, la sua quota di 1/5
[...] Persona_2 del fabbricato denominato Cicala, poi trasferita a e infine trasmessa Controparte_8 ai genitori del ricorrente con atto del 2005.
Esposto quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata riservata per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
2 Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e
3 indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Orbene, parte ricorrente ha provato di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa da oltre venti anni.
In primo luogo, è stato provato in forma documentale che con atto per Notaio
, Rep. 109882, Racc. 19029 del 09.09.1977, Persona_3 Controparte_9 ha trasferito a , padre di e nonno del ricorrente, Persona_2 Controparte_6 la sua quota di 1/5 del fabbricato rurale, al NCT di Carmiano, al F 12, p.lla 45, denominato “Cicala”; successivamente detta quota è stata trasferita a CP_8
con atto del 1981 Rep. 1997, registrato in Lecce al n° 9769 ed ancora, con
[...] successivo passaggio, la stessa quota dell'immobile è stata nuovamente trasferita ai genitori del ricorrente, e , con atto di Controparte_6 Controparte_7 compravendita del 26.07.2005, per Notaio , Rep. 59735, trascritto ai Persona_4
RR.II. di Lecce ai nn. 32254 Gen. e 22345 part..
, e sono Persona_5 CP_10 Controparte_1 Controparte_11 comparsi dinanzi al mediatore in data 20.12.2019, riconoscendo la fondatezza della pretesa del ricorrente e aderendo alla sua richiesta.
Solo , e , fu sono risultati Controparte_2 CP_3 CP_4 Per_6 irreperibilie si è proceduto alla notifica per pubblici proclami nei loro confronti.
Oltre al riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà da parte di tutti i formali intestatari reperibili, parte ricorrente ha offerto prova testimoniale di conferma dei propri assunti. e CP_12 Controparte_13 CP_14
4 hanno infatti confermato il possesso esclusivo del bene in capo al ricorrente e in precedenza in capo ai genitori dello stesso.
La domanda è dunque accolta.
In ragione della condotta collaborativa dimostrata dai resistenti, con l'omessa opposizione, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n 8837/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che è titolare del pieno Parte_1 diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Carmiano, contrada
“Cicala”, consistente in fabbricato rurale, allo stato descritto come: “unità collabente”, contraddistinto al NCU del Comune di Carmiano al F. 12, p.lla 45, nella categoria di “fabbricato rurale”, della consistenza di are 05 e 89 ca, per intervenuta usucapione;
2. Ordina la trascrizione della presente sentenza e le consequenziali annotazioni al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28.03.2024
Il Giudice
dott.ssa Viviana Mele
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