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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1254/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso e nei suoi uffici siti in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6;
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._1
(RA), via Marri n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Perini del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ravenna alla via Corrado Ricci n. 29;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 26.06.2023 nel procedimento iscritto al n. 16197/2020 dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali - impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 10 giugno 2025, l'appellante non era presente, l'appellato discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 26.06.2023, il Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, provvedendo sul ricorso proposto da avverso il provvedimento del Questore di Ravenna CP_2
notificato in data 01.12.2020 che rigettava la domanda diretta al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, sentito personalmente in udienza il ricorrente ed esaminata la documentazione offerta dalle parti, svolto preliminarmente un inquadramento giuridico sui titoli di soggiorno che il cittadino non comunitario che intenda raggiungere il cittadino europeo o italiano in Italia può richiedere ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 30/2007 e 19 D. Lgs. n. 286/1998, con specifico riferimento al coniuge di cittadino comunitario, osservato che, con tali disposizioni, lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo, che costituisce un acquis del diritto europeo l'affermazione secondo cui il diritto di soggiorno del familiare di un cittadino europeo residente in un paese membro non trova necessario presupposto nella regolarità del suo ingresso sul territorio - europeo o del paese ospitante - né in una precedente regolarizzazione del soggiorno, principio, questo, che trova perfetta applicazione al caso in esame, che sussiste l'esigenza di tutelare il diritto fondamentale della coesione familiare, assicurando allo straniero che ha legami effettivi con il cittadino italiano/comunitario, o con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di permanere in Italia per proseguire il rapporto di comunione di vita con il familiare e che per il rilascio del permesso di soggiorno occorre che si dimostri, al di là del dato formale di parentela, l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo e la sussistenza di requisiti morali ed economici, in modo che lo straniero abbia la sicurezza di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale, considerato che il principale motivo ostativo al rilascio del titolo richiesto era costituito dal giudizio di pericolosità formulato a carico del ricorrente dalla Questura in ragione di precedente condanna penale legata alla materia degli stupefacenti, atteso che l'altro argomento dedotto dall'autorità amministrativa nel provvedimento di diniego - non occorre un provvedimento ad hoc per usufruire di misure alternative alla detenzione - risultava del tutto non pertinente, ritenuto che le prove offerte
2 dalla difesa del ricorrente consentissero di superare le esposte censure, posto che del rapporto di coniugio del ricorrente con la SI.ra , cittadina rumena, non vi era motivo di dubitare, che dal matrimonio Persona_1
Per_ era nato il figlio nel 2021, che il nucleo familiare viveva nell'appartamento di Faenza, via Marri, condotto in locazione dalla suocera, che il Tabaku si trovava in Italia da oltre 16 anni, sul territorio italiano erano presenti tutti i suoi affetti e il medesimo sta lavorando senza soluzione di continuità per la medesima azienda agricola, con contratti annuali, che l'unico precedente a carico del ricorrente era quello per spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e che tale fatto, risalente al 2011, era rimasto del tutto isolato, la pena era stata interamente espiata, ritenuto dunque in conclusione come, a fronte del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, per il quale il ricorrente ha scontato la pena, e dell'esito positivo del percorso familiare e lavorativo intrapreso da almeno 10 anni, non vi fossero elementi per esprimere un giudizio di pericolosità attuale e concreta del richiedente, in caso di sua permanenza sul territorio nazionale e come peraltro il giudizio sui motivi ostativi alla sua permanenza sul territorio nazionale andasse operato considerando il dimostrato radicamento sul territorio del richiedente e del suo nucleo familiare, delle sue prospettive lavorative e dell'esistenza sul territorio italiano di tutti i suoi interessi, accoglieva la domanda e per l'effetto accertava il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, compensando le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 26.07.2023, il , per il tramite CP_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato detta ordinanza chiedendone l'integrale riforma, laddove dunque è stato accertato che il ricorrente ha diritto ad ottenere il titolo richiesto per soggiornare nel territorio italiano.
Tale provvedimento risulta illegittimo e gravatorio, per avere il Giudice di prime cure ritenuto il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente non più attuale o comunque subvalente rispetto ai legami familiari e al livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio nazionale.
