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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9036 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 11051/2025 R.G., promosso
DA
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in Zagarolo, al Viale
Ungheria n. 81/a.
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Arenula n. Controparte_1
70 (C.F. ), in persona del domiciliato in Roma, alla P.IVA_1 CP_2
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Convenuto
CONCLUSIONI per l'Avv. “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis Parte_1
dichiarare la illegittimità del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Roma in data 23.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv.
l'ulteriore somma di euro 2.358,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
1 spese generali, IVA e CPA, ponendo il relativo pagamento a carico dello Stato.
Con vittoria di spese di lite”. per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare l'opposizione Controparte_1
proposta dall'Avv. in quanto infondata, confermando il Parte_1
provvedimento opposto;
in subordine, liquidare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 10.03.2025 l'Avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei Parte_1
compensi emesso, dal Tribunale di Roma - Sezione Ottava Civile, in data 23 febbraio 2025.
La ricorrente premetteva che
✓ aveva rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo proposto da avviato nei suoi confronti da innanzi all'Ottava Sezione Civile del Tribunale di Parte_2
Roma ed iscritto al n. 11406/2020 R.G.;
✓ in relazione al suindicato procedimento, la propria “assistita” era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 1 ottobre 2020;
✓ nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole aveva predisposto e depositato la comparsa di costituzione e risposta con allegata documentazione nonché le memorie ex art. 183 c.p.c., svariate istanze e note di trattazione scritta e, alfine, le memorie conclusionali, aveva esaminato gli scritti di parte avversa, partecipato alle varie udienze celebrate;
✓ il suddetto procedimento era risultato particolarmente articolato e complesso anche in considerazione del fatto che, avendo Pt_2
2 fondato la spiegata opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. sul Pt_2
disconoscimento della scrittura privata posta a base del ricorso monitorio, si era resa necessaria la verificazione di tale scrittura privata a mezzo di C.T.U. grafica;
✓ il suindicato giudizio n. 11406/2020 R.G. era stato, alfine, definito con
Sentenza n. 1071/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025;
✓ segnatamente, con la citata Sentenza n. 1071i/2025 il Giudice adito aveva rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento monitorio opposto, ed aveva condannato alla rifusione delle Parte_2
spese processuali – da versare all'Erario ex art. 133 del T.U.S.G. – liquidandole in complessivi euro 7.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
L'Avv. deduceva, quindi, che, portato a compimento l'incarico Parte_1
professionale, aveva presentato istanza di liquidazione, a carico dell'Erario, dei compensi di propria spettanza, quantificandoli in complessivi euro 3.808,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
precisava che alla cennata quantificazione era pervenuta facendo applicazione, per ciascuna fase, dei parametri medi previsti, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 ed operando, poi, la riduzione del 50% prescritta dall'art. 130 del T.U.S.G.; lamentava che, tuttavia, il
Giudice a quo, del tutto ingiustificatamente e senza alcuna motivazione, le aveva liquidato la minor somma di euro 1.450,00, oltre accessori ed oneri di legge;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento della spiegata opposizione, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva il , che contestava integralmente Controparte_1
le censure e doglianze di parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c.
3 *****************************
Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
possa trovare accoglimento solo parziale.
In proposito va preliminarmente evidenziato che l'attività professionale svolta dall'odierna ricorrente, in rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 11406/2020 R.G., è stata portata a compimento nel gennaio del 2025, allorquando è stata pubblicata la
Sentenza n. 1071/2025 resa a definizione del suindicato giudizio;
pertanto, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni ed i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificati dapprima dal D.M. n. 37/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147/2022.
Ciò posto, anche in ragione del tenore delle eccezioni e difese svolte dal
, va preliminarmente rammentato che il citato D.M. n. Controparte_1
37/2018 - entrato in vigore il 27 aprile 2018 – nel modificare talune delle previsioni del D.M. n. 55/2014 ha profondamente inciso sul quadro normativo previgente.
Segnatamente, per quanto qui rileva, con il D.M. n. 37/2018 è stato espunto, da molte delle disposizioni del D.M. n. 55/2014, l'inciso “di regola” (che, come noto, aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari) in tal modo eliminando il potere di riduzione già riconosciuto al giudice.
