Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 304/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'affermata P.IVA_1
qualità di mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato,
[...]
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.ta Marica Concetta Nicolosi –
Appellato
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Francesca Marchi –
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito gestione commercianti
R.G. 301_2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4154 del 7.10.2021, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 5644/0217 e 7749/2018 propo- ste, rispettivamente, avverso gli avvisi di addebito n. 59320160003643268000 - per il pagamento dei contributi di cui alle note di rettifica, pari ad € 1260,43 - e n. 59320180004066986000 - con il quale l aveva chiesto il pagamento Pt_1
della somma di € 10.178,83 a titolo di contributi relativi agli anni 2017, 2013,
2014 e 2015, dichiarava: a) inammissibile per tardività l'opposizione avverso l'AVA n. 59320160003643268000, b) inammissibile, per carenza di interesse, la domanda volta all'accertamento della ricorrenza, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e dei Controparte_1 Controparte_2
presupposti per il godimento dei benefici di cui alla L. n. 407/1990, in ragione dell'annullamento in autotutela da parte dell del verbale del 6.7.2015 Pt_1
verbale (con cui erano stati richiesti i contributi a carico del datore di lavoro non versati per dall'inizio del rapporto al maggio 2015) ov- Controparte_2
vero una volta disconosciuto detto rapporto di lavoro subordinato in favore del rapporto di collaborazione familiare;
c) illegittimo il verbale di accertamento n.
2016016848/DDL del 29 novembre 2016 e il verbale di accertamento n.
2016025278 del 17 marzo 2017 e i relativi provvedimenti conseguenziali, che venivano annullati;
d) illegittimo l'avviso di addebito n.
59320180004066986000, e) il diritto di interveniente ade- Controparte_2
siva autonoma, a trattenere il trattamento di disoccupazione corrispostole in se- guito alla cessazione del rapporto di lavoro dedotto in causa.
Ad avviso del Tribunale, per quanto ancora qui d'interesse, erano emersi nu- merosi elementi contrari alle conclusioni cui era pervenuto l così da far Pt_1
Con «ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e
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al posto del ritenuto ruolo di coadiutore familiare di CP_2
quest'ultima nell'attività commerciale del padre, . Controparte_1
A tanto giungeva il Tribunale attraverso l'esame del compendio documentale versato in atti (contratto di assunzione, buste paga sottoscritte dalla lavoratrice, bonifici mensili di importo corrispondente alle prime, denunce mensili per il versamento dei contributi) e della prova testimoniale espletata (teste Tes_1
).
[...]
Per il primo giudice erano infatti ravvisabili nel caso di specie tutti gli indici della subordinazione quali la collaborazione e la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione nell'organizzazione aziendale, lo svolgimento dell'attività per un numero di ore settimanali sempre costante e il rispetto da parte della lavoratrice di un orario predeterminato.
Nessun rilievo, infine, poteva essere attribuito alla “causa” del licenziamento ai fini della identificazione del rapporto come di “collaborazione”, «non potendo la natura dello stesso individuarsi alla stregua soltanto del modo attraverso cui lo stesso è cessato».
Impugnava la sentenza l con atto del 5.4.2022. Resistevano al gravame Pt_1
gli appellati.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'ente appellante critica la sentenza per aver ritenuto sussistente la subordinazione sulla scorta dei documenti prodotti ma nella totale assenza e/o insufficienza della prova testimoniale esperita. Ec- cepisce l'irrilevanza delle dichiarazioni di . Costui non sa- Testimone_1
peva infatti «che tipo di contratto avesse la sorella»; inoltre, quando aveva ini-
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ziato a lavorare per il padre, «la sorella già non lavorava più …». Riferendo di
«pensare che il rapporto di lavoro di costei fosse da dipendente ritendendolo ta- le in forza della propria esperienza, avendo anch'egli lavorato per il padre», il teste aveva pertanto riferito soltanto un'opinione e non un fatto.
Richiama, indi, le difese di primo grado.
1.1. L'appello è infondato.
1.2. Premesso che l non ha contestato lo svolgimento di attività lavorati- Pt_1
va da parte di quanto piuttosto la sua qualificazione, ritiene Controparte_2
il collegio che militino in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro su- bordinato, da un lato, le concordi dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dagli interessati - come riportate in nota a pag. 8 della sentenza impugnata -, come tali da ritenersi, in assenza di altri elementi di segno contrario, di per sé genuine;
rileva, altresì, l'avvenuto versamento della retribuzione a mezzo boni- fici (quanto meno da una certa data: v. anche dichiarazioni rese agli ispettori da
), prova documentale che supera - e fa certamente venir me- Controparte_2
no - la presunzione di gratuità della prestazione.
1.3. D'altro verso, l'appellante - il quale sul punto si è limitato a ritrascrivere le difese svolte in primo grado - non ha in alcun modo censurato l'argomentazione del primo giudice sull'irrilevanza del quomodo della cessa- zione del rapporto al fine di inferirne la sussistenza dell'asserito rapporto di collaborazione, nemmeno eventualmente, in subordine, per farne discendere la fondatezza della domanda di recupero dell'indennità di disoccupazione - sicu- ramente non spettante, stante l'ammissione delle stesse parti in ordine all'insussistenza dell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
1.4. A tale ultimo riguardo, potendo ipotizzarsi il reato di truffa ai danni dell , va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica Pt_1
presso il Tribunale di Catania.
2. L'appello va pertanto respinto, ogni altra questione assorbita.
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3. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) tenuto conto del valore della controversia, con distrazione di quelle spettanti a in favore del procuratore, ex art. 93 c.p.c. Controparte_2
4. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che li- quida, in favore di ciascuna parte appellata, in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15% CPA e IVA, disponendone la distrazione, quanto a CP_2
, in favore del procuratore;
[...]
dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Dispone, per le ragioni di cui in motivazione, la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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