Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1473\2024 R.G. avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) , e vertente
T R A
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. COLA Parte_1 C.F._1
RENATO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
( ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall' avv.to ROSETTANI PAOLA, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. del 15.1.2025, comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 24.3.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono.
Come già precisato nell'ordinanza 21.11.2024 se è vero che coloro che hanno agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta sono responsabili in solido con l'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c., va anche considerato che l'associato ovvero il presidente dell'associazione, non è né debitore, né erede del debitore, né avente causa dell'associazione debitrice e, quando, come nel caso in
esame, l'associato ovvero del presidente non è convenuto in giudizio, come persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione, il giudicato formatosi nei confronti dell'associazione non appare a lui opponibile come tale, ossia come titolo esecutivo.
L'art. 38 cc subordina la responsabilità dell'associato nella associazione non riconosciuta (non necessariamente colui che ricopra cariche) all' “avere agito in nome e per conto della associazione” nel contrarre quella specifica, singola obbligazione.
Il titolo giudiziale formatosi nei soli confronti della associazione non può essere fatto valere verso il suo amministratore.
Il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente in danno dei soggetti che si ritengono essere solidalmente obbligati con la stessa, essendo necessaria la preventiva formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di costoro.
La Cassazione (v. Cass. 1915\24) ha più volte affermato che coloro che hanno agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta sono responsabili in solido, ai sensi dell'art. 38 c.c., qualificando la fattispecie in termini di garanzia fideiussoria ex lege.
Il fideiussore, però, non è né debitore, né erede del debitore, né avente causa dal debitore per cui il giudicato – formatosi in un giudizio nel quale non sia stato convenuto anche il responsabile solidale – non è certamente a lui opponibile come tale, ossia come titolo esecutivo (Cass. 12714/2019; Cass. 2506/2023), potendo semmai costituire un elemento di prova per esperire un giudizio di cognizione, all'esito del quale procurarsi altro titolo esecutivo nei suoi confronti.
Nel caso in esame è pacifico che il titolo esecutivo posto a base dell'opposto precetto è costituito dalla sentenza del 27.7.2017 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Fermo, adottata all'esito del giudizio nr. 276\2015 tra l'odierna precettante e l'associazione non riconosciuta e non anche nei Parte_2 confronti di . Parte_1
Va quindi dichiarato che non ha diritto di agire in via Controparte_1 esecutiva nei confronti di sulla base del titolo esecutivo costituito Parte_1 dalla sentenza del 27.7.2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo posta a base dell'opposto precetto.
Il carattere assorbente del su indicato motivo esonera il tribunale dall'esaminare gli ulteriori motivi di opposizione esposti dall'attrice.
2 Nr. 1473\2024 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara che non ha diritto di agire in via Controparte_1 esecutiva nei confronti di sulla base del titolo esecutivo Parte_1 costituito dalla sentenza del 27.7.2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Fermo posta a base dell'opposto precetto.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 545,00 per spese e euro 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 28/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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