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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno –III ª sezione civile – nella persona del G.I., Dott.ssa
Giuseppina Valiante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6689 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2020, aventi ad oggetto “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” con conclusioni in atti
a) Tra nato a [...] il [...] - C.F.: -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonio Trulio -
(C.F. ) -, del Foro di Avellino, con studio in Avellino, via Vasto n. C.F._2
26, e dall'avv. Antonio Sabatino - (C.F.: ) - con studio in Salerno C.F._3 alla via F.sco Farao n. 4,
a) attore
e con sede in , Piazza Salimbeni 3 Controparte_1 CP_1
– C.F. e n. iscrizione al Registro delle imprese di , Gruppo IVA CP_1 P.IVA_1
MPS P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione - Cod. P.IVA_2
Fisc.: - del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 presso il suo studio in Salerno alla via Renato De Martino n. 33/C,
b) convenuta c) RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2020, Parte_1 premetteva:
-di aver proposto ricorso in opposizione all'esecuzione nella procedura espropriativa promossa da iscritta al Controparte_1
R.G.E. n. 248/2018;
- che, con ordinanza del 11.04.2020, depositata in data 17.04.2020 reclamata con atto depositato il 25/05/2020 (R.G. n. 3682/2020) - il G.E., dott.ssa Rosaria de Lucia, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva assegnando il termine del 20 settembre 2020 per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal sig. G.E. in data
16.09.2020, l'attore provvedeva all'introduzione del presente giudizio di merito, chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la al pari Controparte_1 della non aveva e non ha il diritto di procedere ad espropriazione per CP_2 essere l'atto notarile di cui al Contratto di mutuo de quo non essendo, esso, unitamente agli atti di erogazione depositati dalla controparte, idoneo ad assumere la veste di titolo esecutivo;
2) per l'effetto, revocare anche il provvedimento di condanna alle spese emesso dal
Tribunale di Salerno in composizione collegiale, in quanto ingiustificato;
3) per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice premesso di essere assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare, in relazione all'accollo di quota di finanziamento di euro 161.766,41 afferente al contratto di mutuo fondiario del
29.09.2009 per Notar rep.n. 57583, racc. n. 21366, deduceva Persona_1
l'inidoneità dello stesso contratto a costituire valido titolo esecutivo. Il contratto de quo riconducibile alla figura del mutuo a stato avanzamento lavori sarebbe un mutuo consensuale, in cui la somma non venendo posta immediatamente nella disponibilità del mutuatario ma erogata secondo criteri e condizioni individuati dal mutuante, difetterebbe della realità. A giudizio del sig. , inoltre, i Pt_1 successivi atti notarili di erogazione parziale e l'atto notarile di erogazione e quietanza finale non comproverebbero l'avvenuta traditio del denaro, in quanto negli stessi si legge che la parte mutuataria “ rilascia per la somma stessa ricevuta e quietanza, da avere un solo e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca mutuante”. Questi atti, infatti, prevedendo un mandato della banca emesso sulle proprie casse contenente l'ordine di pagare le tranche alla parte mutuataria, non consentirebbero di fare assurgere la fattispecie contrattuale, costituita dal primo atto di mutuo e dai successivi atti di erogazione, al rango di titolo esecutivo, ai sensi dell'art 474 cpc. In tal caso infatti,
a giudizio dell'opponente, difetterebbe la successiva quietanza da rilasciarsi ad opera della mutuataria in favore del cassiere della banca che sola avrebbe potuto comprovare l'effettiva traditio.
Parte attrice precisa, inoltre, che la banca avendo usufruito "della garanzia sussidiaria dello stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori", nell'incardinare la procedura esecutiva in questione duplicherebbe il suo credito.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 21.10.2020, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta
[...] che, nel constare in toto la domanda, Controparte_1 chiedeva:” Per le su esposte ragioni, richiamate anche le difese tutte svolte nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione e in sede di reclamo al Collegio, si confida nel rigetto della proposta opposizione e conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato;
vinte le spese”
Nella spiegata difesa la convenuta rilevava che la fattispecie contrattuale, posta in essere tra le parti e fondante l'azione esecutiva, doveva necessariamente ricondursi alla figura del mutuo reale , in quanto i successivi atti di erogazione parziale ed a saldo, tutti analiticamente indicati e depositati nella procedura (atti per Notar E. del: 29.10.2009, Rep. N. 57676, Racc. N. 21438, per € Per_1
160.000,00; 17.12.2009, Rep. N. 57804, Racc. N. 21536, per € 120.000,00;
28.01.2010, Rep. N. 57894, Racc. N. 21608, per € 200.000,00; 31.03.2010, Rep.