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.M. n. 37/2018; invero, nel citato parere (n. 02703/2017 del
27/12/2017) si sottolinea come, tra gli obiettivi del , vi Controparte_1 fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della
4 prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La necessità di interpretare la novella introdotta dal D.M. n. 37/2018 come intesa a reintrodurre l'inderogabilità, da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, trova, poi, un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (art. 13 bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172). Da tale intervento normativo emerge, infatti, la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, per il perseguimento di una finalità che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e, comunque, nell'ottica di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
In conclusione, dunque, la reintroduzione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari – per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al
D.M. n. 55/2014 – comporta che, neppure con adeguata motivazione, il Giudice, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore, possa determinare il dovuto in misura inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento.
Resta naturalmente fermo che, nel caso di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il principio della inderogabilità dei valori minimi di cui alle tariffe vigenti opera in sede di determinazione del “compenso base”, sul quale va, poi, operata - in ogni caso - la decurtazione nella misura percentuale prevista dal D.P.R. n. 115/2002 (e,
5 segnatamente, nel caso di difesa nel processo civile, in misura pari al 50% secondo quanto previsto dall'art. 130 del citato D.P.R. n. 115/2002).
Invero, la novella introdotta non ha certo modificato la disciplina speciale dettata in materia di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, resta fermo che la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti - va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Inoltre, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, il “compenso base” per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato quantificato al minimo (e, quindi, assumendo il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%) va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia;
invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte - siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (in tal senso, ex plurimis, Cass.,
Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4759).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo Giudice che si palesino prive di pregio le doglianze di parte ricorrente volte a censurare il decreto opposto dacché contenente una quantificazione del compenso di sua spettanza, per l'attività professionale svolta in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a
6 spese dello Stato, ben inferiore rispetto all'importo liquidato in sentenza a titolo di spese processuali dovute in rifusione dalla controparte soccombente.
Invero – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità – sussiste una sostanziale autonomia e indipendenza, anche quanto ai criteri di liquidazione, tra la statuizione con la quale il Giudice investito della controversia, nel provvedimento decisorio, liquida le spese processuali a carico della parte soccombente, ed il decreto con cui il medesimo Giudice, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, liquida il compenso spettante al
Difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un indirizzo in precedenza espresso, ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che
“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 11 settembre 2018, n. 22017).
Ritiene, poi, questo Giudice che sia del pari immeritevole di seguito l'assunto di parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, i compensi di spettanza dovevano essere liquidati facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Ed infatti, è certo noto che, anche ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al Difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
7 Stato, il valore della controversia va individuato avendo riguardo alla domanda, che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si identifica con quella proposta con il ricorso monitorio.
Infine, appare immeritevole di seguito anche la pretesa dell'odierna ricorrente di ottenere la liquidazione del “compenso base” – sul quale operare la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U.S.G. - con applicazione, per ciascuna fase, dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
Invero, come sopra evidenziato, dal disposto dell'art. 82 del D.P.R. n.
115/2002 – che, come detto, enuncia i criteri cui deve attenersi il Giudice chiamato a liquidare i compensi da porre a carico dell'Erario – si ricava che il valore medio dei parametri di riferimento costituisce il limite massimo per la cennata liquidazione, la cui applicazione si giustifica, dunque, solo nei casi di controversie di particolare importanza e speciale complessità.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, agli effetti della disposizione citata non può non considerarsi che, in concreto, la specifica controversia nella quale l'Avv. ha espletato l'incarico Parte_1
professionale, in rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio ha spese dello Stato, non ha affatto implicato l'esame e la risoluzione di questioni giuridiche o di fatto di particolare complessità, né ha richiesto attività particolarmente gravose.
Pur su tali premesse deve, comunque, pervenirsi alla riforma del decreto di liquidazione opposto;
e tanto per l'assorbente considerazione che il Giudice a quo, nella liquidazione del compenso di spettanza della odierna ricorrente, ha di fatto disatteso il principio della inderogabilità del valore minimo dei parametri di riferimento, reintrodotto nel nostro sistema per effetto delle modifiche al D.M. n.
55/2014 apportate dapprima dal D.M. n. 37/2018 e, poi, dal D.M. n. 147/2022.
