Articolo 15 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 dicembre 1975
Art. 15.
Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e lire 10 milioni.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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