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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5483 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 467/2020, pubblicata in data 24-01-2020.
T R A
, nata a [...] il Parte_1
24.10.1974, C.F. , rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv.to Dario
Raffone presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di
Stabia alla Via Tavernola n. 41;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (P.IVA ) n. q. di F.G.V.S, E_ P.IVA_1 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista ed appartenente al gruppo Controparte_2 CP_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso con sede legale in Mogliano Veneto alla Via P.IVA_2
Marocchesa, 14, in persona del Dott. e del Dott. Controparte_3
, nella loro qualità rispettivamente di Amministratore Controparte_4 delegato e Direttore Generale, nonché dei dott.ri e Controparte_5
rispettivamente il primo n.q. di Controparte_6 Controparte_7 ed il secondo n.q. di Dirigente e procuratore della
[...] società, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Armando Somma (C.F.: ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso del Persona_1
28.01.2015, Rep. n., 186905 Racc. 30367, depositata in atti e dall'avv.
Francesco Somma (C.F.: ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notaio di Milano del 11/11/2020, Persona_2
Rep. n. 24878, depositata in atti, dello Controparte_8
(P.IVA ) con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via P.IVA_3
I de Turris n. 5,
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 467/2020, pronunciata dal Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 24-01-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di , quale E_ impresa designata per la gestione del FGVS, finalizzata al risarcimento delle lesioni personali subite e derivanti da un sinistro avvenuto in data
27.4.2016 in Gragnano.
La , infatti, dichiarava che mentre percorreva alla guida della Parte_1 propria autovettura IA Y tg. DM133RR la via Motta Casa dei Miri con direzione via Ogliaro, per evitare un'autovettura AT 50 di colore nero non identificata e successivamente datasi alla fuga, che provenendo dal lato opposto di marcia, invadeva la sua corsia a suo volta per evitare un altro veicolo, era costretta a sterzare a destra, finendo con la sua auto contro il palo posto lungo il margine destro della carreggiata.
A seguito dell'impatto, l'attrice riportava lesioni al ginocchio e al collo, di cui si chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda eccependo il difetto di legittimazione pag. 2/10 passiva, chiedeva dichiararsi l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e nel merito, insisteva per il rigetto della domanda con condanna alle spese, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disattesa la richiesta di CTU medico-legale, rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per aver il giudice di primo grado, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda alla luce delle dichiarazioni testimoniali, giudicate vaghe e generiche.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto, previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella produzione del sinistro.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e pag. 3/10 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del
Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali precise e dettagliate.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, è onere dell'attore provare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n.
4480/11). Deve dimostrare, inoltre, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il fatto, nonché di non aver concorso con la propria condotta colposa alla causazione dello stesso.
Nel caso di specie, la , diversamente da quanto opinato dal Parte_1
Giudice di prime cure, ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste escusso Tes_1
, sull'attendibilità del quale non vi è ragione di dubitare, ha
[...] confermato la descrizione degli eventi così come riferita in citazione, precisando, che “[…] ricordo che era il mese di Aprile 2016 e verso le ore
19:30 circa io mi trovavo alla guida della mia auto a percorrere in
Gragnano via Motta Casa Dei Miri con direzione Via Ogliaro. Davanti a me viaggiava una auto IA SI di colore grigio. Preciso che la Via
Motta Casa dei Miri è strada a doppio senso di marcia ma carreggiata stretta. Ricordo che da una traversa posta sulla sinistra rispetto al senso di marcia percorso da me e dalla IA SI, una auto Audi di colore
pag. 4/10 scuro stava per immettersi su detta via Motta Casa dei Miri proprio quando dal senso opposto di marcia rispetto al nostro, quindi con provenienza da Via Ogliaro, stava sopraggiungendo un' auto AT 50 di colore scuro la quale, per evitare l'urto con l'Audi che si stava immettendo dalla traversa, sterzò sulla sua sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dalla IA SI che a sua volta, per evitare l'impatto con la
AT 50, sterzò sulla sua destra finendo però con la parte anteriore destra contro un palo posto lungo la carreggiata. […]”
Ancora il teste, ha riferito: “[…] Ricordo che la IA SI non stava correndo al momento del sinistro e che sia l'Audi che la AT 50 non si fermarono, ma andarono subito via senza che potessi identificarne la targa. […]”.
La documentazione sanitaria versata in atti (referto del P.O, certificati medici e verbale di sopraluogo da parte della Polizia Municipale di
Gragnano intervenuta nell'immediatezza dei fatti), hanno dimostrato la riconducibilità eziologica dei danni lamentati al sinistro di cui è causa, oltre l'entità delle lesioni subite e le cure cui l'attrice si è dovuta, nel tempo, sottoporre.
In particolare, il referto documenta che la diagnosi di ingresso all'Ospedali Riuniti Area Stabiese era “trauma contusivo ginocchio destro con versamento e rachide cervicale.”
Le circostanze di tempo e la tipologia dei danni sono vieppiù confermate dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Gragnano intervenuta in occasione del sinistro, in atti.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, ritiene questo Giudice che la abbia fornito la prova richiestale e, cioè, la prova della Parte_1 verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra detto evento e il danno conseguente.
pag. 5/10 Va, dunque, riformata totalmente la sentenza di primo grado con conseguente riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni che ha subito a causa dell'incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta.
In merito alla quantificazione delle lesioni personali occorse all'attrice, essendo stata disattesa la richiesta di CTU, già formulata in primo grado, e non rinvenendosi in atti la perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa dott.ssa , a cui pure si fa Persona_3 riferimento nella comparsa conclusionale di parte appellata, ritiene la scrivente, quale peritum peritorum, di poter procedere alla liquidazione sulla base della documentazione in atti, anche alla luce dell'esiguità delle lesioni stesse, che non hanno comportato alcun postumo invalidante permanente.
Ciò detto, in ordine al quantum debeatur, va riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, con applicazione le Tabelle di Milano nell'ultima versione approvata, al fine di consentire la liquidazione all'attualità.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro di Parte_1
(anni 41) e dei postumi causalmente ricollegabili al sinistro
[...] consistenti in un pregiudizio derivante da “ trauma contusivo ginocchio destro con versamento e rachide cervicale”, si ritiene che non sono residuati postumi invalidanti, ma che la abbia subito Parte_1 esclusivamente una invalidità temporanea totale, nella misura di 3 giorni di ITT c,ome da prognosi indicata nel referto ospedaliero e un'invalidità parziale di 20 gg di ITP al 50%, per il ciclo fisioterapico a cui si è dovuta sottoporre.
pag. 6/10 Tanto premesso, va riconosciuto il danno da invalidità temporanea assoluta derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro che può essere liquidato in € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta quantificata in complessivi 3 giorni e, quindi, (€
115,00 x 3gg. =) euro 345,00. Il danno da invalidità temporanea parziale, in gg. 20 (al valore medio del 50%), può essere liquidato in complessivi (€ 57,50 x 20gg =) euro 1.150,00.
Il danno non patrimoniale subito da è, quindi, Parte_1 quantificabile all'attualità in complessivi (€ 345,00 + € 1.150,00 =) €
1.495,00.
A ciò vanno aggiunte le spese mediche sostenute a causa del sinistro che sono state documentate dall'attrice, per un importo complessivo pari ad Euro 145,86.
Pertanto, sarà corrisposta in favore di la somma Parte_1 complessiva di Euro 1.640,86 (euro 1.495,00 + euro 145,86), oltre interessi come tra poco saranno indicati.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis,
Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
pag. 7/10 Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1 sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 27-4-2016 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27-4-2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità (pari ad € 1.640,86) gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999
n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Tanto premesso, in accoglimento della spiegata impugnazione, va totalmente riformata la sentenza di primo grado.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata in ordine all'evento dannoso di cui è causa, con conseguente condanna al risarcimento dei conseguenti danni delle E_
, in qualità di impresa assicuratrice designata per la gestione in
[...]
Campania del Fondo Generale Vittime delle Strada.
La società assicuratrice va, quindi, condannata al pagamento in favore di della somma di € 1.640,86 oltre interessi come Parte_1 sopra determinati, per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito dell'incidente verificatosi il 27.4.2016.
Le spese sostenute dall'attrice seguono la Parte_1 soccombenza della convenuta e vanno liquidate E_
pag. 8/10 tenuto conto del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'avvocato Dario
Raffone, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, sulla base del D.M.
55/2014 per quanto concerne il giudizio di primo grado e sulla scorta del D.M. 147/2022 per il giudizio di appello con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 467/2020, depositata il 24-01-2020, proposto da Parte_1 nei confronti di , in qualità di impresa designata per E_ la Campania per la gestione del FGVS in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre di Annunziata
n. 467/2020, depositata in data 24.01.2020, dichiara l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa;
3. condanna la società QUALE IMPRESA Controparte_9
DESIGNATA PER F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di al pagamento di € 1.640,86 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 27-4-2016 all'effettivo soddisfo,
3. condanna la società – QUALE IMPRESA E_
DESIGNATA PER F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1 liquidano: per il primo grado, in complessivi euro 1.205,00 per compenso professionale, e per il secondo grado, in complessivi €
1.701,00 , il tutto oltre rimborso spese generali ( 15%), IVA e CPA, se pag. 9/10 dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Dario
Raffone che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5483 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 467/2020, pubblicata in data 24-01-2020.
T R A
, nata a [...] il Parte_1
24.10.1974, C.F. , rappresentata e difesa, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv.to Dario
Raffone presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di
Stabia alla Via Tavernola n. 41;
- APPELLANTE –
CONTRO
, (P.IVA ) n. q. di F.G.V.S, E_ P.IVA_1 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista ed appartenente al gruppo Controparte_2 CP_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso con sede legale in Mogliano Veneto alla Via P.IVA_2
Marocchesa, 14, in persona del Dott. e del Dott. Controparte_3
, nella loro qualità rispettivamente di Amministratore Controparte_4 delegato e Direttore Generale, nonché dei dott.ri e Controparte_5
rispettivamente il primo n.q. di Controparte_6 Controparte_7 ed il secondo n.q. di Dirigente e procuratore della
[...] società, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Armando Somma (C.F.: ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso del Persona_1
28.01.2015, Rep. n., 186905 Racc. 30367, depositata in atti e dall'avv.
Francesco Somma (C.F.: ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notaio di Milano del 11/11/2020, Persona_2
Rep. n. 24878, depositata in atti, dello Controparte_8
(P.IVA ) con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via P.IVA_3
I de Turris n. 5,
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 467/2020, pronunciata dal Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 24-01-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di , quale E_ impresa designata per la gestione del FGVS, finalizzata al risarcimento delle lesioni personali subite e derivanti da un sinistro avvenuto in data
27.4.2016 in Gragnano.
La , infatti, dichiarava che mentre percorreva alla guida della Parte_1 propria autovettura IA Y tg. DM133RR la via Motta Casa dei Miri con direzione via Ogliaro, per evitare un'autovettura AT 50 di colore nero non identificata e successivamente datasi alla fuga, che provenendo dal lato opposto di marcia, invadeva la sua corsia a suo volta per evitare un altro veicolo, era costretta a sterzare a destra, finendo con la sua auto contro il palo posto lungo il margine destro della carreggiata.
A seguito dell'impatto, l'attrice riportava lesioni al ginocchio e al collo, di cui si chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda eccependo il difetto di legittimazione pag. 2/10 passiva, chiedeva dichiararsi l'improponibilità ed improcedibilità della stessa e nel merito, insisteva per il rigetto della domanda con condanna alle spese, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disattesa la richiesta di CTU medico-legale, rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per aver il giudice di primo grado, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda alla luce delle dichiarazioni testimoniali, giudicate vaghe e generiche.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto, previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella produzione del sinistro.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e pag. 3/10 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del
Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali precise e dettagliate.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, è onere dell'attore provare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n.
4480/11). Deve dimostrare, inoltre, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il fatto, nonché di non aver concorso con la propria condotta colposa alla causazione dello stesso.
Nel caso di specie, la , diversamente da quanto opinato dal Parte_1
Giudice di prime cure, ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste escusso Tes_1
, sull'attendibilità del quale non vi è ragione di dubitare, ha
[...] confermato la descrizione degli eventi così come riferita in citazione, precisando, che “[…] ricordo che era il mese di Aprile 2016 e verso le ore
19:30 circa io mi trovavo alla guida della mia auto a percorrere in
Gragnano via Motta Casa Dei Miri con direzione Via Ogliaro. Davanti a me viaggiava una auto IA SI di colore grigio. Preciso che la Via
Motta Casa dei Miri è strada a doppio senso di marcia ma carreggiata stretta. Ricordo che da una traversa posta sulla sinistra rispetto al senso di marcia percorso da me e dalla IA SI, una auto Audi di colore
pag. 4/10 scuro stava per immettersi su detta via Motta Casa dei Miri proprio quando dal senso opposto di marcia rispetto al nostro, quindi con provenienza da Via Ogliaro, stava sopraggiungendo un' auto AT 50 di colore scuro la quale, per evitare l'urto con l'Audi che si stava immettendo dalla traversa, sterzò sulla sua sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dalla IA SI che a sua volta, per evitare l'impatto con la
AT 50, sterzò sulla sua destra finendo però con la parte anteriore destra contro un palo posto lungo la carreggiata. […]”
Ancora il teste, ha riferito: “[…] Ricordo che la IA SI non stava correndo al momento del sinistro e che sia l'Audi che la AT 50 non si fermarono, ma andarono subito via senza che potessi identificarne la targa. […]”.
La documentazione sanitaria versata in atti (referto del P.O, certificati medici e verbale di sopraluogo da parte della Polizia Municipale di
Gragnano intervenuta nell'immediatezza dei fatti), hanno dimostrato la riconducibilità eziologica dei danni lamentati al sinistro di cui è causa, oltre l'entità delle lesioni subite e le cure cui l'attrice si è dovuta, nel tempo, sottoporre.
In particolare, il referto documenta che la diagnosi di ingresso all'Ospedali Riuniti Area Stabiese era “trauma contusivo ginocchio destro con versamento e rachide cervicale.”
Le circostanze di tempo e la tipologia dei danni sono vieppiù confermate dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Gragnano intervenuta in occasione del sinistro, in atti.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, ritiene questo Giudice che la abbia fornito la prova richiestale e, cioè, la prova della Parte_1 verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra detto evento e il danno conseguente.
pag. 5/10 Va, dunque, riformata totalmente la sentenza di primo grado con conseguente riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni che ha subito a causa dell'incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta.
In merito alla quantificazione delle lesioni personali occorse all'attrice, essendo stata disattesa la richiesta di CTU, già formulata in primo grado, e non rinvenendosi in atti la perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa dott.ssa , a cui pure si fa Persona_3 riferimento nella comparsa conclusionale di parte appellata, ritiene la scrivente, quale peritum peritorum, di poter procedere alla liquidazione sulla base della documentazione in atti, anche alla luce dell'esiguità delle lesioni stesse, che non hanno comportato alcun postumo invalidante permanente.
Ciò detto, in ordine al quantum debeatur, va riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, con applicazione le Tabelle di Milano nell'ultima versione approvata, al fine di consentire la liquidazione all'attualità.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro di Parte_1
(anni 41) e dei postumi causalmente ricollegabili al sinistro
[...] consistenti in un pregiudizio derivante da “ trauma contusivo ginocchio destro con versamento e rachide cervicale”, si ritiene che non sono residuati postumi invalidanti, ma che la abbia subito Parte_1 esclusivamente una invalidità temporanea totale, nella misura di 3 giorni di ITT c,ome da prognosi indicata nel referto ospedaliero e un'invalidità parziale di 20 gg di ITP al 50%, per il ciclo fisioterapico a cui si è dovuta sottoporre.
pag. 6/10 Tanto premesso, va riconosciuto il danno da invalidità temporanea assoluta derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro che può essere liquidato in € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta quantificata in complessivi 3 giorni e, quindi, (€
115,00 x 3gg. =) euro 345,00. Il danno da invalidità temporanea parziale, in gg. 20 (al valore medio del 50%), può essere liquidato in complessivi (€ 57,50 x 20gg =) euro 1.150,00.
Il danno non patrimoniale subito da è, quindi, Parte_1 quantificabile all'attualità in complessivi (€ 345,00 + € 1.150,00 =) €
1.495,00.
A ciò vanno aggiunte le spese mediche sostenute a causa del sinistro che sono state documentate dall'attrice, per un importo complessivo pari ad Euro 145,86.
Pertanto, sarà corrisposta in favore di la somma Parte_1 complessiva di Euro 1.640,86 (euro 1.495,00 + euro 145,86), oltre interessi come tra poco saranno indicati.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis,
Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
pag. 7/10 Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data del Parte_1 sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 27-4-2016 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27-4-2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità (pari ad € 1.640,86) gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999
n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Tanto premesso, in accoglimento della spiegata impugnazione, va totalmente riformata la sentenza di primo grado.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata in ordine all'evento dannoso di cui è causa, con conseguente condanna al risarcimento dei conseguenti danni delle E_
, in qualità di impresa assicuratrice designata per la gestione in
[...]
Campania del Fondo Generale Vittime delle Strada.
La società assicuratrice va, quindi, condannata al pagamento in favore di della somma di € 1.640,86 oltre interessi come Parte_1 sopra determinati, per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito dell'incidente verificatosi il 27.4.2016.
Le spese sostenute dall'attrice seguono la Parte_1 soccombenza della convenuta e vanno liquidate E_
pag. 8/10 tenuto conto del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, in favore dell'avvocato Dario
Raffone, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, sulla base del D.M.
55/2014 per quanto concerne il giudizio di primo grado e sulla scorta del D.M. 147/2022 per il giudizio di appello con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 467/2020, depositata il 24-01-2020, proposto da Parte_1 nei confronti di , in qualità di impresa designata per E_ la Campania per la gestione del FGVS in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre di Annunziata
n. 467/2020, depositata in data 24.01.2020, dichiara l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa;
3. condanna la società QUALE IMPRESA Controparte_9
DESIGNATA PER F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di al pagamento di € 1.640,86 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 27-4-2016 all'effettivo soddisfo,
3. condanna la società – QUALE IMPRESA E_
DESIGNATA PER F.G.V.S., in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che si Parte_1 liquidano: per il primo grado, in complessivi euro 1.205,00 per compenso professionale, e per il secondo grado, in complessivi €
1.701,00 , il tutto oltre rimborso spese generali ( 15%), IVA e CPA, se pag. 9/10 dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Dario
Raffone che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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