N. 58025, per € 160.000,00; del 31.05.2010, Rep. N. 58144, Racc. N. 21795, per
€ 200.000,00; 30.06.2010, Rep. N. 58237, Racc. N. 21866, per € 280.000,00;
13.09.2010, Rep. N. 58361, Racc. N. 21951, per € 320.000,00; 29.11.2010, Rep.
N. 58534, Racc. N. 22095, per € 480.000,00; 31.01.2011, Rep. N. 58682, Racc.
N. 22212, per € Euro 280.000,00; 02.05.2011, Rep. N. 58890, Racc. N. 22382, per € 400.000,00 28.07.2011, Rep. N. 59085, Racc. N. 22524, per € 360.000,00;
31.10.2011, per € 240.000,00; atto di erogazione e quietanza finale del 06.04.2012, Rep. N. 59497, Racc. N. 22867, per € 800.000,00), comproverebbero inequivocabilmente l'avvenuta traditio del denaro.
All'udienza del 17.05.23 venivano concessi i termini di cui all'art.183 co.6 e alla successiva udienza, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 06 novembre 2024. Dopo un rinvio disposto per esigenze di ruolo, all'udienza del 07.05.25 la causa veniva assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va precisato che la circostanza, fatta rilevare dalla convenuta, per cui la procedura esecutiva rge. 248/2018 del Tribunale di Salerno nella quale si innesta la presenta opposizione, è stata dichiarata estinta a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione in data 03.01.2024, non determina di per sé il venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente. Anche a seguito della definizione della procedura esecutiva, permane, infatti, l'interesse del debitore ad ottenere una decisione in merito alla sussistenza e all'entità del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Passando al merito, l'opposizione spiegata, nel contestare l'idoneità del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori e delle successive erogazioni, debitamente cristallizzate in atti pubblici, a costituire titoli esecutivi, non può trovare fondamento.
Va premesso che la natura di titolo esecutivo viene riconosciuta dal legislatore ad una pluralità di atti /documenti che hanno in comune la caratteristica di offrire un certo grado di certezza in ordine alla sussistenza del diritto del creditore di modo tale da consentirgli di attivare l'esecuzione forzata sui beni del debitore.
Giova sottolineare che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. del
27\8\2015, n. 17194, che richiama nella sua motivazione, come precedenti conformi, altre sentenze di legittimità, tra cui Cass. n. 14/2011; Cass. n.
17211/2004; Cass. n. 9074/2001; Cass. n. 2483/2001), in materia di contratto di mutuo, ha ribadito che il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo (quindi, la consegna della res è un elemento costitutivo del contratto), affermando i seguenti principi:
- la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è solo quella della materiale e fisica traditio di denaro nelle mani del mutuatario, in quanto è sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuante;
- il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito delle specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Ciò posto, il contratto di mutuo, ove rispetti i requisiti delineati dall'art. 474
c.p.c., può costituire un valido titolo esecutivo idoneo, pertanto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva. In particolare, l'art. 474 c.p.c., al primo comma, sancisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, il titolo posto a fondamento dell'intrapresa procedura esecutiva, risulta essere un contratto di mutuo del 29.9.2000, con cui la
[...]
consentiva di mutuare alla società Coop. Edilizia fra Controparte_1
Dipendenti dell'Anas Società Cooperativa la somma di € 4.000.000,00, corredato da una successiva serie di atti di erogazione parziale, aventi tutti forma di atti pubblici notarili, tutti debitamente versati in atti. In questi atti di erogazione risulta che la Banca mutuante, sulla base dello stato dei lavori, dava e consegnava, in presenza del notaio, alla parte mutuataria un mandato emesso sulle proprie casse contenente l'ordine di pagare alla medesima parte mutuataria le varie tranches di somme di danaro a titolo di erogazione del mutuo e a sua volta, la parte mutuataria, dichiarando di ricevere il detto mandato come vero ed effettivo versamento della somma in esso indicata, rilasciava (“con il presente atto”) per la somma stessa ricevuta e quietanza, da avere un solo e medesimo effetto con quella che avrebbe rilasciato al Cassiere della Banca mutuante.
Nella fattispecie così delineata, deve ritenersi integrata un' effettiva traditio del denaro all'esito del mandato emesso dalla sulle proprie casse contenente CP_1
l'ordine di pagare alla parte mutuataria le varie tranches di somme di danaro a titolo di erogazione del mutuo. Tale modalità di erogazione dei valori presi a mutuo, in un contesto sociale dove appare oltremodo marginale l'ipotesi di una consegna materiale di somme di denaro, risulta funzionale all'effettivo conseguimento da parte della mutuataria della disponibilità giuridica della somma. Questa interpretazione come precisato dalla Suprema Corte ( Cass. n.