Lamenta l'appellante violazione ed erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 10 del
D. lgs. n. 286/1998, sotto il precipuo profilo della ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego di rilascio di Carta di soggiorno per familiari UE emesso dal Questore e di contro della ravvisata fondatezza del ricorso proposto dal . Al riguardo, preliminarmente osserva il che la precedente permanenza regolare CP_2 CP_1
del ricorrente sul territorio nazionale, iniziata con l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha avuto termine nel 2013 per effetto di una pesante condanna penale per traffico di stupefacenti ex art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990, all'esito della quale il ricorrente è stato lungamente ristretto in carcere, che, infatti, alla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il ricorrente risultava ancora in stato di detenzione, benché ammesso all'affidamento in prova da parte del Magistrato di
Sorveglianza e, pertanto, autorizzato a lavorare, di talché non necessitava di un permesso di soggiorno ad hoc, costituendo lo stesso provvedimento della Sorveglianza titolo per la sua permanenza in Italia e che il Pt_1
3
[...] nel ricorso in opposizione allegava di avere medio tempore contratto matrimonio con cittadina rumena e che la coppia era in attesa di un figlio e traeva il proprio sostentamento dall'attività lavorativa della moglie. Deduce poi l'Avvocatura dello Stato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere che la valutazione della pericolosità sociale debba avvenire attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente il titolo di soggiorno, considerate la tipologia e l'entità dei reati commessi e la loro continuità e, nell'ipotesi in esame, il richiedente ha un grave precedente penale per spaccio di droga con condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, per fatti dunque obiettivamente destanti un forte allarme sociale e offensivi di beni giuridici di rango elevato. Il provvedimento di diniego della Carta di Soggiorno si fonda dunque sulle valutazioni di cui all'art. 20 D. lgs. n. 30/2007, giudizio complesso di ponderazione di interessi e di bilanciamento tra antitetici interessi che è stato correttamente condotto dall'Amministrazione e meritava conferma avanti al Tribunale.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che i fatti criminosi siano avvenuti dopo diversi anni dall'ingresso in
Italia non può essere valutata in senso favorevole al richiedente, connotando, semmai, di maggiore gravità la condotta complessiva del il quale, nonostante il tempo trascorso, non si è realmente integrato sul CP_2
territorio italiano, né ha volontà di adeguarsi alle leggi di civile convivenza. Il ricorrente è stato condannato per un reato di indubbia gravità, oltretutto commesso da persona munita, un tempo, di regolare permesso di soggiorno, idoneo a permettere lo svolgimento di regolare attività lavorativa, a sua volta atta a produrre un reddito lecito e a consentire un dignitoso mantenimento;
le condotte criminose risultano tra l'altro collocarsi in costanza della relazione sentimentale con la cittadina rumena, a dimostrazione di come neppure questo legame, ad avviso dell'appellante, avrebbe sortito già al tempo alcun effetto deterrente per . Del CP_2
resto non potrebbe considerarsi elemento dirimente la nascita di figlio nel 2021, posto che, secondo giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, la formazione di una famiglia nel territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e che deve attribuirsi rilievo alla indubbia negativa incidenza della condotta criminale del ricorrente sull'idoneità del medesimo all'esercizio stesso della funzione genitoriale.
D'altronde, sottolinea la parte appellante, lo strumento per tutelare specificamente i minori esiste, ma non sarebbe quello impropriamente richiesto dal ricorrente, ma, semmai, ricorrendone i presupposti, il permesso ex art. 31 T.U.I., che tuttavia il SI. non ha richiesto, non essendo conseguentemente mai stata investita CP_2 di detta richiesta l'Autorità competente, ovvero il Tribunale per i Minorenni. Né ovviamente sussiste obbligo alcuno per il minore di abbandonare l'Italia per seguire il padre in Albania in caso di rimpatrio di quest'ultimo.
Dunque, continua il , contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, adducendo un generico quanto CP_1
tautologico superiore interesse del minore, il giudice non potrebbe ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, quale il permesso di soggiorno per motivi familiari, per garantire un'esigenza, ossia il preminente interesse del minore, che è tutelato da un titolo di soggiorno di carattere eccezionale, in quanto
4 rilasciabile, per l'appunto, anche in deroga alle altre disposizioni di carattere generale presenti nel Testo Unico
Immigrazione.
Dunque, il ricorso del avrebbe dovuto essere respinto;
sulla base di una corretta valutazione delle CP_2 condizioni di cui all'art. 20 D.lgs. n. 30/2007, risultava infatti insussistente il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Tanto dedotto, il chiede alla Corte, in accoglimento dell'appello, di riformare CP_1 CP_1
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14 settembre 2023, si è regolarmente costituito il SI. , CP_2 censurando tutte le difese prospettate dal e facendone rilevare l'infondatezza. In via Controparte_1 preliminare, l'appellato ha evidenziato essere indubbia la sua titolarità, in base alla riforma operata dal D.lgs.
n. 30/2007 e in conseguenza del matrimonio con una cittadina rumena regolarmente residente in Italia, di un vero e proprio diritto al soggiorno sul territorio italiano in quanto coniuge di un cittadino comunitario, diritto, questo, limitabile solo per gravi ed imperative ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, non sussistenti nel caso in esame.
Se si fa eccezione per l'unico precedente penale, oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria di primo grado, il ricorrente avrebbe tenuto una condotta immune da qualsivoglia addebito ed anzi, al contrario, improntata allo svolgimento di regolare attività lavorativa e alla ricerca di migliori condizioni di vita per il proprio nucleo familiare. Deduce altresì il di avere mantenuto una documentabile continuità lavorativa CP_2
dal novembre 2007 al settembre 2014, che gli consentiva di soggiornare regolarmente sino all'intervenuta condanna penale, con conseguente mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che, non appena ottenuta la possibilità di riprendere il proprio percorso di lavoro, con l'autorizzazione a svolgere nuovamente attività lavorativa, ricominciava subito l'attività lavorativa precedentemente interrotta, che a tutt'oggi mantiene con piena continuità alle dipendenze di nel CP_3
settore agricolo, e ciò diversamente da quanto ex adverso affermato nell'atto di appello, in ordine ad una mancanza di attività lavorativa. Ad avviso dell'appellato, l'ordinanza del Tribunale di Bologna è adeguatamente motivata e ha applicato in modo puntuale e corretto la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ovvero il D.lgs. n. 30/2007.
