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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/07/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 29 luglio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9551/2022 R.G.L. a cui è stato riunito il giudizio n. 3444/2024 R.G.L. promossi da rappresentata e difesa giusta procura ad litem allegata Parte_1 ai ricorsi dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e nel Parte_2 procedimento n. 9551/2022 R.G.L. e dall'avv. nel Parte_2 procedimento n. 3444/2024 R.G.L. e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torremaggiore (FG) C.so Italia, 31 ricorrente
nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Chiara Contursi nel procedimento n. 9551/2022 Persona_1
R.G.L. e in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n.
37875 a rogito del Notaio dall'Avv. Francesca Banchetti Persona_1 nel procedimento n. 3444/2024 R.G.L. e con domicilio eletto in Foggia alla Via Brindisi n. 45 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ent
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso iscritto al n. 9551/2022 R.G.L. depositato in data 25.11.2022, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per n. 121 giornate e nell'anno 2021 per n. 125 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. Service Società Agricola a r. l.” ha dedotto che l' , con apposite missive 27.06.2022, comunicava la variazione CP_1 delle giornate portandole a zero.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “
1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato per complessivi nr. 121 giorni e nel corso del 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 125 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
121 giorni nell'anno 2020 e per nr. 125 giorni nel 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; e, conseguentemente, condannare
l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anagrafici degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
121 giorni per l'anno 2020, e per nr. 125 gg. nell'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli
Avv.ti Bartolomeo Emilio Biuso e Maria Michela Cammarino, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con successivo ricorso iscritto al n. 3444/2024 R.G.L. depositato in data 05.04.2024, parte ricorrente, premesso l'annullamento dei rapporti di lavoro espletati in agricoltura per gli anni 2020 e 2021, lamentava di aver ricevuto in data 26.2.2024, dall' l'avviso di addebito n. 343 CP_1
2024 0000041724000, con cui veniva intimato il pagamento della somma di €
2.753,77, a titolo di indebita percezione della DSAGR 2021884210690.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “B) previa sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 343 2024 0000041724000 notificato dall' alla ricorrente in CP_1 data 26.2.2024, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
C) verificati i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello recante RGL 9551/2022; D) per l'effetto, annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 343 2024 0000041724000 notificato in data 26.2.2024 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
E) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37, posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Integrato il contraddittorio in entrambi i procedimenti, si costituiva l' che, contestato l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto CP_1 dei ricorsi. Ammesse es espletate le prove orali nel procedimento n. 9551/2022
R.G.l., all'udienza del 29 luglio 2025 all'esito della trattazione della causa, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite le note e la rinuncia agli atti e all'azione depositata con le note medesime, la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente previa riunione dei giudizi.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della disposta riunione dei giudizi in epigrafe indicati ricorrendone i presupposti.
Quanto poi al giudizio n. 9551/2022 R.G.L. devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia agli atti e all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Stante la rinuncia in questione deve essere rigettata l'opposizione all'avviso di addebito di cui al giudizio n. 3444/2024 R.G.L. non potendo la parte far valere i requisiti utili per il conseguimento delle prestazioni indebitamente percepite a titolo di DSAGR per l'anno 2021.
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente per il giudizio n. 9551/2022 R.G.L.
Vanno invece, dichiarate irripetibili le spese di cui al procedimento n. 3444/2024 R.G.L. ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio n. 9551/2022 R.G.L. e compensa le spese di lite;
2) rigetta il ricorso iscritto al n. 3444/2024 R.G.L. e dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 29 luglio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 29 luglio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9551/2022 R.G.L. a cui è stato riunito il giudizio n. 3444/2024 R.G.L. promossi da rappresentata e difesa giusta procura ad litem allegata Parte_1 ai ricorsi dagli avv.ti Maria Michela Cammarino e nel Parte_2 procedimento n. 9551/2022 R.G.L. e dall'avv. nel Parte_2 procedimento n. 3444/2024 R.G.L. e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torremaggiore (FG) C.so Italia, 31 ricorrente
nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Chiara Contursi nel procedimento n. 9551/2022 Persona_1
R.G.L. e in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n.
37875 a rogito del Notaio dall'Avv. Francesca Banchetti Persona_1 nel procedimento n. 3444/2024 R.G.L. e con domicilio eletto in Foggia alla Via Brindisi n. 45 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ent
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e/o prestazioni connesse e opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso iscritto al n. 9551/2022 R.G.L. depositato in data 25.11.2022, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per n. 121 giornate e nell'anno 2021 per n. 125 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. Service Società Agricola a r. l.” ha dedotto che l' , con apposite missive 27.06.2022, comunicava la variazione CP_1 delle giornate portandole a zero.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “
1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso del 2020, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato per complessivi nr. 121 giorni e nel corso del 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo a tempo determinato- per complessivi nr. 125 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
121 giorni nell'anno 2020 e per nr. 125 giorni nel 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; e, conseguentemente, condannare
l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anagrafici degli CP_1 operai agricoli a tempo determinato del Comune di Torremaggiore per nr.
121 giorni per l'anno 2020, e per nr. 125 gg. nell'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli
Avv.ti Bartolomeo Emilio Biuso e Maria Michela Cammarino, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con successivo ricorso iscritto al n. 3444/2024 R.G.L. depositato in data 05.04.2024, parte ricorrente, premesso l'annullamento dei rapporti di lavoro espletati in agricoltura per gli anni 2020 e 2021, lamentava di aver ricevuto in data 26.2.2024, dall' l'avviso di addebito n. 343 CP_1
2024 0000041724000, con cui veniva intimato il pagamento della somma di €
2.753,77, a titolo di indebita percezione della DSAGR 2021884210690.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “B) previa sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 343 2024 0000041724000 notificato dall' alla ricorrente in CP_1 data 26.2.2024, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
C) verificati i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello recante RGL 9551/2022; D) per l'effetto, annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 343 2024 0000041724000 notificato in data 26.2.2024 per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
E) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37, posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
Integrato il contraddittorio in entrambi i procedimenti, si costituiva l' che, contestato l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto CP_1 dei ricorsi. Ammesse es espletate le prove orali nel procedimento n. 9551/2022
R.G.l., all'udienza del 29 luglio 2025 all'esito della trattazione della causa, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, acquisite le note e la rinuncia agli atti e all'azione depositata con le note medesime, la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente previa riunione dei giudizi.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della disposta riunione dei giudizi in epigrafe indicati ricorrendone i presupposti.
Quanto poi al giudizio n. 9551/2022 R.G.L. devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia agli atti e all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Stante la rinuncia in questione deve essere rigettata l'opposizione all'avviso di addebito di cui al giudizio n. 3444/2024 R.G.L. non potendo la parte far valere i requisiti utili per il conseguimento delle prestazioni indebitamente percepite a titolo di DSAGR per l'anno 2021.
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente per il giudizio n. 9551/2022 R.G.L.
Vanno invece, dichiarate irripetibili le spese di cui al procedimento n. 3444/2024 R.G.L. ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio n. 9551/2022 R.G.L. e compensa le spese di lite;
2) rigetta il ricorso iscritto al n. 3444/2024 R.G.L. e dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 29 luglio 2025
Il Giudice
Caterina Napolitano