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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 8219/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF: - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Alia (PA) C.da Chianchitelle sn, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.
Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito (indennità ASPI)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate, sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 4 giugno 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente previdenziale.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024, il ricorrente, come indicato in epigrafe, dopo aver premesso d'aver ricevuto comunicazione dell' datata 7 marzo 2024 con cui CP_1
gli veniva contestata l'indebita erogazione della somma di euro 832,90 percepita a titolo di ASPI per il periodo dall'1.1.2014 al 31.3.2014 con la seguente generica motivazione: “[..] è stata percepita indennità di disoccupazione Aspi di cui all'art 2 commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012 n. 92, non spettante”, conveniva in giudizio l' innanzi a questo tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
domande: “[..] accertare e dichiarare l'irregolarità e/o illegittimità dell'avviso e, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, annullare l'avviso di indebito n. 18465254 e dichiarare non dovuto dal ricorrente in favore dell' CP_1
l'importo di €. 832,90”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso, oltre a vizi di natura formale del provvedimento, contestava il diritto dell' di ripetere quanto indebitamente erogato in suo favore a CP_1
titolo di ASPI eccependo:
• da un lato, la prescrizione, afferendo il pagamento al periodo dall'1.1.2014 al 31 marzo 2014 mentre la richiesta di restituzione delle somme gli veniva notificata il
15.3.2024;
• dall'altro invocando l'assenza di qualsiasi proprio comportamento doloso essendo, invece, imputabile esclusivamente all'ente previdenziale l'errore in cui era incorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e in particolare puntualizzando che
“Controparte in ricorso eccepisce soltanto la prescrizione dell'indebito. L'eccezione è infondata, in quanto l'indennità controversa è stata indebitamente percepita il
10.12.2014, data dalla quale decorre ex art 2935 cc il termine di decorrenza della prescrizione decennale, utilmente interrotta con la richiesta del 15 03 2024. ( Per il dies a quo di decorrenza della prescrizione cfr. punto 8.1 circolare n 47 del 2018 CP_1
a mente del quale “La prescrizione del credito può decorrere: dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
dal giorno in cui l' ha avuto CP_2 conoscenza dell'insorgenza del credito.”). Ne inferisce pertanto l'infondatezza dl
2 ricorso, stante peraltro la mancata allegazione e prova del diritto a trattenere la prestazione indebita.”.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 4 giugno 2025, verificato il deposito di note ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione attorea concernente la carenza di motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati in quanto, com'è noto, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
Ciò premesso, ricordato che l' ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), era un'indennità di disoccupazione erogata dall' ai lavoratori subordinati che CP_1 avevano perso involontariamente il lavoro, successivamente sostituita dalla NASpI dal
1° maggio 2015, va sottolineato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del
30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto essendosi limitato il ad eccepire, oltre Parte_1
all'irripetibilità della prestazione, la prescrizione senza nulla dedurre nel merito.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, occorre verificare la fondatezza delle eccezioni di irripetibilità e di prescrizione.
3 Con riferimento alla prima, essa si appalesa infondata perché, come chiarito dalla
Corte di Cassazione - seppure in materia di NASPI ma tali principi sono perfettamente applicabili anche alla fattispecie in esame trattandosi pur sempre di indennità di disoccupazione - (cfr. Cass., sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) «[..] Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano [..] le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare
l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata
l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.»
Pertanto, l'indennità di disoccupazione, anche se percepita in buona fede ma non dovuta, va restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone, appunto, la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato (che rileva solo in termini di decorrenza degli interessi).
Né, sulla scorta della documentazione versata in atti dall' e non contestata CP_1
da parte ricorrente, può ritenersi maturata alcuna prescrizione in quanto, come precisato dall' , e come emerge per tabulas, con valuta 10.12.2014 al CP_2 Parte_1
è stata erogata in un'unica soluzione la somma di euro 2.011,28 a titolo di indennità
ASPI per 88 giorni relativamente al periodo 1 gennaio 2014-31 marzo 2014, somma a negli anni in parte recuperata
Conseguentemente, alla data del 15 marzo 2024 (cioè al momento della notifica del provvedimento di contestazione dell'indebito), il termine decennale di prescrizione non era maturato.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, la domanda formulata dal ricorrente va rigettata.
4 Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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