domanda quindi alla Corte, disattesa e respinta ogni domanda e/o istanza avversaria, di: CP_2
● Rigettare il ricorso;
● Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
4.- All'udienza del 4 marzo 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
5 All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 10.06.2025, l'appellato discuteva la causa, si CP_2
riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione. Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto concernente una asserita, errata applicazione degli artt. 5 e 10 D. lgs. n. 286/1998 che avrebbe condotto il Giudice di prime cure a ritenere il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore a carico del ricorrente non più attuale e comunque subvalente rispetto ai legami familiari e al livello di integrazione raggiunta sul territorio nazionale, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e vada quindi disatteso. Giova osservare preliminarmente come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, all'attualità, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, da valutare tenendo in considerazione la situazione personale e lavorativa del SI. e del suo nucleo familiare nonché i legami CP_2
con il paese di origine e come, quanto alla disciplina applicabile, parametro di riferimento in ordine al diniego di rilascio del titolo di soggiorno siano quelli di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 30/2007 secondo cui “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica …..”, di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 286/1998 secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e quello di cui all'art. 5 comma 5 bis D.lgs. n. 286/1998, laddove tale disposizione prevede che nel “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza dello Stato….ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne
6 per i reati previsti dagli artt. 380 commi 1 e 2 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale …”, fra i quali rientrano quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Ancora, stabilita l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 30/2007, la Suprema Corte sul tema ha avuto modo di evidenziare che: “….……. La Direttiva 2004/38/CE di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce l'atto di recepimento prevede espressamente che il soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari possa essere limitato da motivi di ordine e sicurezza pubblica. L'art. 27 della predetta Direttiva (incluso nel Capo 6 riguardante le limitazioni al diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica) prevede espressamente che gli Stati membri <possono limitare la libert di circolazione un cittadino dell o suo familiare qualunque sia sua cittadinanza per motivi ordine pubblico pubblica sicurezza sanit pubblica. tali non possono essere invocati fini economici>. E' necessario osservare il principio di proporzionalità (art. 27, comma 2) e, conseguentemente, non fondare il giudizio su automatismi derivanti dalla mera rilevazione di condanne penali, nonché tenere conto della situazione caso per caso, prendendo in considerazione fattori come l'età, la condizione familiare, il livello
d'integrazione (art. 28).All'interno di questa cornice protettiva, il quadro normativo sopra delineato consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento. Coerentemente con i principi della Direttiva, la nostra disciplina normativa ha previsto all'art. 20 la possibilità di limitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione
Europea e dei loro familiari per le medesime ragioni, disciplinando specificamente, anche e soprattutto sotto il profilo delle garanzie giurisdizionali di difesa dello straniero, il procedimento di allontanamento coattivo, fondato su un provvedimento emesso dal Prefetto -, ed eseguito dal Questore, sulla falsariga del procedimento espulsivo. ……………Il quesito …………. riguarda, tuttavia, l'applicabilità…………. delle predette limitazioni anche alle condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non espressamente contenute negli artt.
11, 12, 14 e 15, ovvero nelle norme che stabiliscono i requisiti di riconoscimento del diritto al soggiorno ed al suo mantenimento. A tale quesito il Collegio ritiene di dover dare risposta affermativa sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea. Un primo positivo riscontro interpretativo si può rinvenire nel D.Lgs.
n. 30 del 2007, art. 13 che pone come condizione per il mantenimento del diritto al soggiorno dei cittadini stranieri titolari di permesso temporaneo fino a tre mesi che non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La sussistenza, anche per le ipotesi di soggiorno temporaneo, della verifica dell'assenza di pericolosità sociale (ed il conseguente potere di allontanamento) conduce ad escludere che tale requisito possa non ricorrere tra le condizioni per la conservazione di un titolo di soggiorno dotato di stabilità temporale e non debba essere assunto come parametro ogni qual volta le autorità pubbliche competenti si trovino a verificare il mantenimento delle condizioni del diritto di soggiorno. L'opzione contraria condurrebbe
7 a conclusioni incoerenti rispetto all'esigenza di tutela effettiva e non differita della collettività che il D.Lgs. n.
30 del 2007, in ossequio ai principi della Direttiva 2004/38/CE, vuole salvaguardare. Diversamente opinando, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, il questore, pur ritenendo, sulla base di riscontri oggettivi integralmente soggetti al sindacato di merito del giudice ordinario, che il cittadino straniero sia socialmente pericoloso, dovrebbe concedere ugualmente il rinnovo del titolo di soggiorno ma contestualmente segnalare all'autorità competente per l'allontanamento (il prefetto) l'esistenza della condizione ostativa, e procedere successivamente all'esecuzione coattiva, del provvedimento. Tale soluzione non è condivisibile perché introduce nel sistema normativo ed amministrativo di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione Europea un'insanabile contraddittorietà. La condizione relativa alla pericolosità sociale costituisce, secondo la Direttiva e la stessa intitolazione dell'art. 20, una al mantenimento del titolo di soggiorno. Alla luce di questa specifica funzione, non può escludersi l'esame della sua positiva o negativa sussistenza nel procedimento tipicamente destinato alla verifica delle condizioni per il rinnovo (ovvero la conservazione) del titolo ed invece consentirla soltanto in corso di esercizio del diritto, sulla base di accertamenti casuali. Rimane necessario il riscontro concreto della pericolosità sociale.…………………... In conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea
e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente…………” (vedi Cass. Civ. Sez. I, 17.05.2013 n. 12071). Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che secondo la prevalente giurisprudenza il giudizio di pericolosità sociale non richiede neppure una sentenza irrevocabile di condanna, potendo essere desunta da meri indizi e fatti quali, per esempio, un elevato numero di denunce e si sottrae al sindacato di legittimità quando non risulti ictu oculi affetto da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o falsi presupposti di fatto.
