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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Sezione Lavoro, n. 2767/2023 pubblicata il 17/10/2023, promossa da:
con l'avv. GIOVANNI BETTA presso il cui studio in Piacenza, Via Parte_1
Romagnosi 60, è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv. SOFIA BARGELLINI, l'avv. Controparte_1
TOMMASO RACO, l'avv. CLAUDIA DI BIASE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Turati n. 30
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In totale riforma dell'appellata sentenza n. 2767/2023 resa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano il 17/10/2023
Pagina 1 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comunicato all'appellante, con lettera datata 8/2/2023, da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Milano, V.le Controparte_1
Monte Grappa n.3/5.
In via principale
2) Ordinare alla società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione dell'appellante nel suo posto di lavoro ex art. 3, 2° comma d.lgs n. 23/2015, con riserva di opzione della medesima per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
3) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento a favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, corrispondente alla misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, salvo gravame
4) Dichiarare estinto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3, 1° comma del d.lgs n. 23/2015 alla data del licenziamento dell'appellante e per l'effetto condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In via del tutto subordinata, salvo gravame
5) Ordinare alla società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione dell'appellante nel suo posto di lavoro ex art. 18, 1° comma legge n. 300/1970, così come richiamato dall'art. 2 del d.lgs n. 23/2015, con riserva di opzione dell'appellante per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
6) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento a favore dell'appellante della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300/1970 nella misura massima di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' , dei CP_2 contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame
7) Dichiarare estinto il rapporto di lavoro dell'appellante alla data del licenziamento e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 23/2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. in ogni caso
8) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, alla refusione degli oneri di entrambi i gradi di giudizio (oltre agli oneri di legge e alle spese generali) secondo i vigenti parametri professionali, da distrarsi a favore della scrivente difesa, che si dichiara antistataria, nonché al rimborso del C.U. di entrambi i giudizi a favore dell'appellante
Pagina 2 Per la PARTE APPELLATA
Nel merito:
- In via principale: confermare la sentenza n. 2767/2023 emessa dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Chirieleison, nella causa R.G. 3779/2023, anche con diversa motivazione, e per l'effetto rigettare il ricorso in appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare la Società al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge e di tariffa professionale di entrambi i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2767/23 ha rigettato il ricorso con cui Parte_1 dipendente di con mansioni di addetta all'impacchettamento Controparte_1
prodotti presso il magazzino di Castel San Giovanni dal 15.05.2016, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole con lettera del 8.2.2023 a seguito di contestazione disciplinare datata 2.1.23, del seguente tenore:
“In data 19 dicembre 2022, a seguito di dichiarazione resa dal Suo coniuge Persona_1
in sede di ispezione della Polizia della Questura di Piacenza c/o il magazzino MXP5 sito in
Castel San Giovanni, alle ore 14.30 circa, la medesima effettuava perquisizione presso la Sua abitazione in via Fratelli Cervi n. 20, Borgonovo (PC). In questa circostanza, Ella veniva trovata in possesso di n.1 smartphone Xiaomi mi 10 Pro – Smartphone 8+256GBAurora
Blue, con codice IMEI (International Mobile Equipe Identity) 866228051463271, corrispondente ad ammanco inventariale denunciato alle Autorità competenti in data
6/12/2022. Invero, era stata riscontrata una corrispondenza tra il codice IMEI dello smartphone da Lei in precedenza registrato e un ammanco inventariale verificatosi in data 06 dicembre 2022. Detto dispositivo, contraddistinto da IMEI 866228051463271 corrisponde ad un smartphone Xiaomi mi 10 Pro – Smartphone 8+256GB Aurora Blue del valore commerciale di euro 535,36 con ASIN B081-1.1LQ6 N R. Il medesimo oggetto veniva sequestrato dalla Polizia della Questura di Piacenza.
Quanto Le viene contestato costituisce grave infrazione alla disciplina inerente al rapporto di lavoro”.
Il primo giudice, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha ritenuto che:
Pagina 3 -la contestazione era sufficientemente chiara e specifica, tanto da consentire alla dipendente di rendere le giustificazioni e di difendersi in giudizio,
-la resistente aveva provato l'addebito (essere stata trovata la in possesso di materiale Pt_1
precedentemente oggetto di denuncia di furto da parte di In particolare, il cellulare CP_1 ra stato rinvenuto dalla Polizia presso l'abitazione della dipendente e detto cellulare Per_2
era stato denunciato tra il materiale mancante alla Questura di Piacenza).
-il fatto era disciplinarmente rilevante, in quanto tale oggetto o era stato asportato dalla stessa dipendente oppure ne aveva acquisito la disponibilità con modalità non consone, senza Pt_1
curarsi della possibilità che fosse stato sottratto dal magazzino di Castel san Giovanni.
- in entrambe le ipotesi la sanzione era proporzionata alla gravità dell'illecito disciplinare e idonea ad incidere sul vincolo fiduciario.
Per contro, il primo giudice ha valutato come inattendibile la giustificazione resa dalla dipendente in giudizio. aveva riferito di avere acquistato detto telefono al di fuori degli Pt_1
ordinari canali commerciali, in un parcheggio di un centro commerciale, da un camionista non identificato al quale era in precedenza in uso, pagandolo in contanti. Non aveva tuttavia dedotto prove al riguardo né era stata in grado di indicare il nome delle persone coinvolte e tale versione del fatto non era stata esposta in sede di giustificazioni.
Per corroborare la inattendibilità della versione riferita da il primo giudice ha poi Pt_1 evidenziato che “contestazioni disciplinari del tutto analoghe sono state formulate nel medesimo periodo nei confronti di altri dipendenti della società convenuta, tra cui il marito della stessa ricorrente sig. (docc. 8, 9, fascicolo parte convenuta).” Persona_1
Il tribunale, infine, ha ritenuto che la condotta ascritta a configurasse giusta causa di Pt_1
licenziamento in considerazione delle mansioni svolte dalla dipendente che comportavano che la stessa maneggiasse giornalmente prodotti di proprietà del datore di lavoro e destinati alla commercializzazione
Avverso la sentenza ha proposto appello . Pt_1
Con un primo motivo di gravame la lavoratrice ha censurato la sentenza per “Errata valutazione da parte del Tribunale circa gli eventi contestati alla qui appellante. L'illegittimità del licenziamento e il concetto di proporzionalità.”
Ha evidenziato che:
- la sanzione espulsiva è sproporzionata rispetto all'entità del fatto
- non ha provato l'avvenuta sottrazione del cellulare e “non è inconsueto l'acquisto CP_1
di un bene -al di fuori di un esercizio commerciale- in contanti.”
Pagina 4 -il fatto che qualche giorno prima di tale evento avesse denunciato la mancanza di 23 CP_1 prodotti destinati alla vendita tra i quali il bene trovato presso l'abitazione della qui appellante sono dati incontestati ma di per sé non sufficienti a determinare il licenziamento.
- il primo giudice, inoltre, non aveva valutato la circostanza che aveva registrato il Pt_1
dispositivo mesi prima, con ciò manifestando la sua completa estraneità alla sottrazione del bene.
- che dall'evento oggetto di causa e sino al gennaio 2023 l'appellante non risulta aver commesso alcun furto o sottrazione di bene dai magazzini in questione.
Con riferimento alla ipotesi dell'incauto acquisto sostiene che l'acquisto potrebbe essere considerato come una “leggerezza” della dipendente ma il fatto che la medesima lavorasse in un ambiente ove si maneggiano beni di tale natura non può portare alla conseguenza che abbia rubato il dispositivo.
Infine, il fatto che la qui appellante avesse a disposizione “proprio” i 300 euro per l'acquisto è solo una casualità.
Con un secondo motivo di gravame critica la sentenza per non avere il primo giudice ammesso la prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e CP_1
per non avere motivato tale decisione
Alla luce di tali osservazioni chiede la riforma della sentenza e la condanna di alla CP_1
reintegra e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. In subordine la tutela risarcitoria.
Si è costituita difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello ed CP_1
eccependo altresì la decadenza dell'appellante dalla prova per testi per non avere impugnato l'ordinanza con cui il giudice aveva respinto le istanze istruttorie.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio ha ammesso la prova per testi sulle circostanze dedotte da nella memoria di costituzione in primo grado. Sentiti i testimoni, CP_1
all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata indi discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
*******
L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
In primo luogo rileva il Collegio che la contestazione disciplinare sopra trascritta appare immune dai vizi di genericità e mancanza di specificità: il fatto contestato alla lavoratrice è
l'essere stata trovata in possesso di un cellulare oggetto di precedente denuncia di ammanco
Pagina 5 da parte di Su questo fatto la lavoratrice si è difesa in tutte le sedi: di indagine CP_1 penale con l'interrogatorio in questura e in sede disciplinare presentando le giustificazioni.
Non è invece richiesta la qualificazione della condotta sotto il profilo penale
Quanto alla prova del fatto contestato, il primo giudice, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha ritenuto che avesse assolto all'onere di prova a suo carico rilevando CP_1
che era circostanza pacifica che il 19 dicembre 2022 gli ispettori di polizia della questura di
Piacenza avessero rinvenuto in possesso di un cellulare modello Xiaomi mi 10 Pro Pt_1
Smartphone 256GB Aurora Blue, e che tale dispositivo risultava proveniente dal magazzino sulla base della denuncia fatta il 6.12.2022 alla polizia dalla predetta società e avente CP_1
ad oggetto quel cellulare e altri 22 oggetti (doc. 2 fasc I grado . CP_1
Il Collegio, a fronte della contestazione della lavoratrice svolta nel ricorso 414 cpc (
“Peraltro, non vi è alcuna prova che quello smartphone di cui rivendica la proprietà CP_1
sia di sua proprietà e provenga dai suoi magazzini di Castel San Giovanni) e rinnovata nel ricorso in appello a pag. 5, e ritenuta infondata l'eccezione di decadenza dalla prova svolta da nella memoria di costituzione in appello ( l'art. 437 cod.proc.civ. disciplina il potere CP_1
del giudice di appello di disporre, sempre d'ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili), ha dato ingresso alla prova per testi. Sono stati sentiti i sig.ri e Testimone_1
Testimone_2
dipendente di e all'epoca dei fatti di causa Senior HR Business Partner, ha Tes_1 CP_1
riferito di non avere fatto personalmente le ricerche del cellulare di cui alla contestazione e che le era stato solo riferito che era stato inserito nell'inventario, ma ha confermato che “ il rilievo dell'ammanco è stato fatto sulla base delle risultanze del sistema informatico interno di che registra la merce inventariata.” CP_1
dipendente di fino a settembre 2023 e nel 2022 Senior Investigation Tes_2 CP_1
Manager, ha dichiarato di avere supervisionato le indagini svolte relativamente all'ammanco che era stato registrato nello stabilimento a dicembre 2022: ha quindi descritto le modalità con cui veniva effettuato l'inventario precisando che “ la merce consegnata in magazzino viene inventariata in un sistema informatico. Periodicamente, per verificare eventuali ammanchi, si procedeva ad un controllo tra la merce inventariata e quella in uscita verso altri magazzini o venduta Dopo che i colleghi della qualità, effettuati i controlli, avevano escluso possibili errori di processo, se si verificavano delle discrasie, venivano passate le informazioni al settore Security”
“L'indicazione del codice IMEI corrispondente agli articoli mancanti emerge da questo controllo incrociato. Nella fattispecie sono stato io stesso a fare alla Polizia di Piacenza la
Pagina 6 denuncia di ammanco, dopo aver effettuato i controlli che ho sopra descritto. Il codice iMEI addebitato alla signora corrispondeva ad un prodotto che era stato inventariato e che Pt_1 risultava mancante”
ADR” Posso comunque confermare che il codice IMEI dello smartphone trovato in possesso di risultasse entrato in magazzino come merce in entrata, anche se non so dire in quale Pt_1
fase sia stato sottratto. Lo posso confermare perché ho fattoi io stesso la denuncia di ammanco dopo essermi accertato che il prodotto con quel codice IMEI era stato inventariato”
Ritiene il collegio che i testimoni abbiano pienamente confermato la provenienza dal magazzino del cellulare trovato in possesso di , irrilevante è la circostanza che CP_1 Pt_1
non sia state rinvenuta la registrazione in entrata del dispositivo, in presenza del riconoscimento del codice IMEI del dispositivo e delle precise modalità di rilevamento degli ammanchi.
Conferma ulteriormente l'indebita appropriazione dello smartphone la inverosimile versione dei fatti data dalla odierna appellante in sede di interrogatorio avanti la Polizia di Stato,
Squadra Mobile di Piacenza, il giorno 11 gennaio 2023 in presenza del difensore di fiducia.
Richiestole dall'agente quando e da chi avesse acquistato lo smartphone trovato in suo possesso , ha così risposto: Pt_1
, a precise domande dell'operante, non ha saputo indicare né il nome della signora che le Pt_1
aveva dato le indicazioni, né del ragazzo che le aveva dato il cellulare, nemmeno ha saputo indicare il modello dell'autovettura.
La dichiarazione resa, oltre che non provata e inverosimile per le modalità descritte, è risultata anche smentita dalle indagini svolte sul cellulare.
Pagina 7 Nel verbale di indagini svolte su delega del PM (doc 12 fascicolo acquisito in CP_1
appello in quanto la società ha provato di esserne venuta in possesso in data successiva alla costituzione in primo grado doc 13 istanza di accesso agli atti del 2.07.2023) si dà atto che:
Irrilevante è, infine, la circostanza esposta dalla lavoratrice, di aver dichiarato il possesso dello smartphone in entrata nel magazzino, in quanto era tenuta a farlo per poterlo portare con sé al lavoro.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e documentale ritiene il Collegio che in sostanza, il comportamento tenuto dalla lavoratrice, complessivamente valutato, induca a ritenere del tutto illegittimo il possesso del cellulare proveniente dal magazzino denunciato dalla CP_1
società quale ammanco.
Corretta appare quindi la decisione del primo giudice secondo cui:
Il fatto in sé è sicuramente rilevante disciplinarmente in quanto, o tale oggetto è stato asportato direttamente dalla ricorrente dal magazzino ove la stessa opera, oppure la sig.ra
ne ha acquisito la disponibilità con modalità non consone, senza curarsi della Pt_1
possibilità che fosse stato sottratto dal magazzino di Castel San Giovanni.
In entrambi i casi è evidente che, in considerazione delle mansioni svolte dalla ricorrente all'interno del medesimo magazzino di Castel San Giovanni, il fatto in sé sia idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario determinandone il venir meno.
E', infine, indubbio che i fatti descritti integrino una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ricorda che la Cassazione ha più volte enunciato il seguente principio in tema di modesta entità del fatto: “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio
Pagina 8 la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (Cass . n. 19684/14 , cfr. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 8816 del 05/04/2017 )
Nella fattispecie, alla luce delle risultanze istruttorie che, oltre ad aver confermato che la appellante è stata trovata in possesso del cellulare oggetto di ammanco, hanno fatto luce sulla condotta tenuta da in sede di interrogatorio e in particolare sulla non credibile, e in parte Pt_1
espressamente smentita dai rilievi compiuti sul cellulare, versione dei fatti dalla stessa fornita alla Polizia, tenuto conto altresì che contestazioni disciplinari del tutto analoghe sono state formulate nel medesimo periodo nei confronti di altri dipendenti della società convenuta, tra cui il marito della stessa ricorrente sig. (docc. 8, 9, fascicolo parte Persona_1
convenuta)., si ritiene che la condotta tenuta dalla signora abbia leso in maniera Pt_1
irreparabile il vincolo fiduciario, considerate anche le mansioni alla stessa assegnate di addetta al magazzino che comportano il maneggio giornaliero di un numero imprecisato di oggetti di proprietà del datore di lavoro.
Sul secondo motivo
L'istanza della appellante di sentire il teste indicato sig. è inammissibile in Testimone_3
quanto irrilevante. Il teste risulta essere stato presente solo in sede di controdeduzioni presentate dalla lavoratrice (doc 4 ricorrente in primo grado) e nulla avrebbe potuto aggiungere oltre a ciò che emerge da tale documento. Trattasi, peraltro, di circostante relative ad altra e precedente contestazione, che non assume rilevanza ai fini del decidere in quanto non richiamata nella lettera di contestazione disciplinare del 2 gennaio 2023 relativa ai fatti di cui è causa.
L'appello va quindi respinto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
10.3.14 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dello svolgimento di istruttoria testimoniale in appello,
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 9 - Respinge l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano sezione lavoro n. 2767/23;
- Condanna l'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della rappellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Sezione Lavoro, n. 2767/2023 pubblicata il 17/10/2023, promossa da:
con l'avv. GIOVANNI BETTA presso il cui studio in Piacenza, Via Parte_1
Romagnosi 60, è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv. SOFIA BARGELLINI, l'avv. Controparte_1
TOMMASO RACO, l'avv. CLAUDIA DI BIASE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Turati n. 30
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In totale riforma dell'appellata sentenza n. 2767/2023 resa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano il 17/10/2023
Pagina 1 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comunicato all'appellante, con lettera datata 8/2/2023, da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Milano, V.le Controparte_1
Monte Grappa n.3/5.
In via principale
2) Ordinare alla società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione dell'appellante nel suo posto di lavoro ex art. 3, 2° comma d.lgs n. 23/2015, con riserva di opzione della medesima per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
3) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento a favore dell'appellante di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, corrispondente alla misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata, salvo gravame
4) Dichiarare estinto il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3, 1° comma del d.lgs n. 23/2015 alla data del licenziamento dell'appellante e per l'effetto condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In via del tutto subordinata, salvo gravame
5) Ordinare alla società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione dell'appellante nel suo posto di lavoro ex art. 18, 1° comma legge n. 300/1970, così come richiamato dall'art. 2 del d.lgs n. 23/2015, con riserva di opzione dell'appellante per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
6) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento a favore dell'appellante della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300/1970 nella misura massima di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' , dei CP_2 contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame
7) Dichiarare estinto il rapporto di lavoro dell'appellante alla data del licenziamento e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 23/2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. in ogni caso
8) Dichiarare tenuta e condannare la società appellata, come sopra rappresentata e domiciliata, alla refusione degli oneri di entrambi i gradi di giudizio (oltre agli oneri di legge e alle spese generali) secondo i vigenti parametri professionali, da distrarsi a favore della scrivente difesa, che si dichiara antistataria, nonché al rimborso del C.U. di entrambi i giudizi a favore dell'appellante
Pagina 2 Per la PARTE APPELLATA
Nel merito:
- In via principale: confermare la sentenza n. 2767/2023 emessa dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Chirieleison, nella causa R.G. 3779/2023, anche con diversa motivazione, e per l'effetto rigettare il ricorso in appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, condannare la Società al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge e di tariffa professionale di entrambi i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2767/23 ha rigettato il ricorso con cui Parte_1 dipendente di con mansioni di addetta all'impacchettamento Controparte_1
prodotti presso il magazzino di Castel San Giovanni dal 15.05.2016, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole con lettera del 8.2.2023 a seguito di contestazione disciplinare datata 2.1.23, del seguente tenore:
“In data 19 dicembre 2022, a seguito di dichiarazione resa dal Suo coniuge Persona_1
in sede di ispezione della Polizia della Questura di Piacenza c/o il magazzino MXP5 sito in
Castel San Giovanni, alle ore 14.30 circa, la medesima effettuava perquisizione presso la Sua abitazione in via Fratelli Cervi n. 20, Borgonovo (PC). In questa circostanza, Ella veniva trovata in possesso di n.1 smartphone Xiaomi mi 10 Pro – Smartphone 8+256GBAurora
Blue, con codice IMEI (International Mobile Equipe Identity) 866228051463271, corrispondente ad ammanco inventariale denunciato alle Autorità competenti in data
6/12/2022. Invero, era stata riscontrata una corrispondenza tra il codice IMEI dello smartphone da Lei in precedenza registrato e un ammanco inventariale verificatosi in data 06 dicembre 2022. Detto dispositivo, contraddistinto da IMEI 866228051463271 corrisponde ad un smartphone Xiaomi mi 10 Pro – Smartphone 8+256GB Aurora Blue del valore commerciale di euro 535,36 con ASIN B081-1.1LQ6 N R. Il medesimo oggetto veniva sequestrato dalla Polizia della Questura di Piacenza.
Quanto Le viene contestato costituisce grave infrazione alla disciplina inerente al rapporto di lavoro”.
Il primo giudice, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha ritenuto che:
Pagina 3 -la contestazione era sufficientemente chiara e specifica, tanto da consentire alla dipendente di rendere le giustificazioni e di difendersi in giudizio,
-la resistente aveva provato l'addebito (essere stata trovata la in possesso di materiale Pt_1
precedentemente oggetto di denuncia di furto da parte di In particolare, il cellulare CP_1 ra stato rinvenuto dalla Polizia presso l'abitazione della dipendente e detto cellulare Per_2
era stato denunciato tra il materiale mancante alla Questura di Piacenza).
-il fatto era disciplinarmente rilevante, in quanto tale oggetto o era stato asportato dalla stessa dipendente oppure ne aveva acquisito la disponibilità con modalità non consone, senza Pt_1
curarsi della possibilità che fosse stato sottratto dal magazzino di Castel san Giovanni.
- in entrambe le ipotesi la sanzione era proporzionata alla gravità dell'illecito disciplinare e idonea ad incidere sul vincolo fiduciario.
Per contro, il primo giudice ha valutato come inattendibile la giustificazione resa dalla dipendente in giudizio. aveva riferito di avere acquistato detto telefono al di fuori degli Pt_1
ordinari canali commerciali, in un parcheggio di un centro commerciale, da un camionista non identificato al quale era in precedenza in uso, pagandolo in contanti. Non aveva tuttavia dedotto prove al riguardo né era stata in grado di indicare il nome delle persone coinvolte e tale versione del fatto non era stata esposta in sede di giustificazioni.
Per corroborare la inattendibilità della versione riferita da il primo giudice ha poi Pt_1 evidenziato che “contestazioni disciplinari del tutto analoghe sono state formulate nel medesimo periodo nei confronti di altri dipendenti della società convenuta, tra cui il marito della stessa ricorrente sig. (docc. 8, 9, fascicolo parte convenuta).” Persona_1
Il tribunale, infine, ha ritenuto che la condotta ascritta a configurasse giusta causa di Pt_1
licenziamento in considerazione delle mansioni svolte dalla dipendente che comportavano che la stessa maneggiasse giornalmente prodotti di proprietà del datore di lavoro e destinati alla commercializzazione
Avverso la sentenza ha proposto appello . Pt_1
Con un primo motivo di gravame la lavoratrice ha censurato la sentenza per “Errata valutazione da parte del Tribunale circa gli eventi contestati alla qui appellante. L'illegittimità del licenziamento e il concetto di proporzionalità.”
Ha evidenziato che:
- la sanzione espulsiva è sproporzionata rispetto all'entità del fatto
- non ha provato l'avvenuta sottrazione del cellulare e “non è inconsueto l'acquisto CP_1
di un bene -al di fuori di un esercizio commerciale- in contanti.”
Pagina 4 -il fatto che qualche giorno prima di tale evento avesse denunciato la mancanza di 23 CP_1 prodotti destinati alla vendita tra i quali il bene trovato presso l'abitazione della qui appellante sono dati incontestati ma di per sé non sufficienti a determinare il licenziamento.
- il primo giudice, inoltre, non aveva valutato la circostanza che aveva registrato il Pt_1
dispositivo mesi prima, con ciò manifestando la sua completa estraneità alla sottrazione del bene.
- che dall'evento oggetto di causa e sino al gennaio 2023 l'appellante non risulta aver commesso alcun furto o sottrazione di bene dai magazzini in questione.
Con riferimento alla ipotesi dell'incauto acquisto sostiene che l'acquisto potrebbe essere considerato come una “leggerezza” della dipendente ma il fatto che la medesima lavorasse in un ambiente ove si maneggiano beni di tale natura non può portare alla conseguenza che abbia rubato il dispositivo.
Infine, il fatto che la qui appellante avesse a disposizione “proprio” i 300 euro per l'acquisto è solo una casualità.
Con un secondo motivo di gravame critica la sentenza per non avere il primo giudice ammesso la prova per testi e l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e CP_1
per non avere motivato tale decisione
Alla luce di tali osservazioni chiede la riforma della sentenza e la condanna di alla CP_1
reintegra e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. In subordine la tutela risarcitoria.
Si è costituita difendendo la sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello ed CP_1
eccependo altresì la decadenza dell'appellante dalla prova per testi per non avere impugnato l'ordinanza con cui il giudice aveva respinto le istanze istruttorie.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio ha ammesso la prova per testi sulle circostanze dedotte da nella memoria di costituzione in primo grado. Sentiti i testimoni, CP_1
all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata indi discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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L'appello è infondato e deve essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
In primo luogo rileva il Collegio che la contestazione disciplinare sopra trascritta appare immune dai vizi di genericità e mancanza di specificità: il fatto contestato alla lavoratrice è
l'essere stata trovata in possesso di un cellulare oggetto di precedente denuncia di ammanco
Pagina 5 da parte di Su questo fatto la lavoratrice si è difesa in tutte le sedi: di indagine CP_1 penale con l'interrogatorio in questura e in sede disciplinare presentando le giustificazioni.
Non è invece richiesta la qualificazione della condotta sotto il profilo penale
Quanto alla prova del fatto contestato, il primo giudice, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha ritenuto che avesse assolto all'onere di prova a suo carico rilevando CP_1
che era circostanza pacifica che il 19 dicembre 2022 gli ispettori di polizia della questura di
Piacenza avessero rinvenuto in possesso di un cellulare modello Xiaomi mi 10 Pro Pt_1
Smartphone 256GB Aurora Blue, e che tale dispositivo risultava proveniente dal magazzino sulla base della denuncia fatta il 6.12.2022 alla polizia dalla predetta società e avente CP_1
ad oggetto quel cellulare e altri 22 oggetti (doc. 2 fasc I grado . CP_1
Il Collegio, a fronte della contestazione della lavoratrice svolta nel ricorso 414 cpc (
“Peraltro, non vi è alcuna prova che quello smartphone di cui rivendica la proprietà CP_1
sia di sua proprietà e provenga dai suoi magazzini di Castel San Giovanni) e rinnovata nel ricorso in appello a pag. 5, e ritenuta infondata l'eccezione di decadenza dalla prova svolta da nella memoria di costituzione in appello ( l'art. 437 cod.proc.civ. disciplina il potere CP_1
del giudice di appello di disporre, sempre d'ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili), ha dato ingresso alla prova per testi. Sono stati sentiti i sig.ri e Testimone_1
Testimone_2
dipendente di e all'epoca dei fatti di causa Senior HR Business Partner, ha Tes_1 CP_1
riferito di non avere fatto personalmente le ricerche del cellulare di cui alla contestazione e che le era stato solo riferito che era stato inserito nell'inventario, ma ha confermato che “ il rilievo dell'ammanco è stato fatto sulla base delle risultanze del sistema informatico interno di che registra la merce inventariata.” CP_1
dipendente di fino a settembre 2023 e nel 2022 Senior Investigation Tes_2 CP_1
Manager, ha dichiarato di avere supervisionato le indagini svolte relativamente all'ammanco che era stato registrato nello stabilimento a dicembre 2022: ha quindi descritto le modalità con cui veniva effettuato l'inventario precisando che “ la merce consegnata in magazzino viene inventariata in un sistema informatico. Periodicamente, per verificare eventuali ammanchi, si procedeva ad un controllo tra la merce inventariata e quella in uscita verso altri magazzini o venduta Dopo che i colleghi della qualità, effettuati i controlli, avevano escluso possibili errori di processo, se si verificavano delle discrasie, venivano passate le informazioni al settore Security”
“L'indicazione del codice IMEI corrispondente agli articoli mancanti emerge da questo controllo incrociato. Nella fattispecie sono stato io stesso a fare alla Polizia di Piacenza la
Pagina 6 denuncia di ammanco, dopo aver effettuato i controlli che ho sopra descritto. Il codice iMEI addebitato alla signora corrispondeva ad un prodotto che era stato inventariato e che Pt_1 risultava mancante”
ADR” Posso comunque confermare che il codice IMEI dello smartphone trovato in possesso di risultasse entrato in magazzino come merce in entrata, anche se non so dire in quale Pt_1
fase sia stato sottratto. Lo posso confermare perché ho fattoi io stesso la denuncia di ammanco dopo essermi accertato che il prodotto con quel codice IMEI era stato inventariato”
Ritiene il collegio che i testimoni abbiano pienamente confermato la provenienza dal magazzino del cellulare trovato in possesso di , irrilevante è la circostanza che CP_1 Pt_1
non sia state rinvenuta la registrazione in entrata del dispositivo, in presenza del riconoscimento del codice IMEI del dispositivo e delle precise modalità di rilevamento degli ammanchi.
Conferma ulteriormente l'indebita appropriazione dello smartphone la inverosimile versione dei fatti data dalla odierna appellante in sede di interrogatorio avanti la Polizia di Stato,
Squadra Mobile di Piacenza, il giorno 11 gennaio 2023 in presenza del difensore di fiducia.
Richiestole dall'agente quando e da chi avesse acquistato lo smartphone trovato in suo possesso , ha così risposto: Pt_1
, a precise domande dell'operante, non ha saputo indicare né il nome della signora che le Pt_1
aveva dato le indicazioni, né del ragazzo che le aveva dato il cellulare, nemmeno ha saputo indicare il modello dell'autovettura.
La dichiarazione resa, oltre che non provata e inverosimile per le modalità descritte, è risultata anche smentita dalle indagini svolte sul cellulare.
Pagina 7 Nel verbale di indagini svolte su delega del PM (doc 12 fascicolo acquisito in CP_1
appello in quanto la società ha provato di esserne venuta in possesso in data successiva alla costituzione in primo grado doc 13 istanza di accesso agli atti del 2.07.2023) si dà atto che:
Irrilevante è, infine, la circostanza esposta dalla lavoratrice, di aver dichiarato il possesso dello smartphone in entrata nel magazzino, in quanto era tenuta a farlo per poterlo portare con sé al lavoro.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e documentale ritiene il Collegio che in sostanza, il comportamento tenuto dalla lavoratrice, complessivamente valutato, induca a ritenere del tutto illegittimo il possesso del cellulare proveniente dal magazzino denunciato dalla CP_1
società quale ammanco.
Corretta appare quindi la decisione del primo giudice secondo cui:
Il fatto in sé è sicuramente rilevante disciplinarmente in quanto, o tale oggetto è stato asportato direttamente dalla ricorrente dal magazzino ove la stessa opera, oppure la sig.ra
ne ha acquisito la disponibilità con modalità non consone, senza curarsi della Pt_1
possibilità che fosse stato sottratto dal magazzino di Castel San Giovanni.
In entrambi i casi è evidente che, in considerazione delle mansioni svolte dalla ricorrente all'interno del medesimo magazzino di Castel San Giovanni, il fatto in sé sia idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario determinandone il venir meno.
E', infine, indubbio che i fatti descritti integrino una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ricorda che la Cassazione ha più volte enunciato il seguente principio in tema di modesta entità del fatto: “In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio
Pagina 8 la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (Cass . n. 19684/14 , cfr. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 8816 del 05/04/2017 )
Nella fattispecie, alla luce delle risultanze istruttorie che, oltre ad aver confermato che la appellante è stata trovata in possesso del cellulare oggetto di ammanco, hanno fatto luce sulla condotta tenuta da in sede di interrogatorio e in particolare sulla non credibile, e in parte Pt_1
espressamente smentita dai rilievi compiuti sul cellulare, versione dei fatti dalla stessa fornita alla Polizia, tenuto conto altresì che contestazioni disciplinari del tutto analoghe sono state formulate nel medesimo periodo nei confronti di altri dipendenti della società convenuta, tra cui il marito della stessa ricorrente sig. (docc. 8, 9, fascicolo parte Persona_1
convenuta)., si ritiene che la condotta tenuta dalla signora abbia leso in maniera Pt_1
irreparabile il vincolo fiduciario, considerate anche le mansioni alla stessa assegnate di addetta al magazzino che comportano il maneggio giornaliero di un numero imprecisato di oggetti di proprietà del datore di lavoro.
Sul secondo motivo
L'istanza della appellante di sentire il teste indicato sig. è inammissibile in Testimone_3
quanto irrilevante. Il teste risulta essere stato presente solo in sede di controdeduzioni presentate dalla lavoratrice (doc 4 ricorrente in primo grado) e nulla avrebbe potuto aggiungere oltre a ciò che emerge da tale documento. Trattasi, peraltro, di circostante relative ad altra e precedente contestazione, che non assume rilevanza ai fini del decidere in quanto non richiamata nella lettera di contestazione disciplinare del 2 gennaio 2023 relativa ai fatti di cui è causa.
L'appello va quindi respinto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
10.3.14 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dello svolgimento di istruttoria testimoniale in appello,
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 9 - Respinge l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano sezione lavoro n. 2767/23;
- Condanna l'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della rappellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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