Articolo 65 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 64Articolo 66
Versione
14 maggio 1967
Art. 65.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 317 miliardi e 34 milioni da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967