Art. 15.
Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.
Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.