Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall’avv. Wilmer Naldi del foro di Forlì ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via San Pellegrino Laziosi n. 2 a Forlì (FC), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura - Sportello unico per l’immigrazione di Forlì-Cesena, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del «provvedimento adottato il 7.9.2021 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Provincia di Forlì – Cesena e distinto al prot. N. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura - Sportello unico per l’immigrazione di Forlì-Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 novembre 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino algerino, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona presentata da -OMISSIS-, in data 15 luglio 2020.
2. Questi i motivi contenuti nell’atto impugnato: “ TENUTO CONTO che in data 21/07/2021, veniva comunicato all'istante, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990 la non accoglibilità della stessa, poiché la prova di presenza sul territorio italiano antecedente 1'8 marzo 2020 presentata, non risulta essere veritiera. CONSIDERATO che decorso inutilmente il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione ritenuti utili ai fini di un eventuale riesame della pratica ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto il seguente motivo di censura: “ Violazione dell’art. 103 D. L. n. 34/2020 – eccesso di potere: motivazione insufficiente, manifesta ingiustizia ”: il provvedimento impugnato sarebbe estremamente generico in quanto non viene specificato quale sia la prova ritenuta non veritiera e per quali ragioni sia ritenuta tale. In tal guisa il ricorrente non è stato posto nelle condizioni di poter adeguatamente prendere posizione su tali rilievi. -OMISSIS-, tuttavia, afferma di essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in data 30 marzo 2017 cosicché non vi sarebbero ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di emersione. La produzione di un documento non veridico, pertanto, non può, nel caso di specie, giustificare la reiezione della richiesta di emersione stante i rilievi fotodattiloscopici eseguiti in data 30 marzo 2017. Il provvedimento prefettizio impugnato si fondava sulla mancanza di una valida prova della presenza in Italia in epoca antecedente al giorno 8 marzo 2020. L’esecuzione dei rilievi dattiloscopici eseguiti in data 30 marzo 2017 deve ritenersi sufficiente e prevalente rispetto alla documentazione non veridica cosicché, sebbene sia stata prodotta detta mendace documentazione, la richiesta di emersione doveva e poteva essere accolta. La motivazione adotta a sostegno della decisione reiettiva non potrebbe ritenersi condivisibile oltre ad essere insufficiente e meramente apparente anche in ragione del fatto che l’Amministrazione resistente non ha tenuto in debita considerazione gli accertamenti fotodattiloscopici. Il provvedimento impugnato, pertanto, potrebbe ritenersi affetto da eccesso di potere ed in particolare da manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti oltre che per motivazione meramente apparente.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti il 18 e il 21 novembre 2021. Nella relazione amministrativa si riferisce che il ricorrente, nonostante risultasse sottoposto ai rilievi dattiloscopici in data 30 marzo 2017, inviava altra documentazione comprovante il requisito della presenza in Italia, che l’Ufficio non poteva esimersi dal sottoporre ai dovuti accertamenti. Tuttavia, ha aggiunto l’amministrazione, il fatto che il ricorrente fosse stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici non poteva più essere considerato ai fini di un eventuale riesame dell’istanza in quanto l’aver prodotto documentazione contraffatta ha comportato la perdita di qualsivoglia beneficio nella eventuale prosecuzione favorevole della domanda di emersione sulla scorta di quanto previsto anche dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che la normativa sottesa al caso di specie stabilisce che “ salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell’ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ” (art. 103, comma 22, del d.l. n. 34 del 2020); disposizione che trova peraltro corrispondenza anche nell’art. 4, comma 2, del T.U.I., che dispone “[...] la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda ”. Nel caso de quo , la scheda anamnestica dell’Asl di Matera, datata 11 dicembre 2019, non poteva non incidere sul procedimento in quanto espressamente disconosciuta dal medico citato nel documento. Infatti, con nota di riscontro alla prefettizia dell’8 luglio 2021, l’Asl di Matera evidenziava l’inesistenza dell’avvenuta visita del ricorrente presso il reparto di pneumologia, sottolineando inoltre che il certificato prodotto, non era stato né redatto, né rilasciato dalla struttura.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 582/2021 del 7 dicembre 2021, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso in conseguenza della non veridicità della documentazione presentata dal ricorrente per comprovare la propria presenza in Italia, in applicazione del combinato disposto di cui all’ art 75 d.p.r. 445/2000 e art 4 c. 2, TUI ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di dicembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 19 novembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Il ricorso, pur manifestamente infondato, risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
11. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
12. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente all’anno 2021;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Il ricorso, come anticipato, risulta peraltro del tutto infondato anche nel merito, poiché, da un lato, i rilievi dattiloscopici in data 30 marzo 2017 non costituiscono adeguata prova della presenza del soggetto nel territorio italiano alla data richiesta dalla legge (8 marzo 2020), dall’altro lato è legittima la tesi dell’amministrazione secondo la quale l’aver prodotto documentazione contraffatta (una scheda anamnestica dell’Asl di Matera, datata 11 dicembre 2019, espressamente disconosciuta dal medico citato nel documento, giusta la nota di riscontro alla prefettizia dell’8 luglio 2021 con la quale l’Asl di Matera evidenziava l’inesistenza dell’avvenuta visita del ricorrente presso il reparto di pneumologia) comporta la non accoglibilità della domanda di emersione.
15. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL NT |
IL SEGRETARIO