Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00540/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Luisa Miazzi, e dall’avv. Angela Rampazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Cooperativa Sociale “-OMISSIS-” non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- della nota -OMISSIS-del 09.03.2021 (ricevuta il 16.03.2021) ad oggetto “rette compartecipazione” nella quale l'AULSS chiedeva il “saldo di euro 14.690,39 relativo all'anno 2019” in attuazione dell'”art. 8 del regolamento attualmente in vigore per le rette di compartecipazione alla spesa”;
- della nota -OMISSIS-del 13.05.2021 con la quale-OMISSIS- determinava la “quota giornaliera di compartecipazione anno 2020” nell'importo “pari ad Euro 58,42 €”;
- della nota -OMISSIS-del 11.05.2021 con la quale-OMISSIS- determinava la “quota giornaliera di compartecipazione anno 2021” nell'importo “pari ad Euro 63 €”;
- del “Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità non autosufficienti” approvato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 -OMISSIS-con -OMISSIS- del 13.07.2018;
- della -OMISSIS- in data 13.07.2018 con la quale il Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 -OMISSIS-ha approvato detto nuovo Regolamento;
- della Deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS- del 30.08.2018;
- della -OMISSIS- in data 12.04.2019 con la quale il Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 -OMISSIS-ha determinato i valori “soglia ISEE”, “patrimonio disponibile” “minimo” e “massimo” e la somma del c.d. “borsellino” in attuazione degli artt. 13 e 7 del detto Regolamento;
- e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS-presso la RSA “-OMISSIS-”” in -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell’Azienda-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che ai soli fini della pronuncia cautelare, la domanda di parte ricorrente non può ritenersi del tutto infondata, ferma restando la necessità di un adeguato accertamento e approfondimento in sede di merito, attesa la complessità delle questioni controverse;
che, in punto periculum in mora , un corretto bilanciamento degli interessi in gioco porta a ritenere la necessità, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., da un lato, di inibire, fino all’emissione della sentenza conclusiva del presente giudizio, agli Enti resistenti di procedere al recupero, nei confronti di parte ricorrente, delle somme indicate nelle note oggetto di contestazione per gli anni 2019 e 2020, nonché, dall’altro lato, di disporre che -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, parimenti fino all’emissione della sentenza conclusiva del presente giudizio, ciascuno per quanto di competenza, provvedano a contribuire ai costi relativi all’inserimento in struttura di parte ricorrente, conformemente al d.p.c.m. n. 159 del 2013;
che, infatti, il pregiudizio che potrebbe derivarne, in mancanza, a danno del ricorrente, incidente sui profili esistenziali e di salute dello stesso, risulta certamente maggiore rispetto al danno che potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti, tenuto conto della celere fissazione dell’udienza di merito;
che, al riguardo, deve essere fissata l’udienza pubblica del 26 gennaio 2022;
che le spese della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva e per l’effetto dispone in conformità a quanto sopra indicato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2022;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.