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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1526 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(P.I. ), rappresentato e difesi dall'avvocato Leda Conti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Grandi n. 11, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Caparvi, _1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, viale Enrico Martini, come da procura alle liti in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria IN VIA PRELIMINARE ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove formulata o concessa, stante l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e comunque non essendo di pronta soluzione. IN VIA PRELIMINARE
- Accertata la mancanza di legittimazione attiva in capo al Sig. , revocare il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 _1 ottobre 2023 -R.G.N. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale nella persona del Giudice Dott. Gennari
- Accertata la mutatio libelli, non consentita da giurisprudenza costate (Cass. S.U. 15 giugno 2015, n. 12310, che, perciò solo, determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 ottobre 2023 -R.G.N. -R.G.N. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale NEL MERITO Rigettare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 ottobre 2023 -R.G.N. 27967 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale nella persona del Giudice Dott. Gennari perché infondato in fatto ed in diritto;
E per l'effetto condannare il Sig. alla refusione delle spese processuali a favore del procuratore antistatario _1 IN VIA ISTRUTTORIA Si richiama integralmente la memoria 171 TER n. 3 C.P.C. Del 18.10.24 e si isìnsta per le istanze ivi contenute”
pagina 1 di 7 Parte convenuta opposta:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: 1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'odierno opposto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15263 del 3 ottobre 2023 - RG n. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'Ecc.mo Tribunale adito, Dott. Giuseppe Gennari e conseguentemente condannare il sig. , in atti meglio generalizzato, a corrispondere al sig. la Parte_1 _1 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Cass. Civ., Sez. Unite, 15.10.2024, n. 26727; 2) Dichiarare inammissibile e/o comunque respingere la domanda di compensazione formulata dall'opponente nell'originario atto di citazione in opposizione, in quanto non presente nell'atto di citazione in rinnovazione e comunque non riproposta nelle proprie conclusioni ed in ogni caso in quanto destituita di ogni fondamento per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta che si intendono integralmente richiamate;
In ogni caso: Condannare il sig. per lite temeraria per aver promosso l'opposizione in violazione dei precetti di cui all'art. 96 Parte_1 c.p.c. per le ragioni di cui in atti. Emettere qualsivoglia ulteriore statuizione e declaratoria del caso. Con vittoria di spese di lite o quantomeno con spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di ingiungere a il _1 Parte_1 pagamento della somma di € 25.925,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio. In particolare, il ricorrente ha esposto che il predetto credito traeva origine da un contratto di prestito personale in essere con l'ingiunto, sostenendo di aver erogato in favore di quest'ultimo la somma complessiva di € 29.425,00, da destinare, secondo lo stesso , alla sua attività di commerciante Parte_1 di pietre preziose. Ai fini della prova scritta del credito vantato, parte ricorrente ha prodotto copie di bonifici bancari disposti da e da rispettivamente, padre e madre di Persona_1 Persona_2 _1
, in favore di (docc.
1-10 del procedimento monitorio).
[...] Parte_1
Il ricorrente ha affermato che l'ulteriore importo di € 3.500,00, invece, non formava oggetto di domanda nel procedimento monitorio, essendo stato consegnato brevi manu a . Parte_1
ha allegato che non aveva adempiuto al proprio obbligo restitutorio, _1 Parte_1 nonostante il sollecito di pagamento del 18 giugno 2023 (doc. 11 del procedimento monitorio), rilevando dunque la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 15263\2023 emesso il 3 ottobre 2023 e pubblicato il successivo 4 ottobre 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma richiesta, oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura. 1.3. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione . Parte_1
Con riferimento alla ricostruzione del fatto, parte opponente ha rilevato come nel ricorso per decreto ingiuntivo il signor avesse omesso completamente di indicare alcuni eventi risalenti all'anno _1
2017 che costituivano l'antefatto imprescindibile della vicenda oggetto d'esame. A tale riguardo, l'opponente ha esposto:
pagina 2 di 7 - che in data 21 luglio 2017 aveva illustrato a un investimento a Cuba in un _1 Parte_1 campo agricolo, prospettando un guadagno del 40% sul capitale inizialmente versato (cfr. doc. 1 di parte attrice opponente);
- che aveva provveduto conseguentemente a versare € 20.000,00; Parte_1
- che in data 24 luglio 2017 aveva inoltrato una e-mail con cui aveva confermato la ricezione _1 del pagamento e aveva aggiornato sull'andamento dell'investimento (cfr. docc.
2-3 di parte Parte_1 attrice opponente);
- che il 3 agosto 2017 aveva informato l'opponente che presto avrebbe ottenuto i guadagni _1 relativi al capitale investito (cfr. doc. 4 di parte attrice opponente);
- che aveva effettuato un ulteriore versamento di € 20.000,00, cui seguiva il ringraziamento da Parte_1 parte di per la fiducia riposta nei suoi confronti (cfr. doc. 5 di parte attrice opponente); _1
- che con e-mail del 15 agosto 2017 aveva aggiornato sull'andamento _1 Parte_1 dell'affare, scrivendo, tra le altre cose, “quel che farò adesso ..è prelevare un 5.000,00 di quelli che mi hai dato per la cooperativa” (cfr. doc. 6 di parte attrice opponente);
- che in data 24 agosto 2017 aveva chiesto a altri € 8.360,00 per il programma _1 Parte_1 agricolo cubano (cfr. doc. 7 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 24 agosto 2017 aveva reiterato la propria richiesta, non avendo ottenuto _1 riscontro immediato da parte di (cfr. doc. 8 di parte attrice opponente); Parte_1
- che con e-mail del 1° settembre 2017 aveva prospettato futuri guadagni sino a € 50.000,00, _1 probabilmente al fine di spronare ad un ulteriore dazione di denaro (cfr. doc. 9 di parte Parte_1 attrice opponente);
- che con e-mail del 15 settembre 2017 aveva illustrato i bilanci dell'investimento a _1 PT
, confermando la ricezione a quella data della somma di € 46.000,00 (cfr. doc. 10 di parte attrice
[...] opponente);
- che in tutto quel periodo , a fronte del proprio investimento, non aveva percepito alcun Parte_1 guadagno;
- che con e-mail del 23 settembre 2017 aveva insistito per avere altri soldi “per un fondo _1 cassa” (cfr. doc. 11 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 27 settembre 2017 aveva dichiarato di aver incassato € 21.000,00 per _1
l'investimento (cfr. doc. 11 bis di parte attrice opponente);
- che con comunicazione dell'8 novembre 2017 aveva chiesto altri 6.500,00, sostenendo che _1 con quest'ultimo investimento di capitali si sarebbero raggiunti guadagni mensili nella misura di € 5.000,00 (cfr. docc. 12-13 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 7 dicembre 2017 aveva inoltrato i bilanci e confermato di aver ricevuto _1 in totale € 44.600,00 (cfr. doc. 13 bis di parte attrice opponente);
- che risultava dunque essere debitore di della somma di € 44.600,00, oltre il _1 Parte_1
40% di tale somma come guadagno per l'investimento, così come risultante dagli accordi fra le parti;
- che numerose volte aveva chiesto la restituzione di tale somma, senza tuttavia ottenere Parte_1 alcun riscontro. Per quanto concerne i profili di diritto, l'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione e di titolarità attiva da parte di rispetto al credito monitoriamente _1 azionato, in quanto i bonifici prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo risultavano effettuati da soggetti diversi dal ricorrente e, precisamente, dai signori e Persona_1 Persona_3
[...]
pagina 3 di 7 - che i documenti prodotti nel giudizio monitorio erano del tutto inidonei a fondare la pretesa creditoria di
, non dimostrando, peraltro, in alcun modo la natura del rapporto dedotto giudizio, ossia _1
l'esistenza di un prestito;
- che, in ogni caso, alcun credito asseritamente vantato da risultava scaduto, non essendo, di _1 conseguenza, esigibile.
ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevandone la nullità o comunque Parte_1
l'invalidità. Nel caso di mancato accoglimento delle domande proposte con l'atto di opposizione, la difesa di ha eccepito la compensazione tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti. Parte_1
1.4. Con comparsa depositata in data 22 aprile 2024 si è costituito in giudizio . _1
Con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto, il convenuto opposto ha sostenuto:
- che aveva erogato, in favore di , l'importo complessivo di € 29.425,00 (€ 25.925,00 mediante Parte_1 bonifici bancari provenienti dai conti correnti intestati ai propri genitori e € 3.500,00 in contanti mediante consegna a mani di zio di , così come espressamente richiesto da Persona_4 Parte_1 quest'ultimo), al fine di acquistare una pietra preziosa, estratta nel 2018 da una concessione mineraria in Tanzania (che vedeva coinvolti i signori e come soci) e che era stata sottratta dal loro ex _1 PT dipendente in quanto l'opponente, esperto del settore, gli aveva Persona_5 illustrato e descritto tale operazione quale vantaggioso investimento (cfr. docc.
1-9 di parte convenuta opposta);
- che con il passare del tempo aveva assunto un atteggiamento evasivo, evitando di Parte_1 rispondere alle telefonate e ai messaggi di posta elettronica inviati da per avere informazioni _1 in merito alle operazioni in essere tra le parti e adducendo giustificazioni poco credibili (doc. 10 di parte convenuta opposta);
- che il signor aveva quindi deciso di rivolgersi al proprio difensore di fiducia, l'avvocato Mauro _1
Pirovano, alla luce del comportamento poco cristallino di , il quale si era sottratto a Parte_1 qualsivoglia confronto e si era rifiutato di produrre la documentazione richiesta;
- che dopo l'intervento del proprio legale si era aperta la possibilità di una soluzione bonaria della controversia che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo, a fronte della proposta di versamento di € 15.000,00 da parte di , ritenuta non congrua da (doc. 11 di parte convenuta Parte_1 _1 opposta);
- che il signor aveva quindi deciso di instaurare il procedimento monitorio, ottenendo il decreto _1 ingiuntivo opposto (doc. 12 di parte convenuta opposta);
- che aveva altresì invitato il signor a mezzo dell'avvocato Pirovano, a restituire la somma Persona_6 di € 3.500,00, ricevuta in contanti direttamente dalle mani di (doc. 13 di parte convenuta _1 opposta);
- che, a seguito delle iniziative assunte, nel dicembre 2023 aveva improvvisamente ripreso i Parte_1 contatti con , denigrandolo (doc. 14 di parte convenuta opposta); _1
- che, pertanto, il signor aveva sporto denuncia-querela nei confronti di (docc. 15-16 di _1 Parte_1 parte convenuta opposta). Per quanto riguarda i profili di diritto, : _1
- ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità attiva, evidenziando che, sebbene i bonifici fossero stati effettuati dai conti intestati ai propri genitori, era evidente come gli stessi fossero stati eseguiti per conto e nell'interesse dell'opposto, chiedendo, a tal fine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei signori e ex artt. 106 e 269 c.p.c.; Controparte_2 Persona_1
pagina 4 di 7 - ha contestato l'esistenza del controcredito vantato da evidenziando come dalle missive Parte_1 prodotte quali allegati all'atto di citazione non emergesse che aveva erogato la somma di € Parte_1
44.600,00 e che, in ogni caso, in relazione al progetto agricolo a Cuba l'opponente e l'opposto erano soci di fatto e come tali dovevano rispondere entrambi delle relative eventuali perdite (cfr. docc. 17-23 di parte opposta).
1.5. Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi, all'esito della prima udienza del 30 ottobre 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 per la sua rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da è fondata. Parte_1
Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, in effetti, dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito - e, ovviamente, della titolarità dello stesso - incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in questo senso, tra le altre Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato _1
l'inadempimento di rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che il primo aveva Parte_1 erogato in favore del secondo, in forza di un contratto di prestito personale.
, dunque, è legittimato ad agire, in quanto al fine di valutare la sussistenza di tale _1 condizione dell'azione oggetto di analisi è la domanda, nella quale l'attore deve soltanto affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, ciò che rileva è la prospettazione della parte attrice, indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso, profilo che invece attiene al merito della causa (ex multis, Corte di Cassazione, SS. UU., 16 febbraio 2016, n. 2951; Corte d'Appello di Firenze, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 2789; Tribunale di Milano, sez. X, 26 maggio 2021, n. 4569; Tribunale di Napoli, sez. X, 20 maggio 2021, n. 4717; Tribunale di Milano, sez. VI, 5 maggio 2021, n. 3729).
Nel merito, anche prescindendo dalla circostanza che i bonifici in favore di siano stati Parte_1 eseguiti dai genitori di o comunque effettuati da conti a loro riconducibili, il convenuto _1 opposto non ha provato la titolarità del diritto di credito vantato in giudizio. In particolare, sotto un primo profilo, la domanda, così come proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, si è rivelata infondata. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'assenza di prova del rapporto giuridico posto alla base della pretesa creditoria avanzata in via monitoria - ossia della mancata dimostrazione dell'intervenuta stipula di un finanziamento tra i signori e - la stessa parte opposta nella _1 PT comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione ha escluso che le somme di cui è stata chiesta la restituzione fossero state consegnate a a titolo di mutuo, confermando così la Parte_1 fondatezza del motivo di opposizione. Nel giudizio di opposizione, in effetti, la difesa del signor ha sostenuto che tali somme erano _1 state versate a al fine di acquistare una pietra preziosa, dopo che il medesimo signor Parte_1 PT aveva illustrato e descritto tale operazione come un investimento significativamente redditizio. Parte opposta, dunque, ha fondato il proprio diritto di credito su un titolo del tutto diverso da quello dedotto nel pagina 5 di 7 procedimento monitorio. In stretta correlazione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria, così come formulata dalla difesa di a partire dalla sua costituzione nel presente giudizio di _1 opposizione. In effetti, anche l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla difesa del signor nei propri scritti _1 conclusivi (Cass., SS.UU. 15 giugno 2015 n. 12310), con cui è stato modificato il precedente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur rilevando come la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 possa investire entrambi gli elementi identificativi della domanda (ossia petitum e causa petendi), ha evidenziato che ciò è possibile “sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Le Sezioni Unite hanno quindi estratto dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove (ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto); le domande precisate (sempre ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 183 c.p.c., essendo appunto mere precisazioni); le domande modificate (ammissibili sempre che si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e attengano allo stesso sostanziale bene della vita) (così, Cass. SS.UU. 15 ottobre 2024 n. 26727). I medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione al quale è stato affermato che “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo […] qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; nella medesima prospettiva, anche di recente Cass. SS.UU. 15 ottobre 2024 n. 26727).
Ebbene, come messo in luce in precedenza, la domanda proposta da con la comparsa _1 di costituzione non può ridursi ad una (legittima) modificazione della domanda avanzata nel procedimento monitorio, secondo i principi espressi dalle SS.UU. n. 12310\2015 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, atteso che, costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposto ha fondato il proprio diritto di credito su una vicenda sostanziale - e, precisamente, su una complessa operazione inerente ad un investimento relativo a diamanti - del tutto diversa e nuova rispetto a quella rappresentata nel procedimento monitorio (inerente ad un prestito tra privati). Pertanto, l'inammissibilità di tale domanda deriva dall'introduzione di fatti del tutto nuovi, integranti una versa e propria mutatio. In conclusione, l'opposizione proposta da è fondata e, di conseguenza, il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15263/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di , deve essere revocato _1 mentre le domande nuove formulate da nel presente giudizio di opposizione devono essere _1 dichiarate inammissibili.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte - ivi comprese le domande reciprocamente formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. pagina 6 di 7 Tali considerazioni inducono a liquidare i valori minimi di cui ai citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con conseguente riduzione di quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore di parte opponente. Le spese devono essere attribuite all'avvocato Leda Conti, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 15263/2023 del 4 ottobre 2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di , così provvede: _1
a. in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15263/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di;
_1
b. dichiara inammissibili le domande proposte da nel presente giudizio di _1 opposizione a decreto ingiuntivo;
c. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, che _1 Parte_1 liquida in € 146,50 per spese ed euro € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Leda Conti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 16 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1526 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(P.I. ), rappresentato e difesi dall'avvocato Leda Conti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Grandi n. 11, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Caparvi, _1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, viale Enrico Martini, come da procura alle liti in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria IN VIA PRELIMINARE ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove formulata o concessa, stante l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e comunque non essendo di pronta soluzione. IN VIA PRELIMINARE
- Accertata la mancanza di legittimazione attiva in capo al Sig. , revocare il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 _1 ottobre 2023 -R.G.N. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale nella persona del Giudice Dott. Gennari
- Accertata la mutatio libelli, non consentita da giurisprudenza costate (Cass. S.U. 15 giugno 2015, n. 12310, che, perciò solo, determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 ottobre 2023 -R.G.N. -R.G.N. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale NEL MERITO Rigettare e/o annullare il decreto ingiuntivo n 15263 del 3 ottobre 2023 -R.G.N. 27967 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale nella persona del Giudice Dott. Gennari perché infondato in fatto ed in diritto;
E per l'effetto condannare il Sig. alla refusione delle spese processuali a favore del procuratore antistatario _1 IN VIA ISTRUTTORIA Si richiama integralmente la memoria 171 TER n. 3 C.P.C. Del 18.10.24 e si isìnsta per le istanze ivi contenute”
pagina 1 di 7 Parte convenuta opposta:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito: 1) accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'odierno opposto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 15263 del 3 ottobre 2023 - RG n. 27967/23 emesso in data 4 ottobre 2023 dall'Ecc.mo Tribunale adito, Dott. Giuseppe Gennari e conseguentemente condannare il sig. , in atti meglio generalizzato, a corrispondere al sig. la Parte_1 _1 somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Cass. Civ., Sez. Unite, 15.10.2024, n. 26727; 2) Dichiarare inammissibile e/o comunque respingere la domanda di compensazione formulata dall'opponente nell'originario atto di citazione in opposizione, in quanto non presente nell'atto di citazione in rinnovazione e comunque non riproposta nelle proprie conclusioni ed in ogni caso in quanto destituita di ogni fondamento per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta che si intendono integralmente richiamate;
In ogni caso: Condannare il sig. per lite temeraria per aver promosso l'opposizione in violazione dei precetti di cui all'art. 96 Parte_1 c.p.c. per le ragioni di cui in atti. Emettere qualsivoglia ulteriore statuizione e declaratoria del caso. Con vittoria di spese di lite o quantomeno con spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di ingiungere a il _1 Parte_1 pagamento della somma di € 25.925,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio. In particolare, il ricorrente ha esposto che il predetto credito traeva origine da un contratto di prestito personale in essere con l'ingiunto, sostenendo di aver erogato in favore di quest'ultimo la somma complessiva di € 29.425,00, da destinare, secondo lo stesso , alla sua attività di commerciante Parte_1 di pietre preziose. Ai fini della prova scritta del credito vantato, parte ricorrente ha prodotto copie di bonifici bancari disposti da e da rispettivamente, padre e madre di Persona_1 Persona_2 _1
, in favore di (docc.
1-10 del procedimento monitorio).
[...] Parte_1
Il ricorrente ha affermato che l'ulteriore importo di € 3.500,00, invece, non formava oggetto di domanda nel procedimento monitorio, essendo stato consegnato brevi manu a . Parte_1
ha allegato che non aveva adempiuto al proprio obbligo restitutorio, _1 Parte_1 nonostante il sollecito di pagamento del 18 giugno 2023 (doc. 11 del procedimento monitorio), rilevando dunque la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 15263\2023 emesso il 3 ottobre 2023 e pubblicato il successivo 4 ottobre 2023 il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma richiesta, oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura. 1.3. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione . Parte_1
Con riferimento alla ricostruzione del fatto, parte opponente ha rilevato come nel ricorso per decreto ingiuntivo il signor avesse omesso completamente di indicare alcuni eventi risalenti all'anno _1
2017 che costituivano l'antefatto imprescindibile della vicenda oggetto d'esame. A tale riguardo, l'opponente ha esposto:
pagina 2 di 7 - che in data 21 luglio 2017 aveva illustrato a un investimento a Cuba in un _1 Parte_1 campo agricolo, prospettando un guadagno del 40% sul capitale inizialmente versato (cfr. doc. 1 di parte attrice opponente);
- che aveva provveduto conseguentemente a versare € 20.000,00; Parte_1
- che in data 24 luglio 2017 aveva inoltrato una e-mail con cui aveva confermato la ricezione _1 del pagamento e aveva aggiornato sull'andamento dell'investimento (cfr. docc.
2-3 di parte Parte_1 attrice opponente);
- che il 3 agosto 2017 aveva informato l'opponente che presto avrebbe ottenuto i guadagni _1 relativi al capitale investito (cfr. doc. 4 di parte attrice opponente);
- che aveva effettuato un ulteriore versamento di € 20.000,00, cui seguiva il ringraziamento da Parte_1 parte di per la fiducia riposta nei suoi confronti (cfr. doc. 5 di parte attrice opponente); _1
- che con e-mail del 15 agosto 2017 aveva aggiornato sull'andamento _1 Parte_1 dell'affare, scrivendo, tra le altre cose, “quel che farò adesso ..è prelevare un 5.000,00 di quelli che mi hai dato per la cooperativa” (cfr. doc. 6 di parte attrice opponente);
- che in data 24 agosto 2017 aveva chiesto a altri € 8.360,00 per il programma _1 Parte_1 agricolo cubano (cfr. doc. 7 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 24 agosto 2017 aveva reiterato la propria richiesta, non avendo ottenuto _1 riscontro immediato da parte di (cfr. doc. 8 di parte attrice opponente); Parte_1
- che con e-mail del 1° settembre 2017 aveva prospettato futuri guadagni sino a € 50.000,00, _1 probabilmente al fine di spronare ad un ulteriore dazione di denaro (cfr. doc. 9 di parte Parte_1 attrice opponente);
- che con e-mail del 15 settembre 2017 aveva illustrato i bilanci dell'investimento a _1 PT
, confermando la ricezione a quella data della somma di € 46.000,00 (cfr. doc. 10 di parte attrice
[...] opponente);
- che in tutto quel periodo , a fronte del proprio investimento, non aveva percepito alcun Parte_1 guadagno;
- che con e-mail del 23 settembre 2017 aveva insistito per avere altri soldi “per un fondo _1 cassa” (cfr. doc. 11 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 27 settembre 2017 aveva dichiarato di aver incassato € 21.000,00 per _1
l'investimento (cfr. doc. 11 bis di parte attrice opponente);
- che con comunicazione dell'8 novembre 2017 aveva chiesto altri 6.500,00, sostenendo che _1 con quest'ultimo investimento di capitali si sarebbero raggiunti guadagni mensili nella misura di € 5.000,00 (cfr. docc. 12-13 di parte attrice opponente);
- che con e-mail del 7 dicembre 2017 aveva inoltrato i bilanci e confermato di aver ricevuto _1 in totale € 44.600,00 (cfr. doc. 13 bis di parte attrice opponente);
- che risultava dunque essere debitore di della somma di € 44.600,00, oltre il _1 Parte_1
40% di tale somma come guadagno per l'investimento, così come risultante dagli accordi fra le parti;
- che numerose volte aveva chiesto la restituzione di tale somma, senza tuttavia ottenere Parte_1 alcun riscontro. Per quanto concerne i profili di diritto, l'opponente ha eccepito:
- il difetto di legittimazione e di titolarità attiva da parte di rispetto al credito monitoriamente _1 azionato, in quanto i bonifici prodotti in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo risultavano effettuati da soggetti diversi dal ricorrente e, precisamente, dai signori e Persona_1 Persona_3
[...]
pagina 3 di 7 - che i documenti prodotti nel giudizio monitorio erano del tutto inidonei a fondare la pretesa creditoria di
, non dimostrando, peraltro, in alcun modo la natura del rapporto dedotto giudizio, ossia _1
l'esistenza di un prestito;
- che, in ogni caso, alcun credito asseritamente vantato da risultava scaduto, non essendo, di _1 conseguenza, esigibile.
ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevandone la nullità o comunque Parte_1
l'invalidità. Nel caso di mancato accoglimento delle domande proposte con l'atto di opposizione, la difesa di ha eccepito la compensazione tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti. Parte_1
1.4. Con comparsa depositata in data 22 aprile 2024 si è costituito in giudizio . _1
Con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto, il convenuto opposto ha sostenuto:
- che aveva erogato, in favore di , l'importo complessivo di € 29.425,00 (€ 25.925,00 mediante Parte_1 bonifici bancari provenienti dai conti correnti intestati ai propri genitori e € 3.500,00 in contanti mediante consegna a mani di zio di , così come espressamente richiesto da Persona_4 Parte_1 quest'ultimo), al fine di acquistare una pietra preziosa, estratta nel 2018 da una concessione mineraria in Tanzania (che vedeva coinvolti i signori e come soci) e che era stata sottratta dal loro ex _1 PT dipendente in quanto l'opponente, esperto del settore, gli aveva Persona_5 illustrato e descritto tale operazione quale vantaggioso investimento (cfr. docc.
1-9 di parte convenuta opposta);
- che con il passare del tempo aveva assunto un atteggiamento evasivo, evitando di Parte_1 rispondere alle telefonate e ai messaggi di posta elettronica inviati da per avere informazioni _1 in merito alle operazioni in essere tra le parti e adducendo giustificazioni poco credibili (doc. 10 di parte convenuta opposta);
- che il signor aveva quindi deciso di rivolgersi al proprio difensore di fiducia, l'avvocato Mauro _1
Pirovano, alla luce del comportamento poco cristallino di , il quale si era sottratto a Parte_1 qualsivoglia confronto e si era rifiutato di produrre la documentazione richiesta;
- che dopo l'intervento del proprio legale si era aperta la possibilità di una soluzione bonaria della controversia che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo, a fronte della proposta di versamento di € 15.000,00 da parte di , ritenuta non congrua da (doc. 11 di parte convenuta Parte_1 _1 opposta);
- che il signor aveva quindi deciso di instaurare il procedimento monitorio, ottenendo il decreto _1 ingiuntivo opposto (doc. 12 di parte convenuta opposta);
- che aveva altresì invitato il signor a mezzo dell'avvocato Pirovano, a restituire la somma Persona_6 di € 3.500,00, ricevuta in contanti direttamente dalle mani di (doc. 13 di parte convenuta _1 opposta);
- che, a seguito delle iniziative assunte, nel dicembre 2023 aveva improvvisamente ripreso i Parte_1 contatti con , denigrandolo (doc. 14 di parte convenuta opposta); _1
- che, pertanto, il signor aveva sporto denuncia-querela nei confronti di (docc. 15-16 di _1 Parte_1 parte convenuta opposta). Per quanto riguarda i profili di diritto, : _1
- ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità attiva, evidenziando che, sebbene i bonifici fossero stati effettuati dai conti intestati ai propri genitori, era evidente come gli stessi fossero stati eseguiti per conto e nell'interesse dell'opposto, chiedendo, a tal fine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei signori e ex artt. 106 e 269 c.p.c.; Controparte_2 Persona_1
pagina 4 di 7 - ha contestato l'esistenza del controcredito vantato da evidenziando come dalle missive Parte_1 prodotte quali allegati all'atto di citazione non emergesse che aveva erogato la somma di € Parte_1
44.600,00 e che, in ogni caso, in relazione al progetto agricolo a Cuba l'opponente e l'opposto erano soci di fatto e come tali dovevano rispondere entrambi delle relative eventuali perdite (cfr. docc. 17-23 di parte opposta).
1.5. Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi, all'esito della prima udienza del 30 ottobre 2024, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2024 per la sua rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da è fondata. Parte_1
Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, in effetti, dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito - e, ovviamente, della titolarità dello stesso - incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in questo senso, tra le altre Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato _1
l'inadempimento di rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che il primo aveva Parte_1 erogato in favore del secondo, in forza di un contratto di prestito personale.
, dunque, è legittimato ad agire, in quanto al fine di valutare la sussistenza di tale _1 condizione dell'azione oggetto di analisi è la domanda, nella quale l'attore deve soltanto affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, ciò che rileva è la prospettazione della parte attrice, indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso, profilo che invece attiene al merito della causa (ex multis, Corte di Cassazione, SS. UU., 16 febbraio 2016, n. 2951; Corte d'Appello di Firenze, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 2789; Tribunale di Milano, sez. X, 26 maggio 2021, n. 4569; Tribunale di Napoli, sez. X, 20 maggio 2021, n. 4717; Tribunale di Milano, sez. VI, 5 maggio 2021, n. 3729).
Nel merito, anche prescindendo dalla circostanza che i bonifici in favore di siano stati Parte_1 eseguiti dai genitori di o comunque effettuati da conti a loro riconducibili, il convenuto _1 opposto non ha provato la titolarità del diritto di credito vantato in giudizio. In particolare, sotto un primo profilo, la domanda, così come proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, si è rivelata infondata. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'assenza di prova del rapporto giuridico posto alla base della pretesa creditoria avanzata in via monitoria - ossia della mancata dimostrazione dell'intervenuta stipula di un finanziamento tra i signori e - la stessa parte opposta nella _1 PT comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione ha escluso che le somme di cui è stata chiesta la restituzione fossero state consegnate a a titolo di mutuo, confermando così la Parte_1 fondatezza del motivo di opposizione. Nel giudizio di opposizione, in effetti, la difesa del signor ha sostenuto che tali somme erano _1 state versate a al fine di acquistare una pietra preziosa, dopo che il medesimo signor Parte_1 PT aveva illustrato e descritto tale operazione come un investimento significativamente redditizio. Parte opposta, dunque, ha fondato il proprio diritto di credito su un titolo del tutto diverso da quello dedotto nel pagina 5 di 7 procedimento monitorio. In stretta correlazione, va dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria, così come formulata dalla difesa di a partire dalla sua costituzione nel presente giudizio di _1 opposizione. In effetti, anche l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla difesa del signor nei propri scritti _1 conclusivi (Cass., SS.UU. 15 giugno 2015 n. 12310), con cui è stato modificato il precedente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur rilevando come la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 possa investire entrambi gli elementi identificativi della domanda (ossia petitum e causa petendi), ha evidenziato che ciò è possibile “sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Le Sezioni Unite hanno quindi estratto dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove (ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto); le domande precisate (sempre ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 183 c.p.c., essendo appunto mere precisazioni); le domande modificate (ammissibili sempre che si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e attengano allo stesso sostanziale bene della vita) (così, Cass. SS.UU. 15 ottobre 2024 n. 26727). I medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione al quale è stato affermato che “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo […] qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; nella medesima prospettiva, anche di recente Cass. SS.UU. 15 ottobre 2024 n. 26727).
Ebbene, come messo in luce in precedenza, la domanda proposta da con la comparsa _1 di costituzione non può ridursi ad una (legittima) modificazione della domanda avanzata nel procedimento monitorio, secondo i principi espressi dalle SS.UU. n. 12310\2015 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, atteso che, costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposto ha fondato il proprio diritto di credito su una vicenda sostanziale - e, precisamente, su una complessa operazione inerente ad un investimento relativo a diamanti - del tutto diversa e nuova rispetto a quella rappresentata nel procedimento monitorio (inerente ad un prestito tra privati). Pertanto, l'inammissibilità di tale domanda deriva dall'introduzione di fatti del tutto nuovi, integranti una versa e propria mutatio. In conclusione, l'opposizione proposta da è fondata e, di conseguenza, il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15263/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di , deve essere revocato _1 mentre le domande nuove formulate da nel presente giudizio di opposizione devono essere _1 dichiarate inammissibili.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte - ivi comprese le domande reciprocamente formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. pagina 6 di 7 Tali considerazioni inducono a liquidare i valori minimi di cui ai citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con conseguente riduzione di quanto richiesto nella nota delle spese depositata dal difensore di parte opponente. Le spese devono essere attribuite all'avvocato Leda Conti, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 15263/2023 del 4 ottobre 2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di , così provvede: _1
a. in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
15263/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di;
_1
b. dichiara inammissibili le domande proposte da nel presente giudizio di _1 opposizione a decreto ingiuntivo;
c. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio, che _1 Parte_1 liquida in € 146,50 per spese ed euro € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Leda Conti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 16 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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