Orbene, nella vicenda in esame, risulta, per quanto qui di rilievo, che: - il ricorrente è giunto in Italia CP_2
quando era ancora minorenne e vi si trova dunque da oltre 18 anni;
sul territorio italiano sono presenti quasi tutti i suoi familiari ovvero i fratelli, i cugini, gli zii, la moglie e il figlio minore di anni tre, nello Stato di origine sono rimasti i genitori con i quali ha contatti quotidiani;
- sul territorio italiano, il SI. risulta lavorare CP_2 stabilmente per l'Azienda Agricola Mazzotti Giorgio di Faenza, con contratti annuali di volta in volta rinnovati, dai CUD e dagli estratti conto previdenziali si desume che l'odierno appellato, tenuto conto anche delle entrate della moglie la quale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Per_1
pasticceria, dispone di redditi sufficienti a mantenere sé e la propria famiglia (nel 2020 e nel 2022 i coniugi risultano avere percepito dalla propria attività lavorativa oltre euro 25.000), il nucleo familiare vive in appartamento condotto in locazione dalla suocera dell'appellato; - il veniva giudicato, per una CP_2
fattispecie di reato ostativa (art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309/1990), dal Tribunale di Ravenna con sentenza
8 ex art. 444 c.p.p. emessa in data 08.07.2013, irrevocabile il 31.07.2013, in relazione a fatti posti in essere il
14.05.2012, riportando una condanna alla pena detentiva di anni tre e mesi otto di reclusione e multa di €
18.000; - la pena è stata interamente espiata, in parte in regime detentivo, in parte tramite l'affidamento ai
Servizi Sociali e il Tabaku ha provveduto al pagamento della multa.
Occorre dunque verificare se la pericolosità sociale dell'appellato possa considerarsi concreta e attuale.
L'unico precedente a carico del è quello per spaccio di sostanze stupefacenti di cui si è detto sopra e CP_2
risulta di oggettivo disvalore penale sia per il quantitativo di droga, sia per l'essere stato commesso in concorso con altre persone, la sua gravità è peraltro desumibile dall'entità della pena oggetto della sentenza di patteggiamento. Non può tuttavia non rilevarsi come si tratti di fatto risalente al maggio 2012, rimasto del tutto isolato, atteso che il SI. , grazie anche alla relazione nello stesso anno intrapresa con la SI.ra CP_2
si è astenuto dal ricadere nel reato e ha tenuto un comportamento meritevole, pagando la pena Per_1
pecuniaria.
Come condivisibilmente osservato dal Giudice di primo grado, dalle dichiarazioni e dalla documentazione tutta versata in atti risulta evidente come la natura dei legami familiari e il rapporto lavorativo dell'appellato siano stati decisivi anche per abbandonare il trascorso delinquenziale e conformare il suo comportamento al rispetto delle regole civili. In tal senso, è significativo che il lavori senza soluzione di continuità per CP_2
azienda agricola del territorio, traendone redditi sufficienti a consentire il mantenimento sia proprio sia del nucleo familiare. In conclusione dunque, stante il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato (circa
13 anni) per il quale il ricorrente ha scontato la pena e pagato la multa, tenuto conto dell'esito positivo del percorso familiare e lavorativo intrapreso, diversamente da quanto dedotto dall'appellante , non vi CP_1
sono elementi per esprimere un giudizio di pericolosità concreta e attuale derivante dalla permanenza sul territorio nazionale del , pericolosità che risulta non sussistere, o comunque la residua esigenza di CP_2
salvaguardia degli interessi pubblici non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata, familiare e lavorativa dell'appellato, ormai radicato in Italia con la moglie ed il figlio, oltre ai fratelli e agli zii, avuto riguardo al chiaro disposto di cui all'art. 8 della CEDU che impedisce alla pubblica autorità di nuocere ingiustificatamente all'unità familiare e di violare il diritto alla vita privata e familiare del soggetto, quando non ricorrano prevalenti interessi pubblici alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, all'esito comunque di un bilanciamento con i diritti fondamentali dei singoli.
Secondo la Suprema Corte è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il titolo di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, D.lgs.
286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù
9 della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso), la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. n. 29148/2020, Cass. civ. Sez. II, ord.
27.10.2021, n. 30342, Cass. 23423/2022, Cass. Sez. I ord. n. 26173/2023). Ad oggi, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei per formulare un giudizio di pericolosità attuale dell'odierno appellato, tale giudizio va infatti svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord.
19.03.2021, n. 7842), inoltre la revoca o il diniego del titolo di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2024, n. 24647 secondo cui “Il permesso di soggiorno per coesione familiare va concesso previa valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli famigliari facenti capo al richiedente, accertando altresì la presenza di legami famigliari e sociali con il paese
d'origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. In presenza di tali elementi, la pericolosità sociale del richiedente, ostativa al rilascio del permesso, costituisce l'eccezione, e va valutata in senso attuale e concreto”).
L'appello non merita dunque accoglimento e va rigettato.
La natura della controversia e l'essere la decisione in parte basata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese processuali.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo unificato.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 26.06.2023;
II- COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
10.06.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1254/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso e nei suoi uffici siti in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6;
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._1
(RA), via Marri n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Perini del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ravenna alla via Corrado Ricci n. 29;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in data 26.06.2023 nel procedimento iscritto al n. 16197/2020 dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali - impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 10 giugno 2025, l'appellante non era presente, l'appellato discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso e condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 26.06.2023, il Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, provvedendo sul ricorso proposto da avverso il provvedimento del Questore di Ravenna CP_2
notificato in data 01.12.2020 che rigettava la domanda diretta al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, sentito personalmente in udienza il ricorrente ed esaminata la documentazione offerta dalle parti, svolto preliminarmente un inquadramento giuridico sui titoli di soggiorno che il cittadino non comunitario che intenda raggiungere il cittadino europeo o italiano in Italia può richiedere ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 30/2007 e 19 D. Lgs. n. 286/1998, con specifico riferimento al coniuge di cittadino comunitario, osservato che, con tali disposizioni, lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo, che costituisce un acquis del diritto europeo l'affermazione secondo cui il diritto di soggiorno del familiare di un cittadino europeo residente in un paese membro non trova necessario presupposto nella regolarità del suo ingresso sul territorio - europeo o del paese ospitante - né in una precedente regolarizzazione del soggiorno, principio, questo, che trova perfetta applicazione al caso in esame, che sussiste l'esigenza di tutelare il diritto fondamentale della coesione familiare, assicurando allo straniero che ha legami effettivi con il cittadino italiano/comunitario, o con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di permanere in Italia per proseguire il rapporto di comunione di vita con il familiare e che per il rilascio del permesso di soggiorno occorre che si dimostri, al di là del dato formale di parentela, l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo e la sussistenza di requisiti morali ed economici, in modo che lo straniero abbia la sicurezza di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale, considerato che il principale motivo ostativo al rilascio del titolo richiesto era costituito dal giudizio di pericolosità formulato a carico del ricorrente dalla Questura in ragione di precedente condanna penale legata alla materia degli stupefacenti, atteso che l'altro argomento dedotto dall'autorità amministrativa nel provvedimento di diniego - non occorre un provvedimento ad hoc per usufruire di misure alternative alla detenzione - risultava del tutto non pertinente, ritenuto che le prove offerte
2 dalla difesa del ricorrente consentissero di superare le esposte censure, posto che del rapporto di coniugio del ricorrente con la SI.ra , cittadina rumena, non vi era motivo di dubitare, che dal matrimonio Persona_1
Per_ era nato il figlio nel 2021, che il nucleo familiare viveva nell'appartamento di Faenza, via Marri, condotto in locazione dalla suocera, che il Tabaku si trovava in Italia da oltre 16 anni, sul territorio italiano erano presenti tutti i suoi affetti e il medesimo sta lavorando senza soluzione di continuità per la medesima azienda agricola, con contratti annuali, che l'unico precedente a carico del ricorrente era quello per spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e che tale fatto, risalente al 2011, era rimasto del tutto isolato, la pena era stata interamente espiata, ritenuto dunque in conclusione come, a fronte del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, per il quale il ricorrente ha scontato la pena, e dell'esito positivo del percorso familiare e lavorativo intrapreso da almeno 10 anni, non vi fossero elementi per esprimere un giudizio di pericolosità attuale e concreta del richiedente, in caso di sua permanenza sul territorio nazionale e come peraltro il giudizio sui motivi ostativi alla sua permanenza sul territorio nazionale andasse operato considerando il dimostrato radicamento sul territorio del richiedente e del suo nucleo familiare, delle sue prospettive lavorative e dell'esistenza sul territorio italiano di tutti i suoi interessi, accoglieva la domanda e per l'effetto accertava il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, compensando le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 26.07.2023, il , per il tramite CP_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato detta ordinanza chiedendone l'integrale riforma, laddove dunque è stato accertato che il ricorrente ha diritto ad ottenere il titolo richiesto per soggiornare nel territorio italiano.
Tale provvedimento risulta illegittimo e gravatorio, per avere il Giudice di prime cure ritenuto il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente non più attuale o comunque subvalente rispetto ai legami familiari e al livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio nazionale.
Lamenta l'appellante violazione ed erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 10 del
D. lgs. n. 286/1998, sotto il precipuo profilo della ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego di rilascio di Carta di soggiorno per familiari UE emesso dal Questore e di contro della ravvisata fondatezza del ricorso proposto dal . Al riguardo, preliminarmente osserva il che la precedente permanenza regolare CP_2 CP_1
del ricorrente sul territorio nazionale, iniziata con l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha avuto termine nel 2013 per effetto di una pesante condanna penale per traffico di stupefacenti ex art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990, all'esito della quale il ricorrente è stato lungamente ristretto in carcere, che, infatti, alla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa, il ricorrente risultava ancora in stato di detenzione, benché ammesso all'affidamento in prova da parte del Magistrato di
Sorveglianza e, pertanto, autorizzato a lavorare, di talché non necessitava di un permesso di soggiorno ad hoc, costituendo lo stesso provvedimento della Sorveglianza titolo per la sua permanenza in Italia e che il Pt_1
3
[...] nel ricorso in opposizione allegava di avere medio tempore contratto matrimonio con cittadina rumena e che la coppia era in attesa di un figlio e traeva il proprio sostentamento dall'attività lavorativa della moglie. Deduce poi l'Avvocatura dello Stato come sia la stessa giurisprudenza di legittimità a richiedere che la valutazione della pericolosità sociale debba avvenire attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente il titolo di soggiorno, considerate la tipologia e l'entità dei reati commessi e la loro continuità e, nell'ipotesi in esame, il richiedente ha un grave precedente penale per spaccio di droga con condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, per fatti dunque obiettivamente destanti un forte allarme sociale e offensivi di beni giuridici di rango elevato. Il provvedimento di diniego della Carta di Soggiorno si fonda dunque sulle valutazioni di cui all'art. 20 D. lgs. n. 30/2007, giudizio complesso di ponderazione di interessi e di bilanciamento tra antitetici interessi che è stato correttamente condotto dall'Amministrazione e meritava conferma avanti al Tribunale.
Ad avviso dell'appellante, la circostanza che i fatti criminosi siano avvenuti dopo diversi anni dall'ingresso in
Italia non può essere valutata in senso favorevole al richiedente, connotando, semmai, di maggiore gravità la condotta complessiva del il quale, nonostante il tempo trascorso, non si è realmente integrato sul CP_2
territorio italiano, né ha volontà di adeguarsi alle leggi di civile convivenza. Il ricorrente è stato condannato per un reato di indubbia gravità, oltretutto commesso da persona munita, un tempo, di regolare permesso di soggiorno, idoneo a permettere lo svolgimento di regolare attività lavorativa, a sua volta atta a produrre un reddito lecito e a consentire un dignitoso mantenimento;
le condotte criminose risultano tra l'altro collocarsi in costanza della relazione sentimentale con la cittadina rumena, a dimostrazione di come neppure questo legame, ad avviso dell'appellante, avrebbe sortito già al tempo alcun effetto deterrente per . Del CP_2
resto non potrebbe considerarsi elemento dirimente la nascita di figlio nel 2021, posto che, secondo giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, la formazione di una famiglia nel territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e che deve attribuirsi rilievo alla indubbia negativa incidenza della condotta criminale del ricorrente sull'idoneità del medesimo all'esercizio stesso della funzione genitoriale.
D'altronde, sottolinea la parte appellante, lo strumento per tutelare specificamente i minori esiste, ma non sarebbe quello impropriamente richiesto dal ricorrente, ma, semmai, ricorrendone i presupposti, il permesso ex art. 31 T.U.I., che tuttavia il SI. non ha richiesto, non essendo conseguentemente mai stata investita CP_2 di detta richiesta l'Autorità competente, ovvero il Tribunale per i Minorenni. Né ovviamente sussiste obbligo alcuno per il minore di abbandonare l'Italia per seguire il padre in Albania in caso di rimpatrio di quest'ultimo.
Dunque, continua il , contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, adducendo un generico quanto CP_1
tautologico superiore interesse del minore, il giudice non potrebbe ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, quale il permesso di soggiorno per motivi familiari, per garantire un'esigenza, ossia il preminente interesse del minore, che è tutelato da un titolo di soggiorno di carattere eccezionale, in quanto
4 rilasciabile, per l'appunto, anche in deroga alle altre disposizioni di carattere generale presenti nel Testo Unico
Immigrazione.
Dunque, il ricorso del avrebbe dovuto essere respinto;
sulla base di una corretta valutazione delle CP_2 condizioni di cui all'art. 20 D.lgs. n. 30/2007, risultava infatti insussistente il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Tanto dedotto, il chiede alla Corte, in accoglimento dell'appello, di riformare CP_1 CP_1
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14 settembre 2023, si è regolarmente costituito il SI. , CP_2 censurando tutte le difese prospettate dal e facendone rilevare l'infondatezza. In via Controparte_1 preliminare, l'appellato ha evidenziato essere indubbia la sua titolarità, in base alla riforma operata dal D.lgs.
n. 30/2007 e in conseguenza del matrimonio con una cittadina rumena regolarmente residente in Italia, di un vero e proprio diritto al soggiorno sul territorio italiano in quanto coniuge di un cittadino comunitario, diritto, questo, limitabile solo per gravi ed imperative ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, non sussistenti nel caso in esame.
Se si fa eccezione per l'unico precedente penale, oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria di primo grado, il ricorrente avrebbe tenuto una condotta immune da qualsivoglia addebito ed anzi, al contrario, improntata allo svolgimento di regolare attività lavorativa e alla ricerca di migliori condizioni di vita per il proprio nucleo familiare. Deduce altresì il di avere mantenuto una documentabile continuità lavorativa CP_2
dal novembre 2007 al settembre 2014, che gli consentiva di soggiornare regolarmente sino all'intervenuta condanna penale, con conseguente mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che, non appena ottenuta la possibilità di riprendere il proprio percorso di lavoro, con l'autorizzazione a svolgere nuovamente attività lavorativa, ricominciava subito l'attività lavorativa precedentemente interrotta, che a tutt'oggi mantiene con piena continuità alle dipendenze di nel CP_3
settore agricolo, e ciò diversamente da quanto ex adverso affermato nell'atto di appello, in ordine ad una mancanza di attività lavorativa. Ad avviso dell'appellato, l'ordinanza del Tribunale di Bologna è adeguatamente motivata e ha applicato in modo puntuale e corretto la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ovvero il D.lgs. n. 30/2007.
domanda quindi alla Corte, disattesa e respinta ogni domanda e/o istanza avversaria, di: CP_2
● Rigettare il ricorso;
● Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
4.- All'udienza del 4 marzo 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
5 All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 10.06.2025, l'appellato discuteva la causa, si CP_2
riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione. Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto concernente una asserita, errata applicazione degli artt. 5 e 10 D. lgs. n. 286/1998 che avrebbe condotto il Giudice di prime cure a ritenere il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore a carico del ricorrente non più attuale e comunque subvalente rispetto ai legami familiari e al livello di integrazione raggiunta sul territorio nazionale, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e vada quindi disatteso. Giova osservare preliminarmente come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, all'attualità, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, da valutare tenendo in considerazione la situazione personale e lavorativa del SI. e del suo nucleo familiare nonché i legami CP_2
con il paese di origine e come, quanto alla disciplina applicabile, parametro di riferimento in ordine al diniego di rilascio del titolo di soggiorno siano quelli di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 30/2007 secondo cui “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica …..”, di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 286/1998 secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e quello di cui all'art. 5 comma 5 bis D.lgs. n. 286/1998, laddove tale disposizione prevede che nel “valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza dello Stato….ai fini dell'adozione dei provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne
6 per i reati previsti dagli artt. 380 commi 1 e 2 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale …”, fra i quali rientrano quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Ancora, stabilita l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 30/2007, la Suprema Corte sul tema ha avuto modo di evidenziare che: “….……. La Direttiva 2004/38/CE di cui il D.Lgs. n. 30 del 2007 costituisce l'atto di recepimento prevede espressamente che il soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari possa essere limitato da motivi di ordine e sicurezza pubblica. L'art. 27 della predetta Direttiva (incluso nel Capo 6 riguardante le limitazioni al diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica) prevede espressamente che gli Stati membri <possono limitare la libert di circolazione un cittadino dell o suo familiare qualunque sia sua cittadinanza per motivi ordine pubblico pubblica sicurezza sanit pubblica. tali non possono essere invocati fini economici>. E' necessario osservare il principio di proporzionalità (art. 27, comma 2) e, conseguentemente, non fondare il giudizio su automatismi derivanti dalla mera rilevazione di condanne penali, nonché tenere conto della situazione caso per caso, prendendo in considerazione fattori come l'età, la condizione familiare, il livello
d'integrazione (art. 28).All'interno di questa cornice protettiva, il quadro normativo sopra delineato consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento. Coerentemente con i principi della Direttiva, la nostra disciplina normativa ha previsto all'art. 20 la possibilità di limitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione
Europea e dei loro familiari per le medesime ragioni, disciplinando specificamente, anche e soprattutto sotto il profilo delle garanzie giurisdizionali di difesa dello straniero, il procedimento di allontanamento coattivo, fondato su un provvedimento emesso dal Prefetto -, ed eseguito dal Questore, sulla falsariga del procedimento espulsivo. ……………Il quesito …………. riguarda, tuttavia, l'applicabilità…………. delle predette limitazioni anche alle condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non espressamente contenute negli artt.
11, 12, 14 e 15, ovvero nelle norme che stabiliscono i requisiti
n. 30 del 2007, art. 13 che pone come condizione per il mantenimento del diritto al soggiorno dei cittadini stranieri titolari di permesso temporaneo fino a tre mesi che non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La sussistenza, anche per le ipotesi di soggiorno temporaneo, della verifica dell'assenza di pericolosità sociale (ed il conseguente potere di allontanamento) conduce ad escludere che tale requisito possa non ricorrere tra le condizioni per la conservazione di un titolo di soggiorno dotato di stabilità temporale e non debba essere assunto come parametro ogni qual volta le autorità pubbliche competenti si trovino a verificare il mantenimento delle condizioni del diritto di soggiorno. L'opzione contraria condurrebbe
7 a conclusioni incoerenti rispetto all'esigenza di tutela effettiva e non differita della collettività che il D.Lgs. n.
30 del 2007, in ossequio ai principi della Direttiva 2004/38/CE, vuole salvaguardare. Diversamente opinando, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, il questore, pur ritenendo, sulla base di riscontri oggettivi integralmente soggetti al sindacato di merito del giudice ordinario, che il cittadino straniero sia socialmente pericoloso, dovrebbe concedere ugualmente il rinnovo del titolo di soggiorno ma contestualmente segnalare all'autorità competente per l'allontanamento (il prefetto) l'esistenza della condizione ostativa, e procedere successivamente all'esecuzione coattiva, del provvedimento. Tale soluzione non è condivisibile perché introduce nel sistema normativo ed amministrativo di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione Europea un'insanabile contraddittorietà. La condizione relativa alla pericolosità sociale costituisce, secondo la Direttiva e la stessa intitolazione dell'art. 20, una
e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente…………” (vedi Cass. Civ. Sez. I, 17.05.2013 n. 12071). Sempre in via preliminare, occorre sottolineare che secondo la prevalente giurisprudenza il giudizio di pericolosità sociale non richiede neppure una sentenza irrevocabile di condanna, potendo essere desunta da meri indizi e fatti quali, per esempio, un elevato numero di denunce e si sottrae al sindacato di legittimità quando non risulti ictu oculi affetto da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o falsi presupposti di fatto.
Orbene, nella vicenda in esame, risulta, per quanto qui di rilievo, che: - il ricorrente è giunto in Italia CP_2
quando era ancora minorenne e vi si trova dunque da oltre 18 anni;
sul territorio italiano sono presenti quasi tutti i suoi familiari ovvero i fratelli, i cugini, gli zii, la moglie e il figlio minore di anni tre, nello Stato di origine sono rimasti i genitori con i quali ha contatti quotidiani;
- sul territorio italiano, il SI. risulta lavorare CP_2 stabilmente per l'Azienda Agricola Mazzotti Giorgio di Faenza, con contratti annuali di volta in volta rinnovati, dai CUD e dagli estratti conto previdenziali si desume che l'odierno appellato, tenuto conto anche delle entrate della moglie la quale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Per_1
pasticceria, dispone di redditi sufficienti a mantenere sé e la propria famiglia (nel 2020 e nel 2022 i coniugi risultano avere percepito dalla propria attività lavorativa oltre euro 25.000), il nucleo familiare vive in appartamento condotto in locazione dalla suocera dell'appellato; - il veniva giudicato, per una CP_2
fattispecie di reato ostativa (art. 73 comma 1 del D.P.R. n. 309/1990), dal Tribunale di Ravenna con sentenza
8 ex art. 444 c.p.p. emessa in data 08.07.2013, irrevocabile il 31.07.2013, in relazione a fatti posti in essere il
14.05.2012, riportando una condanna alla pena detentiva di anni tre e mesi otto di reclusione e multa di €
18.000; - la pena è stata interamente espiata, in parte in regime detentivo, in parte tramite l'affidamento ai
Servizi Sociali e il Tabaku ha provveduto al pagamento della multa.
Occorre dunque verificare se la pericolosità sociale dell'appellato possa considerarsi concreta e attuale.
L'unico precedente a carico del è quello per spaccio di sostanze stupefacenti di cui si è detto sopra e CP_2
risulta di oggettivo disvalore penale sia per il quantitativo di droga, sia per l'essere stato commesso in concorso con altre persone, la sua gravità è peraltro desumibile dall'entità della pena oggetto della sentenza di patteggiamento. Non può tuttavia non rilevarsi come si tratti di fatto risalente al maggio 2012, rimasto del tutto isolato, atteso che il SI. , grazie anche alla relazione nello stesso anno intrapresa con la SI.ra CP_2
si è astenuto dal ricadere nel reato e ha tenuto un comportamento meritevole, pagando la pena Per_1
pecuniaria.
Come condivisibilmente osservato dal Giudice di primo grado, dalle dichiarazioni e dalla documentazione tutta versata in atti risulta evidente come la natura dei legami familiari e il rapporto lavorativo dell'appellato siano stati decisivi anche per abbandonare il trascorso delinquenziale e conformare il suo comportamento al rispetto delle regole civili. In tal senso, è significativo che il lavori senza soluzione di continuità per CP_2
azienda agricola del territorio, traendone redditi sufficienti a consentire il mantenimento sia proprio sia del nucleo familiare. In conclusione dunque, stante il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato (circa
13 anni) per il quale il ricorrente ha scontato la pena e pagato la multa, tenuto conto dell'esito positivo del percorso familiare e lavorativo intrapreso, diversamente da quanto dedotto dall'appellante , non vi CP_1
sono elementi per esprimere un giudizio di pericolosità concreta e attuale derivante dalla permanenza sul territorio nazionale del , pericolosità che risulta non sussistere, o comunque la residua esigenza di CP_2
salvaguardia degli interessi pubblici non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata, familiare e lavorativa dell'appellato, ormai radicato in Italia con la moglie ed il figlio, oltre ai fratelli e agli zii, avuto riguardo al chiaro disposto di cui all'art. 8 della CEDU che impedisce alla pubblica autorità di nuocere ingiustificatamente all'unità familiare e di violare il diritto alla vita privata e familiare del soggetto, quando non ricorrano prevalenti interessi pubblici alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, all'esito comunque di un bilanciamento con i diritti fondamentali dei singoli.
Secondo la Suprema Corte è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il titolo di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, D.lgs.
286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù
9 della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso), la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. n. 29148/2020, Cass. civ. Sez. II, ord.
27.10.2021, n. 30342, Cass. 23423/2022, Cass. Sez. I ord. n. 26173/2023). Ad oggi, secondo la Corte, non emergono fatti concreti ed idonei per formulare un giudizio di pericolosità attuale dell'odierno appellato, tale giudizio va infatti svolto “in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità” (Cassazione civile sez. II, ord.
19.03.2021, n. 7842), inoltre la revoca o il diniego del titolo di soggiorno devono essere fondate su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Consiglio di Stato Sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022; vedasi anche Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2024, n. 24647 secondo cui “Il permesso di soggiorno per coesione familiare va concesso previa valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli famigliari facenti capo al richiedente, accertando altresì la presenza di legami famigliari e sociali con il paese
d'origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. In presenza di tali elementi, la pericolosità sociale del richiedente, ostativa al rilascio del permesso, costituisce l'eccezione, e va valutata in senso attuale e concreto”).
L'appello non merita dunque accoglimento e va rigettato.
La natura della controversia e l'essere la decisione in parte basata su circostanze sopravvenute inducono a compensare per l'intero le spese processuali.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello proposto dal avverso l'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 26.06.2023;
II- COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
10.06.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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