Segnatamente, nel caso di specie il “compenso base” assunto dal Giudice a quo per la liquidazione in contestazione è all'evidenza inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione, anche al valore minimo, dei parametri previsti nella
Tabella 2 allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
8 Pertanto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, il decreto di liquidazione impugnato va riformato;
indi, all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta nel procedimento n. 11406/2020 R.G., in qualità di difensore di , va liquidato un compenso di euro 2.175,50, oltre rimborso Controparte_3
forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, alla liquidazione del compenso in favore della odierna ricorrente nell'importo sopra indicato si perviene
➢ assumendo, quali parametri di riferimento, quelli previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, posto che l'attività difensiva risulta svolta in un giudizio di opposizione avverso un provvedimento monitorio con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi al tasso legale (da calcolare, su ciascuna rata annua dell'importo di euro 10.000,00 - da pagare, rispettivamente, nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel
2018 – con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il relativo versamento);
➢ riconoscendo il compenso per tutte le fasi di (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale);
➢ applicando, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, il valore minimo dei parametri di riferimento ed invece, per quella di trattazione/istruttoria (risultata più articolata, anche in ragione di quanto occorso in sede di verificazione della scrittura privata disconosciuta) un importo pari al parametro medio di riferimento ridotto del 20%;
➢ infine, operando – in ossequio al disposto dell'art. 130 del D.P.R. n.
115/2002 - la dimidiazione del “compenso base” determinato in applicazione dei criteri e parametri sopra indicati.
Alla soccombenza, sia pur parziale, consegue la condanna del Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del
[...] Parte_1
presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate
9 nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA ON, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 11651/2025 R.G., così provvede
- Accoglie parzialmente la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida in complessivi euro 2.175,50, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, il compenso spettante all'Avv. Parte_1 per l'attività professionale espletata, in qualità di difensore di CP_3
(parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato),
[...]
nel giudizio svoltosi innanzi alla Ottava Sezione Civile dell'intestato
Tribunale ed iscritto al n. 11406/2020 R.G.,.
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1
complessivi euro 1.325,00 – di cui euro 125,00 per spese vive ed euro
1.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 16 giugno 2025.
Il Giudice
IA ON
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 11051/2025 R.G., promosso
DA
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito in Zagarolo, al Viale
Ungheria n. 81/a.
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Arenula n. Controparte_1
70 (C.F. ), in persona del domiciliato in Roma, alla P.IVA_1 CP_2
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Convenuto
CONCLUSIONI per l'Avv. “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis Parte_1
dichiarare la illegittimità del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Roma in data 23.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv.
l'ulteriore somma di euro 2.358,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
1 spese generali, IVA e CPA, ponendo il relativo pagamento a carico dello Stato.
Con vittoria di spese di lite”. per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare l'opposizione Controparte_1
proposta dall'Avv. in quanto infondata, confermando il Parte_1
provvedimento opposto;
in subordine, liquidare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 10.03.2025 l'Avv. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei Parte_1
compensi emesso, dal Tribunale di Roma - Sezione Ottava Civile, in data 23 febbraio 2025.
La ricorrente premetteva che
✓ aveva rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo proposto da avviato nei suoi confronti da innanzi all'Ottava Sezione Civile del Tribunale di Parte_2
Roma ed iscritto al n. 11406/2020 R.G.;
✓ in relazione al suindicato procedimento, la propria “assistita” era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 1 ottobre 2020;
✓ nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole aveva predisposto e depositato la comparsa di costituzione e risposta con allegata documentazione nonché le memorie ex art. 183 c.p.c., svariate istanze e note di trattazione scritta e, alfine, le memorie conclusionali, aveva esaminato gli scritti di parte avversa, partecipato alle varie udienze celebrate;
✓ il suddetto procedimento era risultato particolarmente articolato e complesso anche in considerazione del fatto che, avendo Pt_2
2 fondato la spiegata opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. sul Pt_2
disconoscimento della scrittura privata posta a base del ricorso monitorio, si era resa necessaria la verificazione di tale scrittura privata a mezzo di C.T.U. grafica;
✓ il suindicato giudizio n. 11406/2020 R.G. era stato, alfine, definito con
Sentenza n. 1071/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025;
✓ segnatamente, con la citata Sentenza n. 1071i/2025 il Giudice adito aveva rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento monitorio opposto, ed aveva condannato alla rifusione delle Parte_2
spese processuali – da versare all'Erario ex art. 133 del T.U.S.G. – liquidandole in complessivi euro 7.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
L'Avv. deduceva, quindi, che, portato a compimento l'incarico Parte_1
professionale, aveva presentato istanza di liquidazione, a carico dell'Erario, dei compensi di propria spettanza, quantificandoli in complessivi euro 3.808,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
precisava che alla cennata quantificazione era pervenuta facendo applicazione, per ciascuna fase, dei parametri medi previsti, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 ed operando, poi, la riduzione del 50% prescritta dall'art. 130 del T.U.S.G.; lamentava che, tuttavia, il
Giudice a quo, del tutto ingiustificatamente e senza alcuna motivazione, le aveva liquidato la minor somma di euro 1.450,00, oltre accessori ed oneri di legge;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento della spiegata opposizione, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva il , che contestava integralmente Controparte_1
le censure e doglianze di parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c.
