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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 434/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
GI PI Presidente
OB Vignati Consigliere
RA ER Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 22.4.2025, est. Ferrari, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Demaestri, Pt_1 P.IVA_1
IA NA e OB AI con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'INPS in Milano, via Savarè n. 1
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
CO RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, via Carpanelli n. 9
Appellato in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 236/25 notificata il 22.04.2025 respingere il ricorso e le domande formulate da contro per carenza CP_1 Pt_1 di prove ed infondatezza.
Vinte le spese”;
Per l'appellato: “Respingersi l'appello avverso la sentenza n. 236/2025 (causa RG n. 64/2025) pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia – Dr.ssa Federica Ferrari – il 22.04.205, pubblicata in pari data, notificata il 22.04.2025 – perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese del presente giudizio d'appello con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 236/2025 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso con cui CP_1 aveva chiesto la condanna di al pagamento del trattamento NASPI, ai
[...] Pt_1 sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015.
Il Tribunale ha osservato che «il ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di
Pavia, dal 1.4.2019 al 18.9.2024 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (doc. 1 all. ricorso). Il rapporto di lavoro è cessato il 18.9.2024 per ammissione del ricorrente alla “pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali” (doc 10 all. ricorso). Il Ministero della Giustizia ha provveduto a retribuire il ricorrente attraverso l'istituto della “mercede” e a consegnare allo stesso i relativi cedolini paga. Da questi si evincono: la retribuzione percepita, quella imponibile a fini fiscali e contributivi, le trattenute a carico dell'amministrazione Pt_1
e del detenuto, i ratei di 13°, 14° e le ferie maturate (doc. 7 all ricorso). In data
6.11.2024 il ricorrente ha presentato domanda di NASpI (doc. 3 all ricorso). Con comunicazione datata 19.11.2024 ha rigettato la domanda di NASpI, con la Pt_1 seguente motivazione: “rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione;
causa di cessazione non valida” (doc 4 all ricorso)”».
Premesso che nel caso di specie era stato scarcerato grazie al conseguimento del CP_1 beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della NASPI, richiamando ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a supporto della propria decisione, la motivazione della pronuncia di Cassazione
n. 396/2024, cui la successiva ordinanza n. 4741/2025 aveva dato continuità.
Fatti propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione, il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, condannando alla refusione delle spese di lite del grado. Pt_1
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza, lamentando- con un unico articolato motivo di gravame- l'erroneità pag. 2/9 della decisione di prime cure per avere violato gli artt. 1, 2, 3 e 7 del d. lgs. n. 22/15 con riferimento all'art. 20 della legge 354/75.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per avere a torto equiparato il lavoro svolto dai detenuti all'interno del carcere (c.d. lavoro intramurario) al lavoro subordinato “libero”, o a quello svolto dai detenuti al di fuori del carcere. Sotto altro profilo, ad avviso dell'appellante il Tribunale aveva trascurato che l'interruzione del rapporto di lavoro intramurario non era dipesa da un'iniziativa dell'amministrazione penitenziaria, né la perdita del lavoro da parte del detenuto poteva, per quest'ultimo, qualificarsi come involontaria, essendo al contrario frutto dell'accoglimento dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali – con correlata scarcerazione- formulata dal medesimo CP_1
Nella prospettiva del gravame, “la condizione dell'appellato che ha svolto incarichi lavorativi all'interno del carcere fino all'ammissione in prova ai servizi sociali non è quella di un lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c. che ha perso il lavoro per una delle ragioni ex lege previste (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito delle procedure ex legge 604/66). Il lavoro in carcere e la sua conclusione non nascono da libere scelte datoriali del
Ministero della Giustizia che certamente non ha licenziato il sig. o posto il sig. CP_1 nella condizione di dimettersi per giusta causa”. CP_1
Secondo l'appellante, andava considerata la «non ravvisabilità, nella vicenda per cui è causa, del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione nei termini delineati dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 22 del 2015, nel senso che la cessazione della prestazione lavorativa non è stata determinata da una decisione imprenditoriale del
“datore di lavoro” o comunque da un “evento riconducibile alla sua sfera di influenza” ma, al contrario, la perdita del posto di lavoro è conseguente all'uscita dal carcere, evento evidentemente estraneo al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione penitenziaria. La sentenza appellata viola inoltre l'art. 7 del d.lgs 22/15 posto che la
NASPI è condizionata alla regolare partecipazione del “disoccupato” alle iniziative di attivazione lavorativa anche sotto il profilo delle iniziative volte alla ricerca di occupazione. Nel caso di specie l'appellato non è nella condizione richiesta dall'art. 7
pag. 3/9 cit. perché non iscritto alle liste di disoccupazione, per sua stessa ammissione, in quanto ancora affidato in prova ai servizi sociali». ha poi argomentato che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo Pt_1 giudice non poteva dirsi pienamente pertinente nel caso di specie, atteso che nel caso di specie la scarcerazione (con perdita del lavoro intramurario) non era dipesa dal raggiungimento del c.d. fine pena, bensì dall'accoglimento della richiesta formulata dal medesimo di poter uscire dal carcere per essere affidato ai servizi sociali, con CP_1 ciò perdendo volontariamente il lavoro intramurario.
Per queste ragioni, l' ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
Con memoria difensiva depositata in data 14 maggio 2025 si è costituito CP_1 per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Come osservato anche da , i fatti rilevanti in causa sono pacifici. Pt_1 ha svolto attività lavorativa in condizioni di detenzione presso il carcere di Pavia CP_1 alle dipendenze del Ministro della Giustizia dal 1° aprile 2019 al 18 settembre 2024.
Dal 18 settembre 2024 la condizione di detenzione è cessata perché è stato CP_1 ammesso “alla pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali”, con interruzione anticipata dell'ultimo contratto stipulato da con il carcere in data CP_1
01.08.2024, della durata di tre mesi (01.08.2024 / 01.11.2024).
reputando che la perdita del rapporto di lavoro fosse assimilabile ad una causa CP_1 involontaria, in data 6.11.2024 ha presentato domanda di NASPI, respinta da con Pt_1 la seguente motivazione “il rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione;
causa cessazione non valida”.
Considerati tali pacifici elementi di fatto, e rilevato che non è in contestazione la sussistenza dei restanti presupposti necessari per l'erogazione della Naspi, la sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile e resiste alle critiche mossale dall'appellante.
pag. 4/9 Anche il Collegio, infatti, condivide e fa proprio l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nella materia oggetto di causa, tra le altre nella sentenza n. Cass. 5/01/2024
n. 396, richiamata dal primo giudice, e dalle successive Cass. n. 13577/2025 e n.
13578/2025.
La sentenza n. 13577/2025 è, ad avviso del Collegio, particolarmente significativa nel caso di specie, avendo essa affermato che “In tema di Naspi, non c'è volontarietà della perdita dell'occupazione inframuraria per il detenuto che cessi l'attività lavorativa a causa dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico”. Il principio risulta pienamente applicabile al caso di specie, nel quale il detenuto ha cessato l'attività lavorativa a causa dell'ammissione, su sua richiesta, ad un'altra misura alternativa alla detenzione, quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
la situazione, quindi, per quel che qui interessa, è affine a quella esaminata dalla Suprema
Corte di Cassazione, posto che in entrambi i casi la detenzione è cessata per essere stata accolta la domanda del detenuto di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.
Il richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni della pronuncia di legittimità ora citata induce la Corte a disattendere i rilievi critici formulati da anche con Pt_1 riguardo alla natura del lavoro carcerario intramurario, reputata - a torto- dall'appellante non assimilabile a quella del lavoro subordinato extramurario.
Nella citata pronuncia si legge infatti: «la disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il Regolamento penitenziario di cui al R.D. n. 787/1931, all'art. 1, prevedeva che “in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro”: il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era considerato parte integrante della pena e modalità di esecuzione della stessa, di tal ché, traendo origine da un obbligo legale, non poteva equipararsi al lavoro libero, avente, invece, natura contrattuale. La legge n.354/1975 di riforma dell'Ordinamento
Penitenziario ha superato tale impostazione e, valorizzando la prospettiva rieducativa ex art. 27 Cost., ha impostato una nuova disciplina del lavoro carcerario in senso meno afflittivo. Il testo originario dell'art. 20 della legge n. 354/1975 prevedeva che “negli pag. 5/9 istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” e che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, sancendone poi l'obbligatorietà per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. La Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 16, della legge cit. nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che prestasse la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, dopo aver premesso che “il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo” e che “lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo”, ha statuito che, se è vero che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario, per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale”, tuttavia, “né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato” (Corte cost. n.
158/2001). La Corte costituzionale si è, poi, nuovamente espressa sul lavoro inframurario con la sentenza n. 341/2006, fissando “tre punti fermi nella materia […].
Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera pag. 6/9 giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla illegittimità di ogni «irrazionale ingiustificata discriminazione», con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini (sentenza n. 49 del 1992)”. L'art. 20 della legge n. 354/1975
è stato oggetto, negli anni, di ripetute modifiche. In particolare, la legge n. 296/1993 ha inciso sul comma 6, eliminando la discrezionalità del provvedimento del direttore del carcere nell'assegnazione al lavoro ed indicando i relativi criteri di priorità
(anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, carichi familiari, professionalità, precedenti e future attività) nonché le procedure (graduatorie in due liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere). Una svolta decisiva si è avuta, poi, con il d.lgs. n. 124/2018 che, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82,
83 e 85, lettere g), h) e r), della legge n. 103/2017, ha dettato la Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario: l'art. 2 ha sostituito l'art. 20 cit., il cui nuovo testo prevede ora, al comma 1, che “negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o pag. 7/9 privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”.
Se è rimasta la previsione secondo cui “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, è, invece, stato eliminato il riferimento all'obbligatorietà del lavoro, che era in contrasto con il carattere non afflittivo del medesimo, ed è stato precisato, al comma 3, che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
All'obbligo del lavoro, su cui ancora si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione introdotti dalla legge n.296/1993, si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, quali la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo festivo (cui è stato aggiunto anche il diritto al riposo annuale retribuito) e “la tutela assicurativa e previdenziale” (cui si aggiunge la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art.4 n.9 della legge n.1124/1965).
Alla luce del quadro come sopra sommariamente ricostruito, questa Corte ha già, pertanto, affermato che “il lavoro intramurario [ha] sempre più perduto i tratti di specialità che all'inizio lo caratterizzavano ed [ha] visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro”, risultando decisivo al riguardo che “la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro” (Cass. n. 396/2024).
Di tal ché, “le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento” (Cass. n. 4741/2025)».
pag. 8/9 Alla luce di detto condivisibile orientamento giurisprudenziale, i rilievi critici formulati da devono pertanto essere disattesi. Pt_1
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Pavia;
condanna a rifondere a le spese di lite del grado, liquidate in Pt_1 CP_1 euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 26/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
GI PI RA ER
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 434/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
GI PI Presidente
OB Vignati Consigliere
RA ER Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 22.4.2025, est. Ferrari, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Demaestri, Pt_1 P.IVA_1
IA NA e OB AI con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'INPS in Milano, via Savarè n. 1
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
CO RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, via Carpanelli n. 9
Appellato in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 236/25 notificata il 22.04.2025 respingere il ricorso e le domande formulate da contro per carenza CP_1 Pt_1 di prove ed infondatezza.
Vinte le spese”;
Per l'appellato: “Respingersi l'appello avverso la sentenza n. 236/2025 (causa RG n. 64/2025) pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia – Dr.ssa Federica Ferrari – il 22.04.205, pubblicata in pari data, notificata il 22.04.2025 – perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese del presente giudizio d'appello con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 236/2025 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso con cui CP_1 aveva chiesto la condanna di al pagamento del trattamento NASPI, ai
[...] Pt_1 sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015.
Il Tribunale ha osservato che «il ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di
Pavia, dal 1.4.2019 al 18.9.2024 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (doc. 1 all. ricorso). Il rapporto di lavoro è cessato il 18.9.2024 per ammissione del ricorrente alla “pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali” (doc 10 all. ricorso). Il Ministero della Giustizia ha provveduto a retribuire il ricorrente attraverso l'istituto della “mercede” e a consegnare allo stesso i relativi cedolini paga. Da questi si evincono: la retribuzione percepita, quella imponibile a fini fiscali e contributivi, le trattenute a carico dell'amministrazione Pt_1
e del detenuto, i ratei di 13°, 14° e le ferie maturate (doc. 7 all ricorso). In data
6.11.2024 il ricorrente ha presentato domanda di NASpI (doc. 3 all ricorso). Con comunicazione datata 19.11.2024 ha rigettato la domanda di NASpI, con la Pt_1 seguente motivazione: “rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione;
causa di cessazione non valida” (doc 4 all ricorso)”».
Premesso che nel caso di specie era stato scarcerato grazie al conseguimento del CP_1 beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della NASPI, richiamando ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a supporto della propria decisione, la motivazione della pronuncia di Cassazione
n. 396/2024, cui la successiva ordinanza n. 4741/2025 aveva dato continuità.
Fatti propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione, il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, condannando alla refusione delle spese di lite del grado. Pt_1
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza, lamentando- con un unico articolato motivo di gravame- l'erroneità pag. 2/9 della decisione di prime cure per avere violato gli artt. 1, 2, 3 e 7 del d. lgs. n. 22/15 con riferimento all'art. 20 della legge 354/75.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per avere a torto equiparato il lavoro svolto dai detenuti all'interno del carcere (c.d. lavoro intramurario) al lavoro subordinato “libero”, o a quello svolto dai detenuti al di fuori del carcere. Sotto altro profilo, ad avviso dell'appellante il Tribunale aveva trascurato che l'interruzione del rapporto di lavoro intramurario non era dipesa da un'iniziativa dell'amministrazione penitenziaria, né la perdita del lavoro da parte del detenuto poteva, per quest'ultimo, qualificarsi come involontaria, essendo al contrario frutto dell'accoglimento dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali – con correlata scarcerazione- formulata dal medesimo CP_1
Nella prospettiva del gravame, “la condizione dell'appellato che ha svolto incarichi lavorativi all'interno del carcere fino all'ammissione in prova ai servizi sociali non è quella di un lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c. che ha perso il lavoro per una delle ragioni ex lege previste (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito delle procedure ex legge 604/66). Il lavoro in carcere e la sua conclusione non nascono da libere scelte datoriali del
Ministero della Giustizia che certamente non ha licenziato il sig. o posto il sig. CP_1 nella condizione di dimettersi per giusta causa”. CP_1
Secondo l'appellante, andava considerata la «non ravvisabilità, nella vicenda per cui è causa, del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione nei termini delineati dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 22 del 2015, nel senso che la cessazione della prestazione lavorativa non è stata determinata da una decisione imprenditoriale del
“datore di lavoro” o comunque da un “evento riconducibile alla sua sfera di influenza” ma, al contrario, la perdita del posto di lavoro è conseguente all'uscita dal carcere, evento evidentemente estraneo al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione penitenziaria. La sentenza appellata viola inoltre l'art. 7 del d.lgs 22/15 posto che la
NASPI è condizionata alla regolare partecipazione del “disoccupato” alle iniziative di attivazione lavorativa anche sotto il profilo delle iniziative volte alla ricerca di occupazione. Nel caso di specie l'appellato non è nella condizione richiesta dall'art. 7
pag. 3/9 cit. perché non iscritto alle liste di disoccupazione, per sua stessa ammissione, in quanto ancora affidato in prova ai servizi sociali». ha poi argomentato che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo Pt_1 giudice non poteva dirsi pienamente pertinente nel caso di specie, atteso che nel caso di specie la scarcerazione (con perdita del lavoro intramurario) non era dipesa dal raggiungimento del c.d. fine pena, bensì dall'accoglimento della richiesta formulata dal medesimo di poter uscire dal carcere per essere affidato ai servizi sociali, con CP_1 ciò perdendo volontariamente il lavoro intramurario.
Per queste ragioni, l' ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
Con memoria difensiva depositata in data 14 maggio 2025 si è costituito CP_1 per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Come osservato anche da , i fatti rilevanti in causa sono pacifici. Pt_1 ha svolto attività lavorativa in condizioni di detenzione presso il carcere di Pavia CP_1 alle dipendenze del Ministro della Giustizia dal 1° aprile 2019 al 18 settembre 2024.
Dal 18 settembre 2024 la condizione di detenzione è cessata perché è stato CP_1 ammesso “alla pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali”, con interruzione anticipata dell'ultimo contratto stipulato da con il carcere in data CP_1
01.08.2024, della durata di tre mesi (01.08.2024 / 01.11.2024).
reputando che la perdita del rapporto di lavoro fosse assimilabile ad una causa CP_1 involontaria, in data 6.11.2024 ha presentato domanda di NASPI, respinta da con Pt_1 la seguente motivazione “il rapporto di lavoro non dà diritto alla prestazione;
causa cessazione non valida”.
Considerati tali pacifici elementi di fatto, e rilevato che non è in contestazione la sussistenza dei restanti presupposti necessari per l'erogazione della Naspi, la sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile e resiste alle critiche mossale dall'appellante.
pag. 4/9 Anche il Collegio, infatti, condivide e fa proprio l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nella materia oggetto di causa, tra le altre nella sentenza n. Cass. 5/01/2024
n. 396, richiamata dal primo giudice, e dalle successive Cass. n. 13577/2025 e n.
13578/2025.
La sentenza n. 13577/2025 è, ad avviso del Collegio, particolarmente significativa nel caso di specie, avendo essa affermato che “In tema di Naspi, non c'è volontarietà della perdita dell'occupazione inframuraria per il detenuto che cessi l'attività lavorativa a causa dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico”. Il principio risulta pienamente applicabile al caso di specie, nel quale il detenuto ha cessato l'attività lavorativa a causa dell'ammissione, su sua richiesta, ad un'altra misura alternativa alla detenzione, quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
la situazione, quindi, per quel che qui interessa, è affine a quella esaminata dalla Suprema
Corte di Cassazione, posto che in entrambi i casi la detenzione è cessata per essere stata accolta la domanda del detenuto di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.
Il richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni della pronuncia di legittimità ora citata induce la Corte a disattendere i rilievi critici formulati da anche con Pt_1 riguardo alla natura del lavoro carcerario intramurario, reputata - a torto- dall'appellante non assimilabile a quella del lavoro subordinato extramurario.
Nella citata pronuncia si legge infatti: «la disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il Regolamento penitenziario di cui al R.D. n. 787/1931, all'art. 1, prevedeva che “in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro”: il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era considerato parte integrante della pena e modalità di esecuzione della stessa, di tal ché, traendo origine da un obbligo legale, non poteva equipararsi al lavoro libero, avente, invece, natura contrattuale. La legge n.354/1975 di riforma dell'Ordinamento
Penitenziario ha superato tale impostazione e, valorizzando la prospettiva rieducativa ex art. 27 Cost., ha impostato una nuova disciplina del lavoro carcerario in senso meno afflittivo. Il testo originario dell'art. 20 della legge n. 354/1975 prevedeva che “negli pag. 5/9 istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” e che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, sancendone poi l'obbligatorietà per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. La Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 16, della legge cit. nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che prestasse la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, dopo aver premesso che “il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo” e che “lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo”, ha statuito che, se è vero che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario, per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale”, tuttavia, “né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato” (Corte cost. n.
158/2001). La Corte costituzionale si è, poi, nuovamente espressa sul lavoro inframurario con la sentenza n. 341/2006, fissando “tre punti fermi nella materia […].
Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera pag. 6/9 giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla illegittimità di ogni «irrazionale ingiustificata discriminazione», con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini (sentenza n. 49 del 1992)”. L'art. 20 della legge n. 354/1975
è stato oggetto, negli anni, di ripetute modifiche. In particolare, la legge n. 296/1993 ha inciso sul comma 6, eliminando la discrezionalità del provvedimento del direttore del carcere nell'assegnazione al lavoro ed indicando i relativi criteri di priorità
(anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, carichi familiari, professionalità, precedenti e future attività) nonché le procedure (graduatorie in due liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere). Una svolta decisiva si è avuta, poi, con il d.lgs. n. 124/2018 che, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82,
83 e 85, lettere g), h) e r), della legge n. 103/2017, ha dettato la Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario: l'art. 2 ha sostituito l'art. 20 cit., il cui nuovo testo prevede ora, al comma 1, che “negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o pag. 7/9 privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”.
Se è rimasta la previsione secondo cui “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, è, invece, stato eliminato il riferimento all'obbligatorietà del lavoro, che era in contrasto con il carattere non afflittivo del medesimo, ed è stato precisato, al comma 3, che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
All'obbligo del lavoro, su cui ancora si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione introdotti dalla legge n.296/1993, si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, quali la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo festivo (cui è stato aggiunto anche il diritto al riposo annuale retribuito) e “la tutela assicurativa e previdenziale” (cui si aggiunge la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art.4 n.9 della legge n.1124/1965).
Alla luce del quadro come sopra sommariamente ricostruito, questa Corte ha già, pertanto, affermato che “il lavoro intramurario [ha] sempre più perduto i tratti di specialità che all'inizio lo caratterizzavano ed [ha] visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro”, risultando decisivo al riguardo che “la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro” (Cass. n. 396/2024).
Di tal ché, “le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento” (Cass. n. 4741/2025)».
pag. 8/9 Alla luce di detto condivisibile orientamento giurisprudenziale, i rilievi critici formulati da devono pertanto essere disattesi. Pt_1
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Pavia;
condanna a rifondere a le spese di lite del grado, liquidate in Pt_1 CP_1 euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 26/06/2025
Il Presidente La Consigliera est.
GI PI RA ER
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