Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
DO GU Presidente IA D’IA Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23092 del registro di Segreteria, relativi al conto giudiziale n. 39334 reso da AN HI (cod.
fisc.: [...]), rappresentato e difeso come da procure in atti, dall’avv. Terenzio Fulvio Ponte (cod. fisc.: [...]; tel/fax 0984.396098; p.e.c.: avvfulvioponte@pecstudio.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest’ultimo, in Cosenza viale Giacomo Mancini n.
156, in qualità di agente contabile (economo) dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per AN
(IRCCS-INRCA) Por di Cosenza (00204480420), per l’esercizio finanziario 2013, costituito, ai sensi dell’art. 148, secondo comma, c.g.c., a mezzo del direttore generale pro tempore.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. IA D’IA, uditi l’avv. Terenzio Fulvio Ponte, per l’agente contabile, e il p.m., S.P.G. dott. Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l’IRCCS-INRCA.
Sentenza n. 117/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione n. 290/2021-1 relativa al conto giudiziale n. 39334, avente ad oggetto la gestione economale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per AN (IRCCS-INRCA)
Por di Cosenza per l’esercizio finanziario 2013, reso dall’agente contabile SC IE, il magistrato designato, in esecuzione della sentenza n.
67/2022 del 22 marzo 2022 - con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale e la procedibilità del conto giudiziale, con la conseguente rimessione degli atti per l’esame istruttorio -
ha rilevato una serie di criticità del conto. Ha evidenziato, tra l’altro, che l’agente contabile risulta, allo stato degli atti, non individuato da alcun provvedimento; che, pertanto, il signor IE sembra aver operato quale agente contabile di fatto; che nell’anno 2013 non risultava essere stato adottato alcun regolamento di contabilità dell’ente; che è stato trasmesso il regolamento di organizzazione modificato con determina n. 110 del 23 febbraio 2009; che è stato trasmesso il regolamento di cassa economale, adottato con determina n. 648 del 20 novembre 2000; che l’art. 3 di quest’ultimo ha previsto in maniera analitica la tipologia di spese e fissato quale limite l’importo di euro 3.000,00 oltre IVA; che l’art. 4 ha anche indicato le spese per le quali non era previsto un tetto ed ha, altresì, fissato, per tale tipologia di spesa, il tetto di lire 10 milioni per l’INCRA di Cosenza;
che l’art. 8 ha disposto il limite di lire 150.000 per le spese per le quali non era possibile recuperare la documentazione fiscale/giustificativa, previa attestazione del Responsabile del servizio finanziario controfirmata dal direttore della struttura; che sono stati trasmessi tutti i giustificativi di spesa, alcuni anche più volte; che la maggior parte dei giustificativi non sono accompagnati dal relativo buono; che, pertanto, la contabilizzazione è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni su registro cronologico; che l’importo unitario di ciascuna spesa non ha superato il tetto fissato dalla normativa regolamentare sopra richiamata; che il totale generale riportato sul giornale, con riguardo alle spese, alle entrate e al saldo a debito dell’agente, corrisponde al totale generale del conto; che l’importo delle spese pagate indicate sul conto non coincidono con l’importo delle spese liquidate con determina; che l’importo dei reintegri indicati nel registro cronologico e sul conto non coincidono con gli importi dei mandati di pagamento; e che, in particolare, risulta una differenza tra spese pagate e spese liquidate di euro 1.650,00 ed una differenza tra mandati di reintegro e reintegri indicati sul registro cronologico per euro 3.449,65. Il magistrato designato ha aggiunto che anche l’esame dei buoni economali e delle relative spese ha presentato una serie di anomalie con riguardo ai bonifici di euro 3 ciascuno e per l’importo di euro 116,00, alle spese di rappresentanza per euro 340,49, a spese varie, non inerenti o non desumibili, rispettivamente di euro 3.533,00, per il pagamento delle fatture nn. 765 e 766, e di euro 233,18, per la ricevuta del 22 maggio 2013, a pagamenti duplicati, per l’importo di euro 280,00, ad acconti per missioni, privi di documentazione giustificativa, per l’importo di euro 1.365,00. Infine, il magistrato designato ha evidenziato che dal registro cronologico sembra evincersi che alcuni reintegri del fondo economale sono stati effettuati mediante trattenute sullo stipendio di alcuni dipendenti e che, pertanto, la modalità di gestione di tali operazioni contabili potrebbe essere la ragione della mancata coincidenza tra i reintegri indicati sul conto (e sul giornale) ed i mandati di reintegro emessi. In ragione di quanto sopra evidenziato, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale con addebito all’agente contabile delle sopra indicate spese non ammissibili e/o non giustificate.
