Art. 2.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente, fra l'altro, variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - MONALDI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente, fra l'altro, variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - MONALDI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA