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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
ConsigliereDott. Dario Morsiani
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1892/23 R.G.
promossa da: Parte 1 (CF C.F. 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Cerato e Niccolò Mantovani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Bonifacio (VR) Via
Fogazzaro 1/E;
appellante;
contro
:
);
(CFControparte_2 C.F. 3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Munari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, Via Albere n. 18;
appellati;
In punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis del 18 settembre 2023,
RG n. 6344/22 del Tribunale di Verona;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
"In via preliminare: 1. Disporsi l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti n. RG 317/2022 e del n. RG 6344/2022 Trib. Verona e della perizia depositata dal CTU incaricato Geom. Dott.ssa Persona 1 al presente giudizio. Nel merito, in via principale:
In riforma dell'ordinanza emessa nel proc. 6344/2022 Trib. Verona datata 18.09.2023, comunicata via pec dalla Cancelleria del Tribunale di Verona in data 19.09.2023:
2. Accogliersi tutte le domande svolte da Parte 1 nel ricorso di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. e precisamente: a) e CP 2CP 1Accertarsi e dichiararsi l'obbligo in capo a
[...] di pagare le spese necessarie per il rifacimento/ristrutturazione del terrazzo a livello (sub. 26), del soffitto che funge da copertura alle autorimesse sub. 19-sub. 20 e della corsia di manovra sub. 23 di cui è causa secondo le ripartizioni di spesa di cui all'art. 1126 c.c., così come quantificate dal CTU incaricato nel giudizio di ATP RG 317/2022, a favore di Parte 1 al pagamento,Per l'effetto, condannarsi b) CP 1 e Controparte_2 nella misura di 1/3, a favore di delle spese necessarie per il Parte 1 '
rifacimento/ristrutturazione del terrazzo a livello (sub. 26), del soffitto che funge da copertura delle autorimesse sub. 19-sub. 20 e della corsia di manovra sub.
23 di cui in narrativa, per l'importo complessivo di € 16.141,10, ovvero della somma minore o maggiore che risulterà determinata in corso di causa oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
c) Per l'effetto, condannarsi CP 1 e Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 8.500,25 ovvero della somma minore o maggiore che risulterà determinata in corso di causa oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, per tutte le spese già sostenute per il giudizio di ATP (spese per consulente tecnico di parte, spese legali maturate nel procedimento di ATP, onorari del CTU e contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo).
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 3. al 15% del presente giudizio e del giudizio di primo grado."
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
"Nel merito
1. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona Giudice dott. F. Fontana in data 18 settembre 2023 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto con R.G. 6344/2022.
In ogni caso
2. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di lite, oltre rimb. forf. 15%, C.P.A. 4% e Iva se dovuta, relative al presente giudizio e al procedimento di primo grado."
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La sig.ra Parte 1 'quale proprietaria di un appartamento sito in
Verona Via Sommariva n. 3, con annessa autorimessa ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona per e Controparte 2i sigg.ri CP_1 sentirli condannare a sostenere un terzo della spesa necessaria per rendere impermeabile la terrazza di proprietà Pt 1 che costituiva anche il soffitto della autorimessa dei convenuti, ai sensi dell'art. 1126 c.c.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere totalmente a carico di parte attrice. La mediazione dava esito negativo.
3. Il Tribunale, dopo aver acquisito la CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc attivato dalla parte attrice, respingeva la domanda di quest'ultima, con condanna alle spese.
4. Contro l'ordinanza ex art. 702 bis RG n. 6344/22 del Tribunale di Verona pubblicata il 18.9.2023, ha promosso appello la sig.ra Pt 1 deducendo quattro motivi di appello:
“1) Mancata e/o errata valutazione di fatti determinanti necessari ai fini della corretta qualificazione giuridica del caso di specie;
2) Conseguente mancata applicazione dell'art. 1126 cc ed errata applicazione dell'art. 2051 cc;
3) Errata e/o mancata valutazione della CTU espletata nel procedimento di ATP
RG 317/2022 Trib. Verona;
4) Errata condanna alla rifusone delle spese di causa”.
5. Si costituivano nel giudizio di appello i sigg.ri CP_1 e CP_2 chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. I primi tre motivi di appello, che vengono considerati unitariamente e che vengono respinti, sono infondati.
La relazione del CTU ha documentato anche con fotografie che la superficie della terrazza di parte appellante si presentava in "pessime condizioni che si manifestano mediante molteplici crepe ad andamento vario, ....gli ammaloramenti rilevati appaiono di tipologia grave e profonda, tale da comportare il rifacimento della terrazza stessa...". È evidente, pertanto, che la
Proprietà della terrazza per lungo tempo non ha effettuato la manutenzione ordinaria necessaria e che avrebbe consentito di evitare le gravi infiltrazioni nel garage di parte appellata, pure documentate a pag. 17, 18 e 19 della CTU, che ha altresì (pag. 19) confermato che le infiltrazioni provengono dalla sovrastante terrazza Pt 1
La manutenzione della terrazza doveva essere effettuata dai proprietari della stessa, unici suoi utilizzatori. La mancata manutenzione ha determinato l'attuale stato di grave degrado con ingenti costi per la sua sistemazione ed impermeabilizzazione. Il disinteresse dei proprietari che si sono succeduti fino all'attuale, con aggravio evidente dello stato di fatto e della spesa per la sua sistemazione, non può però comportare un danno per i proprietari dell'autorimessa sottostante, attuali appellati. La Signora Pt 1 appellante, al momento dell'acquisto dell'appartamento con terrazza esclusiva, doveva avvedersi del suo stato di manutenzione e chiederne conto al suo dante causa, per farsi manlevare.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Verona ha applicato l'articolo 2051 c.c. in luogo dell'art. 1126 c.c., sottolineando l'inadempienza della proprietà Pt 1 all'obbligo di custodia della terrazza. Spettava all'attrice agire al fine di farsi manlevare dal suo dante causa.
6.2. Il quarto motivo di appello relativo alle spese di primo grado del giudizio viene respinto in seguito alla conferma della ordinanza di primo grado di cui sub 6.1.
8. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'ordinanza di primo grado, le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata ordinanza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 3.000 oltre alle spese generali 15% cpa e iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co.
1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello.
Così deciso in Venezia, lì 19 dicembre 2024.
Il Presidente
Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario
Avv. Loretta Lenzi