25569 del 30/11/2011) chiamata valutare una fattispecie del tutto analoga a quella che oggi ci occupa, è conforme ai principi giuridici che governano la materia, oltre che a un'interpretazione, secondo buona fede, del contratto (art. 1366 cod. civ.).
Deve aggiungersi, inoltre, che l'idoneità della fattispecie in esame (contratto di mutuo corredato da una successiva serie di atti di erogazione parziale, aventi tutti forma di atti pubblici notarili) a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 trova un'ulteriore conferma nella recente sentenza a Sezioni Unite del
Supremo Collegio n. 5968/ 2025.
Nel suindicato arresto, benché, come rilevato da parte opponente, si analizzi funditus una differente fattispecie ( ovvero quella in cui la somma mutuata viene contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare) si prende egualmente in considerazione il mutuo condizionato, figura in cui è sussumibile il mutuo a stato avanzamento lavori. Nello specifico, il Collegio precisa che il mutuo condizionato si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta
o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verifi-carsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nel caso in esame, quindi, considerato che le successive erogazioni sono cristallizzate in atti ricevuti da notaio, aventi, di conseguenza, la medesima forma del contratto di mutuo ed alla luce del fatto che, in tali successivi atti deve ravvisarsi un'effettiva traditio delle somme mutuate, deve concludersi che la fattispecie nel suo complesso sia idonea a legittimare l'intrapresa procedura esecutiva.
Egualmente priva di pregio deve ritenersi la censura afferente ad una presunta duplicazione del credito in ragione della circostanza che lo stesso credito godrebbe della garanzia dello stato ai sensi della l.457/78. Trattandosi, infatti, di garanzia sussidiaria, la ha il diritto di accedervi solo all'esito CP_1 dell'infruttuosa escussione del debitore principale e dei fideiussori.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, stante il rigetto integrale della domanda, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del
DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con riduzione nella misura del 50 per cento della fase di trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
-Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della convenuta spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 4.688,50 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno –III ª sezione civile – nella persona del G.I., Dott.ssa
Giuseppina Valiante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6689 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2020, aventi ad oggetto “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” con conclusioni in atti
a) Tra nato a [...] il [...] - C.F.: -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonio Trulio -
(C.F. ) -, del Foro di Avellino, con studio in Avellino, via Vasto n. C.F._2
26, e dall'avv. Antonio Sabatino - (C.F.: ) - con studio in Salerno C.F._3 alla via F.sco Farao n. 4,
a) attore
e con sede in , Piazza Salimbeni 3 Controparte_1 CP_1
– C.F. e n. iscrizione al Registro delle imprese di , Gruppo IVA CP_1 P.IVA_1
MPS P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione - Cod. P.IVA_2
Fisc.: - del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 presso il suo studio in Salerno alla via Renato De Martino n. 33/C,
b) convenuta c) RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2020, Parte_1 premetteva:
-di aver proposto ricorso in opposizione all'esecuzione nella procedura espropriativa promossa da iscritta al Controparte_1
R.G.E. n. 248/2018;
- che, con ordinanza del 11.04.2020, depositata in data 17.04.2020 reclamata con atto depositato il 25/05/2020 (R.G. n. 3682/2020) - il G.E., dott.ssa Rosaria de Lucia, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva assegnando il termine del 20 settembre 2020 per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal sig. G.E. in data
16.09.2020, l'attore provvedeva all'introduzione del presente giudizio di merito, chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la al pari Controparte_1 della non aveva e non ha il diritto di procedere ad espropriazione per CP_2 essere l'atto notarile di cui al Contratto di mutuo de quo non essendo, esso, unitamente agli atti di erogazione depositati dalla controparte, idoneo ad assumere la veste di titolo esecutivo;
2) per l'effetto, revocare anche il provvedimento di condanna alle spese emesso dal
Tribunale di Salerno in composizione collegiale, in quanto ingiustificato;
3) per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
In particolare, a fondamento della domanda, parte attrice premesso di essere assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare, in relazione all'accollo di quota di finanziamento di euro 161.766,41 afferente al contratto di mutuo fondiario del
29.09.2009 per Notar rep.n. 57583, racc. n. 21366, deduceva Persona_1
l'inidoneità dello stesso contratto a costituire valido titolo esecutivo. Il contratto de quo riconducibile alla figura del mutuo a stato avanzamento lavori sarebbe un mutuo consensuale, in cui la somma non venendo posta immediatamente nella disponibilità del mutuatario ma erogata secondo criteri e condizioni individuati dal mutuante, difetterebbe della realità. A giudizio del sig. , inoltre, i Pt_1 successivi atti notarili di erogazione parziale e l'atto notarile di erogazione e quietanza finale non comproverebbero l'avvenuta traditio del denaro, in quanto negli stessi si legge che la parte mutuataria “ rilascia per la somma stessa ricevuta e quietanza, da avere un solo e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca mutuante”. Questi atti, infatti, prevedendo un mandato della banca emesso sulle proprie casse contenente l'ordine di pagare le tranche alla parte mutuataria, non consentirebbero di fare assurgere la fattispecie contrattuale, costituita dal primo atto di mutuo e dai successivi atti di erogazione, al rango di titolo esecutivo, ai sensi dell'art 474 cpc. In tal caso infatti,
a giudizio dell'opponente, difetterebbe la successiva quietanza da rilasciarsi ad opera della mutuataria in favore del cassiere della banca che sola avrebbe potuto comprovare l'effettiva traditio.
Parte attrice precisa, inoltre, che la banca avendo usufruito "della garanzia sussidiaria dello stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori", nell'incardinare la procedura esecutiva in questione duplicherebbe il suo credito.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 21.10.2020, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta
[...] che, nel constare in toto la domanda, Controparte_1 chiedeva:” Per le su esposte ragioni, richiamate anche le difese tutte svolte nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione e in sede di reclamo al Collegio, si confida nel rigetto della proposta opposizione e conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato;
vinte le spese”
Nella spiegata difesa la convenuta rilevava che la fattispecie contrattuale, posta in essere tra le parti e fondante l'azione esecutiva, doveva necessariamente ricondursi alla figura del mutuo reale , in quanto i successivi atti di erogazione parziale ed a saldo, tutti analiticamente indicati e depositati nella procedura (atti per Notar E. del: 29.10.2009, Rep. N. 57676, Racc. N. 21438, per € Per_1
160.000,00; 17.12.2009, Rep. N. 57804, Racc. N. 21536, per € 120.000,00;
28.01.2010, Rep. N. 57894, Racc. N. 21608, per € 200.000,00; 31.03.2010, Rep.
N. 58025, per € 160.000,00; del 31.05.2010, Rep. N. 58144, Racc. N. 21795, per
€ 200.000,00; 30.06.2010, Rep. N. 58237, Racc. N. 21866, per € 280.000,00;
13.09.2010, Rep. N. 58361, Racc. N. 21951, per € 320.000,00; 29.11.2010, Rep.
N. 58534, Racc. N. 22095, per € 480.000,00; 31.01.2011, Rep. N. 58682, Racc.
N. 22212, per € Euro 280.000,00; 02.05.2011, Rep. N. 58890, Racc. N. 22382, per € 400.000,00 28.07.2011, Rep. N. 59085, Racc. N. 22524, per € 360.000,00;
31.10.2011, per € 240.000,00; atto di erogazione e quietanza finale del 06.04.2012, Rep. N. 59497, Racc. N. 22867, per € 800.000,00), comproverebbero inequivocabilmente l'avvenuta traditio del denaro.
All'udienza del 17.05.23 venivano concessi i termini di cui all'art.183 co.6 e alla successiva udienza, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al giorno 06 novembre 2024. Dopo un rinvio disposto per esigenze di ruolo, all'udienza del 07.05.25 la causa veniva assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va precisato che la circostanza, fatta rilevare dalla convenuta, per cui la procedura esecutiva rge. 248/2018 del Tribunale di Salerno nella quale si innesta la presenta opposizione, è stata dichiarata estinta a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione in data 03.01.2024, non determina di per sé il venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente. Anche a seguito della definizione della procedura esecutiva, permane, infatti, l'interesse del debitore ad ottenere una decisione in merito alla sussistenza e all'entità del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.
Passando al merito, l'opposizione spiegata, nel contestare l'idoneità del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori e delle successive erogazioni, debitamente cristallizzate in atti pubblici, a costituire titoli esecutivi, non può trovare fondamento.
Va premesso che la natura di titolo esecutivo viene riconosciuta dal legislatore ad una pluralità di atti /documenti che hanno in comune la caratteristica di offrire un certo grado di certezza in ordine alla sussistenza del diritto del creditore di modo tale da consentirgli di attivare l'esecuzione forzata sui beni del debitore.
Giova sottolineare che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. del
27\8\2015, n. 17194, che richiama nella sua motivazione, come precedenti conformi, altre sentenze di legittimità, tra cui Cass. n. 14/2011; Cass. n.
17211/2004; Cass. n. 9074/2001; Cass. n. 2483/2001), in materia di contratto di mutuo, ha ribadito che il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo (quindi, la consegna della res è un elemento costitutivo del contratto), affermando i seguenti principi:
- la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è solo quella della materiale e fisica traditio di denaro nelle mani del mutuatario, in quanto è sufficiente che il mutuatario acquisisca la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuante;
- il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito delle specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Ciò posto, il contratto di mutuo, ove rispetti i requisiti delineati dall'art. 474
c.p.c., può costituire un valido titolo esecutivo idoneo, pertanto, a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva. In particolare, l'art. 474 c.p.c., al primo comma, sancisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, il titolo posto a fondamento dell'intrapresa procedura esecutiva, risulta essere un contratto di mutuo del 29.9.2000, con cui la
[...]
consentiva di mutuare alla società Coop. Edilizia fra Controparte_1
Dipendenti dell'Anas Società Cooperativa la somma di € 4.000.000,00, corredato da una successiva serie di atti di erogazione parziale, aventi tutti forma di atti pubblici notarili, tutti debitamente versati in atti. In questi atti di erogazione risulta che la Banca mutuante, sulla base dello stato dei lavori, dava e consegnava, in presenza del notaio, alla parte mutuataria un mandato emesso sulle proprie casse contenente l'ordine di pagare alla medesima parte mutuataria le varie tranches di somme di danaro a titolo di erogazione del mutuo e a sua volta, la parte mutuataria, dichiarando di ricevere il detto mandato come vero ed effettivo versamento della somma in esso indicata, rilasciava (“con il presente atto”) per la somma stessa ricevuta e quietanza, da avere un solo e medesimo effetto con quella che avrebbe rilasciato al Cassiere della Banca mutuante.
Nella fattispecie così delineata, deve ritenersi integrata un' effettiva traditio del denaro all'esito del mandato emesso dalla sulle proprie casse contenente CP_1
l'ordine di pagare alla parte mutuataria le varie tranches di somme di danaro a titolo di erogazione del mutuo. Tale modalità di erogazione dei valori presi a mutuo, in un contesto sociale dove appare oltremodo marginale l'ipotesi di una consegna materiale di somme di denaro, risulta funzionale all'effettivo conseguimento da parte della mutuataria della disponibilità giuridica della somma. Questa interpretazione come precisato dalla Suprema Corte ( Cass. n.
25569 del 30/11/2011) chiamata valutare una fattispecie del tutto analoga a quella che oggi ci occupa, è conforme ai principi giuridici che governano la materia, oltre che a un'interpretazione, secondo buona fede, del contratto (art. 1366 cod. civ.).
Deve aggiungersi, inoltre, che l'idoneità della fattispecie in esame (contratto di mutuo corredato da una successiva serie di atti di erogazione parziale, aventi tutti forma di atti pubblici notarili) a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 trova un'ulteriore conferma nella recente sentenza a Sezioni Unite del
Supremo Collegio n. 5968/ 2025.
Nel suindicato arresto, benché, come rilevato da parte opponente, si analizzi funditus una differente fattispecie ( ovvero quella in cui la somma mutuata viene contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare) si prende egualmente in considerazione il mutuo condizionato, figura in cui è sussumibile il mutuo a stato avanzamento lavori. Nello specifico, il Collegio precisa che il mutuo condizionato si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta
o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verifi-carsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nel caso in esame, quindi, considerato che le successive erogazioni sono cristallizzate in atti ricevuti da notaio, aventi, di conseguenza, la medesima forma del contratto di mutuo ed alla luce del fatto che, in tali successivi atti deve ravvisarsi un'effettiva traditio delle somme mutuate, deve concludersi che la fattispecie nel suo complesso sia idonea a legittimare l'intrapresa procedura esecutiva.
Egualmente priva di pregio deve ritenersi la censura afferente ad una presunta duplicazione del credito in ragione della circostanza che lo stesso credito godrebbe della garanzia dello stato ai sensi della l.457/78. Trattandosi, infatti, di garanzia sussidiaria, la ha il diritto di accedervi solo all'esito CP_1 dell'infruttuosa escussione del debitore principale e dei fideiussori.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, stante il rigetto integrale della domanda, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del
DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con riduzione nella misura del 50 per cento della fase di trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria;
P. Q. M.
-Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta
- CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della convenuta spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 4.688,50 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno il 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante