Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 56Articolo 58
Versione
9 febbraio 1957
>
Versione
8 gennaio 1971
Art. 57. (((Trattamento del personale comandato e carico della spesa)

L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e'
computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli
aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente)) ((37)) ---------------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente