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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17502/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17502/2024 promossa da:
, con l'avv. BIANCHI SIMONE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2 BOLOGNA
RESISTENTE
Il Giudice Dott. Luca Minniti, ha emesso la seguente
SENTENZA
OSSERVATO che il provvedimento di allontanamento è stato adottato ed eseguito ai sensi della legge 30/2007, che all'art. 20 comma 3 prescrive:
“
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
Pagina 1 nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Il ricorrente ha subito una condanna a 5 anni di reclusione confermata in appello, per essersi introdotto nel domicilio della vittima senza il suo consenso ed averla costretta a subire atti sessuali.
Un atto di grave offesa della incolumità della persona colpita nella sfera più intima.
Se è vero che il ricorrente ha scontato la pena ed ha ottenuto sconti di pena lavorando nel frattempo e sino alla espulsione, questo non consente di operare un bilanciamento a suo favore alla luce della gravità del fatto delittuoso.
Né vi sono altre circostanze di fatto, legami familiari, condizioni di salute, che possono far prevalere il diritto del richiedente a permanere sul territorio nazionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna al rimborso delle spese legali del Parte_1 [...]
che si liquidano in €uro 2.500,00 oltre accessori. CP_1
Si comunichi.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luca Minniti
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17502/2024 promossa da:
, con l'avv. BIANCHI SIMONE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2 BOLOGNA
RESISTENTE
Il Giudice Dott. Luca Minniti, ha emesso la seguente
SENTENZA
OSSERVATO che il provvedimento di allontanamento è stato adottato ed eseguito ai sensi della legge 30/2007, che all'art. 20 comma 3 prescrive:
“
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
Pagina 1 nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Il ricorrente ha subito una condanna a 5 anni di reclusione confermata in appello, per essersi introdotto nel domicilio della vittima senza il suo consenso ed averla costretta a subire atti sessuali.
Un atto di grave offesa della incolumità della persona colpita nella sfera più intima.
Se è vero che il ricorrente ha scontato la pena ed ha ottenuto sconti di pena lavorando nel frattempo e sino alla espulsione, questo non consente di operare un bilanciamento a suo favore alla luce della gravità del fatto delittuoso.
Né vi sono altre circostanze di fatto, legami familiari, condizioni di salute, che possono far prevalere il diritto del richiedente a permanere sul territorio nazionale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna al rimborso delle spese legali del Parte_1 [...]
che si liquidano in €uro 2.500,00 oltre accessori. CP_1
Si comunichi.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luca Minniti
Pagina 2