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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 73/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
********
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Relatore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Giusti, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
- ricorrente- contro
Regione Toscana (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta P.IVA_1 CP_1
giusto decreto d'incarico dell'Avvocato Generale n. 618 del 18.01.2022, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Giuseppe Vincelli come da procura in atti
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze: - riconoscere e dichiarare la Regione Toscana nella persona del legale rappresentante pro tempore responsabile ex art. 2051 c.c. dell'alluvione causata dal Rio RD fra il 9 e 10 settembre 2017 e quindi dei danni subiti dal ricorrente;
- condannare la Regione Toscana in persona del rappresentante legale pro tempore a risarcire al ricorrente i danni subiti e subendi a causa dell'evento alluvionale 9/10 settembre 2017 ed ammontanti ad Euro 21.950 per le causali indicate in narrativa o in quel diverso importo che l'Ill.mo Tribunale Regionale della Acque
Pubbliche riterrà conforme a giustizia, oltre alle spese tecniche sostenute per l'accertamento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge.
In istruttoria qualora il Giudicante lo ritenesse necessario, si chiede disporsi CTU per
l'accertamento e la conferma della responsabilità della Regione Toscana per gli eventi di cui è causa.
Si chiede inoltre l'ammissione di CTU volta a confermare i danni subiti dal ricorrente.”
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, voglia:
a) accertare e dichiarare l'eccezionalità dell'evento e che i danni lamentati dal ricorrente sono da attribuirsi a causa imprevedibile ed inevitabile, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta e, per l'effetto, respingere la domanda;
b) rigettare le pretese di parte attrice nei confronti della Regione Toscana, poiché destituite di qualsiasi fondamento e comunque non provate;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della Regione Toscana, con conseguente riconoscimento che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Regione Toscana per i fatti di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
OGGETTO: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto, avanti all'intestato Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Toscana, al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f- bis della L.R.T. n. 80 del 28.10.2015 - la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti dai veicoli di sua proprietà (che si trovavano parcheggiati nelle vicinanze della propria abitazione, sita nel Comune di Livorno, via Pacinotti n. 52) a causa dell'esondazione del Rio RD, avvenuta tra il 9 ed il 10 settembre 2017.
Il ricorrente, al riguardo, ha esposto che: 1) nei giorni predetti, su Livorno e zone limitrofe, si era abbattuto un violentissimo nubifragio di eccezionale intensità, determinato da una situazione meteorologica mai vista prima;
2) tutto il territorio del e parte del territorio dei Controparte_2
Comuni limitrofi (Collesalvetti e Rosignano Marittimo) era stato interessato dall'esondazione di tutti i corsi d'acqua principali (torrente Ugione, Rio Maggiore, Rio RD e e di quasi Persona_1 tutti i corsi d'acqua minori;
3) le conseguenti inondazioni di aree urbanizzate e le erosioni di versanti e degli alvei dei corsi d'acqua avevano provocato la perdita di vite umane e danni ingentissimi;
4) anche il torrente Rio RD, a seguito delle copiose piogge, era tracimato allagando le strade limitrofe, tra cui quella ove era sita la sua abitazione, provocando danni ai veicoli di sua proprietà, parcheggiati nelle vicinanze della stessa e precisamente ad un'Audi A4 Avant targata CT559AE anno
2005 (che era stata rottamata), ad una Hyundai IX35 targata EZ008CL anno 2016 ed ad una bici elettrica (anch'essa rottamata), nonché a due motocicli (moto Scarabeo 100 targato DL94642 e moto
Scarabeo 50 targato X7XK2B), che erano stati, invece, riparati e 5) il valore delle autovetture - ricavato dai listini di valutazione dell'usato per una condizione di manutenzione media e dalla dichiarazione del concessionario – era di euro 5.710,00 per l'Audi 4 e di euro 14.000,00 per la
Hyundai, mentre per la bici elettrica e per la riparazione dei motorini il danno era rispettivamente pari ad euro 700,00; ad euro 800,00 ed ad 740,00 e, quindi, era complessivamente pari ad euro 21.950,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Il medesimo, inoltre, ha precisato che i danni da lui subìti erano da ascrivere alla esclusiva responsabilità della resistente, in quanto unico soggetto su cui gravava, ex art. 2, comma 1, lett. f-bis della L.R.T. n. 80 del 28.10.2015, la “manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”, dato che il Rio RD era un corso d'acqua contenente opere idrauliche classificate in terza categoria e che la tracimazione poteva essere evitata se il corso d'acqua fosse stato, a suo tempo, messo in sicurezza, ben conoscendosi le gravi criticità e gli effetti sul territorio sia per i ripetuti studi sul rischio idraulico che per il ripetersi degli eventi nel passato.
In particolare, ha ricordato che Livorno, per le caratteristiche fisiche del suo territorio ed il sistema climatico condizionato dalla presenza del mare, era una città soggetta a violenti nubifragi che riempivano rapidamente l'alveo di fiumi e torrenti e che la stessa era stata colpita, dagli anni sessanta ad oggi, da varie alluvioni (tra le più importanti, quelle avvenute nel giugno 1961, nel novembre
1966, nel giugno 1970, nel settembre 1973; nell'ottobre 1975; nell'ottobre 1990; nel febbraio 2009 e nel settembre 2017) ed ha evidenziato che la necessità di coordinare interventi ed investimenti nella sicurezza del territorio, aveva determinato l'enucleazione di strumenti normativi nazionali (come ad es. la L. 183/89, con la quale era stata prevista la mappatura delle criticità idrogeologiche del territorio e la redazione di piani di bacino nazionali e regionali secondo l'importanza del corso d'acqua od il
DL 398/1993, che aveva disposto che i piani di bacino idrografico potessero essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali od il DL 180/98, che aveva stabilito che entro il 31.12.1998 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini dovevano adottare piani di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, contenenti l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico od il D.P.C.M. del
29.9.1998, che aveva indicati i criteri ed i metodi per l'individuazione del rischio dipendente dai fenomeni di carattere idrogeologico e per la redazione dei PAI - Piani per l'Assetto Idrogeologico, qualificando ad alta probabilità di inondazione le aree soggette a rischio idraulico con un tempo di ritorno “TR” fra 20 e 50 anni;
a moderata probabilità, quelle fra 100 e 200 anni ed a bassa probabilità, quelle fra 300 e 500 anni, nonché il D.lgs n. 152/2006 c.d. “Codice dell'Ambiente”, che aveva disciplinato le norme in materia di difesa suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, riproponendo lo schema dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico già previsti dal precedente quadro normativo e la L. 49/2010) o regionali (come la LR 91/1998 e la LR 28 dicembre 2015, n. 80 in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
Con riferimento specifico al territorio attraversato dal Rio RD, l' ha, infine, rilevato Parte_1 che già dal PAI Livorno (predisposto dall'Autorità di Bacino Toscana Costa ed approvato nel 2005 al fine di assicurare l'incolumità della popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali, che prevedeva sei livelli di intervento e preventivava le risorse necessarie per migliorare, anche con opere strutturali, il deflusso delle acque e rafforzare le difese spondali così da abbattere il rischio di tracimazione in occasione di eventi meteorologici importanti), emergeva che le opere idrauliche sull'intero percorso del fiume non erano in grado di sostenere eventi con tempi di ritorno fra 20-50 anni, con conseguente allagamento delle aree limitrofe da classificarsi quindi come a pericolosità idraulica molto elevata P.I.M.E.; che detta simulazione si era poi effettivamente verificata nel settembre 2017 ed aveva reso palese l'insufficienza delle arginature e l'ostacolo al deflusso rappresentato dai numerosi ponti che si trovavano sul tracciato e che gli ulteriori studi di conoscenza della situazione, quali ad es. quello redatto dall'Ing. (contenente la proposta di aumentare Persona_2 di almeno un arco il ponte a mare per facilitare il passaggio delle acque e di rialzare la parte vulnerabile dell'argine in destra idraulica, aumentando così la portata transitabile;
proposta, quest'ultima, non realizzata); l'ATP svolto dall'Ing. per l'accertamento dei danni occorsi dallo Per_3 straripamento del settembre 1973 (che fotografava lo stato del Rio RD, calcolandone la portata teorica alla foce in 110 mc/s, per l'ostacolo costituito dal ponte “tre ponti” e la portata teorica dell'asta fluviale dai tre ponti a salire in 210 mc/s.); lo studio commissionato, nel 2004, dal Controparte_2 all'Ing. (che evidenziava che non solo l'argine dx del fiume in prossimità della foce era Per_4 rimasto vulnerabile, così come aveva già individuato il ma che in prossimità dei ponti: Persona_2
Ferrovia; Grotta delle Fate;
Variante Aurelia;
e gli argini non erano in grado Per_5 CP_3 Pt_2 di contenere un evento TR30 e meno che mai, un evento TR200 con conseguente superamento e allagamento delle aree circostanti), così come le perizie fatte svolgere dalla Procura della Repubblica
e dal Commissario Delegato all'indomani dell'evento alluvionale del settembre 2017 (per i periti,
l'area che era risultata allagata dall'evento del 2017 era quasi perfettamente sovrapponibile a quella individuata nel PAI per l'evento duecentennale), nonché lo studio di Prima Ingegneria eseguito dopo l'alluvione del 2017 (che aveva posto l'attenzione sul fatto che i ponti rappresentavano un ostacolo al deflusso dell'acqua; che c'erano sezioni di argine insufficienti per diversa altezza rispetto alla regolare progressione, in particolare l'argine dx nella parte terminale del corso del fiume in prossimità della Via Pacinotti e che l'intervento di messa a norma per il tempo di ritorno duecentennale e quello di messa in sicurezza del fiume con un franco di un metro secondo norma, sarebbe stato in grado di contenere anche un evento pari a quello del 2017) avevano confermato che le criticità del fiume
RD erano conosciute già dal piano strutturale comunale del 1997 e, soprattutto, dal PAI del 2005.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione attiva, nonché chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Al riguardo, ha dedotto che l'evento dannoso era stato causato da piogge di portata eccezionale, aventi una portata con tempo di ritorno di almeno 800 anni, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed escludere così la sua responsabilità; che l'attore non aveva specificato in quali omissioni sarebbe incorsa la Regione e che essa era intervenuta all'indomani dell'evento alluvionale, anche con fondi prelevati dal proprio bilancio, solo in quanto competente per gli interventi di somma urgenza, che all'epoca si erano resi necessari nell'immediato in ragione della esigenza di eseguire lavori di ripristino delle sezioni idrauliche alterate e modificate da un evento talmente eccezionale da aver radicalmente cambiato l'assetto del reticolo idraulico e dei versanti ad esso afferenti.
Nel corso del giudizio era stata disposta una c.t.u. con cui erano stati posti al consulente nominato, ing. , i seguenti quesiti: “A) descriva le caratteristiche dell'evento alluvionale del Persona_6 fiume RD e suoi affluenti che ha colpito la città di Livorno nel settembre 2017; B) inquadri il tempo di ritorno di un evento siffatto;
C) se vi era possibilità in capo alla Regione Toscana di intervento preventivo a scongiurare il pericolo, quale responsabile ex lege per la manutenzione straordinaria e la polizia idraulica;
D) se in particolare un intervento calibrato secondo il PAI a protezione dagli eventi di ritorno 200 e/o 500 anni avrebbe consentito che l'area di rispettiva sosta dei veicoli di proprietà del ricorrente non fosse interessata dall'alluvione”
Il CTU ha depositato la sua consulenza tecnica in data 29.7.2024 e quindi il giudice Per_6 istruttore ha fissato davanti a sé per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2024.
Successivamente, la causa, stante la lunga aspettativa per malattia del giudice istruttore, con ordinanza del 4.2.2025, è stata riassegnata al presente Consigliere quale giudice istruttore ed è stata fissata l'udienza collegiale con modalità cartolare alla data del 25.3.2025, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Regione Toscana. Al riguardo, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Tanto ricordato, si sottolinea che le opere realizzate dalla Regione Toscana all'indomani dell'evento alluvionale per la messa in sicurezza del fiume erano sicuramente di straordinaria e non di ordinaria manutenzione (quest'ultime di competenza del ex art. 22 lett. c) e Controparte_4
d) della L.R. Toscana n. 79/2012) e che, secondo il ricorrente, l'Ente avrebbe dovuto eseguire dette opere prima e non dopo il 2017, per cui, non essendo oggetto della domanda la ordinaria manutenzione del fiume ma le opere di straordinaria manutenzione non eseguite prima dell'alluvione,
l'eccezione va rigettata.
Venendo al merito, si rileva che sebbene l'evento storico – rappresentato dal fatto che tra il 9 ed il
10 settembre 2017, su Livorno e zone limitrofe, si era abbattuto un nubifragio di eccezionale intensità; che tutto il territorio del e parte del territorio dei Comuni limitrofi (Collesalvetti Controparte_2
e Rosignano Marittimo) era stato interessato dall'esondazione di tutti i corsi d'acqua principali
(torrente Ugione, Rio Maggiore, Rio RD e Torrente e di quasi tutti i corsi d'acqua Per_1 minori, che avevano provocato inondazioni di aree urbanizzate ed erosioni di versanti e degli alvei di fiumi e torrenti, nonché danni ingentissimi e che anche il Rio RD, a seguito delle copiose piogge, era esondato, allagando le strade limitrofe, tra cui quella in cui abita il ricorrente, nelle cui vicinanze erano parcheggiati i veicoli di proprietà del medesimo – appaia del tutto pacifico, lo stesso non può dirsi circa le cause dell'esondazione e dei danni conseguenti.
Ed invero, mentre il ricorrente, sulla base degli studi eseguiti dalla stessa Regione Toscana a seguito delle varie alluvioni succedutesi dagli anni '60 ad oggi ed in ultimo dei calcoli eseguiti dallo studio di Prima Ingegneria che aveva redatto il progetto della messa in sicurezza del fiume a seguito dell'evento del 2017, ha identificato dette cause nella omessa realizzazione, da parte della Regione, degli interventi previsti dal PAI approvato nel 2005 per la messa in sicurezza del fiume, evidenziando che, se le opere arginali e gli ingombri nella sezione idraulica, fossero stati messi i regola, l'evento del 2017 sarebbe transitato senza danni, dato che le opere idrauliche adeguate alla portata duecentennale del fiume RD, con il franco di un metro di legge, erano in grado di contenere l'evento, al contrario, la Regione resistente ha negato la sussistenza di un nesso causale tra la mancata esecuzione degli interventi e l'esondazione, sostenendo che l'evento meteorologico era stato così eccezionale da assurgere a caso fortuito, ad essa non imputabile.
La domanda del ricorrente va rigettata, essendo ravvisabili, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed ha idoneità causale assorbente e che affinché un evento metereologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere un evento atmosferico (cfr. tra le tante, TSAP 18.7.2024 n. 95; Cass. civ. 1.12.2022
n. 35429; Sezioni Unite 30.6.2022 n. 20943; 22/11/2019 n. 30521; 1.2.2018 n. 2482; 28.7.2027 n.
18856 e n. 25837; 24.3.2016 n. 5877).
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel caso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi, di per sé solo sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza e l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come “normale”.
In tale ottica, l'accertamento del “fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr Cass. civ.
1.2.2018 n. 2482).
Nel caso in esame, dalla c.t.u. svolta – che questo Collegio condivide – è emerso che: 1) le precipitazioni a Livorno furono molto forti, nonché concentrate in un primo scroscio fra le 19:00 e le
20:00, in cui caddero più di 160 mm di pioggia;
2) tale valore corrispondeva a precipitazioni assolutamente eccezionali (anche nella zona più a sud del bacino, caratterizza precipitazioni furono assolutamente elevate: circa 202 mm nello stesso intervallo di tempo compreso fra le 1:30 e le 4:00 del 10 settembre, con un'intensità media di circa 81 millimetri/ora) e 3) le stesse, per la loro intensità, tramutarono la portata del Rio RD, nel senso che la portata di picco idrologica susseguente all'evento in corrispondenza delle prime ore del 10 settembre 2017 risultò troppo elevata per essere contenuta in alveo nel tratto compreso fra il ponte di Via Mondolfi (a monte) e il ponte Tre ponti (a valle), tanto che il fiume esondò in destra idraulica, dapprima, in un tratto compreso fra l'abitazione dell'ing. ed il ponte Tre ponti, per poi risalire verso nord ed invadere il ponte Pacinotti nel Parte_1 tratto in adiacenza alla abitazione del ricorrente.
In relazione, poi, agli altri quesiti, il c.t.u. ha chiarito che il tempo di ritorno della alluvione doveva essere individuato in 1350 anni (il c.t.u. ha sottolineato, al riguardo, che la stima era stata eseguita con le conoscenze idrologiche disponibili fino al giorno prima dell'evento e che, trattandosi di una proiezione su dati fino a 500 anni, il valore numerico di 1350 anni non poteva né doveva essere preso come valore esatto, ma come valore ragionevolmente significativo per un evento che precedentemente al suo accadimento sarebbe stato certamente considerato di estrema eccezionalità)
e, dopo aver ricordato che la Regione Toscana, a seguito dell'evento, aveva effettuato alcuni lavori di somma urgenza che avevano ripristinato l'officiosità idraulica nel tratto tra il ponte di Via Mondolfi
e la foce, con adeguamenti arginali soprattutto in destra idraulica (nel tratto dell'argine destro del Rio
RD compreso fra l'abitazione del ricorrente ed il ponte “3 ponti” era stata realizzata una consistente elevazione della quota di difesa arginale), ha precisato che detti lavori - anche se considerati come lavori di straordinaria manutenzione che la Regione, in qualità di responsabile ex lege, avrebbe potuto fare anche prima dell'evento - non sarebbero stati sufficienti a scongiurare il pericolo dei danni per cui è causa perchè l'acqua avrebbe, comunque, invaso la strada antistante al muro del giardino dell'abitazione del ricorrente,.
Il medesimo, infine, ha ricordato che il Piano di Assetto Idrogeologico, detto PAI, istituito, adottato e approvato nel 2005 ai sensi della legge n. 183/1989, aveva valore di piano territoriale di settore e costituiva la base su cui erano state elaborate e redatte le carte di pericolosità idraulica classificando le aree soggette ad inondazione con pericolosità elevata e molto elevata, specificando che, nello stesso, l'area oggetto di causa, era riconosciuta come area soggetta a pericolosità elevata, nonché precisando di aver interpretato il quesito postogli dal Giudice come richiesta di conoscere se l'intervento previsto dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica commissionato da Regione
Toscana alla Società Prima Ingegneria STP (e da quest'ultima redatto nel luglio 2018) avrebbe o meno consentito che l'area di sosta dei veicoli di proprietà del ricorrente non fosse interessata dall'alluvione nel caso in cui tali interventi fossero stati eseguiti prima dell'evento calamitoso.
In risposta al quesito, il c.t.u. – dopo aver premesso che il tempo di ritorno preso in considerazione dai progettisti della Prima Ingegneria era di 200 anni, perché nella progettazione dovevano essere rispettati determinati franchi di sicurezza dettati anche dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che il progetto della Prima Ingegneria faceva riferimento a due portate (ovvero a quella duecentennale rivalutata dopo l'accadimento dell'evento ed a quella stimata come picco dell'evento dalla relazione del Prof. ed a due diversi approcci, costituiti rispettivamente dall'adeguamento dell'alveo Per_7 per consentire il transito della portata duecentennale rivalutata con franco (ed in particolare, l'allargamento del fondo alveo, la riprofilatura del fondo ed il rifacimento del ponte Tre ponti, che è attualmente in fase di esecuzione) ed a quello della realizzazione di casse di laminazione a monte, atte a ridurre il valore della portata nel tratto da proteggere (questo secondo approccio era stato poi abbandonato) – ha affermato di condividere quanto sostenuto dai progettisti in ordine al fatto che le simulazioni, oltre ad fornire una rappresentazione approssimativa della realtà, non tenevano conto degli accadimenti legati alla presenza di materiale flottante, di parziali ostruzioni dei ponti e di franamento di sponde ed ha precisato che il motivo per cui nei progetti idraulici viene richiesto un franco di sicurezza, non risiede nella esigenza di aumentare il tempo di ritorno, ma in quella di offrire un adeguato margine di maggior sicurezza nei confronti delle incertezze insite nella schematizzazione modellistica di calcolo (infatti, ad esempio, nel caso in esame, le precipitazioni misurate disponibili non erano state distribuite dal punto di vista spaziale, ma erano relative a tre stazioni, per le quali si era assunto che fossero avvenute uniformemente in ciascuna rispettiva area di competenza;
il fenomeno afflussi/deflussi era stato schematizzato secondo modelli di calcolo che, seppure sofisticati rispetto alla tecnologia oggi disponibile, non davano certezza di estrema precisione rispetto al fenomeno naturale;
i calcoli idraulici sulla massima portata erano stati eseguiti assumendo valori medi di letteratura relativamente alla scabrezza e/o di altri parametri dell'alveo e delle sponde;
non si era potuto tenere conto di situazioni contingenti quali il transito di tronchi d'albero che avrebbero, anche per tempi limitati, ostruire parzialmente le luci libere dei ponti o il franamento, anche parziale, di sponde o argini), per cui era giunto alla conclusione che, sebbene i calcoli effettuati dal progetto di
Prima Ingegneria mostrassero che la piena, sia in base al ricalcolo con TR 200 rivalutato che in base all'evento 2017, poteva essere contenuta nell'alveo se si fossero realizzati i lavori effettuati successivamente al 2017, perché vi era un franco residuo che spaziava da 0,32 cm per la sez. 7 a 2,86 cm per la sez. 3 (vd fig. 28 a pag. 32 della relazione peritale), tuttavia questo fatto non consentiva di avere totale certezza che il transito della piena del settembre 2017 sarebbe potuto avvenire senza esondazioni, nel caso in cui le opere previste dal progetto di Prima Ingegneria fossero state realizzate in data antecedente all'evento, proprio in considerazione del fatto che il franco residuo per alcune sezioni (sez. 6 e 7) era inferiore al metro.
Ciò detto, considerato che il ricorrente non ha dedotto inadempimenti della Regione Toscana sotto il profilo manutentivo dell'alveo del fiume, né ha fornito prove contrarie al fatto che le piogge cadute nel settembre 2017, oltre ad avere un tempo di ritorno superiore ai mille anni, avevano anche un carattere oggettivamente eccezionale e che i lavori che la Regione Toscana avrebbe potuto realizzare prima dell'evento (peraltro, progettabili per sostenere eventi con un tempo di ritorno duecentennale e con franco di un metro), in base ad una valutazione ex ante, non avrebbero, comunque, potuto ovviare l'esondazione del fiume nel tratto antistante l'abitazione dell'ing. né evitare con Parte_1 certezza, secondo il criterio del più probabile che non, l'allagamento del tratto stradale in cui erano stati parcheggiati i veicoli di sua proprietà (che, comunque, non erano stati rimossi dal ricorrente e portati i una zona più lontana dall'alveo fluviale, nonostante le previsioni meteorologiche negative), ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata dal medesimo va rigettata.
Va, infine, rilevato che, come evidenziato dalla stessa resistente, la Regione Toscana era divenuta
Autorità idraulica solo dal 1° gennaio 2016, a seguito del riordino delle funzioni prima attribuite alle
Province e dell'emanazione della Legge regionale n. 80 del 2015 e che la stessa, quindi, non avrebbe, comunque, avuto tempo, in meno di due anni (ovvero prima del settembre 2017), di programmare, progettare, affidare, realizzare e collaudare interventi così complessi come quelli iniziati dopo l'esondazione del 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22) e quelle di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di FIRENZE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Regione Toscana;
Parte_1
- condanna il ricorrente alla refusione in favore della Regione Toscana delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- dispone che le spese di c.t.u. gravino in via definitiva sul ricorrente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carla Santese dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Relatore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1099/2021 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto Giusti, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
- ricorrente- contro
Regione Toscana (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta P.IVA_1 CP_1
giusto decreto d'incarico dell'Avvocato Generale n. 618 del 18.01.2022, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Giuseppe Vincelli come da procura in atti
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze: - riconoscere e dichiarare la Regione Toscana nella persona del legale rappresentante pro tempore responsabile ex art. 2051 c.c. dell'alluvione causata dal Rio RD fra il 9 e 10 settembre 2017 e quindi dei danni subiti dal ricorrente;
- condannare la Regione Toscana in persona del rappresentante legale pro tempore a risarcire al ricorrente i danni subiti e subendi a causa dell'evento alluvionale 9/10 settembre 2017 ed ammontanti ad Euro 21.950 per le causali indicate in narrativa o in quel diverso importo che l'Ill.mo Tribunale Regionale della Acque
Pubbliche riterrà conforme a giustizia, oltre alle spese tecniche sostenute per l'accertamento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge.
In istruttoria qualora il Giudicante lo ritenesse necessario, si chiede disporsi CTU per
l'accertamento e la conferma della responsabilità della Regione Toscana per gli eventi di cui è causa.
Si chiede inoltre l'ammissione di CTU volta a confermare i danni subiti dal ricorrente.”
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, voglia:
a) accertare e dichiarare l'eccezionalità dell'evento e che i danni lamentati dal ricorrente sono da attribuirsi a causa imprevedibile ed inevitabile, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta e, per l'effetto, respingere la domanda;
b) rigettare le pretese di parte attrice nei confronti della Regione Toscana, poiché destituite di qualsiasi fondamento e comunque non provate;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della Regione Toscana, con conseguente riconoscimento che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Regione Toscana per i fatti di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
OGGETTO: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto, avanti all'intestato Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Toscana, al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f- bis della L.R.T. n. 80 del 28.10.2015 - la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti dai veicoli di sua proprietà (che si trovavano parcheggiati nelle vicinanze della propria abitazione, sita nel Comune di Livorno, via Pacinotti n. 52) a causa dell'esondazione del Rio RD, avvenuta tra il 9 ed il 10 settembre 2017.
Il ricorrente, al riguardo, ha esposto che: 1) nei giorni predetti, su Livorno e zone limitrofe, si era abbattuto un violentissimo nubifragio di eccezionale intensità, determinato da una situazione meteorologica mai vista prima;
2) tutto il territorio del e parte del territorio dei Controparte_2
Comuni limitrofi (Collesalvetti e Rosignano Marittimo) era stato interessato dall'esondazione di tutti i corsi d'acqua principali (torrente Ugione, Rio Maggiore, Rio RD e e di quasi Persona_1 tutti i corsi d'acqua minori;
3) le conseguenti inondazioni di aree urbanizzate e le erosioni di versanti e degli alvei dei corsi d'acqua avevano provocato la perdita di vite umane e danni ingentissimi;
4) anche il torrente Rio RD, a seguito delle copiose piogge, era tracimato allagando le strade limitrofe, tra cui quella ove era sita la sua abitazione, provocando danni ai veicoli di sua proprietà, parcheggiati nelle vicinanze della stessa e precisamente ad un'Audi A4 Avant targata CT559AE anno
2005 (che era stata rottamata), ad una Hyundai IX35 targata EZ008CL anno 2016 ed ad una bici elettrica (anch'essa rottamata), nonché a due motocicli (moto Scarabeo 100 targato DL94642 e moto
Scarabeo 50 targato X7XK2B), che erano stati, invece, riparati e 5) il valore delle autovetture - ricavato dai listini di valutazione dell'usato per una condizione di manutenzione media e dalla dichiarazione del concessionario – era di euro 5.710,00 per l'Audi 4 e di euro 14.000,00 per la
Hyundai, mentre per la bici elettrica e per la riparazione dei motorini il danno era rispettivamente pari ad euro 700,00; ad euro 800,00 ed ad 740,00 e, quindi, era complessivamente pari ad euro 21.950,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Il medesimo, inoltre, ha precisato che i danni da lui subìti erano da ascrivere alla esclusiva responsabilità della resistente, in quanto unico soggetto su cui gravava, ex art. 2, comma 1, lett. f-bis della L.R.T. n. 80 del 28.10.2015, la “manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”, dato che il Rio RD era un corso d'acqua contenente opere idrauliche classificate in terza categoria e che la tracimazione poteva essere evitata se il corso d'acqua fosse stato, a suo tempo, messo in sicurezza, ben conoscendosi le gravi criticità e gli effetti sul territorio sia per i ripetuti studi sul rischio idraulico che per il ripetersi degli eventi nel passato.
In particolare, ha ricordato che Livorno, per le caratteristiche fisiche del suo territorio ed il sistema climatico condizionato dalla presenza del mare, era una città soggetta a violenti nubifragi che riempivano rapidamente l'alveo di fiumi e torrenti e che la stessa era stata colpita, dagli anni sessanta ad oggi, da varie alluvioni (tra le più importanti, quelle avvenute nel giugno 1961, nel novembre
1966, nel giugno 1970, nel settembre 1973; nell'ottobre 1975; nell'ottobre 1990; nel febbraio 2009 e nel settembre 2017) ed ha evidenziato che la necessità di coordinare interventi ed investimenti nella sicurezza del territorio, aveva determinato l'enucleazione di strumenti normativi nazionali (come ad es. la L. 183/89, con la quale era stata prevista la mappatura delle criticità idrogeologiche del territorio e la redazione di piani di bacino nazionali e regionali secondo l'importanza del corso d'acqua od il
DL 398/1993, che aveva disposto che i piani di bacino idrografico potessero essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali od il DL 180/98, che aveva stabilito che entro il 31.12.1998 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini dovevano adottare piani di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, contenenti l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico od il D.P.C.M. del
29.9.1998, che aveva indicati i criteri ed i metodi per l'individuazione del rischio dipendente dai fenomeni di carattere idrogeologico e per la redazione dei PAI - Piani per l'Assetto Idrogeologico, qualificando ad alta probabilità di inondazione le aree soggette a rischio idraulico con un tempo di ritorno “TR” fra 20 e 50 anni;
a moderata probabilità, quelle fra 100 e 200 anni ed a bassa probabilità, quelle fra 300 e 500 anni, nonché il D.lgs n. 152/2006 c.d. “Codice dell'Ambiente”, che aveva disciplinato le norme in materia di difesa suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, riproponendo lo schema dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico già previsti dal precedente quadro normativo e la L. 49/2010) o regionali (come la LR 91/1998 e la LR 28 dicembre 2015, n. 80 in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
Con riferimento specifico al territorio attraversato dal Rio RD, l' ha, infine, rilevato Parte_1 che già dal PAI Livorno (predisposto dall'Autorità di Bacino Toscana Costa ed approvato nel 2005 al fine di assicurare l'incolumità della popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali, che prevedeva sei livelli di intervento e preventivava le risorse necessarie per migliorare, anche con opere strutturali, il deflusso delle acque e rafforzare le difese spondali così da abbattere il rischio di tracimazione in occasione di eventi meteorologici importanti), emergeva che le opere idrauliche sull'intero percorso del fiume non erano in grado di sostenere eventi con tempi di ritorno fra 20-50 anni, con conseguente allagamento delle aree limitrofe da classificarsi quindi come a pericolosità idraulica molto elevata P.I.M.E.; che detta simulazione si era poi effettivamente verificata nel settembre 2017 ed aveva reso palese l'insufficienza delle arginature e l'ostacolo al deflusso rappresentato dai numerosi ponti che si trovavano sul tracciato e che gli ulteriori studi di conoscenza della situazione, quali ad es. quello redatto dall'Ing. (contenente la proposta di aumentare Persona_2 di almeno un arco il ponte a mare per facilitare il passaggio delle acque e di rialzare la parte vulnerabile dell'argine in destra idraulica, aumentando così la portata transitabile;
proposta, quest'ultima, non realizzata); l'ATP svolto dall'Ing. per l'accertamento dei danni occorsi dallo Per_3 straripamento del settembre 1973 (che fotografava lo stato del Rio RD, calcolandone la portata teorica alla foce in 110 mc/s, per l'ostacolo costituito dal ponte “tre ponti” e la portata teorica dell'asta fluviale dai tre ponti a salire in 210 mc/s.); lo studio commissionato, nel 2004, dal Controparte_2 all'Ing. (che evidenziava che non solo l'argine dx del fiume in prossimità della foce era Per_4 rimasto vulnerabile, così come aveva già individuato il ma che in prossimità dei ponti: Persona_2
Ferrovia; Grotta delle Fate;
Variante Aurelia;
e gli argini non erano in grado Per_5 CP_3 Pt_2 di contenere un evento TR30 e meno che mai, un evento TR200 con conseguente superamento e allagamento delle aree circostanti), così come le perizie fatte svolgere dalla Procura della Repubblica
e dal Commissario Delegato all'indomani dell'evento alluvionale del settembre 2017 (per i periti,
l'area che era risultata allagata dall'evento del 2017 era quasi perfettamente sovrapponibile a quella individuata nel PAI per l'evento duecentennale), nonché lo studio di Prima Ingegneria eseguito dopo l'alluvione del 2017 (che aveva posto l'attenzione sul fatto che i ponti rappresentavano un ostacolo al deflusso dell'acqua; che c'erano sezioni di argine insufficienti per diversa altezza rispetto alla regolare progressione, in particolare l'argine dx nella parte terminale del corso del fiume in prossimità della Via Pacinotti e che l'intervento di messa a norma per il tempo di ritorno duecentennale e quello di messa in sicurezza del fiume con un franco di un metro secondo norma, sarebbe stato in grado di contenere anche un evento pari a quello del 2017) avevano confermato che le criticità del fiume
RD erano conosciute già dal piano strutturale comunale del 1997 e, soprattutto, dal PAI del 2005.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione attiva, nonché chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Al riguardo, ha dedotto che l'evento dannoso era stato causato da piogge di portata eccezionale, aventi una portata con tempo di ritorno di almeno 800 anni, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed escludere così la sua responsabilità; che l'attore non aveva specificato in quali omissioni sarebbe incorsa la Regione e che essa era intervenuta all'indomani dell'evento alluvionale, anche con fondi prelevati dal proprio bilancio, solo in quanto competente per gli interventi di somma urgenza, che all'epoca si erano resi necessari nell'immediato in ragione della esigenza di eseguire lavori di ripristino delle sezioni idrauliche alterate e modificate da un evento talmente eccezionale da aver radicalmente cambiato l'assetto del reticolo idraulico e dei versanti ad esso afferenti.
Nel corso del giudizio era stata disposta una c.t.u. con cui erano stati posti al consulente nominato, ing. , i seguenti quesiti: “A) descriva le caratteristiche dell'evento alluvionale del Persona_6 fiume RD e suoi affluenti che ha colpito la città di Livorno nel settembre 2017; B) inquadri il tempo di ritorno di un evento siffatto;
C) se vi era possibilità in capo alla Regione Toscana di intervento preventivo a scongiurare il pericolo, quale responsabile ex lege per la manutenzione straordinaria e la polizia idraulica;
D) se in particolare un intervento calibrato secondo il PAI a protezione dagli eventi di ritorno 200 e/o 500 anni avrebbe consentito che l'area di rispettiva sosta dei veicoli di proprietà del ricorrente non fosse interessata dall'alluvione”
Il CTU ha depositato la sua consulenza tecnica in data 29.7.2024 e quindi il giudice Per_6 istruttore ha fissato davanti a sé per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2024.
Successivamente, la causa, stante la lunga aspettativa per malattia del giudice istruttore, con ordinanza del 4.2.2025, è stata riassegnata al presente Consigliere quale giudice istruttore ed è stata fissata l'udienza collegiale con modalità cartolare alla data del 25.3.2025, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
Regione Toscana. Al riguardo, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
Tanto ricordato, si sottolinea che le opere realizzate dalla Regione Toscana all'indomani dell'evento alluvionale per la messa in sicurezza del fiume erano sicuramente di straordinaria e non di ordinaria manutenzione (quest'ultime di competenza del ex art. 22 lett. c) e Controparte_4
d) della L.R. Toscana n. 79/2012) e che, secondo il ricorrente, l'Ente avrebbe dovuto eseguire dette opere prima e non dopo il 2017, per cui, non essendo oggetto della domanda la ordinaria manutenzione del fiume ma le opere di straordinaria manutenzione non eseguite prima dell'alluvione,
l'eccezione va rigettata.
Venendo al merito, si rileva che sebbene l'evento storico – rappresentato dal fatto che tra il 9 ed il
10 settembre 2017, su Livorno e zone limitrofe, si era abbattuto un nubifragio di eccezionale intensità; che tutto il territorio del e parte del territorio dei Comuni limitrofi (Collesalvetti Controparte_2
e Rosignano Marittimo) era stato interessato dall'esondazione di tutti i corsi d'acqua principali
(torrente Ugione, Rio Maggiore, Rio RD e Torrente e di quasi tutti i corsi d'acqua Per_1 minori, che avevano provocato inondazioni di aree urbanizzate ed erosioni di versanti e degli alvei di fiumi e torrenti, nonché danni ingentissimi e che anche il Rio RD, a seguito delle copiose piogge, era esondato, allagando le strade limitrofe, tra cui quella in cui abita il ricorrente, nelle cui vicinanze erano parcheggiati i veicoli di proprietà del medesimo – appaia del tutto pacifico, lo stesso non può dirsi circa le cause dell'esondazione e dei danni conseguenti.
Ed invero, mentre il ricorrente, sulla base degli studi eseguiti dalla stessa Regione Toscana a seguito delle varie alluvioni succedutesi dagli anni '60 ad oggi ed in ultimo dei calcoli eseguiti dallo studio di Prima Ingegneria che aveva redatto il progetto della messa in sicurezza del fiume a seguito dell'evento del 2017, ha identificato dette cause nella omessa realizzazione, da parte della Regione, degli interventi previsti dal PAI approvato nel 2005 per la messa in sicurezza del fiume, evidenziando che, se le opere arginali e gli ingombri nella sezione idraulica, fossero stati messi i regola, l'evento del 2017 sarebbe transitato senza danni, dato che le opere idrauliche adeguate alla portata duecentennale del fiume RD, con il franco di un metro di legge, erano in grado di contenere l'evento, al contrario, la Regione resistente ha negato la sussistenza di un nesso causale tra la mancata esecuzione degli interventi e l'esondazione, sostenendo che l'evento meteorologico era stato così eccezionale da assurgere a caso fortuito, ad essa non imputabile.
La domanda del ricorrente va rigettata, essendo ravvisabili, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed ha idoneità causale assorbente e che affinché un evento metereologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere un evento atmosferico (cfr. tra le tante, TSAP 18.7.2024 n. 95; Cass. civ. 1.12.2022
n. 35429; Sezioni Unite 30.6.2022 n. 20943; 22/11/2019 n. 30521; 1.2.2018 n. 2482; 28.7.2027 n.
18856 e n. 25837; 24.3.2016 n. 5877).
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel caso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi, di per sé solo sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza e l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come “normale”.
In tale ottica, l'accertamento del “fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr Cass. civ.
1.2.2018 n. 2482).
Nel caso in esame, dalla c.t.u. svolta – che questo Collegio condivide – è emerso che: 1) le precipitazioni a Livorno furono molto forti, nonché concentrate in un primo scroscio fra le 19:00 e le
20:00, in cui caddero più di 160 mm di pioggia;
2) tale valore corrispondeva a precipitazioni assolutamente eccezionali (anche nella zona più a sud del bacino, caratterizza precipitazioni furono assolutamente elevate: circa 202 mm nello stesso intervallo di tempo compreso fra le 1:30 e le 4:00 del 10 settembre, con un'intensità media di circa 81 millimetri/ora) e 3) le stesse, per la loro intensità, tramutarono la portata del Rio RD, nel senso che la portata di picco idrologica susseguente all'evento in corrispondenza delle prime ore del 10 settembre 2017 risultò troppo elevata per essere contenuta in alveo nel tratto compreso fra il ponte di Via Mondolfi (a monte) e il ponte Tre ponti (a valle), tanto che il fiume esondò in destra idraulica, dapprima, in un tratto compreso fra l'abitazione dell'ing. ed il ponte Tre ponti, per poi risalire verso nord ed invadere il ponte Pacinotti nel Parte_1 tratto in adiacenza alla abitazione del ricorrente.
In relazione, poi, agli altri quesiti, il c.t.u. ha chiarito che il tempo di ritorno della alluvione doveva essere individuato in 1350 anni (il c.t.u. ha sottolineato, al riguardo, che la stima era stata eseguita con le conoscenze idrologiche disponibili fino al giorno prima dell'evento e che, trattandosi di una proiezione su dati fino a 500 anni, il valore numerico di 1350 anni non poteva né doveva essere preso come valore esatto, ma come valore ragionevolmente significativo per un evento che precedentemente al suo accadimento sarebbe stato certamente considerato di estrema eccezionalità)
e, dopo aver ricordato che la Regione Toscana, a seguito dell'evento, aveva effettuato alcuni lavori di somma urgenza che avevano ripristinato l'officiosità idraulica nel tratto tra il ponte di Via Mondolfi
e la foce, con adeguamenti arginali soprattutto in destra idraulica (nel tratto dell'argine destro del Rio
RD compreso fra l'abitazione del ricorrente ed il ponte “3 ponti” era stata realizzata una consistente elevazione della quota di difesa arginale), ha precisato che detti lavori - anche se considerati come lavori di straordinaria manutenzione che la Regione, in qualità di responsabile ex lege, avrebbe potuto fare anche prima dell'evento - non sarebbero stati sufficienti a scongiurare il pericolo dei danni per cui è causa perchè l'acqua avrebbe, comunque, invaso la strada antistante al muro del giardino dell'abitazione del ricorrente,.
Il medesimo, infine, ha ricordato che il Piano di Assetto Idrogeologico, detto PAI, istituito, adottato e approvato nel 2005 ai sensi della legge n. 183/1989, aveva valore di piano territoriale di settore e costituiva la base su cui erano state elaborate e redatte le carte di pericolosità idraulica classificando le aree soggette ad inondazione con pericolosità elevata e molto elevata, specificando che, nello stesso, l'area oggetto di causa, era riconosciuta come area soggetta a pericolosità elevata, nonché precisando di aver interpretato il quesito postogli dal Giudice come richiesta di conoscere se l'intervento previsto dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica commissionato da Regione
Toscana alla Società Prima Ingegneria STP (e da quest'ultima redatto nel luglio 2018) avrebbe o meno consentito che l'area di sosta dei veicoli di proprietà del ricorrente non fosse interessata dall'alluvione nel caso in cui tali interventi fossero stati eseguiti prima dell'evento calamitoso.
In risposta al quesito, il c.t.u. – dopo aver premesso che il tempo di ritorno preso in considerazione dai progettisti della Prima Ingegneria era di 200 anni, perché nella progettazione dovevano essere rispettati determinati franchi di sicurezza dettati anche dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che il progetto della Prima Ingegneria faceva riferimento a due portate (ovvero a quella duecentennale rivalutata dopo l'accadimento dell'evento ed a quella stimata come picco dell'evento dalla relazione del Prof. ed a due diversi approcci, costituiti rispettivamente dall'adeguamento dell'alveo Per_7 per consentire il transito della portata duecentennale rivalutata con franco (ed in particolare, l'allargamento del fondo alveo, la riprofilatura del fondo ed il rifacimento del ponte Tre ponti, che è attualmente in fase di esecuzione) ed a quello della realizzazione di casse di laminazione a monte, atte a ridurre il valore della portata nel tratto da proteggere (questo secondo approccio era stato poi abbandonato) – ha affermato di condividere quanto sostenuto dai progettisti in ordine al fatto che le simulazioni, oltre ad fornire una rappresentazione approssimativa della realtà, non tenevano conto degli accadimenti legati alla presenza di materiale flottante, di parziali ostruzioni dei ponti e di franamento di sponde ed ha precisato che il motivo per cui nei progetti idraulici viene richiesto un franco di sicurezza, non risiede nella esigenza di aumentare il tempo di ritorno, ma in quella di offrire un adeguato margine di maggior sicurezza nei confronti delle incertezze insite nella schematizzazione modellistica di calcolo (infatti, ad esempio, nel caso in esame, le precipitazioni misurate disponibili non erano state distribuite dal punto di vista spaziale, ma erano relative a tre stazioni, per le quali si era assunto che fossero avvenute uniformemente in ciascuna rispettiva area di competenza;
il fenomeno afflussi/deflussi era stato schematizzato secondo modelli di calcolo che, seppure sofisticati rispetto alla tecnologia oggi disponibile, non davano certezza di estrema precisione rispetto al fenomeno naturale;
i calcoli idraulici sulla massima portata erano stati eseguiti assumendo valori medi di letteratura relativamente alla scabrezza e/o di altri parametri dell'alveo e delle sponde;
non si era potuto tenere conto di situazioni contingenti quali il transito di tronchi d'albero che avrebbero, anche per tempi limitati, ostruire parzialmente le luci libere dei ponti o il franamento, anche parziale, di sponde o argini), per cui era giunto alla conclusione che, sebbene i calcoli effettuati dal progetto di
Prima Ingegneria mostrassero che la piena, sia in base al ricalcolo con TR 200 rivalutato che in base all'evento 2017, poteva essere contenuta nell'alveo se si fossero realizzati i lavori effettuati successivamente al 2017, perché vi era un franco residuo che spaziava da 0,32 cm per la sez. 7 a 2,86 cm per la sez. 3 (vd fig. 28 a pag. 32 della relazione peritale), tuttavia questo fatto non consentiva di avere totale certezza che il transito della piena del settembre 2017 sarebbe potuto avvenire senza esondazioni, nel caso in cui le opere previste dal progetto di Prima Ingegneria fossero state realizzate in data antecedente all'evento, proprio in considerazione del fatto che il franco residuo per alcune sezioni (sez. 6 e 7) era inferiore al metro.
Ciò detto, considerato che il ricorrente non ha dedotto inadempimenti della Regione Toscana sotto il profilo manutentivo dell'alveo del fiume, né ha fornito prove contrarie al fatto che le piogge cadute nel settembre 2017, oltre ad avere un tempo di ritorno superiore ai mille anni, avevano anche un carattere oggettivamente eccezionale e che i lavori che la Regione Toscana avrebbe potuto realizzare prima dell'evento (peraltro, progettabili per sostenere eventi con un tempo di ritorno duecentennale e con franco di un metro), in base ad una valutazione ex ante, non avrebbero, comunque, potuto ovviare l'esondazione del fiume nel tratto antistante l'abitazione dell'ing. né evitare con Parte_1 certezza, secondo il criterio del più probabile che non, l'allagamento del tratto stradale in cui erano stati parcheggiati i veicoli di sua proprietà (che, comunque, non erano stati rimossi dal ricorrente e portati i una zona più lontana dall'alveo fluviale, nonostante le previsioni meteorologiche negative), ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata dal medesimo va rigettata.
Va, infine, rilevato che, come evidenziato dalla stessa resistente, la Regione Toscana era divenuta
Autorità idraulica solo dal 1° gennaio 2016, a seguito del riordino delle funzioni prima attribuite alle
Province e dell'emanazione della Legge regionale n. 80 del 2015 e che la stessa, quindi, non avrebbe, comunque, avuto tempo, in meno di due anni (ovvero prima del settembre 2017), di programmare, progettare, affidare, realizzare e collaudare interventi così complessi come quelli iniziati dopo l'esondazione del 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22) e quelle di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di FIRENZE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Regione Toscana;
Parte_1
- condanna il ricorrente alla refusione in favore della Regione Toscana delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- dispone che le spese di c.t.u. gravino in via definitiva sul ricorrente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carla Santese dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.