2. Con decreto presidenziale n. 233 del 25 settembre 2024, regolarmente comunicato, insieme alla relazione del magistrato designato, all’amministrazione, e per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il 10 giugno 2025.
3. Con memoria, depositata il 12 maggio 2025, l’agente contabile ha, in via preliminare, eccepito l’estinzione del giudizio di conto, ai sensi dell’art. 150, primo comma, c.g.c., perché il conto giudiziale è stato sottoscritto dall’agente contabile e dal responsabile dell’U.O. amministrazione e finanza il 3 luglio 2017 per il visto di regolarità e, all’esito della parifica, è stato depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale il 22 luglio 2021. Pertanto, il termine quinquennale di estinzione deve essere fatto decorrere dalla data di presentazione del conto da parte dell’agente contabile all’amministrazione, posto che il ritardo con il quale quest’ultima lo ha depositato non può essere imputato al deducente. Ha, quindi, contestato la propria qualifica di contabile principale perché, fino al 2018, era responsabile della sede IRCSSINRCA di Cosenza e, pertanto, poteva, al più, essere ritenuto alla stregua di un sub-agente, la cui responsabilità è limitata ai casi di attività fraudolenta o di dolo nell’ambito della gestione di competenza. Ha sottolineato che il magistrato designato lo ha definito contabile di fatto per l’esercizio finanziario in esame senza, tuttavia, considerare che la sede INCRA di Cosenza aveva un proprio economo preposto alla gestione della contabilità locale cui era affidata anche l’attività di gestione avente ad oggetto spese e reintegri. Ha, comunque, escluso la propria responsabilità contabile perché il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto non imputabile al deducente. Il signor IE ha, infine, contestato gli addebiti relativi alle singole spese contestate dal magistrato designato e, con particolare riguardo al pagamento degli importi di euro 3.533,00 e di euro 233,18, ha chiesto che venga ordinata l’esibizione della documentazione da parte dell’amministrazione sanitaria. Ha, pertanto, concluso per la regolarità della gestione e il conseguente discarico ovvero per la non giustiziabilità del conto e, in via subordinata, nel caso di irregolarità, per la non imputabilità dell’addebito.
4. Con ordinanza n. 63/2025 del 17 giugno 2025, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il collegio ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per il compiuto esame istruttorio del conto giudiziale, in ragione della documentazione versata in atti dall’INRCA e delle difese spiegate dall’istituto e dall’agente contabile nei rispettivi scritti difensivi. Ha, inoltre, fissato l’udienza dell’11 novembre 2025 per la prosecuzione del giudizio di conto.
5. Con relazione integrativa, depositata il 15 ottobre 2025, il Magistrato designato ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale con addebito di alcune somme relative a spese ritenute non giustificate. Il Magistrato ha, altresì, evidenziato la irregolarità della gestione con specifico riguardo alla reintegrazione del fondo economale tramite le trattenute effettuate sugli stipendi dei dipendenti, per gli acconti ricevuti per missioni. In particolare, ha sottolineato che “risultano reintegri del fondo economale per € 1.650,00 (a seguito di trattenute effettuate per recupero acconto missioni, come da tabella allegata alla memoria), a fronte di acconti concessi per € 1.365,00.”.
6. Con ordinanza n. 107/2025 del 12 novembre 2025, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio dell’11 novembre 2025, il collegio, considerato che, con riguardo alla segnalazione contenuta nella relazione di irregolarità, relativa ai reintegri del fondo economale effettuati mediante trattenute sullo stipendio di dipendenti, era necessario acquisire relazione esplicativa contenente le disposizioni normative e/o regolamentari interne in applicazione delle quali sono state effettuate le già menzionate operazioni, nonché una tabella dimostrativa (completa di documentazione a corredo)
della quadratura contabile, ha disposto che l’agente contabile e/o l’INRCA, in persona del suo direttore amministrativo di presidio, provvedessero, entro trenta giorni, a trasmettere la relazione esplicativa richiesta. Ha, quindi, disposto la rimessione degli atti al magistrato istruttore e fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 24 marzo 2026.
7. Con relazione conclusiva del 12 marzo 2026, il magistrato designato, dopo aver premesso che l’agente contabile ha chiesto, il 1° dicembre 2025, il differimento del termine per l’invio della documentazione e che, il 26 febbraio 2026, l’amministrazione ha depositato, in esecuzione dell’ordinanza n.
107/2025, una serie di documenti, già visionati in sede istruttoria, e tabelle riepilogative, delle quali dà conto nella relazione integrativa, ha concluso per la irregolarità della gestione con ammanco per gli importi rispettivamente pari ad euro 340,49, per spese di rappresentanza non espressamente previste dal regolamento, ad euro 20,00, per spese telefoniche – ricarica cellulare non previste dal regolamento, ad euro 30,00, per spese per bonifici, ad euro 28,00, per spesa duplicata e non dovuta, e ad euro 280,00 per acconti missioni, in ragione della differenza tra quanto richiesto (euro 1.365,00) e quanto trattenuto sugli stipendi 2013 e 2014.
8. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la difesa dell’agente contabile ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi. Nessuno è comparso per l’amministrazione. Il p.m. ha concluso per la irregolarità della gestione con addebito. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. In via preliminare, questo collegio osserva che l’eccezione di estinzione del giudizio di conto formulata dall’agente contabile, ai sensi dell’art. 150 c.g.c.,
è infondata. È appena il caso di ricordare, infatti, che, ai sensi del primo comma della menzionata disposizione, “Il giudizio di conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza.”. Appare, pertanto, evidente che il dato testuale della disposizione in esame esclude in radice la possibilità di accedere all’interpretazione dell’agente contabile che colloca il dies a quo del termine di estinzione del giudizio di conto dalla data di presentazione del conto giudiziale all’amministrazione anziché, come espressamente indicato dalla norma, da quella del suo deposito presso la segreteria della Sezione giurisdizionale. Del pari infondata è l’ulteriore e preliminare argomentazione difensiva del signor SC IE in ordine all’asserito difetto di legittimazione passiva, posto che la sua qualifica di agente contabile è stata accertata con la sentenza n. 67/2022, che non risulta essere stata appellata.
Ne deriva che le difese spiegate sul punto dall’agente contabile non sono meritevoli di apprezzamento.
10. Nel merito, il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato irregolare in ragione della errata rappresentazione dei dati della gestione, per come evidenziati dal magistrato designato nelle relazioni di irregolarità. In particolare, si rileva la discordanza tra le spese pagate e indicate nel conto giudiziale e quelle liquidate in determina e la differenza tra mandati di reintegro e reintegri integrati indicati sul registro cronologico. Del pari irregolare appare la procedura di contabilizzazione delle spese evidenziata dal magistrato designato, posto che, nella maggioranza dei casi esaminati in sede di revisione, ai giustificativi di spesa non sono stati associati i relativi buoni economali, con la conseguenza che la contabilizzazione delle spese è avvenuta prevalentemente con imputazione delle operazioni sul registro cronologico. Il conto giudiziale è, altresì, irregolare con riguardo ad alcune delle spese economali evidenziate dalle relazioni di irregolarità. In particolare, si osserva che non appaiono giustificate le spese per bonifici, pari ad euro 33,00, per le quali, in ragione delle condizioni della documentazione, non è stato possibile accertare effettivamente la giustificazione. Anche le spese di rappresentanza, pari ad euro 340,49, non trovano giustificazione nella normativa regolamentare, perché, peraltro, funzionali all’acquisto di generi di conforto. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, inoltre, che “(…) tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.” e che “In particolare, in caso di utilizzo di fondi destinati alle spese di rappresentanza, chi ne usufruisce, deve provare che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, fornendo una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa. Naturalmente deve essere dimostrata anche la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. Le spese di rappresentanza, quindi, devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un’adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerle, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181; Sezioni Riunite, sentenza n. 59 del 12.12.2014; Sez. d’App. Sicilia, sent. n. 141 del 7.10.2016;
Sez. I d’App., sent. n. 266 del 19.7.2016).” (cfr. in termini, tra le tante, Sez.
III App., sentenza n. 22/2023 dell’11 gennaio 2023). Nel caso in esame, le spese contestate non possiedono i requisiti sopra indicati. La spesa di telefonia mobile del 20 agosto 2013 pari ad euro 20,00, ancorché non prevista dal regolamento economale di cui alla deliberazione n. 648/2000, sembra essere inerente alle finalità istituzionali dell’ente e, pertanto, può essere discaricata. Viceversa, per la spesa di euro 28,00 (quota parte delle somme impiegate per la distruzione di stupefacenti) non risulta alcuna evidenza documentale. Infine, con riferimento alle spese per missioni, si osserva che, chiarito il quadro normativo ed amministrativo di riferimento, risulta, comunque, un ammanco di euro 280,00 derivante dalle somme erogate a tale titolo dall’amministrazione, che non sono state recuperate. Ne deriva che la gestione in esame deve essere dichiarata irregolare per le ragioni esposte e, inoltre, che il contabile deve essere ritenuto responsabile dell’ammanco per l’importo complessivo pari ad euro 681,49.
11. Ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale a margine.
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n.
39334 e condanna l’agente contabile SC Picchierri al pagamento in favore dell’IRCCS-INRCA Por di Cosenza dell’importo di euro 681,49 oltre agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l’agente contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente IA D’IA DO GU Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 14/04/2026
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Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente