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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 5446/2022 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] - NA - il 9.9.1975), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale dell'Università 11, presso lo studio dell'avv. Assunta
Cestaro che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 113, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuseppe D'Agostino che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 19.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che tra le parti il rapporto di lavoro subordinato ha avuto inizio dal 17.1.2012; rigetta, per il resto, la domanda;
spese interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha lavorato per la inizialmente con un Parte_1 CP_1
contratto di lavoro a progetto (dal 17.1.2012 al 31.7.2012, poi prorogato fino al
28.2.2013) e successivamente con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avente decorrenza 1.3.2013, durante il quale le parti hanno stipulato un patto di non concorrenza, con la previsione che la società, dalla mensilità di agosto 2017, avrebbe versato al lavoratore un corrispettivo di €
740,00 lordi mensili. Il rapporto di lavoro subordinato è poi definitivamente cessato in data 18.2.2021 a seguito di dimissioni rese dal . Pt_1
In relazione a ciò, quest'ultimo ha invocato l'accertamento della natura subordinata anche del primo periodo lavorativo (dal 17.1.2012 al 28.2.2013); la sussistenza, per più motivi, di una giusta causa delle dimissioni rese;
la sussistenza infine di un suo credito retributivo relativo al periodo lavorativo dall'1.3.2013 al 18.2.2021 (per la complessiva somma di € 37.332,16, poi ridotta durante il giudizio a € 33.422,16), in ragione sia della percezione di una retribuzione mensile ritenuta inferiore ai minimi salariali, sia della percezione del corrispettivo del patto di non concorrenza ritenuta non corretta
(limitatamente alle mensilità da agosto 2017 a ottobre 2020) perché detto corrispettivo non sarebbe stato computato, così come pattuito, nelle voci fisse della retribuzione.
La società si è costituita sollevando preliminari eccezioni, negando la presenza di una giusta causa delle dimissioni rese dal e contestando la Pt_1 pretesa creditoria di quest'ultimo che pretendeva che il corrispettivo del patto di non concorrenza dovesse incidere sulla paga oraria e quella giornaliera, nonché sulla retribuzione mensile, determinando la maggiorazione di dette voci.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e disposto il deposito di note, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, la domanda del va accolta limitatamente a Pt_1
quella diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.1.2012 al 28.2.2013.
1. Detto periodo di lavoro è stato dalle parti formalmente coperto da un contratto di lavoro a progetto, che prevedeva “la creazione di schede nelle quali saranno indicate tutte le caratteristiche produttive del capo: consumi, tipologia di tessuti ed accessori, tecniche di realizzazione ecc”.
Secondo il il progetto, così come formulato, sarebbe privo del Pt_1
requisito della specificità, mancante di un risultato finale e meramente rappresentativo dell'oggetto sociale della società.
2 In conseguenza di ciò, il ha invocato quanto previsto dall'art. 69, Pt_1
comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, nel testo in vigore al momento della stipula del contratto, secondo il quale “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, richiedendo una pronuncia di mero accertamento.
Quanto alle eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta, va osservato che il , pur richiedendo un mero accertamento, risulta titolare di un Pt_1
interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, avendo il ricorrente l'interesse a vedersi qualificato e considerato il rapporto come di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione di esso.
In ordine a tale domanda, nessuna decadenza (ex art. 32 legge n. 183/2010) può ipotizzarsi, dal momento che non siamo in presenza di un atto espulsivo datoriale che deve essere dal lavoratore impugnato nei termini (per tutte, Cass.
16.6.2022, n. 19509), e nessuna prescrizione si è maturata dal momento che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6.9.2022, n. 26246), nel caso di specie avvenuta in data 18.2.2021.
Detto ciò, sul punto, come già detto, la domanda del è fondata. Pt_1
Il progetto indicato nel contratto, come sopra richiamato, non è altro che l'indicazione delle mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere (la creazione di schede con l'indicazione delle caratteristiche produttive del capo), sicché esso non risulta conforme alle previsioni dell'art. 61, comma 1, del d.lgs.
n. 276/2003 (nella formulazione all'epoca vigente).
Per essere individuato e specifico il progetto non si può limitare a descrivere lo svolgimento dell'attività lavorativa e tantomeno consistere in una mera elencazione del contenuto delle mansioni affidate al lavoratore,
3 traducendosi tutto ciò invece nella previsione di una messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore.
Sicché la mancanza di uno specifico progetto determina l'applicazione della conversione sanzionatoria prevista dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n.
276/03.
Detta disposizione, infatti, stabilisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso “sono considerati” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Come reso evidente dai termini espressi dalla norma (“sono considerati”) siamo al cospetto di una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il legislatore intrapreso la via della sanzione più forte (l'invalidazione con efficacia retroattiva), con un approccio particolarmente repressivo, nel conclamato intento di contenere e limitare il diffuso ricorso a forme di elusione ritenute esiziali per il mercato del lavoro (per tutte, Cass. 25.8.2020, n. 17707).
Di conseguenza, va dichiarato che tra le parti il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha avuto decorrenza dal 17.1.2012.
2. Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza della giusta causa addotta dal quale motivazione delle dimissioni rassegnate con Pt_1
effetto immediato, è provata e non contestata la condizione di salute certificata in data 27.4.2020 dalla Asl Roma 1 e consistente nello “stato ansioso depressivo reattivo” del lavoratore.
Non risulta invece raggiunta la prova che detta condizione di salute, peraltro verificatasi in concomitanza con l'insorgenza dell'emergenza pandemica del Covid-19, sia stata causalmente determinata dalla condotta dolosa o colposa del datore di lavoro che, secondo l'assunto del ricorrente, avrebbe male organizzato il lavoro, non eseguendo le dovute assunzioni per sopperire alla riduzione di personale e ciò a fronte di un sovraccarico di lavoro per l'odierno ricorrente.
All'esito dell'istruttoria documentale e delle prove testimoniali assunte, infatti, non risulta presente il nesso eziologico tra la condotta della società
4 convenuta o comunque la condizione lavorativa e lo stato di salute dedotto quale giusta causa delle dimissioni.
Il Lul e la visura depositati hanno dimostrato come, in sostanza, il numero medio dei dipendenti della convenuta non abbia subito una variazione tale da arrecare un sovraccarico di lavoro idoneo a compromettere lo stato di salute del ricorrente. Inoltre, dalla espletata prova testimoniale non è emerso alcun elemento probatorio a supporto delle doglianze del . Pt_1
L'escussione del testimone dipendente Testimone_1
della società, non può ritenersi utile a provare alcunché poiché assente per malattia dai primi mesi del 2020 sino alla data delle dimissioni. Tant'è che detta testimone ha chiaramente dimostrato di non avere alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa come risulta dalle seguenti dichiarazioni: “… ricordo che sono stata assente per malattia da febbraio 2020 e fino alle dimissioni, posso dire che al anche in ragione della mia assenza sono state assegnate le attività Pt_1
che svolgevo io, perché lo sentivo per telefono. Io ero in part-time, uscivo alle
16 e spesso facevo lo straordinario;
non so dire di preciso che orario seguisse il ricorrente, mi diceva comunque che faceva tardi Non so se nel 2020 il ricorrente abbia o meno goduto di ferie. Non so dire se da marzo 2020, con la pandemia, il ricorrente abbia o meno lavorato in sede … tra la fine del 2019 e
l'inizio del 2020 in azienda vi è stato un aumento di attività, sicuramente quantitativo non so esattamente il motivo di ciò, ricordo che il carico era pesante e che in azienda vi era molta disorganizzazione poiché non si sapeva con certezza dove andare a parare... L'azienda aveva rapporti con la Cina, dove acquistava i tessuti, non ricordo cosa sia esattamente accaduto in coincidenza con la pandemia”.
Il testimone ha riferito che il ricorrente ha usufruito Testimone_2
delle ferie nel 2020 ma non ha corroborato in alcun modo la tesi attorea, come si evince dalle dichiarazioni rese: “Conosco il ricorrente, seguiva il prodotto, nel tempo la società ha avuto tra 13 e 14 dipendenti. Posso dire che il ricorrente
è sempre stato efficiente e francamente non so dire se allo stesso, da una certa data, sia stato assegnato un surplus di lavoro.” E ancora: “Non so se nel 2020 il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario. In agosto l'azienda ha sempre chiuso per 15 giorni e ciò è avvenuto anche nel 2020.”
5 Anche il testimone , dipendente della società convenuta sino Testimone_3
al mese di luglio 2020 - relativamente al periodo in cui, secondo le doglianze del egli avrebbe lavorato in condizioni tali da riportare danni alla propria Pt_1
salute - ha dimostrato di non poter riferire alcunché se non, per converso, la circostanza che il aveva usufruito delle ferie, avendo dichiarato: “Nel Pt_1
2020, il ricorrente è andato in ferie ad inizio anno, non so cosa sia accaduto nel periodo estivo, poiché io mi ero già dimesso … Dal marzo 2020 al maggio
2020 tutti abbiamo lavorato da remoto, ad eccezione del magazziniere, avevamo le stesse cose da fare rispetto al periodo precedente, almeno per quanto mi riguarda . Per il periodo tra la fine del 2019 e il febbraio 2020 non ricordo che in azienda ci siano state significative modifiche sull'attività da svolgere”.
Alcun elemento può inoltre desumersi dalle dichiarazioni rese dal testimone poiché la stessa ha lavorato presso la società Testimone_4
convenuta solo sino alla fine di gennaio 2020.
Di contro, gli altri testimoni, non solo nulla hanno dichiarato a sostegno della tesi del , ma hanno addirittura rappresentato che nel 2020, a causa Pt_1 dell'emergenza da Covid-19, l'attività lavorativa si era ridotta. A tal riguardo, il testimone , commercialista dell'azienda, ha riferito di non sapere Testimone_5
“sull'orario seguito dal ricorrente, né sulle ferie del 2020. La società ha lavorato prima con il marchio Ciesse e poi Museum;
nessun dipendente è andato in cassa integrazione durante la pandemia, quest'ultima ha determinato, vista la natura dell'attività svolta dalla società con clienti che erano i dettaglianti o i centri commerciali, un calo di attività”. E il testimone fornitore della convenuta, ha dichiarato: “Da quello che Testimone_6
ricordo e posso dire, prima dell'inizio del Covid la mia attività e quella della società convenuta non ha subìto scosse o riduzioni significative e particolari, che andavano oltre quelle che erano le normali oscillazioni di mercato, legate anche ai periodi dell'anno. Iniziato il Covid, l'attività si è invece ridotta, pur continuando la collaborazione e continuando ad inviare il materiale dalla
Cina”.
Ebbene, risulta evidente come non possa ritenersi raggiunta la prova delle condizioni lavorative che avrebbero determinato lo stato ansioso depressivo
6 reattivo del ricorrente, essendo il complesso probatorio acquisito del tutto inidoneo a connotare l'organizzazione del lavoro come espressione di un ambiente insalubre per la salute e la serenità del dipendente. Né idoneo a connotare comunque un inadempimento di parte datoriale, così grave ed incisivo tale da giustificare le dimissioni immediate.
Non può infine non essere sottolineato che le dimissioni sono state rassegnate dal subito dopo un'assenza dal lavoro, per ferie e poi Pt_1
malattia, della durata di circa sei mesi e mezzo.
Di conseguenza, non essendo le dimissioni rassegnate dal sorrette Pt_1 da giusta causa, non spetta a quest'ultimo l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo di contro legittima la trattenuta per lo stesso titolo effettuata dalla società, in presenza di mancata osservanza del periodo di preavviso delle dimissioni rese.
3. Con riguardo infine alla domanda avente ad oggetto le differenze retribuite derivanti dal considerare il corrispettivo del patto di non concorrenza come parte della retribuzione (con il conseguente diritto alla maggiorazione delle voci ad essa connesse), occorre avere riguardo al dato testuale della relativa previsione pattizia così come formulata nel patto di non concorrenza.
All'art. 3 del patto è espressamente statuito che “La voce indicata entrerà nelle voci fisse di paga retribuite mensilmente ed esposte nel Libro Unico del
Lavoro (c.d. LUL). il pagamento pertanto avverrà mensilmente con la normale retribuzione”.
Ebbene, il Tufano fornisce un'interpretazione non condivisibile della predetta previsione.
Il dato testuale, al contrario, evidenzia chiaramente la modalità di erogazione del corrispettivo del patto come voce fissa, da pagare con ogni mensilità della retribuzione (per 14 mensilità), insieme con la normale retribuzione e distinguendola da essa, in modo tale da rendere edotto il lavoratore che la relativa voce sarebbe stata erogata proprio e solo in conseguenza del patto.
Diversamente da quanto sostenuto dal , pertanto, il corrispettivo del Pt_1
patto non rientra nella retribuzione (oraria, giornaliera e mensile), non incide su tutte le altre voci retributive e sul ricalcolo delle stesse e ciò peraltro in coerenza
7 con il principio secondo il quale il corrispettivo del patto di non concorrenza è voce diversa e distinta dalla retribuzione.
Poiché i conteggi allegati si fondano su un presupposto non corretto
(l'incidenza del corrispettivo del patto di non concorrenza su diverse voci retributive), nulla è dovuto al ricorrente per differenze retributive.
Visto l'esito del giudizio (la domanda è stata accolta solo in parte) si reputa equo compensare per intero tra le parti le spese di esso.
Roma, 4.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
Motivazione redatta con la collaborazione del Gop dr.ssa Manuela Ruggeri
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