Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 117
CCONTI
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di estinzione del giudizio di conto

    Il collegio rigetta l'eccezione poiché il termine di estinzione decorre dalla data di deposito del conto presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, come previsto dall'art. 150 c.g.c., e non dalla data di presentazione all'amministrazione.

  • Rigettato
    Contestazione della qualifica di contabile principale

    La qualifica di agente contabile è stata accertata con sentenza precedente e non appellata, pertanto la difesa sul punto è inammissibile.

  • Rigettato
    Irregolarità della gestione economale

    La Corte conferma l'irregolarità della gestione per errata rappresentazione dei dati, discordanze tra spese e reintegri, e per spese non giustificate o non ammissibili secondo la normativa regolamentare.

  • Accolto
    Ammanco per spese non giustificate

    La Corte accerta un ammanco complessivo di euro 681,49, dovuto a spese di rappresentanza non previste, spese telefoniche non regolamentate, spese per bonifici non giustificate, spesa duplicata e acconti missioni non recuperati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 117
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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