Art. 65.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 317 miliardi e 34 milioni da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 317 miliardi e 34 milioni da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.