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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai SInori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2217 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 speciale, giusta procura a firma della SI.ra , capo Parte_2 del servizio ufficio anagrafe del Comune di Rabat, Ufficio atti pubblici, con apostille n. 11050845236, Prefettura di Rabat-Ministero dell'Interno-Regno del Marocco in data 14.01.2021, di Per_1
procuratrice legale del fratello (C.F.
[...] Parte_3
), giusta procura dei notai di diritto musulmano C.F._2
Dott. depositata con n. 394, foglio Persona_2 Persona_3
375, registro atti vari 244 in data 29.12.2020, apostille n.
del 05.01.2021, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Della Monaca del Foro di
Roma (cod. fisc. ), casella pec C.F._3
; Email_1 appellante contro
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Arena (C.F. C.F._4
- PEC: ;
[...] Email_2 appellata e contro
e CP_2 Controparte_3 appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1866/2023 Reg. Sent. – depositata il 27.9.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, alla luce della parte rescindente che precede, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti ed analiticamente argomentati in narrativa, il presente appello e quindi riformare la sentenza n.
1866/2023 pubbl. il 27/09/2023, rep. 3530/2023, all'esito della causa iscritta a RG n. 3186/2021, promossa dinanzi al Tribunale
Civile di Padova, nella persona del Giudice Dott.ssa Maddalena
Saturni, e per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare che in data 11.12.2019, il SI. si trovava a percorrere Parte_3 sulla propria corsia, in sella al suo velocipede, la S.R. 105, Via Santa
Caterina, in direzione Codevigo – Cavarzere, nel Comune di
Correzzola (PD), quando, giunto in corrispondenza del km 2+700, veniva tamponato da tergo dall'autocarro IVECO 35, targato
DG257VN, di proprietà della ditta Controparte_3
e condotto dal SI. il quale, viaggiando ad una
[...] CP_2 velocità di 103 km/h sulla medesima direttrice di marcia del velocipede, lo investiva;
- accertare e dichiarare che il sinistro in narrativa si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro IVECO 35, tg. DG257VN SI. - CP_2 accertare e dichiarare che in conseguenza del suddetto sinistro il SI.
subiva lesioni gravissime, come dedotte in narrativa Parte_3
e provate in atti;
- accertare e dichiarare il diritto del SI. Pt_3
alla risarcibilità del danno biologico patito a causa del sinistro
[...] dell'11.12.2019 in misura pari a quanto accertato nel giudizio di primo grado, somma calcolata in applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano 2024 (o delle diverse Tabelle vigenti alla data della liquidazione, come da Cassazione, ordinanza n. 19229/22 depositata il 15 giugno 2022) e da cui andrà detratto l'importo di €
500.000,00, già liquidato in acconto, ovvero la maggiore o minore somma che emergerà dagli accertamenti di causa e ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare, altresì, in favore del SI. il diritto alla risarcibilità dei danni Parte_3 estetici, morali ed esistenziali, oltre che del danno da definitiva perdita della capacità lavorativa generica, come giustificati in narrativa e da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto del SI. alla Parte_3 risarcibilità del danno emergente nella misura di € 4.660,00 a titolo di spese di natura medico-legale già sostenute, come giustificato in narrativa e provato in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di esborso al dì dell'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto del SI. alla risarcibilità del danno Parte_3 futuro da assistenza domiciliare vita natural durante, come accertato e quantificato in primo grado;
- accertare e dichiarare altresì il diritto del SI. alla risarcibilità del danno patrimoniale da Parte_3 lucro cessante per la definitiva perdita della capacità lavorativa specifica, come accertato e quantificato in primo grado e, per l'effetto, - condannare in persona del Controparte_4
l.r.p.t., in persona del Controparte_3
l.r.p.t. e il SI. tutti in solido tra loro, alla CP_2 liquidazione in favore del SI. , dei predetti importi e Parte_3 voci di danno, come già dedotti, motivati, giustificati e provati, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o capitalizzazione a seconda delle fattispecie come in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, oltre spese di consulenza tecnica e medico legale da porsi totalmente a carico della parte soccombente e, in subordine, di tutte le parti in causa. In via istruttoria - accogliere le istanze istruttorie già formulate in primo grado, in particolare sulla richiesta di CT e TP a confronti sugli esposti punti critici. Salvezze illimitate.
Per Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter c.p.c .
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1866/2023 il Tribunale di Padova, all'esito di espletamento di C.T.U. ricostruttiva della dinamica dell'incidente e di
C.T.U. medico-legale, rigettava la domanda proposta da , Parte_1 nella qualità di cui in epigrafe, nei confronti degli odierni appellati, avente ad oggetto la pretesa di condanna degli stessi al risarcimento dei danni patito da in relazione al sinistro occorsogli Parte_3 in data 11-12-2019. Il Tribunale riteneva la somma di €500.000 pagata al danneggiato da a. prima dell'instaurazione del CP_6 giudizio (€ 50.000,00 in data 6.05.2020; € 450.000,00 in data
16.9.2020) satisfattiva di ogni posta di danno risarcibile, pur non negando i gravissimi esiti del trauma subito dal danneggiato, poiché all'esito del giudizio era emersa la configurabilità di un prevalente concorso di colpa ( 70%) del ciclista attore nella causazione del sinistro ed inoltre andavano tenute in considerazione le somme percepite e percipiende, in favore del danneggiato, dagli assicuratori sociali (INPS). Il Tribunale, facendo applicazione delle più aggiornate tabelle di Milano, quantificava il danno biologico temporaneo risarcibile in € 35.164,00; quanto all'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore (32 anni) all'epoca del sinistro
(11.12.2019), della percentuale di invalidità riconosciuta dal CT dott. e della componente morale, quantificava il Persona_4 danno non patrimoniale in complessivi € 935.447,00, somma già rivalutata all'attualità alla luce del parametro della loro liquidazione
(tabelle aggiornate). Il Tribunale riteneva non dovuta la personalizzazione per cenestesi lavorativa, alla luce della circostanza che l'attore aveva definitivamente perduto ogni capacità lavorativa, generica e specifica, nonché riteneva non dovuto l'ulteriore aumento richiesto dall'attore sempre a titolo di personalizzazione, ma per danno esistenziale, sul rilievo che lo sconvolgimento delle abitudini di vita (rinuncia alle attività sportive e alla vita sociale) era conseguenza delle gravissime lesioni riportate e rientrava nelle conseguenze di natura ordinaria già ricomprese nell'effettuata valutazione del danno biologico permanente (di alta entità), non risultando agli atti ulteriori allegazioni tali da far considerare la situazione dell'attore eccezionale e specifica, o meritevole di un aumento dell'importo a titolo di personalizzazione. Inoltre il primo
Giudice, tenuto conto dell'aumento massimo consentito dai criteri tabellari per il cd. rischio latente (25%), individuava l'aumento corrispondente nella percentuale del 15%, quantificando il totale complessivo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale in €
1.064.155,80 (così suddiviso: - € 717.176,80 -ossia € 623.632,00 +
15% per rischio latente- a titolo di danno biologico;
- € 311.815,00
a titolo di danno morale;
- € 35.164,00 a titolo di danno temporaneo). L'importo dovuto per il danno patrimoniale era determinato in € 4.660,00 per spese di TP;
in € 130.500,00 per spese di assistenza medica futura;
in € 255.150,00 per danno da perdita della capacità lavorativa. Il primo Giudice precisava inoltre che occorreva detrarre dalle somme risarcitorie determinate a titolo di perdita della capacità lavorativa e a titolo di spese di assistenza sanitaria le somme percepite e percipiende a titolo di pensione di invalidità dall'INPS; quantificava, pertanto, le somme percepite (€
11.949,56) e percipiende a titolo di pensione di invalidità (circa €
170.000,00 considerato l'importo dell'ultima rata versata, € 652,00
x 13 mensilità, moltiplicato per gli anni rimanenti, dall'età odierna fino alla pensionabile, ridotta a 55, ossia complessivamente 20 anni, anche per i motivi di cui ai precedenti paragrafi), per un totale complessivo di € 181.949,56, da decurtare dall'importo di €
1.454.465,80.
Quanto all'allocazione delle responsabilità, il Tribunale rilevava che risultava accertato che il ciclista aveva imprudentemente attraversato la carreggiata in condizioni pericolose, così rappresentando un fattore di aumento del rischio di incidente stradale, poi concretizzatosi nel sinistro di causa. Riteneva che la responsabilità del danneggiato attore avesse inciso nella misura del
70% nella causazione dell'evento e delle conseguenti lesioni riportate. Infatti secondo il Tribunale meno grave era da considerarsi il comportamento dello in quanto: a) la CP_2 precedente assunzione di sostanze psicotrope non aveva influito sull'avvistamento della turbativa costituita dalla biciletta che attraversava, avendo lo avuto pronta reazione ed avendo CP_2 frenato appena possibile (cfr. pag. 66 in fondo, punto 8.3. ove il testo
è sottolineato dal CT); b) l'attraversamento della strada da parte del ciclista, da sinistra verso destra, dopo un dosso, imponeva allo stesso attore di prestare particolare cautela al sopraggiungere improvviso di veicoli alle sue spalle;
c) l'andatura dell'autocarro di poco superiore ai limiti consentiti su strada extra-urbana, invece, costituiva evenienza non anomala, che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderata dal ciclista mentre si apprestava a compiere una manovra così pericolosa e inadeguata allo stato dei luoghi. Considerato, pertanto, il prevalente concorso colposo del danneggiato, il Tribunale quantificava il totale del danno risarcibile a carico dei convenuti in € 381.754,87, ottenuto decurtando dall'importo di € 1.454.465,80 le somme pagate dall'INPS per €
181.949,56, e di seguito decurtando il danno differenziale totale risarcibile, pari a € 1.272.516,24, del 70% per il concorso di colpa imputabile all'attore. All'esito, rilevava il primo Giudice che i pagamenti effettati da (per mezzo milione di euro) avevano CP_1 coperto l'intero ammontare del danno differenziale effettivamente risarcibile.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello , nella Parte_1 qualità di cui in epigrafe, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e in ogni caso chiedendone il rigetto, nonché formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Le altre parti non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 13-1-
2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l'appellante denuncia “L'erroneità e
l'ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui il Primo Giudice ha ritenuto che la somma percepita dalla vittima ante causam fosse già satisfattiva di ogni posta di danno risarcibile: sul presunto concorso di colpa a carico dell'attore in misura pari al 70%”. Deduce che ingiustamente alla vittima è stato attribuito il 70% di colpa nell'occorso, erroneamente valutando le rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, ossia in particolare quella dello il quale conduceva il mezzo irrispettoso dei limiti di velocità CP_2 in violazione dell'art. 142 C.d.S., irrispettoso delle condizioni della strada (asfalto umido) e dell'orario notturno (scarsa illuminazione artificiale) in violazione dell'art. 141 C.d.S., oltre che sotto l'effetto di sostanze psicotrope in violazione dell'art. 187 C.d.S., con conseguente notorio detrimento dei suoi riflessi alla guida. Rileva che il giudice di prime cure ha mal ricostruito uno o più fatti rilevanti sulla base dell'erroneo convincimento che il ciclista avesse tagliato la sede stradale da sinistra verso destra, in obliquo, piuttosto che esaminare il dato documentale, nella sua incontrovertibile oggettività, valutando la più corretta tesi, sostenuta sin dal principio dalla difesa attrice e correttamente ricostruita dal TP NG. , del Per_5 tamponamento da tergo. Rimarca che della presunta manovra contromano compiuta dal ciclista non v'è prova in atti, dato che la stessa trae origine dalle dichiarazioni unilaterali rese dal conducente antagonista invece da valutare con adeguato ed CP_2 imparziale spirito critico. Ad avviso dell'appellante si era trattato, infatti, di un tamponamento e non di un attraversamento non consentito da parte del ciclista. Deduce, tra l'altro, che l'NG.
, era stato a suo tempo anche il CT nominato Persona_6 dalla Procura della Repubblica (in seno al procedimento penale n. 011907/2019 R.G.N.R. assegnato al Sostituto Procuratore Dott.
, nei confronti dello presso il Tribunale di Per_7 CP_2
Padova) con la medesima funzione di tecnico cinematico e, pertanto,
a parere dell'appellante, non avrebbe mai mutato la propria ricostruzione del sinistro nel giudizio civile. La nomina del medesimo
CT, pur se non integrante una ipotesi di vera e propria incompatibilità all'assunzione dell'ufficio, palesava un operato dell'ausiliario fortemente condizionato da quello precedente, nonché la conseguente contrazione del diritto di difesa dell'attore. Rileva che, dall'esame della TP dell'NG. e dalle osservazioni che Per_5 questi aveva sottoposto al CT in sede peritale, si evince chiaramente che si era trattato di un tamponamento da tergo, mentre l'ipotesi dell'attraversamento trasversale non è condivisibile né sostenibile perché condizionata dalle sole dichiarazioni rese dal conducente e non avallata da altri elementi probatori. Al CP_2 contrario, deduce che l'esame del quadro probatorio nel suo insieme e, in particolare, le deformazioni riportate dalla bicicletta, denunciano un tamponamento e non un attraversamento trasversale della sede stradale, come in dettaglio si illustra (cfr. anche pag. 5 e
6 della memoria di replica, in cui vengono nuovamente analiticamente illustrate le critiche del TP alla C.T.U.). Inoltre
l'appellante evidenzia che non ci sono vie laterali sulla strada dell'incidente, quindi era irragionevole ipotizzare che il ciclista provenisse lateralmente per immettersi sulla via principale. Lo aveva mentito ed inoltre non vi era prova che avesse CP_2 prontamente reagito alla vista del ciclista e che lo stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava non avesse spiegato alcun effetto causale nella verificazione dell'evento di danno, contrariamente a quanto affermato dal C.T.U..
6. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “l'erroneità e
l'ingiustizia della sentenza impugnata nei capi in cui il Primo giudice ha ipotizzato la percezione da parte della vittima di pensioni sociali
e calcolato un danno differenziale”. Deduce che a causa della scadenza del permesso di soggiorno del danneggiato nell'anno 2021
e della sua mancata presentazione a visita per revisione,
l'erogazione della prestazione a carico dell'Inps era stata, infatti, e come più volte ribadito nel giudizio di primo grado, dapprima bloccata e poi eliminata, con conseguente impossibilità di ricostituzione in favore del soggetto danneggiato.
7. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione del Primo giudice in merito al mancato riconoscimento del patito danno esistenziale. Deduce l'appellante, pur concordando con la quantificazione delle poste di danno operata dal giudicante, che risulta totalmente omessa la motivazione sul mancato riconoscimento del danno esistenziale, tenuto conto che il caso di specie lascia evidentemente presumere la sussistenza di un danno all'esistenza del giovane . Quest'ultimo, alla data del Parte_3 sinistro, aveva solo 32 anni, era giovane e spensierato, si era trasferito in Italia da ben dieci anni, dove aveva stabilito il centro dei propri interessi, la propria casa, i propri affetti, e dove lavorava onestamente. Deduce che il danneggiato la sera dell'incidente stava andando a fare la spesa, era molto legato alla sua famiglia e come tutti ragazzi della sua età, amava ridere, scherzare ed uscire con i suoi coetanei, e giocare a calcio nel tempo libero. Adesso, la vittima non ha più cognizione del mondo circostante, non riesce a comunicare, è ridotto su una sedia a rotelle, ha una doppia incontinenza che lo rende dipendente da un pannolino, non può stare eretto con la schiena ed è nutrito artificialmente tramite PEG, dipendendo completamente dalla madre.
8. Con il quarto motivo denuncia che sia eccessivo sia l'importo liquidato alla controparte a titolo di spese di lite e per le spese di consulenza. L'appellante rileva che la quantificazione delle spese di lite risulta eccessiva ed ingiustificata, tanto alla luce del valore della controversia richiesto ed effettivamente liquidato, quanto con riguardo all'attività professionale effettivamente resa. Non risulta altresì giustificata la scelta del valore tabellare medio anziché di quello minimo e meno che mai l'aumento proporzionale del 10%.
Chiede, conseguentemente, l'adeguamento della liquidazione delle spese di lite in un'ottica di reale giustizia e di giusta compensazione in ipotesi di auspicata condanna. Allo stesso modo, chiede che le spese di consulenza (tecnica e medico legale), vengano poste totalmente a carico delle appellate e, in subordine, di tutte le parti coinvolte.
Infine l'appellante ripropone espressamente tutte le deduzioni, le difese, le domande e le eccezioni, anche istruttorie, proposte in primo grado, e in particolare la richiesta di chiamare i consulenti tecnici a confronto sugli aspetti critici valorizzati dal consulente di parte attrice NG. e dalla difesa dell'appellante anche in Per_5 sede di conclusioni di primo grado.
9. Il primo motivo è infondato.
L'appellante critica la valutazione dei fatti effettuata dal C.T.U. in ordine alla dinamica del sinistro riproponendo le osservazioni a cui, invece, l'ing. ha fornito ampia e dettagliata risposta, Per_6 correttamente condivisa dal Tribunale. Premesso che, come riconosce l'appellante, non ricorre alcun motivo di incompatibilità del suddetto ausiliario per avere egli svolto anche la perizia in sede penale, le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. sono motivate più che congruamente ed immuni da vizi logici, con riguardo a tutti i profili prospettati, che in buona sostanza sono riconducibili a due circostanze di fatto fondamentali, cioè all'attraversamento contromano da parte del ciclista avvenuto in condizioni di elevata pericolosità ( in prossimità di un dosso, in orario notturno con strada extra-urbana priva di illuminazione), mentre invece si sarebbe trattato di un “tamponamento da tergo” secondo l'appellante, e alla prontezza di reazione dello conducente dell'autocarro, CP_2 benché si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica (positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti).
Partendo da quest'ultimo dato, ossia da quello relativo alla prontezza di reazione dello in base alla quale correttamente il CP_2
Tribunale ha escluso ogni incidenza causale del suo stato di alterazione nella dinamica del sinistro, si osserva che, contrariamente a quanto assume l'appellante, detto dato non solo è stato chiaramente espresso dal C.T.U. (pag.66 punto 8.3 dell'elaborato), ma è stato determinato in base agli accurati calcoli effettuati dall'ausiliario sulla velocità iniziale dell'autocarro, prima della turbativa, e sulla velocità all'urto (pag.49 in dettaglio), da ciò desumendosi la tempestività della reazione. A tale riguardo l'appellante si limita a contestare detti calcoli affermando che l'asfalto non era bagnato, ma il C.T.U. ha dato atto che i verbalizzanti, nella propria relazione di incidente stradale, indicavano espressamente che il fondo stradale si presentava “Bagnato per umidità in atto” (pag.56 e 57 dell'elaborato).
Circa l'attraversamento della carreggiata da sinistra verso destra da parte del ciclista, va rimarcato che tale ricostruzione non è stata affatto solo basata sulle dichiarazioni dello poiché invece CP_2 ha trovato riscontro “coerente con la direzione da tergo obliqua da destra della forza d'urto contro la ruota posteriore del velocipede, ma che supporrebbe un orientamento più obliquo di quest'ultimo; circostanza che lascia presumere la decisione del ciclista di voler cambiare traiettoria, ovvero che questi accorgendosi dell'arrivo alle spalle dell'autocarro, sia stato indotto a tentare di riportarsi a sinistra sul centro carreggiata, quindi iniziando a ridurre l'angolo di deviazione verso destra, venendo in tale fase colliso da tergo dall'autocarro” (pag.38 C.T.U.). A fronte delle osservazioni critiche del C.T.P. attoreo, riproposte con l'appello, l'ausiliario ha ulteriormente precisato ( pag.60 e ss.) che “gli esiti del crash test proposto dal TP, non mostrano assolutamente che a seguito dell'urto-tamponamento la ruota della bicicletta si sia deformata piegandosi verso destra;
infatti, il cerchione della ruota posteriore appare essersi deformato perfettamente secondo la direzione all'urto dell'autovettura tamponante a sua volta orientata parallelamente all'asse del velocipede (v. seguenti foto 23,24,25). Ciò che fuorvia e che apparentemente fa credere che la deformazione abbia un andamento verso destra è la forma assunta da pneumatico della ruota, che però se si guarda attentamente la foto non è più vincolato al cerchione schiacciatosi radialmente verso il mozzo centrale della stessa ruota. Aleatoria forma assunta per ritorno elastico dalla gomma del pneumatico che è irrilevante ai fini dell'individuazione della direzione con cui si deformò la struttura della ruota sotto
l'azione d'urto del veicolo tamponante. Essendo a riguardo invece fondamentale la conformazione assunta dal cerchio deformato della ruota del velocipede oggetto del crash test che rileva come questo si sia schiacciato arretrando verso il mozzo, seguendo la stessa direzione allineata che possedevano i due veicoli all'impatto. In tal senso contraddicendo il ragionamento del TP e al tempo stesso valorizzando e confermando le argomentazioni esposte in CT circa la ricostruita traiettoria seguita dal ciclista per giungere alla posizione d'urto”. Dunque, il C.T.U., ricostruendo la posizione del ciclista in base ai plurimi dati tecnici di riscontro indicati nell'elaborato, conclude affermando che: “Giunto in prossimità della fine del ponte, ossia poco prima del tratto discendente del dosso, quando si trovava ad una distanza di circa 78 m. dal futuro punto di collisione col velocipede (v. posizione “AP” nell'allegata planimetria
e nella precedente figura 4), il conducente dell'autocarro avvistava il ciclista , in sella al proprio velocipede a pedalata Parte_3 assistita (di cui non è accertabile lo stato di funzionamento ante sinistro del motore elettrico d'assistenza alla pedalata), che proveniente dal lato sinistro della strada regionale, intenzionato a portarsi sul lato destro ed attendibilmente proseguire secondo il regolare senso di marcia in direzione di Cavarzere, in quel frangente si trovava immesso contromano sulla corsia di sinistra (v. posizione
CP), indirizzato obliquamente per immettersi sulla corsia di destra percorsa dal sopraggiungente autocarro, lungo un tratto della strada dove la continuità della striscia longitudinale di mezzeria vietava la manovra”.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto pure sostiene l'appellante, dalla figura 1 e anche dalla foto 1 allegate alla C.T.U. si nota chiaramente, prima del punto di collisione sulla S.R. 105, l'esistenza di un'intersezione stradale, a sinistra rispetto alla posizione di marcia dell'autocarro, il che ulteriormente avvalora la ricostruzione di cui si
è appena detto e rappresentata visivamente dal C.T.U. con la citata figura 1. In altri termini, la raffigurata situazione dei luoghi è plausibilmente indicativa della provenienza iniziale del ciclista proprio da quell'intersezione, mediante la quale era consentita, per l'appunto, l'immissione nella S.R. 105, ove è avvenuto il sinistro.
Sotto altro dirimente profilo, si osserva che non è in contestazione la posizione del ciclista al momento dell'impatto, anche con riguardo alla sua direzione di marcia (la stessa dell'autocarro), ossia a sinistra della corsia di pertinenza dell'autocarro e in prossimità della linea di mezzeria (come confermato in sede di sommarie informazioni anche da , passeggero dell'autocarro, svegliato dalle urla Testimone_1 dello immediatamente prima dell'investimento). Orbene CP_2 detta posizione del ciclista, si ribadisce incontroversa, è del tutto coerente con la dinamica di cui alla C.T.U., ed invece non è altrimenti spiegabile, né è spiegata negli atti difensivi del danneggiato, che sono diffusamente riferiti a un generico “tamponamento da tergo”, non meglio precisato tramite esatta e logica ricostruzione della condotta di guida del ciclista.
In questo specifico contesto, ravvisa il Collegio corretta la valutazione del Tribunale sia in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sia in ordine alle percentuali di colpa attribuite allo e al ciclista, la cui turbativa, connotata da indubbia e CP_2 rilevante gravità (attraversamento contromano in orario notturno, in tratto stradale privo di illuminazione e in prossimità di un dosso, con omessa precedenza al veicolo antagonista transitante nel tratto di strada alla sua destra), assume valenza preponderante, nella comparazione tra le condotte, condividendo, per le ragioni suesposte, questa Corte le considerazioni espresse al riguardo dal
Tribunale (cfr. in particolare da pag. 19 a pag.21 della sentenza impugnata).
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno (tra le tante da ultimo Cass. 23084/2024).
Nella specie è stata la condotta del ciclista, gravemente imprudente nei termini di cui si è detto, ad innescare la turbativa e pertanto ad essa va attribuito il contributo causale prevalente, equitativamente stabilito nella percentuale del 70%, rispetto alla condotta dello a cui va imputato unicamente l'eccesso di velocità in CP_2 strada extra-urbana (93 km/h a fronte del limite entro i 70 km/h).
10. Il secondo motivo è inammissibile. L'appellante deduce che la documentazione presa in esame dal
Tribunale (pag. 23 sentenza – documento INPS) e comprovante il riconoscimento di pensione di invalidità a favore del danneggiato sarebbe superata da fatti successivi, e tuttavia non precisa affatto come, dove e quando ha provato l'asserita revoca della pensione di invalidità, né tantomeno indica quali siano i documenti a supporto dell'assunto, sicché la doglianza è del tutto generica.
11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.
La censura non si confronta con la motivazione sul punto della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto denuncia l'appellante, non è stata affatto omessa. Correttamente il Tribunale ha rilevato che le circostanze addotte per giustificare la personalizzazione per danno esistenziale, riproposte nel presente grado, riguardano, in realtà, la condizione fisica e psichica che ordinariamente consegue alla menomazione, purtroppo notevolmente grave ed elevata, da cui è ora affetto il danneggiato.
Non sono, dunque, state allegate circostanze anomale e peculiari, straordinarie ed eccezionali tali da legittimare una personalizzazione ulteriore, e rispetto al suddetto percorso argomentativo del
Tribunale, conforme ai principi reiteratamente affermati dalla
Cassazione (cfr. tra le tante da ultimo Cass. 31681/2024), non è svolta una critica compiuta e pertinente.
12. Il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha parametrato il compenso per le spese di lite al valore di causa (fino a un milione di euro in base al criterio del disputatum) ed ha operato, ex art. 6 del d.m. 55/2014, l'aumento del 10%, ovvero ben più contenuto del massimo (fino al 30%). Pure giustificata si ravvisa l'adozione dei valori tabellari medi, considerate, peraltro, la complessità della controversia sia sull'an che sul quantum e anche la molteplicità delle questioni trattate. Il regime delle spese di consulenza, come quello delle spese processuali nel quale le prime rientrano, segue la soccombenza, secondo il noto principio di causalità, sicché anche sotto tale profilo la sentenza impugnata è immune da censure.
13. In conclusione, l'appello deve essere complessivamente rigettato e l'appellante, stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022). Nulla va disposto circa le spese di lite nei confronti delle parti rimaste intimate.
L'appellante va altresì dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1866 /2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata liquidate in complessivi euro CP_1
15.663,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise