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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 397/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Claudio Di Franco Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La documentazione in atti attesta che il ricorrente ha presentato in data
4/5/2022 richiesta di riconoscimento della NASpI (all. 3), adducendo il proprio stato di disoccupazione conseguente al licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia (all. 2).
In data 17-1-023 l' rigettava l'istanza, motivando il proprio diniego sulla CP_1
base del fatto che dagli accertamenti medico-legali era emerso che il non aveva riacquistato la propria capacità lavorativa (all. 11). Parte_1 Anche il ricorso al Comitato Provinciale (all. 12) veniva respinto con la medesima motivazione (13).
In effetti, la documentazione medica depositata dal ricorrente stesso certifica che in costanza del rapporto di lavoro insorse in lui una “grave ipoestesia e parestesie in territorio C6 e C7 sinistro” (all. 5), tant'è che egli dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico (all. 6), seguendo un percorso riabilitativo (all.7).
Evidente, pertanto, che nel periodo in questione la domanda di riconoscimento della NASpI non poteva essere accolta poiché il lavoratore, seppur disoccupato, versava ancora in uno stato di malattia cosicchè egli non era in grado di procurarsi un nuovo lavoro e, comunque, non era in grado di svolgerlo.
Successivamente, però, il proprio specialista di fiducia attestava in data
25/10/2022 che egli aveva riacquisito la capacità lavorativa (all. 9).
Tale certificato veniva verosimilmente trasmesso all' CP_1
A dispetto di ciò, come già detto, l'ente previdenziale rigettava a distanza di più di 2 mesi l'originaria richiesta dell'indennità di disoccupazione.
Alla luce di tale contraddittorio quadro (da un lato il certificato di
“guarigione” e dall'altro l'esito, di segno contrario, degli accertamenti medico-legali svolti dall' , s'è provveduto a disporre Ctu, la quale risulta CP_1
suffragare le ragioni del ricorrente.
Il dott. infatti, dopo aver esaminato la documentazione in atti e Per_1
visitato l'attore ha osservato che “Non vi sono dubbi che il periziando si sia trovato in una condizione clinica tale da configurare un'inabilità al lavoro, correlata alla discopatia cervicale e documentata sostanzialmente a partire dall'episodio sintomatico del
06/11/2021 fino al termine delle cure riabilitative, che si può collocare in data 25/10/2022, quando il neurochirurgo ha espresso parere favorevole alla ripresa dell'attività lavorativa…”, soggiungendo “si deve affermare che al momento della presentazione della domanda di NASPI, ossia in data 04/05/2022, il periziando non fosse idoneo ad alcun tipo di lavoro, e che invece abbia recuperato l'idoneità al lavoro, sebbene con alcune limitazioni legate alla patologia di base e agli esiti dell'intervento chirurgico eseguito, a partire dalla data del 25/10/2022, quando vi è stato il parere favorevole del medico specialista alla ripresa dell'attività lavorativa”.
Tali conclusioni, fondate su indagini esaurienti e congruamente motivate, non sono state contestate dal convenuto.
Ne consegue che al va attribuito la prestazione assicurativa Parte_1
richiesta a dar data dall'1/11/2022 fino all'epoca in cui egli reperirà una nuova occupazione oppure sino al periodo massimo previsto dalla normativa di settore.
La condanna alle spese di consegue alla sua parziale soccombenza e si CP_1
determinano come in dispositivo sulla base dei parametri legali vigenti per le cause dal valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Condanna ad Controparte_1 CP_1
attribuire al ricorrente la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego a far data dall'1/11/2022, oltre a interessi legali a far data dal 120° giorno successivo, per il periodo massimo previsto dalla legge oppure sino al tempo in cui il ricorrente avrà reperito una nuova occupazione. Condanna alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € CP_1
465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 832,00 per la fase istruttoria ed € 1011,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva
e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 15/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli