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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa NA LF Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa NA di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1057/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 46/2016, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in data 8/1/2018 nel giudizio iscritto al n.600657/2009 R.G.;
TRA
in persona del Commissario Straordinario p.t. Dott. Parte_1
( ) designato con Decreto del Presidente Parte_2 CodiceFiscale_1
della Repubblica del 15/5/2017 rappresentato e difeso dall'Avv. IO Vecchione (
) con studio in Palma Campania alla via Croce 348/A CodiceFiscale_2
AP P E L L A N T E
E
nato a [...] [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
Circumvallazione n. 48 (CF e, in qualità di eredi di C.F._3 Per_1
, parte del giudizio di primo grado e deceduta nelle more, nato
[...] Persona_2
il 22/02/1970 e residente in S. Felice a Cancello, alla via Circumvallazione (CF
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
), , nata a [...] il [...] e residente in S. C.F._4 Parte_3
Felice a Cancello alla Via Circunvallazione (CF ), C.F._5 Pt_4
, nata a [...] il [...] e residente a S. Felice a Cancello alla via
[...]
Circumvallazione (CF ) e , nata a [...] il C.F._6 CP_2
22/02/1970 e residente in [...]
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Aiello con studio in C.F._7
Maddaloni (CE), alla via Roma n.10
E
nato ad [...] l'[...] ( ), Controparte_3 CodiceFiscale_8
nato ad [...] il [...] ( Controparte_4
), RO SC nato a San Felice a [...] il CodiceFiscale_9
18/7/1947 ( C.F. , RO IO nato a San Felice a [...] C.F._10
il 10/8/1964 (C.F.[...]), RO AN nato a San Felice a [...]
l'11/3/1966 (C.F.[...]), RO RM nato a San Felice a [...] il [...] ( C.F.[...]), RO LO nato a [...] il [...] /
C.F.[...]), RO HE nato a San Felice a [...] il [...] (
C.F.[...]), RO SU nato a San Felice a [...] il [...]
(C.F.[...]), RO ES nata a San Felice a [...] il [...] (
C.F.[...]) rappresentati e difesi dall'Avv. SC Piscopo (
C.F.[...]) con studio in Napoli alla via Alvino 8
NONCHE'
RO NA nata a [...] il [...] e residente in San Felice a Cancello (Ce) alla
Via San Pio da Pietrelcina n. 10 (CF: , nella qualità di erede di C.F._11 Per_3
nato a [...] il [...] e deceduto il 3/8/2021 rappresentata e difesa
[...]
dagli Avv. ti RU AS AN con studio in Acerra alla Via Volturno n. 77 (CF:
) e Avv. Federico Caporaso con studio in Sessa Aurunca alla Via C.F._12
Avezzano n. 4 ( CF: C.F._13
E nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_5
a Cancello (CE), alla via San Pio da Pietrelcina n. 08 (C. F: nella C.F._14
qualità di erede di nato ad [...] felice il 13/7/1936 e deceduto il Persona_3
3/8/2021 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Lucia (C.
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
) con studio in San Felice a Cancello (CE), alla via Laurenza n. CodiceFiscale_15
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AP P E L L A T I
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO E MOTIVI DELL A DECISIO NE
Con atto di citazione notificato il 24/06/2009, , , Persona_3 Controparte_3 Per_1
, (nato il [...]), e, nella qualità di eredi
[...] Controparte_4 Parte_6
di , , ( nato il Persona_4 Parte_7 Parte_8 Controparte_4
19/3/1968), , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
deducevano:
- di essere successori di nata a [...] [...] e Persona_5 Parte_1 deceduta il 30/4/2005 e di nato a [...][...] e Parte_7 Parte_1 deceduto l'11/3/2003, che erano proprietari del fondo sito in , Parte_1
località Volta dei pozzi alla via Circumvallazione, riportato nel N.C.T. al foglio 22, particella 440, in virtù di atto di compravendita per notaio del 21/2/1963 Persona_6
rep.25080;
- che il Comune di aveva realizzato sul suddetto fondo Parte_1
arbitrariamente una struttura di pubblico interesse, un campo sportivo, senza adottare atti contenenti una dichiarazione di pubblica utilità o provvedimenti ablatori e senza comunicare alcunchè ai proprietari, cui non erano state corrisposte indennità.
Tanto premesso adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione Distaccata di
Marcianise- chiedendo:
- accertare e dichiarare che sul fondo in alla via Circumvallazione Parte_1
riportato nel N.C.T. al foglio 22, particella 440 si è verificato un esproprio di fatto costituente un illecito permanente da parte del Comune di;
Parte_1
- condannare il a pagare in favore degli istanti a titolo Parte_1
di risarcimento del danno il valore del bene utilizzato, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, e alla svalutazione del fondo residuo;
- in via subordinata condannare il alla restituzione del Parte_1
fondo, con condanna al pagamento delle dovute indennità, vinte le spese con distrazione.
Si costituiva il Comune di che eccepiva il difetto di giurisdizione Parte_1
del giudice ordinario, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
abusiva e l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del bene da parte dell'ente e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con la sentenza 46/2018 dell'8/1/2018 accoglieva la domanda condannando il al risarcimento del danno, in favore degli attori, nella Parte_1
misura di euro 665.069,37 comprensivi degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre interessi sulla sorta capitale dalla sentenza al saldo ed alle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 20/2/2018, il osservando che: Parte_1
- il diritto al risarcimento del danno era prescritto, risalendo il progetto originario del campo sportivo agli inizi degli anni '60 del secolo scorso;
- i comproprietari si erano disinteressati alla vicenda, non opponendosi all'attività edilizia che aveva irreversibilmente trasformato il fondo;
- il termine di prescrizione quinquennale decorreva dal momento in cui l'azione pubblica poteva essere percepita dal proprietario come danno ingiusto e irreversibile;
- non erano dovuti gli interessi compensativi riconosciuti dalla sentenza di primo grado per il periodo intercorrente tra l'immissione in possesso del fondo nel febbraio 1962 , data di illecita occupazione, e la formulazione della domanda risarcitoria, in quanto non richiesti dagli attori.
Ha pertanto concluso, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, per la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si sono costituiti e, quali eredi di , parte nel giudizio di primo Controparte_1 Persona_1
grado e deceduta nelle more, , e Persona_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
che hanno eccepito:
[...]
- l'inammissibilità dell'appello, in assenza di specifici motivi di impugnazione;
- l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di usucapione;
- la novità della contestazione relativa agli interessi compensativi.
Hanno chiesto pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza ed il rigetto dell'appello.
Si è costituito , che ha eccepito: Persona_3
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
- l'infondatezza dell'appello quanto alla prescrizione, stante la dichiarata tardività della costituzione del in primo grado;
Parte_1
- l'infondatezza dell'appello quanto agli interessi compensativi.
Ha concluso chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza appellata e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Si sono costituiti , ( nato il [...]), Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e, nella qualità di eredi di , , Parte_6 Parte_7 Persona_4 Parte_8
( nato il [...]), , , e Controparte_4 Parte_10 Parte_9 CP_5
che hanno eccepito che : Parte_12
- l'appello era inammissibile in quanto non conteneva specifiche censure al dictum del giudice di primo grado;
- il Tribunale non aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ma aveva ritenuto il decaduto in quanto l'eccezione era stata tardivamente formulata;
Pt_1
- gli attori avevano formulato la domanda di condanna al pagamento degli interessi compensativi nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello in quanto inammissibile ed infondato e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 9/5/2022 si costituiva , nella qualità di erede di , Controparte_6 Persona_3 deceduto il 3/8/2021 che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 7/11/2022 la Corte, rilevato che dallo stato di famiglia depositato da era emersa la presenza di altri eredi di , ordinava Controparte_6 Persona_3
l'integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine a comparire.
In data 20/6/2023 si costituiva, nella qualità di erede di , Persona_3 Parte_5 che chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo in quanto non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di , condannando Persona_3
l'appellante al pagamento delle spese e ex art. 96 c.p.c. anche del risarcimento dei danni;
in subordine chiedeva il rigetto dell'appello.
Nessuno ha provveduto all'integrazione del contraddittorio, pertanto all'udienza del
18/2/2025 la causa è stata riservata in decisione concedendo termini abbreviati ai sensi
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
dell'art. 190 c.p.c. di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Il giudizio di appello va dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c., non avendo le parti provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza del 7/11/2022.
Dallo stato di famiglia depositato da in qualità di erede di Controparte_6 Per_3
è emerso che, oltre a ed a poi costituitasi in
[...] Controparte_6 Parte_5 data 20/6/2023, tra i chiamati all'eredità vi erano anche e Persona_7 [...]
, nei cui confronti, non risulta, anche dopo l'ordine di integrazione CP_7
disposto dalla Corte il 7/11/2022, integrato il contraddittorio.
Nel caso in esame si è in presenza di un litisconsorzio necessario, considerato che il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli eredi di una delle parti, pertanto è stata ordinata ex art. 102, comma 2, c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di nel termine a comparire. Persona_3
Nessuno ha ottemperato a tale ordine, pertanto, il giudizio di appello va dichiarato estinto ex art. 307 comma 4 c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 46/2018 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'8/1/2018 così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello ex art. 307 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 6/5/2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa NA di Martino Dr.ssa NA LF
_______________________________________________________________________ n. 1057/2018 r.g.a.c.c. 6