3 *****************************
Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dall'Avv. Parte_1
possa trovare accoglimento solo parziale.
In proposito va preliminarmente evidenziato che l'attività professionale svolta dall'odierna ricorrente, in rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 11406/2020 R.G., è stata portata a compimento nel gennaio del 2025, allorquando è stata pubblicata la
Sentenza n. 1071/2025 resa a definizione del suindicato giudizio;
pertanto, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni ed i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificati dapprima dal D.M. n. 37/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147/2022.
Ciò posto, anche in ragione del tenore delle eccezioni e difese svolte dal
, va preliminarmente rammentato che il citato D.M. n. Controparte_1
37/2018 - entrato in vigore il 27 aprile 2018 – nel modificare talune delle previsioni del D.M. n. 55/2014 ha profondamente inciso sul quadro normativo previgente.
Segnatamente, per quanto qui rileva, con il D.M. n. 37/2018 è stato espunto, da molte delle disposizioni del D.M. n. 55/2014, l'inciso “di regola” (che, come noto, aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari) in tal modo eliminando il potere di riduzione già riconosciuto al giudice.
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.M. n. 37/2018; invero, nel citato parere (n. 02703/2017 del
27/12/2017) si sottolinea come, tra gli obiettivi del , vi Controparte_1 fosse anche quello di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della
4 prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La necessità di interpretare la novella introdotta dal D.M. n. 37/2018 come intesa a reintrodurre l'inderogabilità, da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, trova, poi, un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (art. 13 bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172). Da tale intervento normativo emerge, infatti, la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, per il perseguimento di una finalità che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e, comunque, nell'ottica di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
In conclusione, dunque, la reintroduzione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari – per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al
D.M. n. 55/2014 – comporta che, neppure con adeguata motivazione, il Giudice, nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore, possa determinare il dovuto in misura inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento.
Resta naturalmente fermo che, nel caso di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il principio della inderogabilità dei valori minimi di cui alle tariffe vigenti opera in sede di determinazione del “compenso base”, sul quale va, poi, operata - in ogni caso - la decurtazione nella misura percentuale prevista dal D.P.R. n. 115/2002 (e,
5 segnatamente, nel caso di difesa nel processo civile, in misura pari al 50% secondo quanto previsto dall'art. 130 del citato D.P.R. n. 115/2002).
Invero, la novella introdotta non ha certo modificato la disciplina speciale dettata in materia di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, resta fermo che la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti - va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Inoltre, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, il “compenso base” per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato quantificato al minimo (e, quindi, assumendo il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%) va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia;
invero – come evidenziato anche dalla Suprema Corte - siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (in tal senso, ex plurimis, Cass.,
Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4759).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo Giudice che si palesino prive di pregio le doglianze di parte ricorrente volte a censurare il decreto opposto dacché contenente una quantificazione del compenso di sua spettanza, per l'attività professionale svolta in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a
6 spese dello Stato, ben inferiore rispetto all'importo liquidato in sentenza a titolo di spese processuali dovute in rifusione dalla controparte soccombente.
Invero – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità – sussiste una sostanziale autonomia e indipendenza, anche quanto ai criteri di liquidazione, tra la statuizione con la quale il Giudice investito della controversia, nel provvedimento decisorio, liquida le spese processuali a carico della parte soccombente, ed il decreto con cui il medesimo Giudice, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, liquida il compenso spettante al
Difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un indirizzo in precedenza espresso, ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che
“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 11 settembre 2018, n. 22017).
Ritiene, poi, questo Giudice che sia del pari immeritevole di seguito l'assunto di parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, i compensi di spettanza dovevano essere liquidati facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Ed infatti, è certo noto che, anche ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al Difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
7 Stato, il valore della controversia va individuato avendo riguardo alla domanda, che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si identifica con quella proposta con il ricorso monitorio.
Infine, appare immeritevole di seguito anche la pretesa dell'odierna ricorrente di ottenere la liquidazione del “compenso base” – sul quale operare la dimidiazione di cui all'art. 130 T.U.S.G. - con applicazione, per ciascuna fase, dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
Invero, come sopra evidenziato, dal disposto dell'art. 82 del D.P.R. n.
115/2002 – che, come detto, enuncia i criteri cui deve attenersi il Giudice chiamato a liquidare i compensi da porre a carico dell'Erario – si ricava che il valore medio dei parametri di riferimento costituisce il limite massimo per la cennata liquidazione, la cui applicazione si giustifica, dunque, solo nei casi di controversie di particolare importanza e speciale complessità.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, agli effetti della disposizione citata non può non considerarsi che, in concreto, la specifica controversia nella quale l'Avv. ha espletato l'incarico Parte_1
professionale, in rappresentanza e difesa della parte ammessa al patrocinio ha spese dello Stato, non ha affatto implicato l'esame e la risoluzione di questioni giuridiche o di fatto di particolare complessità, né ha richiesto attività particolarmente gravose.
Pur su tali premesse deve, comunque, pervenirsi alla riforma del decreto di liquidazione opposto;
e tanto per l'assorbente considerazione che il Giudice a quo, nella liquidazione del compenso di spettanza della odierna ricorrente, ha di fatto disatteso il principio della inderogabilità del valore minimo dei parametri di riferimento, reintrodotto nel nostro sistema per effetto delle modifiche al D.M. n.
55/2014 apportate dapprima dal D.M. n. 37/2018 e, poi, dal D.M. n. 147/2022.
Segnatamente, nel caso di specie il “compenso base” assunto dal Giudice a quo per la liquidazione in contestazione è all'evidenza inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione, anche al valore minimo, dei parametri previsti nella
Tabella 2 allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
8 Pertanto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, il decreto di liquidazione impugnato va riformato;
indi, all'Avv. per l'attività Parte_1
professionale svolta nel procedimento n. 11406/2020 R.G., in qualità di difensore di , va liquidato un compenso di euro 2.175,50, oltre rimborso Controparte_3
forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, alla liquidazione del compenso in favore della odierna ricorrente nell'importo sopra indicato si perviene
➢ assumendo, quali parametri di riferimento, quelli previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, posto che l'attività difensiva risulta svolta in un giudizio di opposizione avverso un provvedimento monitorio con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi al tasso legale (da calcolare, su ciascuna rata annua dell'importo di euro 10.000,00 - da pagare, rispettivamente, nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel
2018 – con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il relativo versamento);
➢ riconoscendo il compenso per tutte le fasi di (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale);
➢ applicando, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, il valore minimo dei parametri di riferimento ed invece, per quella di trattazione/istruttoria (risultata più articolata, anche in ragione di quanto occorso in sede di verificazione della scrittura privata disconosciuta) un importo pari al parametro medio di riferimento ridotto del 20%;
➢ infine, operando – in ossequio al disposto dell'art. 130 del D.P.R. n.
115/2002 - la dimidiazione del “compenso base” determinato in applicazione dei criteri e parametri sopra indicati.
Alla soccombenza, sia pur parziale, consegue la condanna del Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese del
[...] Parte_1
presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate
9 nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA ON, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 11651/2025 R.G., così provvede
- Accoglie parzialmente la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida in complessivi euro 2.175,50, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, il compenso spettante all'Avv. Parte_1 per l'attività professionale espletata, in qualità di difensore di CP_3
(parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato),
[...]
nel giudizio svoltosi innanzi alla Ottava Sezione Civile dell'intestato
Tribunale ed iscritto al n. 11406/2020 R.G.,.
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1
complessivi euro 1.325,00 – di cui euro 125,00 per spese vive ed euro
1.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 16 giugno 2025.
Il Giudice
IA ON
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