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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA IA AP TE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 695/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19.03.2025 da e da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MADONNA GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CI (CE) in data 05.09.2007 dal Per_ quale è nata la figlia (il 28.07.2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. assegnazione della casa coniugale a che continuerà a vivere, Parte_1 unitamente alla minore e cioè nell'appartamento localizzato al secondo Persona_2 primo del corpo di fabbrica (di proprietà di essa ) avente accesso dal civico 3 di Parte_1 via Ponchiello di Marcianise;
2. La minore di anni 16 è affidata congiuntamente ai genitori ma domiciliata Persona_2 con la madre;
3. le parti fin d'ora stabiliscono e concordano il diritto del sig. di frequentare Parte_2
Per_ e tenere con sé la figliola dalle ore 07,00 alle ore 21,00 del martedì e giovedì di ciascuna settimana, provvedendo, chiaramente, ad accompagnarla ed a prelevarla
1 dall'istituto scolastico frequentato, salvo differente regolamentazione, da concordarsi di volta in volta;
4. le parti stabiliscono, inoltre, che il sig.re potrà, ancora, tenere con sé la Parte_2 figlia minore il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa del papà, oltre che, ad anni alterni, il 24, il 25 e 26 dicembre ovvero il 31 dicembre, il primo dell'anno successivo e il 6 gennaio, il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis compatibilmente con le esigenze della prefata minore;
trascorrerà insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico; potrà, ancora Parte_2 tenerla con sé due fine settimana al mese, alternativamente, con relativo pernotto, prelevandola il sabato alle ore 10.00 per riaccompagnarla la domenica sera alle ore
21,00; potrà tenerla con sé per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto e/o settembre (nel mese di settembre il periodo non potrà coincidere con la frequentazione scolastica) la cui scelta del periodo spetterà ad anni alterni e sarà comunicata all'altra parte entro il 31 maggio;
5. i coniugi si comunicheranno preventivamente la località dove porteranno il figlio in vacanza;
6. la potestà sul figlio minore rimane affidata ad entrambi i coniugi, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed impone, e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dello stesso;
7. i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche di salute riguardanti la minore a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico del figlio, nel rispetto delle vigenti leggi;
8. si impegna e si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
Per_ quale concorso nel mantenimento della minore la somma complessiva di € 200,00
(euroduecento/00) mensili, automaticamente aggiornata, il 1° gennaio di ogni anno, in base all'intervenuta variazione ISTAT;
detto pagamento sarà corrisposto entro il giorno
5 di ciascun mese, in moneta contante ovvero attraverso bonifico sulle coordinate postali
IBAN - [...] -;
2 9. Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico o di qualsiasi altro “bonus” riguardante agevolazioni per i minori, saranno interamente percepite dalla sig.ra
Parte_1
10. si impegna e si obbliga a non frapporre alcun ostacolo alla ricezione di Parte_2 bonus, assegno unico od altro obbligandosi, altresì, a prestare ogni e qualsiasi consenso per l'ottenimento delle mentovate agevolazioni;
11. le spese di carattere straordinario, ivi comprese le tasse e le rette di istituto, libri di testo, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche, nonché le spese mediche, per il conseguimento della patente di guida e le spese sportive e ricreative, purchè concordate, cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50%;
12. si obbliga a corrispondere tali cifre non appena gli verranno richieste e Parte_2 previa esibizione, qualora sia possibile, dei documenti giustificativi;
13. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio;
14. si impegnano altresì a che il minore cresca nel rispetto delle famiglie di provenienza di entrambi i coniugi,
15. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
16. i precedenti patti, anche economici, per chiaro accordo, saranno operativi tra le parti già
a far data dal momento della sottoscrizione del presente atto;
17. Le parti concordemente rinunziano ad ogni forma di mantenimento o di sostentamento essendo economicamente indipendenti 18. Le parti si danno reciprocamente atto di aver inteso definire nella su emarginata maniera tutti i rapporti finanche patrimoniali tra gli stessi eventualmente esistenti e pendenti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato Parte_1 Parte_2
l'11.12.1980 in SANTA IA AP TE (CE);
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 146, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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